10.2008.180
Usura, tratta di esseri umani, infrazione alla legge sugli stranieri
21 novembre 2012Italiano41 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
10.2008.180
Data decisione, Autorità:
21.11.2012, PRPEN
Titolo:
Usura, tratta di esseri umani, infrazione alla legge sugli stranieri
INCITAZIONE ALL'ENTRATA ALLA PARTENZA AL SOGGIORNO ILLEGALI
TRATTA DI ESSERI UMANI
USURA
art. 157 cf. 1 CPS
art. 182 CPS
art. 23 cpv. 1 LDDS
art. 116 LFSTR
Incarto
n.
10.2008.180
DA 1450/2008
Bellinzona
21
novembre 2012
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele
Fossati in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI
1
prevenuto colpevole di 1. usura
per avere,
nel periodo __________, a __________, nelle circostanze di cui sotto, sfruttato
lo stato di bisogno o di dipendenza di una persona per farle dare o promettere
a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che
sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione e meglio
per avere, messo a disposizione di persone esercitanti la prostituzione tra cui
tali __________ e __________, che sapeva o presumeva trovarsi in situazione di
illegalità e quindi vulnerabilità in quanto sprovviste dei necessari permessi
di soggiorno e lavoro e con scarsi mezzi finanziari, traendo vantaggio da
questa situazione, un appartamento in via __________ al prezzo di CHF 300.-/400.-
settimanali mentre era stato da lui locato al prezzo di CHF 730.- mensili e con
ciò conseguendo un beneficio pecuniario stimato complessivamente in CHF
7'520.-;
2. tratta
di esseri umani
per avere,
nel periodo __________, a __________, __________ e __________ in un numero
imprecisato di occasioni, andando a ricevere all'aeroporto indi trasportando
dietro compenso (CHF 400.- per il tragitto __________ e CHF 150.- per il
tragitto __________) e collocando in appartamenti, persone che sapeva venivano
ad esercitare la prostituzione, per favorire l'altrui libidine, come
intermediario esercitato la tratta di esseri umani;
3. infrazione
alla Legge sugli stranieri
per avere
nelle medesime circostanze di cui sopra sub. 2, trasportando verso la Svizzera o dando alloggio a persone che sapeva sprovviste dei necessari permessi di residenza
o di lavoro, aiutato all'entrata illegale sul nostro territorio, risp.
facilitato il soggiorno illegale di cittadini stranieri;
reati
previsti dagli artt. 157 cifra 1 e 182 CP (196 vCP); 116 LStr (23 cpv. 1
vLDDS);
Perseguito con decreto
d’accusa del 14 aprile 2008 n. 1450/2008 del che propone la condanna:
1. Alla pena
pecuniaria di CHF 9'900.- (novemilanovecento), corrispondente a 90 (novanta)
aliquote da CHF 110.- (centodieci) (artt. 34 segg. CP).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni (artt. 42 segg. CP).
Pena
parzialmente aggiuntiva alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti da questo Ministero pubblico l’11.12.2006.
2. Alla multa
di CHF 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106
cpv. 2 CP).
3. Al
pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie di CHF 100.- (cento).
4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 20 (venti)
giorni (vCP) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino in data 11.12.2006, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno
(art. 46 cpv. 2 CP).
5. La condanna
verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo
previsto dall’art. 369 CP;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 30 aprile
2008;
indetto il pubblico
dibattimento in data 21 novembre 2012 al quale sono comparsi l’accusato, il suo
difensore DI 1, __________, e il Procuratore Pubblico __________, __________;
sentiti l’accusato;
il
Procuratore Pubblico, il quale postula la conferma del decreto d’accusa,
rilevando come non vi sia spazio di riduzione della pena proposta in
considerazione della gravità della colpa, dei precedenti e dell’atteggiamento
poco collaborativo al dibattimento di ACCU 1, che ha in parte ritrattato quanto
prima confessato;
il
difensore, il quale, contestando che l’accusato sia mai stato reo confesso,
eccepisce in primis la violazione del principio accusatorio per
l’indeterminatezza del decreto d’accusa, che menziona espressamente le
generalità di due sole presunte “vittime”, alle quali va limitato il procedimento. Il reato di usura non è in ogni caso adempiuto, ritenuto che le “vittime” non
versavano nel bisogno, agivano di libera scelta e che la loro presenza sul
nostro territorio non era illegale. Peraltro va considerato che l’appartamento
di via __________ a __________ era ammobiliato e quanto richiesto comprendeva
gli oneri per la luce, il riscaldamento e il cambio della biancheria. Il
difensore contesta poi vi siano i presupposti per il reato di tratta di essere
umani e che la violazione alla LDDS, se mai, costituisce una contravvenzione,
per cui l’azione penale risulta prescritta. Egli conclude al proscioglimento da
ogni capo d’accusa, protestando ripetibili nella misura di CHF 3'000.--.
da ultimo
l'accusato;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è
autore colpevole di:
1.1. usura
1.2. tratta
di esseri umani
1.3. infrazione
alla Legge sugli stranieri,
per i
fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2. In caso di
risposta affermativa ai quesiti di cui al punto 1, quale deve essere la pena.
3. In caso di
risposta affermativa ai quesiti di cui al punto 1, se deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 20
giorni, decretata nei confronti dell’accusato dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino in data 11.12.2006.
4. Se devono
essere riconosciute delle ripetibili a favore dell’accusato e, se sì, in quale
misura.
5. A chi vanno
caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
preso e dato atto che con scritto
22/23 novembre 2012 ACCU 1, per il tramite del suo difensore, ha inoltrato
tempestiva dichiarazione di ricorso in appello, limitatamente “alla condanna
per i reati di cui al capo d’accusa n. 1 e 2 ed alle conseguenze di pena e
accollo spese d’indennitâ di difesa”, chiedendo nel contempo la motivazione
scritta della sentenza;
considerato in fatto ed in
diritto
1. ACCU 1,
classe __________, ha confermato in aula le informazioni da lui già rese
davanti all’autorità inquirente (cfr. in particolare verbale 7.8.2007, doc.
2/1) sulla sua persona, la sua formazione e le attività lucrative esercitate.
In breve sia ricordato che egli è cresciuto a __________; terminata la terza
classe delle scuole maggiori, ha poi portato a termine il tirocinio di
macellaio. Per una decina d’anni ha lavorato presso la __________ SA di __________,
ditta che tratta il commercio di carni all’ingrosso; sempre quale macellaio, egli
ha maturato poi esperienze professionali nei cantoni __________ e __________, per
rientrare di nuovo alle dipendenze della __________ SA, svolgendo infine lavoro
“su chiamata”.
