10.2008.19
Riconoscimento di sentenza argentina di adozione
28 dicembre 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2008.19
Data decisione, Autorità:
28.12.2009, ICCA
Titolo:
Riconoscimento di sentenza argentina di adozione
ADOZIONI E ATTI ANALOGHI STRANIERI
RICONOSCIMENTO DI DECISIONI STRANIERE
art. 25 LDIP
art. 26 LDIP
art. 78 LDIP
Incarto n.
10.2008.19
Lugano
28 dicembre
2009 /rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
4 dicembre 2008 presentata da
IS 1
(patrocinata dall'avv. , )
per
ottenere che sia riconosciuta e dichiarata esecutiva una sentenza dell'8
novembre 2005 con cui il Tribunale dei minori n. 5 del Dipartimento
giudiziale di __________, Buenos Aires (Argentina), ha pronunciato
l'adozione, da parte dell'istante e del marito
__________, (E)
di
A__________
(1999),
figlia di
__________,
di ignota dimora;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
l'8 novembre 2005 il Tribunale dei minori n. 5 del
Dipartimento giudiziale di __________, Buenos Aires (Argentina), ha pronunciato
l'adozione di A__________ (1999) da parte di IS 1 (1962), cittadina argentina
e spagnola, e del marito __________ (1962), cittadino spagnolo;
che il 4
dicembre 2008 IS 1 ha chiesto
alla Camera civile di appello di riconoscere e dichiarare esecutiva tale decisione;
che con
ordinanza del 24 luglio 2009 il presidente della Camera ha convocato l'istante e, per via
diplomatica, __________ al contraddittorio
del 15 dicembre 2009, con l'avvertimento che nel caso in cui l'udienza fosse
andata deserta la Camera
avrebbe
giudicato sulla base degli atti;
che all'udienza del 15 dicembre 2009 l'istante ha confermato la
domanda di delibazione, mentre il convenuto non è comparso, ma ha inviato una
lettera del 4 dicembre 2009, giunta alla Camera il giorno dell'udienza, in cui
dichiara di aderire all'istanza, allegando un brevetto notarile a comprova
della sua dichiarazione;
che una
delegazione della Camera ha condotto l'audizione della minorenne il 17 dicembre
2009;
che nelle
circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive,
secondo l'art. 29 LDIP, le decisioni civili pronunciate all'estero (art. 511
cpv. 1 CPC);
che la
relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera
di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che l'adozione
pronunciata all'estero di un minorenne straniero da parte di cittadini stranieri
non è iscritta nei registri svizzeri dello stato civile, ma ciò non impedisce
la delibazione della relativa sentenza in Svizzera (Urwyler/Hauser in: Basler Kommentar,
IPRG, 2ª edizione,
n. 11 ad art. 78 LDIP);
che tra
la Svizzera e l'Argentina non risultano trattati sul riconoscimento e l'esecuzione
di sentenze civili, tanto meno in materia di adozione, né l'Argentina ha firmato la Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla
protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione
internazionale (RS 0.211.221.311), entrata in vigore
per la Svizzera il 1° gennaio 2003;
che in
concreto la delibazione è disciplinata pertanto dalla legge federale sul
diritto internazionale privato, secondo cui una decisione straniera è
riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità
dello Stato in cui fu pronunciata (art. 25 lett. a), se non può più essere
impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (art. 25 lett. b)
e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (art. 25 lett. c);
che, quanto
alla competenza in materia di adozione, le decisioni straniere sono riconosciute
in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato di domicilio o di origine
dell'adottante o dei coniugi adottanti (art. 78 cpv. 1, cui rinvia l'art. 26
lett. a LDIP);
che in
concreto nessuno dei due coniugi era domiciliato in Argentina al momento
dell'adozione;
che IS 1 ha nondimeno la cittadinanza argentina;
che __________ non ha la cittadinanza argentina,
Considerandi
ma secondo giurisprudenza la nazionalità di un coniuge è sufficiente per
adempiere il requisito dell'art. 78 cpv. 1 LDIP (DTF
120.
