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Decisione

10.2008.181

Rendere sospetta una persona di condotta disonorevole nel corso di un colloquio peritale

18 agosto 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 173 CP;

perseguito con

decreto d’accusa n. 1692/2008 di data 28 aprile 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

pena pecuniaria di fr. 200.-, corrispondente a 5 aliquote da fr. 40.-. L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova

di 2 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni.

3.

Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, , è rinviata al

competente

foro civile.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie

di

fr.

50.

-.

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 2 maggio 2008 dall'accusato;

indetto il

dibattimento , al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dal suo

difensore avv. DI 1 e la parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico

con lettera 31 luglio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la

parte civile;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusata ed in subordine in

ogni caso una massiccia riduzione della pena in considerazione della situazione

disagiata dell’accusata. Non chiede ripetibili;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

È

ACCU 1 autrice colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto

d’accusa a suo carico?

2.

In

caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale

condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se

sì, per quale periodo di prova?

4.

Deve

essere confermato il rinvio al foro civile per le pretese di tale natura

formulate dalla parte civile?

5.

A

chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU

1.

autrice

colpevole di diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto d’accusa a suo carico.

condanna ACCU

1.

1.

Alla pena pecuniaria di fr. 90.-- (novanta), corrispondente a 3 (tre) aliquote

da

fr.

30.

-- (quaranta)(art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova

di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

2.

Alla multa di

fr. 100.-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr.

50.

--.

rinvia la parte civile

al competente foro per le pretese di tale natura.

comunica che

la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di

casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 100.-- multa

fr.

100.

-- tassa di giustizia

fr. 50.-- spese giudiziarie

fr. 250.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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