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Decisione

10.2008.180

Usura, tratta di esseri umani, infrazione alla legge sugli stranieri

21 novembre 2012Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i reati ascritti a ACCU 1 necessitassero l’indicazione specifica delle vittime,

laddove la genericità ravvisata nel decreto d’accusa, che per due capi d’accusa

nulla indica, viola il principio accusatorio. Cosicché gli atti imputati a ACCU

1 vanno a sua mente circoscritti a quelli compiuti “nei confronti” di __________

e __________, le uniche presunte vittime citate nel testo d’accusa.

Come già

ricordato dalla nostra Corte d’Appello e Revisione Penale (in seguito: CARP) il

22 dicembre 2011 nell’inc. 17.2011.95, consid. 15 a, atteso che la procedura penale è governata dal principio accusatorio, l’atto di accusa (e

quindi anche il decreto d’accusa, per effetto del rinvio dell’art. 208 cpv. 1

CPP-TI) deve indicare l’azione od omissione punibile, con cenno alle

circostanze di tempo e di luogo in cui venne commessa e di quelle che

influiscono sulla sua qualifica legale (art. 200 cpv. 1 lett. b CPP-TI): esso –

in applicazione del principio accusatorio (cfr. art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 cifra

3 lit. a CEDU), che garantisce i diritti di difesa dell’accusato e concretizza

in tal modo il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.) – deve

quindi riportare fatti che, seppur sommariamente, specifichino e diano le

necessarie indicazioni sull’azione, rispettivamente sull’omissione punibile,

così che l’accusato possa conoscere in modo univoco l’imputazione che gli viene

mossa già dall’atto di deferimento alla Corte giudicante, e ciò nel suo

interesse in ordine ad una preparazione corretta e compiuta della propria difesa

(CRP 16 dicembre 2005, inc. 60.2005.387, consid. 2 e rif. ivi citati; cfr.

anche Bernasconi, Codice svizzero

di procedura penale, Commentario, nn. 1-5 ad art. 9; Greiner, Akkusationsprinzip und Wirtschaftstrafsachen, in:

ZStrR 2005, pagg. 98 segg., in part. 101-107; DTF 126 I 19 consid. 2a con rif.,

120 IV 348 consid. 2b; 116 Ia 455). Al fine di circoscrivere l’oggetto del

processo e del giudizio e di assicurare i diritti della difesa, in modo che

l’imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (cfr. CCRP 21 ottobre 1999 in re B. e 24 marzo 1998 in re C., pubbl. in Rep.

1999, n. 132 e 1998, n. 124), il reato rimproverato all’accusato deve pertanto

essere descritto in modo preciso e deve essere individualizzato in particolare

con le sue componenti di tempo, di luogo, di modalità di commissione e di forma

di partecipazione (cfr. anche TF 22 ottobre 2003, inc.6P.113/2003 e DTF 120 IV

348 consid. 3c).

La difesa

rimprovera la violazione del principio accusatorio facendo riferimento al

(solo) fatto che il decreto d’accusa oppone a ACCU 1 atti che non sarebbero

sufficientemente precisati, rimanendo generico (“persone esercitanti la

prostituzione”) nell’indicazione delle generalità delle persone alle quali avrebbe

messo a disposizione l’appartamento compiendo il reato di usura, nell’indicazione

di coloro che sarebbero le vittime della tratta di essere umani e, infine, delle

“persone che sapeva sprovviste dei necessari permessi”.

Orbene,

l’indicazione delle azioni rimproverate all’accusato risulta sufficientemente precisa,

nel tempo, nel luogo e nelle modalità. Altrimenti detto, l’oggetto del processo

è chiaro e delimitato, in modo sufficiente per permettere all’accusato di

determinarvisi, senza che possa a ragione dirsi violato l’esercizio della sua

difesa.

Se può

essere vero che le “persone”, così indicate nelle imputazioni, non risultano

meglio identificate (ad eccezione delle citate __________ e __________ per

l’accusa di usura), nel senso che le loro generalità non sono espresse, non può

essere sottaciuto che l’accusato ben sa chi siano tali “persone”, avendovi lui

medesimo fatto riferimento nei diversi interrogatori, pur evitando a volte di

precisarle oltre, e meglio come ai considerandi che seguono. Così il decreto è

stato sostanzialmente redatto a partire dal dire dell’accusato, che ora è

malvenuto ad eccepire la violazione dei suoi diritti di difesa.

Egli

insomma non può (solo) ora lamentarsi di mal comprendere i riferimenti del

Procuratore Pubblico, allorquando questi si è basato sulle parole dell’accusato

stesso.

Di più, è

evidente dalla sola lettura del decreto d’accusa che i nomi di __________ e __________

sono citati a mero titolo esemplificativo (“tra cui tali”): proprio per quanto

precede, in un contesto come quello in cui si sarebbero verificate le azioni,

assai complesso e afferente persone straniere di (breve) passaggio, non si può

pretendere dall’accusa la stesura di un lungo elenco di nomi che nemmeno

l’accusato ha, nei suoi interrogatori, meglio precisato, facendo di regola solo

generico cenno a prostitute e transessuali. Altrimenti detto, le azioni

imputate, in sé definite, “toccano” un elevato numero di persone su un periodo

di quindici mesi, laddove l’indicazione particolareggiata delle “vittime”, nel

caso concreto, non può imporsi. ACCU 1, del resto, ha mostrato al dibattimento

di aver perfettamente compreso le accuse.

