10.2008.177
Incutere timore
2 ottobre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.177
Data decisione, Autorità:
02.10.2008, PRPEN
Titolo:
Incutere timore
MINACCIA
art. 180 CPS
Incarto
n.
10.2008.177
DA
1595/2008
Bellinzona
2
ottobre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di minaccia,
per avere, in data __________,
a __________, in via __________, presso la ditta __________ i proferendo una
grave minaccia nei confronti di CIVI 1, incussogli timore e specificatamente
rivolgendosi a CIVI 1 nei seguenti termini “lei non sa chi sono io, se io
voglio vengo la prendo e gli spacco la faccia”;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 180
CP, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 23 aprile
Fatti
2008 n. 1595/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 30'600.- (trentamilaseicento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr.
1'020.- (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.-
(mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci)
(art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1.
al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
ed inoltre La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 2 maggio 2008;
indetto il dibattimento 2 ottobre 2008,
al quale sono comparsi:
DI
1,
la
parte civile, ,;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prospettato all’accusato
il reato di tentata minaccia;
sentiti il Procuratore pubblico, il
quale chiede la conferma del decreto d’accusa;
la parte civile, che a sua
volta chiede la conferma del decreto d’accusa, senza domandare risarcimenti;
il difensore, il quale postula
il proscioglimento da ogni accusa; in via subordinata, in caso di condanna,
dev’esservi massiccia riduzione della pena; inoltre devono essere rifuse a
titolo di ripetibili le spese di patrocinio ammontanti a fr. 3'000.30 oltre fr.
500.
— per il presente procedimento;
per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di minaccia,
per avere, in data __________ a __________, in via __________, presso la ditta __________
proferendo una grave minaccia nei confronti di CIVI 1, incussogli timore e
specificatamente rivolgendosi a CIVI 1 nei seguenti termini “lei non sa chi
sono io, se io voglio vengo la prendo e gli spacco la faccia”?
1.1
La minaccia è stata tentata?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della sospensione
condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Devono essere assegnate
ripetibili e se sì di quale importo?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 180 in rel. con l’art.
22.
e l’art. 48 lett. b CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.1
e 3., negativamente ai quesiti posti sub 1. e 4., come segue agli
altri quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di tentata
minaccia (art. 180 in rel. con gli art. 22 e 48 lett. b CP) per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1595/2008 del 23
aprile 2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 3'000.-- (tremila), per un totale di fr.
15'000.-- (quindicimila);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 1'000.--
(mille);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- per
complessivi fr. 400.-- (quattrocento);
respinge la domanda di ripetibili;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'400.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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