Attualmente,
da __________ del corrente anno, è impiegato presso la __________, ove
percepisce uno stipendio netto mensile di CHF 3'800.— mensili.
ACCU 1 è
sposato da 17 anni con __________, cittadina brasiliana, prostituta a suo dire
regolarmente registrata al momento dei fatti e ancora oggi. Non ha figli né
persone a carico.
2. Nell’ambito
dell’inchiesta denominata “__________”, atta a combattere l’attività illecita
di persone che si occupavano di far giungere in Ticino persone straniere
(prostitute e transessuali prevalentemente brasiliani) intenzionate a
esercitare illegalmente la prostituzione negli appartamenti (rapporto di
polizia 28 marzo 2009, premessa, pag. 4), l’autorità inquirente ha dapprima proceduto
alla sorveglianza telefonica dell’utenza mobile intestata all’accusato e poi ad
interrogarlo due volte in data 7 agosto 2007. Al termine del secondo
interrogatorio l’accusato, contro il quale era stata promossa l’accusa per
promovimento della prostituzione, usura per mestiere, tratta di esseri umani e
infrazione alla LDDS, è stato arrestato.
Sentito
dal Giudice dell’istruzione e dell’arresto (GIAR) il giorno seguente, 8 agosto
2007 (doc. 8), egli ha confermato il contenuto dei verbali del giorno
precedente.
Nel corso
della detenzione, durata dal 7 agosto al 12 settembre 2007 (doc. 28 class.
rosso e doc. 14), ACCU 1 è stato sentito in interrogatorio per ulteriori sette
volte (doc. da 4 a 10 class. rosso). Contestualmente, sempre nell’ambito della
medesima inchiesta sono stati interrogati numerosi cittadini stranieri,
perlopiù brasiliani, che hanno in buona parte ammesso di aver esercitato,
spesso in maniera illegale, la prostituzione nel nostro Paese. Parecchi di essi
hanno riferito sull’accusato e sul suo ruolo nel mondo della prostituzione
locale. Al riguardo si dirà più avanti.
3. Per quanto
emerso dagli atti dell’istruttoria predibattimentale – integralmente assunti
all’incarto senza che dall’accusato venisse sollevata alcuna opposizione - il
Procuratore Pubblico ha emesso in data 14 aprile 2008 nei confronti di ACCU 1
un decreto d’accusa per:
- usura, per avere, nel periodo __________, a __________,
nelle circostanze di cui sotto, sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza
di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo
di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione
economica con la propria prestazione e meglio per avere, messo a disposizione
di persone esercitanti la prostituzione tra cui tali __________ e __________,
che sapeva o presumeva trovarsi in situazione di illegalità e quindi
vulnerabilità in quanto sprovviste dei necessari permessi di soggiorno e lavoro
e con scarsi mezzi finanziari, traendo vantaggio da questa situazione, un
appartamento in via __________ al prezzo di CHF 300.-/400.- settimanali mentre
era stato da lui locato al prezzo di CHF 730.- mensili e con ciò conseguendo un
beneficio pecuniario stimato complessivamente in CHF 7'520.-;
- tratta di esseri umani, per avere, nel periodo
__________, a __________, __________ e __________ in un numero imprecisato di
occasioni, andando a ricevere all'aeroporto indi trasportando dietro compenso
(CHF 400.- per il tragitto __________ e CHF 150.- per il tragitto __________) e
collocando in appartamenti, persone che sapeva venivano ad esercitare la
prostituzione, per favorire l'altrui libidine, come intermediario esercitato la
tratta di esseri umani, e
- infrazione alla Legge sugli stranieri, per
avere nelle medesime circostanze di cui sopra sub. 2, trasportando verso la Svizzera o dando alloggio a persone che sapeva sprovviste dei necessari permessi di residenza
o di lavoro, aiutato all'entrata illegale sul nostro territorio, risp.
facilitato il soggiorno illegale di cittadini stranieri.
La
proposta di pena prevede(va) una pena pecuniaria di 90 aliquote da CHF 110.-
(sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni e
parzialmente aggiuntiva ai 20 giorni di detenzione decretati l’11 dicembre
2006, il cui beneficio della sospensione condizionale non viene revocato, ma
prolungato di un anno), una multa di CHF 1'000.- e il pagamento di oneri
processuali per CHF 200.-.
Al decreto
d’accusa, ACCU 1 ha interposto tempestiva opposizione.
4. I fatti,
per quanto al decreto d’accusa, si sono svolti in parte a __________, e meglio presso
l’appartamento (monolocale) sito in via __________, quinto piano, di proprietà
di tale __________, locato all’accusato per CHF 730.— mensili, spese comprese
(cfr. verbale ACCU 1 7.8.2007, doc. 2 e 32 class. rosso) e da questi sublocato
a terzi, ovvero come ai considerandi da 7.2. in poi.
5. La difesa
ha dapprima sostenuto – peraltro per la prima volta al momento dell’arringa - che
Fatti
i reati ascritti a ACCU 1 necessitassero l’indicazione specifica delle vittime,
laddove la genericità ravvisata nel decreto d’accusa, che per due capi d’accusa
nulla indica, viola il principio accusatorio. Cosicché gli atti imputati a ACCU
1 vanno a sua mente circoscritti a quelli compiuti “nei confronti” di __________
e __________, le uniche presunte vittime citate nel testo d’accusa.
Come già
ricordato dalla nostra Corte d’Appello e Revisione Penale (in seguito: CARP) il
22 dicembre 2011 nell’inc. 17.2011.95, consid. 15 a, atteso che la procedura penale è governata dal principio accusatorio, l’atto di accusa (e
quindi anche il decreto d’accusa, per effetto del rinvio dell’art. 208 cpv. 1
CPP-TI) deve indicare l’azione od omissione punibile, con cenno alle
circostanze di tempo e di luogo in cui venne commessa e di quelle che
influiscono sulla sua qualifica legale (art. 200 cpv. 1 lett. b CPP-TI): esso –
in applicazione del principio accusatorio (cfr. art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 cifra
3 lit. a CEDU), che garantisce i diritti di difesa dell’accusato e concretizza
in tal modo il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.) – deve
quindi riportare fatti che, seppur sommariamente, specifichino e diano le
necessarie indicazioni sull’azione, rispettivamente sull’omissione punibile,
così che l’accusato possa conoscere in modo univoco l’imputazione che gli viene
mossa già dall’atto di deferimento alla Corte giudicante, e ciò nel suo
interesse in ordine ad una preparazione corretta e compiuta della propria difesa
(CRP 16 dicembre 2005, inc. 60.2005.387, consid. 2 e rif. ivi citati; cfr.
anche Bernasconi, Codice svizzero
di procedura penale, Commentario, nn. 1-5 ad art. 9; Greiner, Akkusationsprinzip und Wirtschaftstrafsachen, in:
ZStrR 2005, pagg. 98 segg., in part. 101-107; DTF 126 I 19 consid. 2a con rif.,
120 IV 348 consid. 2b; 116 Ia 455). Al fine di circoscrivere l’oggetto del
processo e del giudizio e di assicurare i diritti della difesa, in modo che
l’imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (cfr. CCRP 21 ottobre 1999 in re B. e 24 marzo 1998 in re C., pubbl. in Rep.