Ne consegue che non viene ravvisata alcuna violazione del

principio accusatorio.

6. L’accusa

ha censurato nella propria requisitoria che ACCU 1, in aula, abbia ritrattato le affermazioni da lui rese davanti alla Polizia, i cui verbali – va di

nuovo ribadito - costituiscono parte integrante dell’incarto, non essendone

peraltro mai stata postulata l’estromissione.

Davanti

a questo giudice, l’accusato, che, come si vedrà, nella fase predibattimentale

ha detto altro, ha sostenuto “di non essere stato a conoscenza della

prostituzione svolta da terze donne nell’appartamento di via __________ che

veniva loro sublocato” ritenendole “semplici turiste”.

Indotta

o spontanea, una confessione può in sé essere ritrattata in ogni momento.

Il giudice

deve tuttavia verificare, secondo il principio del libero apprezzamento delle

prove, il valore della ritrattazione. Se essa non appare credibile, egli non deve

tenerne conto (Piquerez, Traité de

procédure pénale suisse, § 99, n. 733, pagg. 466-467; Verniory, Commentaire romand CPP., ad art. 10, n. 34, pag.

70 e ad art. 160, n. 11, pag. 744; Godenzi,

Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 160, n. 5, pag. 741;

Rep. 2000 pagg. 39 segg., in particolare pag. 51; RSJ 96/2000, pag. 40; Rep.

1983 pag. 177). Il giudice può, dunque, fondare una condanna anche su una

confessione ritrattata (Wohlers,

Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 27, pag. 85),

nella misura in cui egli è convinto che essa è stata rilasciata senza

costrizioni e nella misura in cui essa appare, in sé, credibile (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 4, pag. 245), in particolare quando

essa trova conferma in altre testimonianze o in altri riscontri oggettivi (cfr.

in parte per analogia, STF 1P.608/1999 del 25 settembre 2000 consid. 8bb)

rispettivamente in altri indizi (Rep. 1982 pag. 171 consid. 2; Verniory, op. cit., ad art. 160, n. 11,

pag. 744).

Una

ritrattazione può essere ignorata nella misura in cui la valutazione di tutte

le emergenze processuali non conduce a smentire le originarie ammissioni di

colpevolezza (CARP 20 aprile 2012, inc. 17.2011.114, consid. 18 a).

Non vi è

motivo in casu per dare maggiore credibilità alle peraltro circoscritte

affermazioni di ACCU 1 al dibattimento, per quanto non concordanti con le

risultanze degli atti all’incarto, in particolare laddove si proceda al

raffronto con le altre numerose sue dichiarazioni rilasciate in più

interrogatori e poco tempo dopo i fatti imputatigli.

Le diverse

versioni di ACCU 1 vanno pertanto confrontate, non dimenticando che questi ha

precisato in fine alle sue affermazioni al dibattimento che le prime

dichiarazioni lì rese (e verbalizzate) volevano riferirsi ai soli casi __________

e __________, poiché gli unici partitamente indicati nel decreto accusatorio.

Rispondendo a sollecitazioni sul “generale” egli ha sostenuto di “presumere

che parte delle persone cui subaffittavo l’appartamento svolgessero la

prostituzione essendo brasiliane e sapendo che venendo da là molte poi si

recavano all’__________ o al __________, dove so si esercita la prostituzione”,

confermando così almeno in parte le sue parole di oltre cinque anni fa.

Peraltro la sua “correzione”, poco prima della chiusura della fase istruttoria,

volta a precisare le sue precedenti parole limitandole ai casi __________ e __________

appare in chiaro contrasto con quanto da lui poco prima riferito, e

verbalizzato, che mostra quanto in realtà già egli si fosse riferito “in

generale”. Così non è credibile dicesse al riguardo delle sole __________ e __________,

quando accenna al fatto che riteneva che coloro che alloggiava fossero semplici

turiste, “provenienti perlopiù dal Brasile”, facendo peraltro

riferimento al caso di un transessuale (quando __________ e __________ non lo

erano), oppure quando indica che suggeriva loro di “contattare altre

persone, per esempio __________” quando esse (leggi: altre rispetto alle

due citate) chiedevano di poter alloggiare in via __________ e l’appartamento

era occupato.

Insomma,

le sue dichiarazioni in aula non convincono, a fronte di quanto ammesso ben più

dettagliatamente “a caldo”, come si evince da quanto segue.

7. Il

Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 colpevole di usura per avere sfruttato

lo stato di bisogno o di dipendenza di una persona per farle dare o promettere

a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che

sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione e meglio

per avere, messo a disposizione di persone esercitanti la prostituzione tra cui

le già citate __________ e __________, che sapeva o presumeva trovarsi in

situazione di illegalità e quindi vulnerabilità in quanto sprovviste dei

necessari permessi di soggiorno e lavoro e con scarsi mezzi finanziari, traendo

vantaggio da questa situazione, un appartamento in via __________ al prezzo di

CHF 300.-/400 settimanali mentre era stato da lui locato al prezzo di CHF 730.-

mensili e con ciò conseguendo un beneficio pecuniario stimato complessivamente

in CHF 7'520.-.

