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Decisione

10.2008.19

Riconoscimento di sentenza argentina di adozione

28 dicembre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del

4 dicembre 2008 presentata da

IS 1

(patrocinata dall'avv. , )

per

ottenere che sia riconosciuta e dichiarata esecutiva una sentenza dell'8

novembre 2005 con cui il Tribunale dei minori n. 5 del Dipartimento

giudiziale di __________, Buenos Aires (Argentina), ha pronunciato

l'adozione, da parte dell'istante e del marito

__________, (E)

di

A__________

(1999),

figlia di

__________,

di ignota dimora;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolta

l'istanza di delibazione;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

l'8 novembre 2005 il Tribunale dei minori n. 5 del

Dipartimento giudiziale di __________, Buenos Aires (Argentina), ha pronunciato

l'adozione di A__________ (1999) da parte di IS 1 (1962), cittadina argentina

e spagnola, e del marito __________ (1962), cittadino spagnolo;

che il 4

dicembre 2008 IS 1 ha chiesto

alla Camera civile di appello di riconoscere e dichiarare esecutiva tale decisione;

che con

ordinanza del 24 luglio 2009 il presidente della Camera ha convo­cato l'istante e, per via

diplomatica, __________ al contraddittorio

del 15 dicembre 2009, con l'avvertimento che nel caso in cui l'udienza fosse

andata deserta la Camera

avrebbe

giudicato sulla base degli atti;

che all'udienza del 15 dicembre 2009 l'istante ha confermato la

domanda di delibazione, mentre il convenuto non è comparso, ma ha inviato una

lettera del 4 dicembre 2009, giunta alla Camera il giorno dell'udienza, in cui

dichiara di aderire all'istanza, allegando un brevetto notarile a comprova

della sua dichiarazione;

che una

delegazione della Camera ha condotto l'audizione della minorenne il 17 dicembre

2009;

che nelle

circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che

la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive,

secondo l'art. 29 LDIP, le decisioni civili pronunciate all'estero (art. 511

cpv. 1 CPC);

che la

relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera

di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

che l'adozione

pronunciata all'estero di un minorenne straniero da parte di cittadini stranieri

non è iscritta nei registri svizzeri dello stato civile, ma ciò non impedisce

la delibazione della relativa sentenza in Svizzera (Urwyler/Hauser in: Basler Kommentar,

IPRG, 2ª edizione,

n. 11 ad art. 78 LDIP);

che tra

la Svizzera e l'Argentina non risultano trattati sul riconoscimento e l'esecuzione

di sentenze civili, tanto meno in materia di adozione, né l'Argentina ha firmato la Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla

protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione

internazionale (RS 0.211.221.311), entrata in vigore

per la Svizzera il 1° gennaio 2003;

che in

concreto la delibazione è disciplinata pertanto dalla legge federale sul

diritto internazionale privato, secondo cui una decisione straniera è

riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità

dello Stato in cui fu pronunciata (art. 25 lett. a), se non può più essere

impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (art. 25 lett. b)

e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (art. 25 lett. c);

che, quanto

alla competenza in materia di adozione, le decisioni straniere sono riconosciute

in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato di domicilio o di origine

dell'adottante o dei coniugi adottanti (art. 78 cpv. 1, cui rinvia l'art. 26

lett. a LDIP);

che in

concreto nessuno dei due coniugi era domiciliato in Argentina al momento

dell'adozione;

che IS 1 ha nondimeno la cittadinanza argentina;

che __________ non ha la cittadinanza argen­tina,

Considerandi

ma secondo giurisprudenza la nazionalità di un coniuge è sufficiente per

adempiere il requisi­to dell'art. 78 cpv. 1 LDIP (DTF

120.

II 90 consid. 5, condivisa dalla dottrina: Siehr

in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 8 ad art. 78; Dutoit,

Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre

1987, 4ª edizione, n. 1 ad art.