1999, n. 132 e 1998, n. 124), il reato rimproverato all’accusato deve pertanto
essere descritto in modo preciso e deve essere individualizzato in particolare
con le sue componenti di tempo, di luogo, di modalità di commissione e di forma
di partecipazione (cfr. anche TF 22 ottobre 2003, inc.6P.113/2003 e DTF 120 IV
348 consid. 3c).
La difesa
rimprovera la violazione del principio accusatorio facendo riferimento al
(solo) fatto che il decreto d’accusa oppone a ACCU 1 atti che non sarebbero
sufficientemente precisati, rimanendo generico (“persone esercitanti la
prostituzione”) nell’indicazione delle generalità delle persone alle quali avrebbe
messo a disposizione l’appartamento compiendo il reato di usura, nell’indicazione
di coloro che sarebbero le vittime della tratta di essere umani e, infine, delle
“persone che sapeva sprovviste dei necessari permessi”.
Orbene,
l’indicazione delle azioni rimproverate all’accusato risulta sufficientemente precisa,
nel tempo, nel luogo e nelle modalità. Altrimenti detto, l’oggetto del processo
è chiaro e delimitato, in modo sufficiente per permettere all’accusato di
determinarvisi, senza che possa a ragione dirsi violato l’esercizio della sua
difesa.
Se può
essere vero che le “persone”, così indicate nelle imputazioni, non risultano
meglio identificate (ad eccezione delle citate __________ e __________ per
l’accusa di usura), nel senso che le loro generalità non sono espresse, non può
essere sottaciuto che l’accusato ben sa chi siano tali “persone”, avendovi lui
medesimo fatto riferimento nei diversi interrogatori, pur evitando a volte di
precisarle oltre, e meglio come ai considerandi che seguono. Così il decreto è
stato sostanzialmente redatto a partire dal dire dell’accusato, che ora è
malvenuto ad eccepire la violazione dei suoi diritti di difesa.
Egli
insomma non può (solo) ora lamentarsi di mal comprendere i riferimenti del
Procuratore Pubblico, allorquando questi si è basato sulle parole dell’accusato
stesso.
Di più, è
evidente dalla sola lettura del decreto d’accusa che i nomi di __________ e __________
sono citati a mero titolo esemplificativo (“tra cui tali”): proprio per quanto
precede, in un contesto come quello in cui si sarebbero verificate le azioni,
assai complesso e afferente persone straniere di (breve) passaggio, non si può
pretendere dall’accusa la stesura di un lungo elenco di nomi che nemmeno
l’accusato ha, nei suoi interrogatori, meglio precisato, facendo di regola solo
generico cenno a prostitute e transessuali. Altrimenti detto, le azioni
imputate, in sé definite, “toccano” un elevato numero di persone su un periodo
di quindici mesi, laddove l’indicazione particolareggiata delle “vittime”, nel
caso concreto, non può imporsi. ACCU 1, del resto, ha mostrato al dibattimento
di aver perfettamente compreso le accuse.
Ne consegue che non viene ravvisata alcuna violazione del
principio accusatorio.
6. L’accusa
ha censurato nella propria requisitoria che ACCU 1, in aula, abbia ritrattato le affermazioni da lui rese davanti alla Polizia, i cui verbali – va di
nuovo ribadito - costituiscono parte integrante dell’incarto, non essendone
peraltro mai stata postulata l’estromissione.
Davanti
a questo giudice, l’accusato, che, come si vedrà, nella fase predibattimentale
ha detto altro, ha sostenuto “di non essere stato a conoscenza della
prostituzione svolta da terze donne nell’appartamento di via __________ che
veniva loro sublocato” ritenendole “semplici turiste”.
Indotta
o spontanea, una confessione può in sé essere ritrattata in ogni momento.
Il giudice
deve tuttavia verificare, secondo il principio del libero apprezzamento delle
prove, il valore della ritrattazione. Se essa non appare credibile, egli non deve
tenerne conto (Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, § 99, n. 733, pagg. 466-467; Verniory, Commentaire romand CPP., ad art. 10, n. 34, pag.
70 e ad art. 160, n. 11, pag. 744; Godenzi,
Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 160, n. 5, pag. 741;
Rep. 2000 pagg. 39 segg., in particolare pag. 51; RSJ 96/2000, pag. 40; Rep.
1983 pag. 177). Il giudice può, dunque, fondare una condanna anche su una
confessione ritrattata (Wohlers,
Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 27, pag. 85),
nella misura in cui egli è convinto che essa è stata rilasciata senza
costrizioni e nella misura in cui essa appare, in sé, credibile (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 4, pag. 245), in particolare quando
essa trova conferma in altre testimonianze o in altri riscontri oggettivi (cfr.
in parte per analogia, STF 1P.608/1999 del 25 settembre 2000 consid. 8bb)
rispettivamente in altri indizi (Rep. 1982 pag. 171 consid. 2; Verniory, op. cit., ad art. 160, n. 11,
pag. 744).
Una
ritrattazione può essere ignorata nella misura in cui la valutazione di tutte
le emergenze processuali non conduce a smentire le originarie ammissioni di
colpevolezza (CARP 20 aprile 2012, inc. 17.2011.114, consid. 18 a).
Non vi è
motivo in casu per dare maggiore credibilità alle peraltro circoscritte
affermazioni di ACCU 1 al dibattimento, per quanto non concordanti con le
risultanze degli atti all’incarto, in particolare laddove si proceda al
raffronto con le altre numerose sue dichiarazioni rilasciate in più
interrogatori e poco tempo dopo i fatti imputatigli.
Le diverse
versioni di ACCU 1 vanno pertanto confrontate, non dimenticando che questi ha
precisato in fine alle sue affermazioni al dibattimento che le prime
dichiarazioni lì rese (e verbalizzate) volevano riferirsi ai soli casi __________
e __________, poiché gli unici partitamente indicati nel decreto accusatorio.