7.1. Per l'art.

157 n. 1 CP, chiunque, sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza,

l’inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle

dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione,

vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria

prestazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena

pecuniaria.

L'usura

presuppone l'ottenimento di un vantaggio pecuniario, una disproporzione tra le

prestazioni fornite nell'ambito di un contratto a titolo oneroso, l'esistenza

di una situazione di debolezza ed un nesso di causa tra la situazione di

debolezza e la disproporzione delle prestazioni in favore dell'autore. In

particolare il vantaggio tratto deve essere in evidente sproporzione sul piano

economico con la prestazione fornita. Il rapporto tra prestazione e

controprestazione si misura comparando i prezzi usuali con quelli praticati

nella specie (TF 19 febbraio 2007,6S.6/2007, consid. 3). Nei casi di locazione

di appartamenti il valore oggettivo consiste nelle pigioni d'uso per oggetti

analoghi. Vi è usura quando la disproporzione si situa attorno al 25%, laddove

un canone superiore del 20% è da considerarsi già abusivo e costitutivo di

usura nell’ambito di pigioni regolamentate (ibidem; DTF 92 IV 132).

Quanto

allo stato di bisogno non è necessario che sia di natura economica, bastando

che la vittima si trovi in una stato di costrizione che influisca in modo

determinante sulla sua libertà di decisione e che quindi acconsenta a fornire

le prestazioni usuraie. Il termine di paragone è oggettivo: occorre riferirsi

ad una persona normalmente ragionevole che, posta nelle medesime condizioni,

non sarebbe libera di decidere. Vi è sfruttamento dello stato di bisogno quando

l'autore ne approfitta scientemente per farsi accordare vantaggi economici

sproporzionati. La giurisprudenza ha ammesso lo stato di bisogno in caso di

necessità estrema di trovare un alloggio ad esempio in situazioni di penuria di

appartamenti o di quasi totale ignoranza da parte della vittima, in particolare

se straniera, delle condizioni di mercato (ibidem).

Dal profilo

soggettivo, il reato presuppone l’intenzione; l'autore deve conoscere, almeno

per dolo eventuale, la disproporzione tra le prestazioni ed aver coscienza che

lo stato di bisogno induce la controparte ad accettare tale sproporzione (DTF

130 IV 106).

7.2. Dagli atti

e da quanto affermato dall’accusato medesimo risulta accertato che questi

pagava mensilmente a __________, per il monolocale di via __________, l’importo

di CHF 730.-, senza dover corrispondere altro a titolo di spese accessorie,

ritenuto che nella pigione – come si evince dal contratto annesso al doc. 9

class. rosso – già erano compresi tutti i servizi, oltre a riscaldamento, acqua

calda e illuminazione. Così che per l’accusato, non vi erano ulteriori oneri, cambio

biancheria escluso, da aggiungere.

7.2.1. L’importo

richiesto a titolo di pigione “tutto compreso” risulta congruo e usuale per un

monolocale in centro __________. Mai del resto è stato sostenuto, tantomeno

dimostrato, che tale cifra non fosse proporzionata se raffrontata alla situazione

di mercato.

Dai vari

interrogatori di polizia emerge peraltro come l’appartamento fosse di fatto

praticamente sempre occupato, tanto da condurre l’accusato a dover “deviare” le

richiedenti l’appartamento di via __________ altrove, ad indirizzi precisi,

noti nell’ambiente della prostituzione, come quelli di __________ (citata anche

al dibattimento), __________, __________ e altri (verbale 7 agosto 2007, doc.

2/2).

7.2.2. Le tavole

dell’incarto fanno stato delle seguenti affermazioni dell’accusato riguardo il

“suo” appartamento:

- “E’ vero che (…) vi alloggiavo

ragazze che prevalentemente si prostituivano. Il prezzo era fissato in somme

che variavano dai CHF 1'200.- ai CHF 1'500.- al mese” (verbale 22 agosto

2007, doc. 6 class. rosso);

- “[l’appartamento era] sempre

occupato da una persona, a questa persona io chiedevo un affitto mensile di Fr.

1'200.-, in questa cifra era compreso un cambio di biancheria (…) E’

capitato che (…) ho incassato una cifra superiore che quantifico fino a

circa Fr. 1'500.-, il maggior prezzo è dovuto ad un “regalino” da parte della

persona che alloggiava nel mio appartamento”, giustificandolo dapprima con

i trasporti per fare la spesa che ACCU 1 prestava a favore del subconduttore,

sostenendo tuttavia poco dopo che per tale attività si faceva (ulteriormente)

pagare (verbale 7 agosto 2007, doc. 2 class. rosso);

- “Chiedo Fr. ‘1'200.- al mese da quando ho

iniziato ad ospitare persone che si potevano regolarizzare in polizia. Prima

per gli stranieri che non potevano avere un permesso di lavoro chiedevo a

settimana da Fr. 300.-/400.-“ (verbale 7 agosto 2007, doc. 2 class. rosso),

confermando che gli ospiti dovevano regolarizzare la loro posizione in Polizia,

sottintendendo quindi che gli era noto esercitassero la prostituzione;

- “in merito ai CHF 2'000.- erano soldi che __________

mi doveva per l’affitto per il mese di marzo o aprile 2007 del mio appartamento

di Via __________” (verbale 5 settembre 2007, doc. 8 class. rosso, da cui

si desume che a volte l’importo mensile richiesto potesse superare le cifre

indicate nel decreto d’accusa).

