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Decisione

10.2008.174

Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.53 - max 1.79 gr. per mille)

28 luglio 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 1399/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere da fr. 100.00 cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti

a complessivi fr. 2'000.00.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.-

(mille), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS.

Vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 28 aprile 2008 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 28 luglio 2008, al quale ha preso parte l’imputato, mentre il

Procuratore pubblico, con lettera 8 luglio 2008, ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

viene sentito per ultimo l'accusato (art. 252

CPP), il quale si rimette a quanto da lui già esposto in sede di interrogatorio

e al prudente giudizio di questo giudice, postulando in particolare una

riduzione della pena proposta dal Procuratore pubblico, in considerazione del

divieto di circolazione di tre mesi a lui inflitto dall’autorità amministrativa

e della sua situazione finanziaria;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1, __________, autore

colpevole di guida in stato di inattitudine,

per aver condotto, a Lugano il 22 dicembre 2007, l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.53 - max. 1.79 grammi per mille)?

2.

In caso di risposta affermativa

al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di pena pecuniaria, di

pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al

beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di

tempo?

4.

Il giudizio sugli oneri

processuali.

Letti ed esaminati gli

atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr.; 12

segg., 34 segg., 42, 47, 106 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

dichiara ACCU 1,

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCstr,

per aver condotto, a Lugano il 22 dicembre 2007, l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.53 - max. 1.79 grammi per mille);

condanna ACCU 1,

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.00 (sessanta), per un totale di fr.

900.00

(novecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.

alla multa di fr. 500.00

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 600.00 (seicento).

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 1100.00 totale

Restituzione in

favore dell’imputato fr. 400.00 (residuo

della somma di fr. 1500.- versata a titolo di cauzione dall’imputato)

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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