Rispondendo a sollecitazioni sul “generale” egli ha sostenuto di “presumere
che parte delle persone cui subaffittavo l’appartamento svolgessero la
prostituzione essendo brasiliane e sapendo che venendo da là molte poi si
recavano all’__________ o al __________, dove so si esercita la prostituzione”,
confermando così almeno in parte le sue parole di oltre cinque anni fa.
Peraltro la sua “correzione”, poco prima della chiusura della fase istruttoria,
volta a precisare le sue precedenti parole limitandole ai casi __________ e __________
appare in chiaro contrasto con quanto da lui poco prima riferito, e
verbalizzato, che mostra quanto in realtà già egli si fosse riferito “in
generale”. Così non è credibile dicesse al riguardo delle sole __________ e __________,
quando accenna al fatto che riteneva che coloro che alloggiava fossero semplici
turiste, “provenienti perlopiù dal Brasile”, facendo peraltro
riferimento al caso di un transessuale (quando __________ e __________ non lo
erano), oppure quando indica che suggeriva loro di “contattare altre
persone, per esempio __________” quando esse (leggi: altre rispetto alle
due citate) chiedevano di poter alloggiare in via __________ e l’appartamento
era occupato.
Insomma,
le sue dichiarazioni in aula non convincono, a fronte di quanto ammesso ben più
dettagliatamente “a caldo”, come si evince da quanto segue.
7. Il
Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 colpevole di usura per avere sfruttato
lo stato di bisogno o di dipendenza di una persona per farle dare o promettere
a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che
sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione e meglio
per avere, messo a disposizione di persone esercitanti la prostituzione tra cui
le già citate __________ e __________, che sapeva o presumeva trovarsi in
situazione di illegalità e quindi vulnerabilità in quanto sprovviste dei
necessari permessi di soggiorno e lavoro e con scarsi mezzi finanziari, traendo
vantaggio da questa situazione, un appartamento in via __________ al prezzo di
CHF 300.-/400 settimanali mentre era stato da lui locato al prezzo di CHF 730.-
mensili e con ciò conseguendo un beneficio pecuniario stimato complessivamente
in CHF 7'520.-.
7.1. Per l'art.
157 n. 1 CP, chiunque, sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza,
l’inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle
dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione,
vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria
prestazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena
pecuniaria.
L'usura
presuppone l'ottenimento di un vantaggio pecuniario, una disproporzione tra le
prestazioni fornite nell'ambito di un contratto a titolo oneroso, l'esistenza
di una situazione di debolezza ed un nesso di causa tra la situazione di
debolezza e la disproporzione delle prestazioni in favore dell'autore. In
particolare il vantaggio tratto deve essere in evidente sproporzione sul piano
economico con la prestazione fornita. Il rapporto tra prestazione e
controprestazione si misura comparando i prezzi usuali con quelli praticati
nella specie (TF 19 febbraio 2007,6S.6/2007, consid. 3). Nei casi di locazione
di appartamenti il valore oggettivo consiste nelle pigioni d'uso per oggetti
analoghi. Vi è usura quando la disproporzione si situa attorno al 25%, laddove
un canone superiore del 20% è da considerarsi già abusivo e costitutivo di
usura nell’ambito di pigioni regolamentate (ibidem; DTF 92 IV 132).
Quanto
allo stato di bisogno non è necessario che sia di natura economica, bastando
che la vittima si trovi in una stato di costrizione che influisca in modo
determinante sulla sua libertà di decisione e che quindi acconsenta a fornire
le prestazioni usuraie. Il termine di paragone è oggettivo: occorre riferirsi
ad una persona normalmente ragionevole che, posta nelle medesime condizioni,
non sarebbe libera di decidere. Vi è sfruttamento dello stato di bisogno quando
l'autore ne approfitta scientemente per farsi accordare vantaggi economici
sproporzionati. La giurisprudenza ha ammesso lo stato di bisogno in caso di
necessità estrema di trovare un alloggio ad esempio in situazioni di penuria di
appartamenti o di quasi totale ignoranza da parte della vittima, in particolare
se straniera, delle condizioni di mercato (ibidem).
Dal profilo
soggettivo, il reato presuppone l’intenzione; l'autore deve conoscere, almeno
per dolo eventuale, la disproporzione tra le prestazioni ed aver coscienza che
lo stato di bisogno induce la controparte ad accettare tale sproporzione (DTF
130 IV 106).
7.2. Dagli atti
e da quanto affermato dall’accusato medesimo risulta accertato che questi
pagava mensilmente a __________, per il monolocale di via __________, l’importo
di CHF 730.-, senza dover corrispondere altro a titolo di spese accessorie,
ritenuto che nella pigione – come si evince dal contratto annesso al doc. 9
class. rosso – già erano compresi tutti i servizi, oltre a riscaldamento, acqua
calda e illuminazione. Così che per l’accusato, non vi erano ulteriori oneri, cambio
biancheria escluso, da aggiungere.
7.2.1. L’importo
richiesto a titolo di pigione “tutto compreso” risulta congruo e usuale per un
monolocale in centro __________. Mai del resto è stato sostenuto, tantomeno
dimostrato, che tale cifra non fosse proporzionata se raffrontata alla situazione
di mercato.
Dai vari
interrogatori di polizia emerge peraltro come l’appartamento fosse di fatto
praticamente sempre occupato, tanto da condurre l’accusato a dover “deviare” le
richiedenti l’appartamento di via __________ altrove, ad indirizzi precisi,
noti nell’ambiente della prostituzione, come quelli di __________ (citata anche
al dibattimento), __________, __________ e altri (verbale 7 agosto 2007, doc.
2/2).
7.2.2. Le tavole
dell’incarto fanno stato delle seguenti affermazioni dell’accusato riguardo il
“suo” appartamento:
- “E’ vero che (…) vi alloggiavo
ragazze che prevalentemente si prostituivano. Il prezzo era fissato in somme
che variavano dai CHF 1'200.- ai CHF 1'500.- al mese” (verbale 22 agosto
2007, doc. 6 class. rosso);
- “[l’appartamento era] sempre
occupato da una persona, a questa persona io chiedevo un affitto mensile di Fr.