Di fronte

alla Polizia, l’11 settembre 2007 (doc. 9 class. rosso) l’accusato ha

confermato che chiedeva a chi abitava il monolocale CHF 300.-/400.- a settimana

e che ne traeva un beneficio economico di almeno CHF 470.- al mese e quindi,

per il periodo aprile 2006-luglio 2007, di aver conseguito un vantaggio

pecuniario di CHF 7'520.-.

Da quanto

precede, oltre che per conferma dell’accusato al dibattimento, tenendo in

considerazione una pigione di CHF 300.-/400.- a settimana (che conduce ad una

media giornaliera di CHF 50.--) e calcolando a favore dell’accusato (pur solo)

quattro settimane al mese, si giunge ad un importo di CHF 1'200.-/1'600.- al

mese, mediamente quindi di CHF 1'400.-, cifra che è di poco inferiore ad una

differenza del 100% rispetto a quanto pagato da ACCU 1 al proprietario __________.

Poco o nulla muterebbe considerando le cifre più favorevoli all’accusato (CHF

300.- alla settimana; quindi CHF 42.85 al giorno x 30 gg.), laddove si

giungerebbe ad una disproporzione superiore al 75%. Ben al di sopra, insomma,

rispetto ai limiti sanciti dalla citata giurisprudenza, pur tenendo debito

conto dei costi (minimi) legati al cambio della biancheria.

7.3. Rimane da

esaminare se ACCU 1 abbia sfruttato la situazione di debolezza dei propri

locatori.

Egli ha

confermato in più occasioni che sapeva, o almeno prendeva in considerazione,

che chi chiedeva di poter far capo al monolocale di __________ fosse dedito

alla prostituzione.

ACCU 1

l’ha detto in aula (“in maniera generale, riguardo alla sublocazione, potevo

presumere che parte delle persone cui subaffittavo l’appartamento svolgessero

la prostituzione”) e già lo aveva ammesso in precedenza: “A volte ricevo

telefonate da persone (donne e transessuali) che mi chiedono se dispongo di

alloggi nel __________ per soggiornare, è sottinteso che cercavano un

appartamento per potersi prostituire. In questi casi, se il mio appartamento di

via __________ è occupato, dò il numero di telefono di altre persone attive

nella prostituzione” (verbale 7 agosto 2007; doc. 2 class. rosso). Così poi

davanti al GIAR (verbale 8 agosto 2007, doc. 3 class. rosso): “Lo

subaffittavo a cittadini/e brasiliani/e, prevalentemente, che a volte sapevo

esercitavano la prostituzione”. E ancora:

- “Non so come e quando __________ sia

arrivata in Ticino, posso però supporre che si trova qui per esercitare la

prostituzione in modo illegale visto che si tratta di una cittadina brasiliana”

(verbale 9 agosto 2007, doc. 4 class. rosso);

- “E’ vero che (…) vi alloggiavo delle

ragazze che prevalentemente si prostituivano” (verbale 22 agosto 2007, doc.

6 class. rosso);

- “(…) __________ è una cittadina brasiliana

che ha lavorato come prostituta nel mio appartamento di Via __________”

(verbale 31 agosto 2007, doc. 7 class. rosso).

Sempre

dall’incarto risulta palese, senza che sia necesario andare oltre, come ACCU 1

conosca l’ambiente della prostituzione. E basti:

- la moglie, brasiliana, ne fa(ceva) la sua

attività a __________;

- per sua stessa ammissione egli riceve

telefonate quotidiane da persone – fra cui numerosi transessuali – provenienti

in gran numero dal Brasile o perlomeno di nazionalità brasiliana;

- quelle persone – che a dire di ACCU 1 in buona parte non conosceva, e che quindi stabilivano il contatto grazie ad altri che

precedentemente avevano soggiornato a __________ in via __________ - chiedevano

la disponibilità del “suo” appartamento;

- se questo era occupato, l’accusato le

indirizzava da conoscenti che affittavano appartamenti a prostitute;

- egli si adoperava nell’aiutarli, dietro

pagamento, nella pubblicazione di annunci erotici (cfr. plico doc. 2).

