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Decisione

10.2008.175

Condurre un'autovettura malgrado la revoca della licenza di condurre

27 agosto 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere da fr. 170.- (centosettanta) ciascuna,

corrispondenti a complessivi fr. 15'300.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 5 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15 giorni.

3.

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di

7.

mesi di detenzione inflittagli dalle Assise correzionali il 10.07.2007 ma ne

prolunga di 1 anno il periodo di prova.

4.

Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria

di 60 aliquote giornaliere da fr. 170.- ciascuna per complessivi fr. 10'200.-,

decretata nei suoi confronti dal MP il 29.10.2007, con l'avvertenza che in caso

di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni

60.

(sessanta).

5.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie

di fr. 200.-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 30 aprile 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 27 agosto 2009,

al quale è comparso l’accusato personalmente e il suo difensore, DI 1;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale ha chiesto

una massiccia riduzione dell’ammontare dell’aliquota giornaliera, sulla scorta

di tutta la documentazione prodotta;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1

autore colpevole di:

guida senza licenza di condurre

o nonostante la revoca,

per avere,

il __________, a __________,

condotto l’autovettura __________ targata __________ sebbene la licenza di

condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in

data 30.10.2007 per il periodo 7.07.2007 - 6.08.2008;

2.

In caso di risposta affermativa

al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di pena pecuniaria, di

pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al

beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di

tempo?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 (sette) mesi

di detenzione inflittagli dalle Assise correzionali il 10.07.2007? In caso di

risposta negativa dev’essere prolungato? Se si, di quanto?

5.

Deve essere revocato il

beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 170.- ciascuna per complessivi fr. 10'200.00, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 29.10.2007 (art. 46 cpv. 1 CPS)? In caso di risposta negativa dev’essere prolungato? Se si, di quanto?

6.

Il giudizio sugli oneri

processuali

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1.

autore colpevole di:

guida senza licenza di condurre

o nonostante la revoca,

per aver condotto, a __________,

il __________, l’autovettura __________ targata __________ sebbene la licenza

di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa

in data 30.10.2007 per il periodo 7.07.2007 - 6.08.2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.

2'700.- (duemilasettecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)

anni.

2.

alla multa di fr. 1'000.-

(mille);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 33 (trentatre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

non revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena di 7 (sette) mesi di detenzione

inflittagli dalle Assise correzionali il 10.07.2007 ma ne prolunga di 1 (uno)

anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CPS).

4.

alla revoca del beneficio della

condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 170.- ciascuna per complessivi fr. 10'200.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 29.10.2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una

pena detentiva di giorni 60 (sessanta) (art. 36 CPS).

5.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice supplente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 10200.00 pena

pecuniaria

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 11700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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