78);

che la

sentenza in esame può dirsi definitiva a norma dell'art. 25 lett. b LDIP, una decisione

di adozione “piena” adottata secondo l'ordinamento giuridico

argentino essendo “irrevocabile” (art. 323 della legge n. 24.779, recepita

nel Codice civile argentino), come ha confermato il 23 giugno 2009 la giudice __________,

del medesimo Tribunale, in una dichiarazione diretta a questa Camera ;

che

l'adozione è esplicitamente designata nella decisione argentina come “piena”, nel senso che sostituisce il rapporto di filiazione con i genitori

naturali (art. 323 della citata legge n. 24.779), tant'è che figura iscritta

sull'atto di nascita e di capacità civile della minorenne (art. 338 della citata

legge n. 24.779);

che in

concreto non si scorgono motivi di rifiuto per violazione dell'ordine pubblico

svizzero (art. 27 LDIP), né dal profilo sostanziale (cpv. 1; sugli estremi si

veda la sentenza del Tribunale federale 5A.20/2005 del 21 dicembre 2005, consid. 3.3,

citata in: RDT 61/2006 pag. 77 n. RJ 7-06) né da quello

formale (cpv. 2);

che __________, madre biologica dell'adottata,

non è stata sentita dall'autorità argentina né da questa Camera, ma ciò è

dovuto al fatto ch'essa medesima si è resa irreperibile (verbale d'udienza del

15.

dicembre 2009, pag. 2), disinteressandosi della figlia (di cui non aveva

neppure annunciato la nascita allo stato civile);

che tutto si ignora sul

padre biologico della bambina, mai identificato (verbale d'udienza del 15

dicembre 2009, pag. 2);

che A__________

è stata ascoltata sia dall'autorità argentina sia da questa Camera, davanti

alla quale ha mostrato di capire il significato della delibazione e di apprezzare

il gesto dei genitori adottivi, rendendo verosimile di essersi inserita armoniosamente

nell'ambiente in cui vive a __________;

che del

resto la bambina si trova con la madre dal 22 febbraio 2005, quando l'istante

ne ha ottenuto dall'autorità argentina la custodia in vista di adozione,

autorizzata poi dal Ministero pubblico dei minorenni (art.

321.

della citata legge n. 24.779);

che, per il resto, nulla induce a reputare

l'adozione pregiudizievole per gli interessi della minorenne, tanto meno ove si

consideri il rapporto sociale finale stilato il 9 febbraio 2007 dal tutore di

lei (agli atti), dal quale risulta che A__________ risiede

nel Ticino dal febbraio del 2006, ha un ottimo rapporto la madre adottiva, frequenta

con profitto la quarta elementare a __________, segue lezioni di violino, gioca

a pallavolo e incontra il padre adottivo mediamente ogni due mesi in Spagna;

che nelle

circostanze descritte la decisione estera può essere riconosciuta e dichiarata

esecutiva in Svizzera;

che ad

ogni modo, conformemente all'art. 17 cpv. 1 della legge federale relativa alla

Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del

minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA: RS 211.221.31), applicabile anche

alle adozioni estere riconosciute giusta l'art. 78 LDIP (FF 1999 pag. 4836 a

metà; Bucher, L'enfant en droit international privé, Basilea 2003, pag. 111 n.

311), l'autorità tutoria designerà alla minorenne un

curatore;

che gli

oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun

convenuto “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC, __________

avendo finanche dichiarato di aderire all'istanza di delibazione;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza dell'8 novembre 2005 con cui il Tribunale dei minori n. 5

del Dipartimento giudiziale di __________, Buenos Aires (Argentina), ha

pronunciato l'adozione piena di A__________ da parte di IS 1di __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.—

b)

spese fr. 50.—

c) costi

di traduzione fr. 1074.30

fr.

1424.30

sono

posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

– avv. , ;

, (E).

Comunicazione

alla Commissione tutoria regionale 5, Massagno, per la nomina di un curatore.

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72.

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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