10.2008.188
Arbitrariamente disporre, in danno dei creditori, di valori patrimoniali pignorati e omettere di ottemperare alle ingiunzioni di cui al verbale di pignoramento
19 ottobre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2008.188
Data decisione, Autorità:
19.10.2009, PRPEN
Titolo:
Arbitrariamente disporre, in danno dei creditori, di valori patrimoniali pignorati e omettere di ottemperare alle ingiunzioni di cui al verbale di pignoramento
DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ
DISTRAZIONE DI VALORI PATRIMONIALI SOTTPOSTI A PROCEDIMENTO
art. 169 CPS
art. 292 CPS
Incarto
n.
10.2008.188
DA
1474/2008
Bellinzona
19
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Stefano Devrel in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1;
prevenuto colpevole
di 1. distrazione di valori
patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
per avere, a __________ tra il __________
2005 e __________ 2006 arbitrariamente disposto, in danno dei creditori, di
valori patrimoniali pignorati per complessivi fr. 6'000.-, e meglio per avere,
nel periodo indicato, distratto mensilmente a proprio profitto la somma di fr.
500.-, oggetto di un verbale di pignoramento dell'Ufficio esecuzione di __________
del __________ 2005;
2. disobbedienza a decisioni
dell'autorità,
per avere, nelle medesime
circostanze di luogo e di tempo omesso di ottemperare alle ingiunzioni di cui
al verbale di pignoramento __________ 2005 dell’Ufficio esecuzione di __________,
con le quali gli veniva fatto ordine, sotto esplicita comminatoria dell’art.
292 CP, di provvedere mensilmente al versamento a favore dell’Ufficio
esecuzione di __________ di fr. 500.- per il periodo da __________ 2005 a __________ 2006;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 169 e 292 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 1474/2008 di
data 11 aprile 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
300.-, corrispondente a 10 aliquote da fr. 30.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,
la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 giorni.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 24 aprile 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 19 ottobre 2009,
al quale l'accusato, regolarmente citato mediante pubblicazione sul Foglio
Ufficiale Cantonale in data __________ 2009 (cfr. FU __________, __________ __________
2009, pag. __________), non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
distrazione di valori
patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
per avere, a __________ tra il __________
2005.
e __________ 2006 arbitrariamente disposto, in danno dei creditori, di
valori patrimoniali pignorati per complessivi fr. 6'000.-, e meglio per avere,
nel periodo indicato, distratto mensilmente a proprio profitto la somma di fr.
500.
-, oggetto di un verbale di pignoramento dell'Ufficio esecuzione di __________
del __________ 2005;
1.2
disobbedienza a decisioni
dell'autorità,
per avere, nelle medesime
circostanze di luogo e di tempo omesso di ottemperare alle ingiunzioni di cui
al verbale di pignoramento __________ 2005 dell’Ufficio esecuzione di __________,
con le quali gli veniva fatto ordine, sotto esplicita comminatoria dell’art.
292.
CP, di provvedere mensilmente al versamento a favore dell’Ufficio
esecuzione di __________ di fr. 500.- per il periodo da __________ 2005 a __________ 2006.
2.
In caso di risposta affermativa
ai o ad uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di pena pecuniaria, di
pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere
ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso
affermativo, per quale lasso di tempo?
4.
Il giudizio sugli oneri
processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
nà ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 169, 292 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1.
distrazione di valori
patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
per avere,
a __________ tra il __________
2005.
e __________ 2006 arbitrariamente disposto, in danno dei creditori, di
valori patrimoniali pignorati per complessivi fr. 6'000.-, e meglio per avere,
nel periodo indicato, distratto mensilmente a proprio profitto la somma di fr.
500.
-, oggetto di un verbale di pignoramento dell'Ufficio esecuzione di __________
del __________ 2005;
2.
disobbedienza a decisioni
dell'autorità,
per avere,
nelle medesime circostanze di
luogo e di tempo omesso di ottemperare alle ingiunzioni di cui al verbale di
pignoramento __________ 2005 dell’Ufficio esecuzione di __________, con le
quali gli veniva fatto ordine, sotto esplicita comminatoria dell’art. 292 CP,
di provvedere mensilmente al versamento a favore dell’Ufficio esecuzione di __________
di fr. 500.- per il periodo da __________ 2005 a __________ 2006.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.- (trecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla multa di fr. 200.-
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale complessivo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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