Lexipedia

Decisione

10.2008.188

Arbitrariamente disporre, in danno dei creditori, di valori patrimoniali pignorati e omettere di ottemperare alle ingiunzioni di cui al verbale di pignoramento

19 ottobre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

300.-, corrispondente a 10 aliquote da fr. 30.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,

la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 giorni.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 24 aprile 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 19 ottobre 2009,

al quale l'accusato, regolarmente citato mediante pubblicazione sul Foglio

Ufficiale Cantonale in data __________ 2009 (cfr. FU __________, __________ __________

2009, pag. __________), non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha

rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

distrazione di valori

patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,

per avere, a __________ tra il __________

2005.

e __________ 2006 arbitrariamente disposto, in danno dei creditori, di

valori patrimoniali pignorati per complessivi fr. 6'000.-, e meglio per avere,

nel periodo indicato, distratto mensilmente a proprio profitto la somma di fr.

500.

-, oggetto di un verbale di pignoramento dell'Ufficio esecuzione di __________

del __________ 2005;

1.2

disobbedienza a decisioni

dell'autorità,

per avere, nelle medesime

circostanze di luogo e di tempo omesso di ottemperare alle ingiunzioni di cui

al verbale di pignoramento __________ 2005 dell’Ufficio esecuzione di __________,

con le quali gli veniva fatto ordine, sotto esplicita comminatoria dell’art.

292.

CP, di provvedere mensilmente al versamento a favore dell’Ufficio

esecuzione di __________ di fr. 500.- per il periodo da __________ 2005 a __________ 2006.

2.

In caso di risposta affermativa

ai o ad uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di pena pecuniaria, di

pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere

ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso

affermativo, per quale lasso di tempo?

4.

Il giudizio sugli oneri

processuali.

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

nà ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 169, 292 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1.

distrazione di valori

patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,

per avere,

a __________ tra il __________

2005.

e __________ 2006 arbitrariamente disposto, in danno dei creditori, di

valori patrimoniali pignorati per complessivi fr. 6'000.-, e meglio per avere,

nel periodo indicato, distratto mensilmente a proprio profitto la somma di fr.

500.

-, oggetto di un verbale di pignoramento dell'Ufficio esecuzione di __________

del __________ 2005;

2.

disobbedienza a decisioni

dell'autorità,

per avere,

nelle medesime circostanze di

luogo e di tempo omesso di ottemperare alle ingiunzioni di cui al verbale di

pignoramento __________ 2005 dell’Ufficio esecuzione di __________, con le

quali gli veniva fatto ordine, sotto esplicita comminatoria dell’art. 292 CP,

di provvedere mensilmente al versamento a favore dell’Ufficio esecuzione di __________

di fr. 500.- per il periodo da __________ 2005 a __________ 2006.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.- (trecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

alla multa di fr. 200.-

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 600.00 totale complessivo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster