10.2008.174
Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.53 - max 1.79 gr. per mille)
28 luglio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.174
Data decisione, Autorità:
28.07.2008, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.53 - max 1.79 gr. per mille)
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.174
DA
1399/2008
Bellinzona
28
luglio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
VW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.53 - max. 1.79 grammi per mille);
fatti avvenuti a Lugano il 22 dicembre 2007;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 14 aprile
Fatti
2008 n. 1399/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere da fr. 100.00 cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti
a complessivi fr. 2'000.00.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.-
(mille), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
Vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 28 aprile 2008 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 28 luglio 2008, al quale ha preso parte l’imputato, mentre il
Procuratore pubblico, con lettera 8 luglio 2008, ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
viene sentito per ultimo l'accusato (art. 252
CPP), il quale si rimette a quanto da lui già esposto in sede di interrogatorio
e al prudente giudizio di questo giudice, postulando in particolare una
riduzione della pena proposta dal Procuratore pubblico, in considerazione del
divieto di circolazione di tre mesi a lui inflitto dall’autorità amministrativa
e della sua situazione finanziaria;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1, __________, autore
colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto, a Lugano il 22 dicembre 2007, l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.53 - max. 1.79 grammi per mille)?
2.
In caso di risposta affermativa
al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di pena pecuniaria, di
pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al
beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di
tempo?
4.
Il giudizio sugli oneri
processuali.
Letti ed esaminati gli
atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr.; 12
segg., 34 segg., 42, 47, 106 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCstr,
per aver condotto, a Lugano il 22 dicembre 2007, l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.53 - max. 1.79 grammi per mille);
condanna ACCU 1,
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.00 (sessanta), per un totale di fr.
900.00
(novecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 500.00
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 600.00 (seicento).
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 1100.00 totale
Restituzione in
favore dell’imputato fr. 400.00 (residuo
della somma di fr. 1500.- versata a titolo di cauzione dall’imputato)
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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