1'200.-, in questa cifra era compreso un cambio di biancheria (…) E’
capitato che (…) ho incassato una cifra superiore che quantifico fino a
circa Fr. 1'500.-, il maggior prezzo è dovuto ad un “regalino” da parte della
persona che alloggiava nel mio appartamento”, giustificandolo dapprima con
i trasporti per fare la spesa che ACCU 1 prestava a favore del subconduttore,
sostenendo tuttavia poco dopo che per tale attività si faceva (ulteriormente)
pagare (verbale 7 agosto 2007, doc. 2 class. rosso);
- “Chiedo Fr. ‘1'200.- al mese da quando ho
iniziato ad ospitare persone che si potevano regolarizzare in polizia. Prima
per gli stranieri che non potevano avere un permesso di lavoro chiedevo a
settimana da Fr. 300.-/400.-“ (verbale 7 agosto 2007, doc. 2 class. rosso),
confermando che gli ospiti dovevano regolarizzare la loro posizione in Polizia,
sottintendendo quindi che gli era noto esercitassero la prostituzione;
- “in merito ai CHF 2'000.- erano soldi che __________
mi doveva per l’affitto per il mese di marzo o aprile 2007 del mio appartamento
di Via __________” (verbale 5 settembre 2007, doc. 8 class. rosso, da cui
si desume che a volte l’importo mensile richiesto potesse superare le cifre
indicate nel decreto d’accusa).
Di fronte
alla Polizia, l’11 settembre 2007 (doc. 9 class. rosso) l’accusato ha
confermato che chiedeva a chi abitava il monolocale CHF 300.-/400.- a settimana
e che ne traeva un beneficio economico di almeno CHF 470.- al mese e quindi,
per il periodo aprile 2006-luglio 2007, di aver conseguito un vantaggio
pecuniario di CHF 7'520.-.
Da quanto
precede, oltre che per conferma dell’accusato al dibattimento, tenendo in
considerazione una pigione di CHF 300.-/400.- a settimana (che conduce ad una
media giornaliera di CHF 50.--) e calcolando a favore dell’accusato (pur solo)
quattro settimane al mese, si giunge ad un importo di CHF 1'200.-/1'600.- al
mese, mediamente quindi di CHF 1'400.-, cifra che è di poco inferiore ad una
differenza del 100% rispetto a quanto pagato da ACCU 1 al proprietario __________.
Poco o nulla muterebbe considerando le cifre più favorevoli all’accusato (CHF
300.- alla settimana; quindi CHF 42.85 al giorno x 30 gg.), laddove si
giungerebbe ad una disproporzione superiore al 75%. Ben al di sopra, insomma,
rispetto ai limiti sanciti dalla citata giurisprudenza, pur tenendo debito
conto dei costi (minimi) legati al cambio della biancheria.
7.3. Rimane da
esaminare se ACCU 1 abbia sfruttato la situazione di debolezza dei propri
locatori.
Egli ha
confermato in più occasioni che sapeva, o almeno prendeva in considerazione,
che chi chiedeva di poter far capo al monolocale di __________ fosse dedito
alla prostituzione.
ACCU 1
l’ha detto in aula (“in maniera generale, riguardo alla sublocazione, potevo
presumere che parte delle persone cui subaffittavo l’appartamento svolgessero
la prostituzione”) e già lo aveva ammesso in precedenza: “A volte ricevo
telefonate da persone (donne e transessuali) che mi chiedono se dispongo di
alloggi nel __________ per soggiornare, è sottinteso che cercavano un
appartamento per potersi prostituire. In questi casi, se il mio appartamento di
via __________ è occupato, dò il numero di telefono di altre persone attive
nella prostituzione” (verbale 7 agosto 2007; doc. 2 class. rosso). Così poi
davanti al GIAR (verbale 8 agosto 2007, doc. 3 class. rosso): “Lo
subaffittavo a cittadini/e brasiliani/e, prevalentemente, che a volte sapevo
esercitavano la prostituzione”. E ancora:
- “Non so come e quando __________ sia
arrivata in Ticino, posso però supporre che si trova qui per esercitare la
prostituzione in modo illegale visto che si tratta di una cittadina brasiliana”
(verbale 9 agosto 2007, doc. 4 class. rosso);
- “E’ vero che (…) vi alloggiavo delle
ragazze che prevalentemente si prostituivano” (verbale 22 agosto 2007, doc.
6 class. rosso);
- “(…) __________ è una cittadina brasiliana
che ha lavorato come prostituta nel mio appartamento di Via __________”
(verbale 31 agosto 2007, doc. 7 class. rosso).
Sempre
dall’incarto risulta palese, senza che sia necesario andare oltre, come ACCU 1
conosca l’ambiente della prostituzione. E basti:
- la moglie, brasiliana, ne fa(ceva) la sua
attività a __________;
- per sua stessa ammissione egli riceve
telefonate quotidiane da persone – fra cui numerosi transessuali – provenienti
in gran numero dal Brasile o perlomeno di nazionalità brasiliana;
- quelle persone – che a dire di ACCU 1 in buona parte non conosceva, e che quindi stabilivano il contatto grazie ad altri che
precedentemente avevano soggiornato a __________ in via __________ - chiedevano
la disponibilità del “suo” appartamento;
- se questo era occupato, l’accusato le
indirizzava da conoscenti che affittavano appartamenti a prostitute;
- egli si adoperava nell’aiutarli, dietro
pagamento, nella pubblicazione di annunci erotici (cfr. plico doc. 2).
ACCU 1
risulta ben cognito della precarietà e della vulnerabilità di queste persone
che giungono in Ticino, senza nulla sapere del Paese che li ospita, senza
conoscerne la lingua e le leggi, spesso quale prima “uscita” dal paese
d’origine, ben diverso dal nostro., Richiesto sull’organizzazione del viaggio
delle prostitute che ospitava, l’accusato ha risposto: “non mi sono mai
fidato di anticipare soldi a persone che non conosco. Le persone che sono
giunte da me sono arrivate per proprio conto, chi con propri risparmi e altri
facendo debiti nel loro paese” (verbale 11 settembre 2007, doc. 9 class.
rosso, pag. 4). Egli ha dato atto della loro precarietà sul nostro territorio e
della loro dipendenza, aiutandole (di regola a pagamento) persino nelle
operazioni più semplici, quali accompagnarle a fare la spesa o a fare shopping,
oppure all’aeroporto oppure ancora nella pubblicazione di annunci erotici (cfr.
plico doc. 2).
Di più, in
tema di locazione di appartamenti a prostitute, lo stato di bisogno delle
vittime risiede innanzitutto nella loro situazione di illegalità e nel genere
della loro attività, esse non potendo infatti avere accesso al normale mercato
immobiliare, ciò che le induce ad accettare prezzi ben maggiori rispetto al
mercato ufficiale. Prostitute e transessuali stranieri, infatti, non possono
accedere ad appartamenti dati “normalmente” in locazione (per periodi lunghi ai
quali non possono sottostare) né possono far capo a strutture alberghiere, non
potendovi esercitare.