ACCU 1

risulta ben cognito della precarietà e della vulnerabilità di queste persone

che giungono in Ticino, senza nulla sapere del Paese che li ospita, senza

conoscerne la lingua e le leggi, spesso quale prima “uscita” dal paese

d’origine, ben diverso dal nostro., Richiesto sull’organizzazione del viaggio

delle prostitute che ospitava, l’accusato ha risposto: “non mi sono mai

fidato di anticipare soldi a persone che non conosco. Le persone che sono

giunte da me sono arrivate per proprio conto, chi con propri risparmi e altri

facendo debiti nel loro paese” (verbale 11 settembre 2007, doc. 9 class.

rosso, pag. 4). Egli ha dato atto della loro precarietà sul nostro territorio e

della loro dipendenza, aiutandole (di regola a pagamento) persino nelle

operazioni più semplici, quali accompagnarle a fare la spesa o a fare shopping,

oppure all’aeroporto oppure ancora nella pubblicazione di annunci erotici (cfr.

plico doc. 2).

Di più, in

tema di locazione di appartamenti a prostitute, lo stato di bisogno delle

vittime risiede innanzitutto nella loro situazione di illegalità e nel genere

della loro attività, esse non potendo infatti avere accesso al normale mercato

immobiliare, ciò che le induce ad accettare prezzi ben maggiori rispetto al

mercato ufficiale. Prostitute e transessuali stranieri, infatti, non possono

accedere ad appartamenti dati “normalmente” in locazione (per periodi lunghi ai

quali non possono sottostare) né possono far capo a strutture alberghiere, non

potendovi esercitare.

Lo stato

di bisogno di coloro che si rivolgevano all’accusato, insomma, appare

comprovato su più aspetti.

7.4. Il reato

risulta pertanto adempiuto nei suoi aspetti oggettivi e, per quanto precede,

anche in quelli soggettivi, perlomeno nella forma del dolo eventuale.

ACCU 1 va

pertanto condannato per usura, per avere, nel periodo __________, a __________,

sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza di una persona per farle dare o

promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi

pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria

prestazione e meglio per avere, messo a disposizione di persone esercitanti la

prostituzione, che sapeva o presumeva trovarsi in situazione di illegalità e

quindi vulnerabilità in quanto sprovviste dei necessari permessi di soggiorno e

lavoro e con scarsi mezzi finanziari, traendo vantaggio da questa situazione,

un appartamento in via __________ al prezzo di CHF 300.-/400 settimanali mentre

era stato da lui locato al prezzo di CHF 730.- mensili e con ciò conseguendo un

beneficio pecuniario stimato complessivamente in CHF 7'520.-.

8. Un altro

capo d’imputazione a carico di ACCU 1 consiste nell’aver infranto la Legge sugli stranieri per avere nel periodo __________, a __________, __________ e __________

in un numero imprecisato di occasioni, trasportando verso la Svizzera o dando alloggio a persone che sapeva sprovviste dei necessari permessi di residenza

o di lavoro, aiutato all'entrata illegale sul nostro territorio, risp.

facilitato il soggiorno illegale di cittadini stranieri.

L’art. 23

cpv. 1 quinta frase LDDS punisce l’aiuto o il favoreggiamento all’entrata, all’uscita

o al soggiorno illegale nel o dal nostro paese.

Tale

normativa, non più in vigore e sostituita dal 1. gennaio 2008, dall’art. 116

cpv. 1 LStr, è identica a quella nuova, tranne che per il massimo della pena

prevista: pena detentiva sino ad un anno nella LStr, pena pecuniaria nella

LDDS, che trova pertanto qui applicazione (art. 2 cpv. 2 CP), i fatti imputati

risalendo al 2006-2007.

Trattandosi

di un’infrazione difficile da circoscrivere, a causa dei molteplici contatti

che il cittadino sprovvisto di permesso per restare in Svizzera può e deve

tessere durante il suo soggiorno illegale (si reca al ristorante, utilizza

mezzi di trasporto, acquista nei negozi), il Tribunale federale ha già avuto

modo di precisare che, per realizzare l’infrazione di cui all’art. 23 cpv. 1

quinta frase LDDS, il comportamento dell’autore deve rendere più difficile la

presa di una decisione di espulsione o l’esecuzione di una tale decisione, per

esempio rendendo più difficile l’arresto dello straniero. Il comportamento

dell’autore deve, dunque, contribuire a sottrarre lo straniero in situazione

irregolare dal potere d’intervento delle autorità (DTF 130 IV 77 consid.

2.3.2).

L’infrazione

è realizzata, ad esempio, quando l’autore alloggia uno straniero in situazione

irregolare all’insaputa delle autorità (TF 16 novembre 2007, inc.6B.176/2007,

consid. 4.2; TF 30 settembre 2005, inc.6S.281/2005, consid. 1; DTF 130 IV 77

consid. 2.3.2 e sentenze citate; Nguyen,

Droit public des étrangers, Berne 2003, pag. 679; Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über

Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, pagg.

87-89). La dottrina ha precisato che, vi è aiuto al soggiorno illegale,

unicamente quando l’alloggio fornito ha una durata significativa dal punto di

vista dello scopo della norma. In ogni caso, l’alloggio deve essere durato

almeno qualche giorno (Nguyen, op.

cit., pag. 680).

Dal

profilo soggettivo il reato di aiuto al soggiorno illegale presuppone

l’intenzione, che deve portare sugli elementi costitutivi del reato; il dolo

eventuale è tuttavia sufficiente (TF 17 luglio 2009, inc.6B.128/2009, consid.

2.2 e riferimenti dottrinali).