II 90 consid. 5, condivisa dalla dottrina: Siehr
in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 8 ad art. 78; Dutoit,
Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre
1987, 4ª edizione, n. 1 ad art.
78);
che la
sentenza in esame può dirsi definitiva a norma dell'art. 25 lett. b LDIP, una decisione
di adozione “piena” adottata secondo l'ordinamento giuridico
argentino essendo “irrevocabile” (art. 323 della legge n. 24.779, recepita
nel Codice civile argentino), come ha confermato il 23 giugno 2009 la giudice __________,
del medesimo Tribunale, in una dichiarazione diretta a questa Camera ;
che
l'adozione è esplicitamente designata nella decisione argentina come “piena”, nel senso che sostituisce il rapporto di filiazione con i genitori
naturali (art. 323 della citata legge n. 24.779), tant'è che figura iscritta
sull'atto di nascita e di capacità civile della minorenne (art. 338 della citata
legge n. 24.779);
che in
concreto non si scorgono motivi di rifiuto per violazione dell'ordine pubblico
svizzero (art. 27 LDIP), né dal profilo sostanziale (cpv. 1; sugli estremi si
veda la sentenza del Tribunale federale 5A.20/2005 del 21 dicembre 2005, consid. 3.3,
citata in: RDT 61/2006 pag. 77 n. RJ 7-06) né da quello
formale (cpv. 2);
che __________, madre biologica dell'adottata,
non è stata sentita dall'autorità argentina né da questa Camera, ma ciò è
dovuto al fatto ch'essa medesima si è resa irreperibile (verbale d'udienza del
15.
dicembre 2009, pag. 2), disinteressandosi della figlia (di cui non aveva
neppure annunciato la nascita allo stato civile);
che tutto si ignora sul
padre biologico della bambina, mai identificato (verbale d'udienza del 15
dicembre 2009, pag. 2);
che A__________
è stata ascoltata sia dall'autorità argentina sia da questa Camera, davanti
alla quale ha mostrato di capire il significato della delibazione e di apprezzare
il gesto dei genitori adottivi, rendendo verosimile di essersi inserita armoniosamente
nell'ambiente in cui vive a __________;
che del
resto la bambina si trova con la madre dal 22 febbraio 2005, quando l'istante
ne ha ottenuto dall'autorità argentina la custodia in vista di adozione,
autorizzata poi dal Ministero pubblico dei minorenni (art.
321.
della citata legge n. 24.779);
che, per il resto, nulla induce a reputare
l'adozione pregiudizievole per gli interessi della minorenne, tanto meno ove si
consideri il rapporto sociale finale stilato il 9 febbraio 2007 dal tutore di
lei (agli atti), dal quale risulta che A__________ risiede
nel Ticino dal febbraio del 2006, ha un ottimo rapporto la madre adottiva, frequenta
con profitto la quarta elementare a __________, segue lezioni di violino, gioca
a pallavolo e incontra il padre adottivo mediamente ogni due mesi in Spagna;
che nelle
circostanze descritte la decisione estera può essere riconosciuta e dichiarata
esecutiva in Svizzera;
che ad
ogni modo, conformemente all'art. 17 cpv. 1 della legge federale relativa alla
Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del
minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA: RS 211.221.31), applicabile anche
alle adozioni estere riconosciute giusta l'art. 78 LDIP (FF 1999 pag. 4836 a
metà; Bucher, L'enfant en droit international privé, Basilea 2003, pag. 111 n.
311), l'autorità tutoria designerà alla minorenne un
curatore;
che gli
oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun
convenuto “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC, __________
avendo finanche dichiarato di aderire all'istanza di delibazione;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza dell'8 novembre 2005 con cui il Tribunale dei minori n. 5
del Dipartimento giudiziale di __________, Buenos Aires (Argentina), ha
pronunciato l'adozione piena di A__________ da parte di IS 1di __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.—
b)
spese fr. 50.—
c) costi
di traduzione fr. 1074.30
fr.
1424.30
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
– avv. , ;
–
, (E).
Comunicazione
alla Commissione tutoria regionale 5, Massagno, per la nomina di un curatore.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72.
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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