10.2008.181
Rendere sospetta una persona di condotta disonorevole nel corso di un colloquio peritale
18 agosto 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.181
Data decisione, Autorità:
18.08.2008, PRPEN
Titolo:
Rendere sospetta una persona di condotta disonorevole nel corso di un colloquio peritale
DIFFAMAZIONE
art. 173 CPS
Incarto
n.
10.2008.181
DA
1692/2008
Bellinzona
18
agosto 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difesa da: Avv. DI 1,)
prevenuto
colpevole di diffamazione,
per
avere, a __________ in data __________, nel corso di un colloquio peritale
ordinato dalla Pretura del Distretto di __________ reso sospetta di condotta
disonorevole CIVI 1 comunicando al Dr. med. __________ che la stessa è
“un’alcolista e una prostituta”, dichiarazione che compare anche nel decreto
cautelare __________
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 173 CP;
perseguito con
decreto d’accusa n. 1692/2008 di data 28 aprile 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 200.-, corrispondente a 5 aliquote da fr. 40.-. L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova
di 2 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni.
3.
Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, , è rinviata al
competente
foro civile.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di
fr.
50.
-.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 2 maggio 2008 dall'accusato;
indetto il
dibattimento , al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dal suo
difensore avv. DI 1 e la parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico
con lettera 31 luglio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la
parte civile;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusata ed in subordine in
ogni caso una massiccia riduzione della pena in considerazione della situazione
disagiata dell’accusata. Non chiede ripetibili;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È
ACCU 1 autrice colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto
d’accusa a suo carico?
2.
In
caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale
condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se
sì, per quale periodo di prova?
4.
Deve
essere confermato il rinvio al foro civile per le pretese di tale natura
formulate dalla parte civile?
5.
A
chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autrice
colpevole di diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto d’accusa a suo carico.
condanna ACCU
1.
1.
Alla pena pecuniaria di fr. 90.-- (novanta), corrispondente a 3 (tre) aliquote
da
fr.
30.
-- (quaranta)(art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova
di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2.
Alla multa di
fr. 100.-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno
(art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr.
50.
--.
rinvia la parte civile
al competente foro per le pretese di tale natura.
comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 100.-- multa
fr.
100.
-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr. 250.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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