8.1. Oltre a

richiamare quanto già esposto ai considerandi precedenti, giova riportare

quanto segue dai verbali d’interrogatorio dell’accusato davanti alla Polizia:

- “E’ vero che ho anche soggiornato persone

che erano illegali, nel senso che erano illegali, erano tutte persone

brasiliane. Mi ricordo che un paio di volte avevo dato l’appartamento anche a

un trans con passaporto italiano” (verbale 7 agosto 2007, doc. 2, class.

rosso, pag. 3).

- riguardo l’appartamento di via __________: “Lo

subaffittavo a cittadini/e brasiliani/e, prevalentemente, che a volte sapevo

esercitavano la prostituzione” dicendo che, in generale, presumeva “si

trattasse di persone che venivano in Europa per esercitare la prostituzione, ma

non glielo chiedevo” (verbale 8 agosto 2007 davanti al GIAR, doc. 3 class.

rosso);

- “Mi viene chiesto se questo appartamento è

stato locato con l’unico scopo di farvi soggiornare persone dedite alla

prostituzione legale/illegale e rispondo che effettivamente l’ho locato per

questo scopo ma che ho cercato di subaffittarlo a persone comunitarie in

possesso di regolare permesso di lavoro. E’ giusto dire che ho anche ospitato

delle persone senza permesso perché non sempre riuscivo a trovare persone con i

requisiti richiesti dalla legge. (…). Lo subaffittavo prevalentemente a

cittadini/e brasiliani/e che sapevo esercitavano illegalmente la prostituzione.

(…). Ero a conoscenza che i cittadini brasiliani non hanno la

possibilità di richiedere un permesso di lavoro per esercitare un’attività

lucrativa” (verbale 11 settembre 2007, doc. 9 class. rosso).

Le

prostitute __________ (doc. 16 class. rosso, pag. 5) e __________ (doc. 17

class. rosso, pag. 2) definiscono notorio nell’ambiente che ACCU 1 mettesse a

disposizione l’appartamento a prostitute in stato irregolare.

8.2. Nel

monolocale di via __________ hanno quindi soggiornato stranieri entrati in

Svizzera per esercitare illegalmente la prostituzione. Nessuna delle varie

persone interrogate dalla Poilzia fra chi ha ammesso di esercitare la

prostituzione ha indicato di aver avuto l’intenzione di regolarizzare la

propria posizione (a dire il vero ciò è sostenuto, senza riscontro effettivo,

da ACCU 1 riguardo un transessuale di nome __________, a conferma peraltro di

come l’accusato sapesse che sin lì questi aveva esercitato la prostituzione in

maniera irregolare proprio in via __________; cfr. verbale 7 agosto 2007, doc.

Considerandi

2.

class. rosso). Nessuno, insomma, è stato ospitato per breve tempo nell’attesa

che regolarizzasse la propria posizione (cfr. TF 27 luglio 1990, inc.

6S.183/1990 citata in Nguyen, op.

cit., pag. 680; anche Sentenza Corte delle assise criminali ticinese 18 aprile

2003, inc. 72.2001.298). Del resto, ciò nemmeno è mai stato preteso

dall’accusato, il quale in verità non s’interessava se la situazione di chi

ospitava fosse regolare, prendendo in considerazione l’ipotesi (a lui nota come

più probabile) che non lo fosse. A volte, egli persino sapeva; quando non

riusciva “a trovare persone con i requisiti richiesti dalla legge”, l’accusato

non si faceva scrupoli, pur di occupare il monolocale, ad ospitare anche coloro

che si trovavano in situazione d’illegalità.

8.3

Detto che l’infrazione

è realizzata quando l’autore alloggia uno straniero in situazione irregolare

all’insaputa dell’autorità, chi ospita prostitute straniere anche se entrate

come turiste, ma prive di permesso di lavoro, facilita il soggiorno illegale ai

sensi dell’art. 23 cpv. 1 LDDS (CCRP 13 aprile 2010, inc. 17.2009.50, consid.

2.3

e rif.).

Ciò che

qui è avvenuto e pertanto deve esserci pronuncia di condanna.

Non può

per contro essere seguito il Procuratore Pubblico riguardo la violazione della

medesima norma di legge per aver favorito l’entrata illegale sul nostro

territorio di più persone, difettando al riguardo conforto nei numerosi atti

formanti l’incarto, dal quale ben si può desumere, fra le altre, significative

attività di ACCU 1 nel trasporto interno di persone illegali, ma non riguardo

l’entrata nel nostro Paese, nella maggior parte dei casi avvenuta direttamente,

senza aiuto, a volte senza preventivo contatto, da parte delle persone

straniere. ACCU 1 insomma, si “occupava” di loro una volta giunte in Ticino.

8.4

ACCU 1 va

quindi condannato per usura e per infrazione alla LDDS (limitatamente al

soggiorno illegale).

Egli è

contestualmente prosciolto dall’accusa di tratta di esseri umani.

Non essendo

stato depositato appello contro tale proscioglimento, non devesi motivare al

riguardo nella forma scritta.

9.