Lo stato
di bisogno di coloro che si rivolgevano all’accusato, insomma, appare
comprovato su più aspetti.
7.4. Il reato
risulta pertanto adempiuto nei suoi aspetti oggettivi e, per quanto precede,
anche in quelli soggettivi, perlomeno nella forma del dolo eventuale.
ACCU 1 va
pertanto condannato per usura, per avere, nel periodo __________, a __________,
sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza di una persona per farle dare o
promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi
pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria
prestazione e meglio per avere, messo a disposizione di persone esercitanti la
prostituzione, che sapeva o presumeva trovarsi in situazione di illegalità e
quindi vulnerabilità in quanto sprovviste dei necessari permessi di soggiorno e
lavoro e con scarsi mezzi finanziari, traendo vantaggio da questa situazione,
un appartamento in via __________ al prezzo di CHF 300.-/400 settimanali mentre
era stato da lui locato al prezzo di CHF 730.- mensili e con ciò conseguendo un
beneficio pecuniario stimato complessivamente in CHF 7'520.-.
8. Un altro
capo d’imputazione a carico di ACCU 1 consiste nell’aver infranto la Legge sugli stranieri per avere nel periodo __________, a __________, __________ e __________
in un numero imprecisato di occasioni, trasportando verso la Svizzera o dando alloggio a persone che sapeva sprovviste dei necessari permessi di residenza
o di lavoro, aiutato all'entrata illegale sul nostro territorio, risp.
facilitato il soggiorno illegale di cittadini stranieri.
L’art. 23
cpv. 1 quinta frase LDDS punisce l’aiuto o il favoreggiamento all’entrata, all’uscita
o al soggiorno illegale nel o dal nostro paese.
Tale
normativa, non più in vigore e sostituita dal 1. gennaio 2008, dall’art. 116
cpv. 1 LStr, è identica a quella nuova, tranne che per il massimo della pena
prevista: pena detentiva sino ad un anno nella LStr, pena pecuniaria nella
LDDS, che trova pertanto qui applicazione (art. 2 cpv. 2 CP), i fatti imputati
risalendo al 2006-2007.
Trattandosi
di un’infrazione difficile da circoscrivere, a causa dei molteplici contatti
che il cittadino sprovvisto di permesso per restare in Svizzera può e deve
tessere durante il suo soggiorno illegale (si reca al ristorante, utilizza
mezzi di trasporto, acquista nei negozi), il Tribunale federale ha già avuto
modo di precisare che, per realizzare l’infrazione di cui all’art. 23 cpv. 1
quinta frase LDDS, il comportamento dell’autore deve rendere più difficile la
presa di una decisione di espulsione o l’esecuzione di una tale decisione, per
esempio rendendo più difficile l’arresto dello straniero. Il comportamento
dell’autore deve, dunque, contribuire a sottrarre lo straniero in situazione
irregolare dal potere d’intervento delle autorità (DTF 130 IV 77 consid.
2.3.2).
L’infrazione
è realizzata, ad esempio, quando l’autore alloggia uno straniero in situazione
irregolare all’insaputa delle autorità (TF 16 novembre 2007, inc.6B.176/2007,
consid. 4.2; TF 30 settembre 2005, inc.6S.281/2005, consid. 1; DTF 130 IV 77
consid. 2.3.2 e sentenze citate; Nguyen,
Droit public des étrangers, Berne 2003, pag. 679; Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über
Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, pagg.
87-89). La dottrina ha precisato che, vi è aiuto al soggiorno illegale,
unicamente quando l’alloggio fornito ha una durata significativa dal punto di
vista dello scopo della norma. In ogni caso, l’alloggio deve essere durato
almeno qualche giorno (Nguyen, op.
cit., pag. 680).
Dal
profilo soggettivo il reato di aiuto al soggiorno illegale presuppone
l’intenzione, che deve portare sugli elementi costitutivi del reato; il dolo
eventuale è tuttavia sufficiente (TF 17 luglio 2009, inc.6B.128/2009, consid.
2.2 e riferimenti dottrinali).
8.1. Oltre a
richiamare quanto già esposto ai considerandi precedenti, giova riportare
quanto segue dai verbali d’interrogatorio dell’accusato davanti alla Polizia:
- “E’ vero che ho anche soggiornato persone
che erano illegali, nel senso che erano illegali, erano tutte persone
brasiliane. Mi ricordo che un paio di volte avevo dato l’appartamento anche a
un trans con passaporto italiano” (verbale 7 agosto 2007, doc. 2, class.
rosso, pag. 3).
- riguardo l’appartamento di via __________: “Lo
subaffittavo a cittadini/e brasiliani/e, prevalentemente, che a volte sapevo
esercitavano la prostituzione” dicendo che, in generale, presumeva “si
trattasse di persone che venivano in Europa per esercitare la prostituzione, ma
non glielo chiedevo” (verbale 8 agosto 2007 davanti al GIAR, doc. 3 class.
rosso);
- “Mi viene chiesto se questo appartamento è
stato locato con l’unico scopo di farvi soggiornare persone dedite alla
prostituzione legale/illegale e rispondo che effettivamente l’ho locato per
questo scopo ma che ho cercato di subaffittarlo a persone comunitarie in
possesso di regolare permesso di lavoro. E’ giusto dire che ho anche ospitato
delle persone senza permesso perché non sempre riuscivo a trovare persone con i
requisiti richiesti dalla legge. (…). Lo subaffittavo prevalentemente a
cittadini/e brasiliani/e che sapevo esercitavano illegalmente la prostituzione.
(…). Ero a conoscenza che i cittadini brasiliani non hanno la
possibilità di richiedere un permesso di lavoro per esercitare un’attività
lucrativa” (verbale 11 settembre 2007, doc. 9 class. rosso).
Le
prostitute __________ (doc. 16 class. rosso, pag. 5) e __________ (doc. 17
class. rosso, pag. 2) definiscono notorio nell’ambiente che ACCU 1 mettesse a
disposizione l’appartamento a prostitute in stato irregolare.
