10.2008.175
Condurre un'autovettura malgrado la revoca della licenza di condurre
27 agosto 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2008.175
Data decisione, Autorità:
27.08.2009, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura malgrado la revoca della licenza di condurre
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.175
DA
1706/2008
Bellinzona
27
agosto 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice supplente della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Stefano Devrel in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o
nonostante la revoca,
per aver condotto l’autovettura
__________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata
revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 30.10.2007 per il periodo 7.07.2007 - 6.08.2008;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 1706/2008 di
data 28 aprile 2008 del che propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 170.- (centosettanta) ciascuna,
corrispondenti a complessivi fr. 15'300.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 5 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15 giorni.
3.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
7.
mesi di detenzione inflittagli dalle Assise correzionali il 10.07.2007 ma ne
prolunga di 1 anno il periodo di prova.
4.
Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria
di 60 aliquote giornaliere da fr. 170.- ciascuna per complessivi fr. 10'200.-,
decretata nei suoi confronti dal MP il 29.10.2007, con l'avvertenza che in caso
di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni
60.
(sessanta).
5.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 200.-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 30 aprile 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 27 agosto 2009,
al quale è comparso l’accusato personalmente e il suo difensore, DI 1;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale ha chiesto
una massiccia riduzione dell’ammontare dell’aliquota giornaliera, sulla scorta
di tutta la documentazione prodotta;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1
autore colpevole di:
guida senza licenza di condurre
o nonostante la revoca,
per avere,
il __________, a __________,
condotto l’autovettura __________ targata __________ sebbene la licenza di
condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in
data 30.10.2007 per il periodo 7.07.2007 - 6.08.2008;
2.
In caso di risposta affermativa
al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di pena pecuniaria, di
pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al
beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di
tempo?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 (sette) mesi
di detenzione inflittagli dalle Assise correzionali il 10.07.2007? In caso di
risposta negativa dev’essere prolungato? Se si, di quanto?
5.
Deve essere revocato il
beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 170.- ciascuna per complessivi fr. 10'200.00, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 29.10.2007 (art. 46 cpv. 1 CPS)? In caso di risposta negativa dev’essere prolungato? Se si, di quanto?
6.
Il giudizio sugli oneri
processuali
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1.
autore colpevole di:
guida senza licenza di condurre
o nonostante la revoca,
per aver condotto, a __________,
il __________, l’autovettura __________ targata __________ sebbene la licenza
di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa
in data 30.10.2007 per il periodo 7.07.2007 - 6.08.2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.
2'700.- (duemilasettecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)
anni.
2.
alla multa di fr. 1'000.-
(mille);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 33 (trentatre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
non revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 7 (sette) mesi di detenzione
inflittagli dalle Assise correzionali il 10.07.2007 ma ne prolunga di 1 (uno)
anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CPS).
4.
alla revoca del beneficio della
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 170.- ciascuna per complessivi fr. 10'200.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 29.10.2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una
pena detentiva di giorni 60 (sessanta) (art. 36 CPS).
5.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice supplente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 10200.00 pena
pecuniaria
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 11700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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