L’art. 47 CP stabilisce che il giudice commisura la pena

alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni

personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita (cpv. 1). La

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione (cpv. 2). In quest’ambito, rivestono un ruolo importante

la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui

ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali

precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d con

rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e a DTF 116 IV 288 consid. 2a pag.

289). Esigenze di prevenzione generale, per converso, hanno solo un ruolo di

secondo ordine (DTF 118 IV 341 consid. 2g pag. 350).

Nell’evenienza

concreta, per commisurare in maniera adeguata la pena, a favore di ACCU 1 deve

essere innanzitutto considerato, se si fa riferimento alle proposte

dell’accusa, che egli è stato prosciolto dal capo d’imputazione punito dalla

legge con la pena più grave; inoltre che egli viene punito per il reato di

infrazione alla LDDS limitatamente al soggiorno e non anche all’entrata.

Non

può essere sottaciuto il mancato rispetto del principio di celerità e il tempo

trascorso dai fatti, risalenti a 5-6 anni e mezzo fa, ritenuto per di più che

durante tale periodo egli ha tenuto un buon comportamento (DTF 132 IV 1; 130 I 312; DTF 130 IV 54; DTF 133 IV 158), dando prova di essersi

dato da dare per rimanere professionalmente attivo, anche trasferendosi fuori

Cantone, di aver rinunciato alla locazione dell’appartamento di via __________

e di non aver più avuto agire delittuoso, come attesta l’estratto del

casellario giudiziale.

A

suo sfavore parla lo stesso casellario giudiziale, per quanto precedente

ai fatti qui imputatigli: esso fa stato di reati diversi perpetrati tra la fine

del 2002 e il luglio 2006: delitto contro la LDDS, importazione, acquisto e deposito di monete false, commissione reiterata di circolazione malgrado la revoca

della licenza di condurre e favoreggiamento. L’incarto, che comprende

l’estratto del casellario al momento del suo arresto (doc. 3) attesta che ACCU

1.

già era conosciuto alle autorità inquirenti cantonali e __________ nonché ai

tribunali militari almeno da fine 1997.

Di più, se egli può essere definito collaborativo nella

fase predibattimentale, diversamente devesi dire del suo atteggiamento in aula,

allorquando, a tratti, ha contestato l’evidenza e le sue stesse, più volte

ripetute parole, mostrando di non aver tratto sufficiente insegnamento dall’esperienza

del carcere e dai precedenti errori, conclusisi con più condanne.

Nel suo vissuto, infine, non si ravvedono circostanze

particolarmente meritorie o sfortune particolari a lui non imputabili che

potrebbero comportare un’attenuazione della sua colpa.

L’art. 42 cpv. 3 CP offre al giudice la possibilità di

infliggere, oltre alla pena sospesa condizionalmente, una sanzione pecuniaria

senza condizionale o una multa.

Nella

fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa, dedotto il carcere preventivo

sofferto, non appare sufficiente, ritenuto che quanto commesso non deve essere

banalizzato e che un’ulteriore, pur limitata, sanzione tangibile, quale può

essere il pagamento di una somma di denaro, appare mezzo adeguato e proporzionato

per far comprendere ancora oggi al prevenuto la gravità di quanto avvenuto, in

un contesto che ha coinvolto decine di persone in stato di dipendenza.

Tutto

ben ponderato, tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali svolti

(cfr. in particolare la situazione patrimoniale dell’accusato, agli atti), e

già considerato che la multa va a sostituire parte della pena pecuniaria (in

luogo di ulteriori cinque aliquote), si ritiene che una pena pecuniaria di 40

aliquote giornaliere da CHF 100.- (a fronte di un salario netto di CHF 3'800.-

al mese, senza persone a carico), per totali CHF 4'000.-, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre a una multa limitata

a CHF 400.-, risulti proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse e

rettamente commisurata al grado di colpa. Nel rispetto dei principi sanciti

dalla giurisprudenza, la multa - associata,

quale pena accessoria, ad una pena pecuniaria sospesa condizionalmente che

assurge a sanzione primaria - non raggiunge il 20 % della pena di base (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4),

costituendo il solo 10% della medesima.

Come proposto dal Procuratore Pubblico, non v’è motivo per

revocare il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

detentiva, aggiuntiva, di 20 giorni, decretata l’11 dicembre 2006.

10.

Per

quanto al considerando precedente si giustifica dividere in ragione di metà

ciascuno, fra il condannato e lo Stato, le tasse e le spese giudiziarie.

Rimane da esaminare la questione relativa all’assegnazione

di ripetibili all’accusato, come postulato dalla difesa.

Per

l’art. 9 cpv. 6 CPP-TI, con la decisione sulle spese, l’autorità giudicante

decide anche se e in quale misura debbano essere assegnate ripetibili.

ACCU

1.

è invero prosciolto da un capo d’imputazione (tratta di esseri umani), ma non

dalle altre accuse.

Ora,

analogamente a quanto stabilito riguardo all’art. 429 CPP (cfr. CARP 13

febbraio 2012, inc. 17.2011.77), l’accusato può

beneficiare di un indennizzo non solo in caso di completa assoluzione, ma anche

qualora l’assoluzione sia soltanto parziale.