8.2. Nel
monolocale di via __________ hanno quindi soggiornato stranieri entrati in
Svizzera per esercitare illegalmente la prostituzione. Nessuna delle varie
persone interrogate dalla Poilzia fra chi ha ammesso di esercitare la
prostituzione ha indicato di aver avuto l’intenzione di regolarizzare la
propria posizione (a dire il vero ciò è sostenuto, senza riscontro effettivo,
da ACCU 1 riguardo un transessuale di nome __________, a conferma peraltro di
come l’accusato sapesse che sin lì questi aveva esercitato la prostituzione in
maniera irregolare proprio in via __________; cfr. verbale 7 agosto 2007, doc.
Considerandi
2.
class. rosso). Nessuno, insomma, è stato ospitato per breve tempo nell’attesa
che regolarizzasse la propria posizione (cfr. TF 27 luglio 1990, inc.
6S.183/1990 citata in Nguyen, op.
cit., pag. 680; anche Sentenza Corte delle assise criminali ticinese 18 aprile
2003, inc. 72.2001.298). Del resto, ciò nemmeno è mai stato preteso
dall’accusato, il quale in verità non s’interessava se la situazione di chi
ospitava fosse regolare, prendendo in considerazione l’ipotesi (a lui nota come
più probabile) che non lo fosse. A volte, egli persino sapeva; quando non
riusciva “a trovare persone con i requisiti richiesti dalla legge”, l’accusato
non si faceva scrupoli, pur di occupare il monolocale, ad ospitare anche coloro
che si trovavano in situazione d’illegalità.
8.3
Detto che l’infrazione
è realizzata quando l’autore alloggia uno straniero in situazione irregolare
all’insaputa dell’autorità, chi ospita prostitute straniere anche se entrate
come turiste, ma prive di permesso di lavoro, facilita il soggiorno illegale ai
sensi dell’art. 23 cpv. 1 LDDS (CCRP 13 aprile 2010, inc. 17.2009.50, consid.
2.3
e rif.).
Ciò che
qui è avvenuto e pertanto deve esserci pronuncia di condanna.
Non può
per contro essere seguito il Procuratore Pubblico riguardo la violazione della
medesima norma di legge per aver favorito l’entrata illegale sul nostro
territorio di più persone, difettando al riguardo conforto nei numerosi atti
formanti l’incarto, dal quale ben si può desumere, fra le altre, significative
attività di ACCU 1 nel trasporto interno di persone illegali, ma non riguardo
l’entrata nel nostro Paese, nella maggior parte dei casi avvenuta direttamente,
senza aiuto, a volte senza preventivo contatto, da parte delle persone
straniere. ACCU 1 insomma, si “occupava” di loro una volta giunte in Ticino.
8.4
ACCU 1 va
quindi condannato per usura e per infrazione alla LDDS (limitatamente al
soggiorno illegale).
Egli è
contestualmente prosciolto dall’accusa di tratta di esseri umani.
Non essendo
stato depositato appello contro tale proscioglimento, non devesi motivare al
riguardo nella forma scritta.
9.
L’art. 47 CP stabilisce che il giudice commisura la pena
alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni
personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita (cpv. 1). La
colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione (cpv. 2). In quest’ambito, rivestono un ruolo importante
la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui
ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali
precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d con
rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e a DTF 116 IV 288 consid. 2a pag.
289). Esigenze di prevenzione generale, per converso, hanno solo un ruolo di
secondo ordine (DTF 118 IV 341 consid. 2g pag. 350).
Nell’evenienza
concreta, per commisurare in maniera adeguata la pena, a favore di ACCU 1 deve
essere innanzitutto considerato, se si fa riferimento alle proposte
dell’accusa, che egli è stato prosciolto dal capo d’imputazione punito dalla
legge con la pena più grave; inoltre che egli viene punito per il reato di
infrazione alla LDDS limitatamente al soggiorno e non anche all’entrata.
Non
può essere sottaciuto il mancato rispetto del principio di celerità e il tempo
trascorso dai fatti, risalenti a 5-6 anni e mezzo fa, ritenuto per di più che
durante tale periodo egli ha tenuto un buon comportamento (DTF 132 IV 1; 130 I 312; DTF 130 IV 54; DTF 133 IV 158), dando prova di essersi
dato da dare per rimanere professionalmente attivo, anche trasferendosi fuori
Cantone, di aver rinunciato alla locazione dell’appartamento di via __________
e di non aver più avuto agire delittuoso, come attesta l’estratto del
casellario giudiziale.
A
suo sfavore parla lo stesso casellario giudiziale, per quanto precedente
ai fatti qui imputatigli: esso fa stato di reati diversi perpetrati tra la fine
del 2002 e il luglio 2006: delitto contro la LDDS, importazione, acquisto e deposito di monete false, commissione reiterata di circolazione malgrado la revoca
della licenza di condurre e favoreggiamento. L’incarto, che comprende
l’estratto del casellario al momento del suo arresto (doc. 3) attesta che ACCU
1.
già era conosciuto alle autorità inquirenti cantonali e __________ nonché ai
tribunali militari almeno da fine 1997.
Di più, se egli può essere definito collaborativo nella
fase predibattimentale, diversamente devesi dire del suo atteggiamento in aula,
allorquando, a tratti, ha contestato l’evidenza e le sue stesse, più volte
ripetute parole, mostrando di non aver tratto sufficiente insegnamento dall’esperienza
del carcere e dai precedenti errori, conclusisi con più condanne.
Nel suo vissuto, infine, non si ravvedono circostanze
particolarmente meritorie o sfortune particolari a lui non imputabili che
potrebbero comportare un’attenuazione della sua colpa.
L’art. 42 cpv. 3 CP offre al giudice la possibilità di
infliggere, oltre alla pena sospesa condizionalmente, una sanzione pecuniaria
senza condizionale o una multa.
Nella
fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa, dedotto il carcere preventivo
sofferto, non appare sufficiente, ritenuto che quanto commesso non deve essere
banalizzato e che un’ulteriore, pur limitata, sanzione tangibile, quale può
essere il pagamento di una somma di denaro, appare mezzo adeguato e proporzionato
per far comprendere ancora oggi al prevenuto la gravità di quanto avvenuto, in
un contesto che ha coinvolto decine di persone in stato di dipendenza.
Tutto
ben ponderato, tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali svolti
(cfr. in particolare la situazione patrimoniale dell’accusato, agli atti), e
già considerato che la multa va a sostituire parte della pena pecuniaria (in
luogo di ulteriori cinque aliquote), si ritiene che una pena pecuniaria di 40
aliquote giornaliere da CHF 100.- (a fronte di un salario netto di CHF 3'800.-
al mese, senza persone a carico), per totali CHF 4'000.-, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre a una multa limitata
a CHF 400.-, risulti proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse e
rettamente commisurata al grado di colpa. Nel rispetto dei principi sanciti
dalla giurisprudenza, la multa - associata,
quale pena accessoria, ad una pena pecuniaria sospesa condizionalmente che
assurge a sanzione primaria - non raggiunge il 20 % della pena di base (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4),
costituendo il solo 10% della medesima.
Come proposto dal Procuratore Pubblico, non v’è motivo per
revocare il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva, aggiuntiva, di 20 giorni, decretata l’11 dicembre 2006.
10.
Per
quanto al considerando precedente si giustifica dividere in ragione di metà
ciascuno, fra il condannato e lo Stato, le tasse e le spese giudiziarie.
Rimane da esaminare la questione relativa all’assegnazione
di ripetibili all’accusato, come postulato dalla difesa.
Per
l’art. 9 cpv. 6 CPP-TI, con la decisione sulle spese, l’autorità giudicante
decide anche se e in quale misura debbano essere assegnate ripetibili.
ACCU
1.
è invero prosciolto da un capo d’imputazione (tratta di esseri umani), ma non
dalle altre accuse.
Ora,
analogamente a quanto stabilito riguardo all’art. 429 CPP (cfr. CARP 13
febbraio 2012, inc. 17.2011.77), l’accusato può
beneficiare di un indennizzo non solo in caso di completa assoluzione, ma anche
qualora l’assoluzione sia soltanto parziale.
In
applicazione per analogia della giurisprudenza sviluppata attorno al previgente
art. 317 CPP-TI, vi è assoluzione parziale quando l’accusato è prosciolto da
imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna e
riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi. Non vi è, invece,
assoluzione parziale quando le accuse che hanno portato alla condanna e quelle
per cui vi è, invece, stato proscioglimento sono riferite al medesimo fatto o
al medesimo complesso di fatti (Mini, Codice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario,
Zurigo/S.Gallo 2010, n. 3 ad art. 429 CPP; CRP 12 novembre 2010, inc. 60.2010.150;
CRP 10 novembre 2010, inc. 60.2010.119; CRP 20 aprile 2010, inc.. 60.2009.427;
CRP 3 dicembre 2009, inc. 60.2009.55 e riferimenti). Al riguardo, il TF ha
avuto modo di precisare che, qualora sia data la stretta connessione tra
l’imputazione per la quale l’accusato è stato condannato e quella da cui è
stato prosciolto, il rifiuto di considerarlo parzialmente assolto ai sensi
dell’art. 317 CPP-TI non è arbitrario anche se la condanna inflitta è stata,
per finire, inferiore alla pena proposta dal procuratore pubblico (cfr. TF 7
marzo 2006, inc.1P.35/2006 consid. 3.3).
In
concreto le imputazioni per cui ACCU 1 viene condannato
e quella per cui viene prosciolto riguardano il medesimo complesso di fatti e
il medesimo periodo. Dal profilo fattuale infatti sempre si fa riferimento al
suo agire, nel periodo da __________, riguardo a prostitute e transessuali che
egli ospitava nel pluricitato appartamento __________, ai trasporti che egli
effettuava (anche) per loro, al loro “collocamento” e, infine, all’aiuto da lui
prestato alla loro entrata e al loro soggiorno illegale. Tutti i reati
esaminati poi tendono a tutelare le vittime nella loro particolare
vulnerabilità, nel loro stato di bisogno e dipendenza.
Ne
discende che anche se parzialmente prosciolto, ACCU 1 non può beneficiare di
ripetibili parziali, ritenuto peraltro che egli dai
suoi illeciti penali puniti con la condanna per usura ha tratto beneficio
pecuniario, cifrato nel decreto d’accusa e confermato su questo aspetto.
Infine
merita di essere rilevato che ACCU 1 ha interposto opposizione al decreto
d’accusa tutto; egli è stato condannato a più reati, così che l’esito del
procedimento a seguito del dibattimento non si può dire a suo favore.
P.q.m.,
visti gli artt. 1,
34, 42, 44, 47, 106, 157 cifra 1, 182 CP; 196 vCP; 116 LStr; 23 cpv. 1 LDDS; 9
segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti
posti,
dichiara ACCU 1
autore colpevole
di:
- usura
(art. 157 cifra 1 CP) per avere, nel periodo __________, a __________,
sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza di una persona per farle dare o
promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi
pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria
prestazione e meglio per avere, messo a disposizione di persone esercitanti la
prostituzione, che sapeva o presumeva trovarsi in situazione di illegalità e
quindi vulnerabilità in quanto sprovviste dei necessari permessi di soggiorno e
lavoro e con scarsi mezzi finanziari, traendo vantaggio da questa situazione,
un appartamento in via __________ al prezzo di CHF 300.-/ 400.- settimanali
mentre era stato da lui locato al prezzo di CHF 730.- mensili e con ciò
conseguendo un beneficio pecuniario stimato complessivamente in CHF 7'520.-;
- infrazione
alla Legge sugli stranieri (art. 23 cpv. 1 LDDS), per avere nelle medesime
circostanze di cui sopra, dando alloggio a persone che sapeva sprovviste dei necessari
permessi di lavoro, facilitato il soggiorno illegale di cittadini stranieri;
proscioglie ACCU 1,
dall’imputazione
di tratta di esseri umani;
condanna ACCU 1,
1.
Alla pena
pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote da CHF 100.- (cento), pari a CHF 4'000.-
(quattromila), da dedursi il carcere preventivo sofferto corrispondente a 37
(trentasette) aliquote.
L’esecuzione della
pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Pena parzialmente
aggiuntiva alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi
confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino in data 11.12.2006.
2.
Alla multa
di CHF 400.- (quattrocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4
(quattro) (art. 106 cpv. 2 CP);
non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 20 giorni,
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino in data
11.12
;
carica le
tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 850.- (ottocentocinquanta) a ACCU 1 in ragione di CHF 625.- (già compresa la tassa di CHF 400.- per la motivazione scritta) e allo
Stato in ragione di CHF 225.-. Non si assegnano ripetibili;
comunica che la
condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP;
avvertite le
parti che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va
annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della
sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può
essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - per raccomandata
ACCU 1 __________
DI 1, __________,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU
1ACCU 1
CHF 400.- multa
CHF 550.- tassa
di giustizia
CHF 75.- spese
giudiziarie
CHF 1'025.- totale
a carico
dello Stato,
CHF 150.- tassa
di giustizia
CHF 75.- spese
giudiziarie
CHF 225.- totale
Avvertenza: la parte
che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta
d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art.
399.
cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza
motivata.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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