In

applicazione per analogia della giurisprudenza sviluppata attorno al previgente

art. 317 CPP-TI, vi è assoluzione parziale quando l’accusato è prosciolto da

imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna e

riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi. Non vi è, invece,

assoluzione parziale quando le accuse che hanno portato alla condanna e quelle

per cui vi è, invece, stato proscioglimento sono riferite al medesimo fatto o

al medesimo complesso di fatti (Mini, Codice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario,

Zurigo/S.Gallo 2010, n. 3 ad art. 429 CPP; CRP 12 novembre 2010, inc. 60.2010.150;

CRP 10 novembre 2010, inc. 60.2010.119; CRP 20 aprile 2010, inc.. 60.2009.427;

CRP 3 dicembre 2009, inc. 60.2009.55 e riferimenti). Al riguardo, il TF ha

avuto modo di precisare che, qualora sia data la stretta connessione tra

l’imputazione per la quale l’accusato è stato condannato e quella da cui è

stato prosciolto, il rifiuto di considerarlo parzialmente assolto ai sensi

dell’art. 317 CPP-TI non è arbitrario anche se la condanna inflitta è stata,

per finire, inferiore alla pena proposta dal procuratore pubblico (cfr. TF 7

marzo 2006, inc.1P.35/2006 consid. 3.3).

In

concreto le imputazioni per cui ACCU 1 viene condannato

e quella per cui viene prosciolto riguardano il medesimo complesso di fatti e

il medesimo periodo. Dal profilo fattuale infatti sempre si fa riferimento al

suo agire, nel periodo da __________, riguardo a prostitute e transessuali che

egli ospitava nel pluricitato appartamento __________, ai trasporti che egli

effettuava (anche) per loro, al loro “collocamento” e, infine, all’aiuto da lui

prestato alla loro entrata e al loro soggiorno illegale. Tutti i reati

esaminati poi tendono a tutelare le vittime nella loro particolare

vulnerabilità, nel loro stato di bisogno e dipendenza.

Ne

discende che anche se parzialmente prosciolto, ACCU 1 non può beneficiare di

ripetibili parziali, ritenuto peraltro che egli dai

suoi illeciti penali puniti con la condanna per usura ha tratto beneficio

pecuniario, cifrato nel decreto d’accusa e confermato su questo aspetto.

Infine

merita di essere rilevato che ACCU 1 ha interposto opposizione al decreto

d’accusa tutto; egli è stato condannato a più reati, così che l’esito del

procedimento a seguito del dibattimento non si può dire a suo favore.

P.q.m.,

visti gli artt. 1,

34, 42, 44, 47, 106, 157 cifra 1, 182 CP; 196 vCP; 116 LStr; 23 cpv. 1 LDDS; 9

segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti

posti,

dichiara ACCU 1

autore colpevole

di:

- usura

(art. 157 cifra 1 CP) per avere, nel periodo __________, a __________,

sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza di una persona per farle dare o

promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi

pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria

prestazione e meglio per avere, messo a disposizione di persone esercitanti la

prostituzione, che sapeva o presumeva trovarsi in situazione di illegalità e

quindi vulnerabilità in quanto sprovviste dei necessari permessi di soggiorno e

lavoro e con scarsi mezzi finanziari, traendo vantaggio da questa situazione,

un appartamento in via __________ al prezzo di CHF 300.-/ 400.- settimanali

mentre era stato da lui locato al prezzo di CHF 730.- mensili e con ciò

conseguendo un beneficio pecuniario stimato complessivamente in CHF 7'520.-;

- infrazione

alla Legge sugli stranieri (art. 23 cpv. 1 LDDS), per avere nelle medesime

circostanze di cui sopra, dando alloggio a persone che sapeva sprovviste dei necessari

permessi di lavoro, facilitato il soggiorno illegale di cittadini stranieri;

proscioglie ACCU 1,

dall’imputazione

di tratta di esseri umani;

condanna ACCU 1,

1.

Alla pena

pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote da CHF 100.- (cento), pari a CHF 4'000.-

(quattromila), da dedursi il carcere preventivo sofferto corrispondente a 37

(trentasette) aliquote.

L’esecuzione della

pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Pena parzialmente

aggiuntiva alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi

confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino in data 11.12.2006.

2.

Alla multa

di CHF 400.- (quattrocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4

(quattro) (art. 106 cpv. 2 CP);

non revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 20 giorni,

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino in data

11.12

;

carica le

tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 850.- (ottocentocinquanta) a ACCU 1 in ragione di CHF 625.- (già compresa la tassa di CHF 400.- per la motivazione scritta) e allo

Stato in ragione di CHF 225.-. Non si assegnano ripetibili;

comunica che la

condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite le

parti che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va

annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della

sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può

essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - per raccomandata

ACCU 1 __________

DI 1, __________,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU

1ACCU 1

CHF 400.- multa

CHF 550.- tassa

di giustizia

CHF 75.- spese

giudiziarie

CHF 1'025.- totale

a carico

dello Stato,

CHF 150.- tassa

di giustizia

CHF 75.- spese

giudiziarie

CHF 225.- totale

Avvertenza: la parte

che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta

d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art.

399.

cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza

motivata.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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