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Decisione

10.2008.191

Apporre una falsa firma di girata sul retro di un assegno emesso all'ordine di un terzo, ponendolo all'incasso su di una relazione bancaria intestata alla moglie, della quale era procuratore con dirit

3 febbraio 2009Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

1.3. Appropriazione

indebita, sub. appropriazione semplice,

per

i fatti prospettatigli all’odierno dibattimento?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con

istanza del 3 febbraio 2009?

5. A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

1. Il contesto nel quale si sono

svolti i fatti è stato ben descritto nel decreto di abbandono del 28 aprile

2008, emanato nei confronti dell’imputato e del signor ACCU 1 (ABB n. __________),

che val qui la pena riprendere nei punti essenziali:

“In data 21 aprile 2005 __________

ha sporto denuncia penale nei confronti di __________ (di seguito ACCU 1) e di __________

per titolo di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti. Dalla

denuncia emergeva che la denunciante aveva proceduto ad investire USD 100'000.--

(al netto di una “one-time flat service fee” di USD 3'000.--), bonificando tale

importo il 15 luglio 1999 a favore di un conto presso la __________ di __________.

L’investimento sarebbe stato proposto dai denunciati agenti in nome della ditta

__________ di __________ ed era finalizzato all’acquisto di quote del fondo __________.

Circa un anno dopo, la denunciante avrebbe chiesto un riscatto parziale di

quote per realizzare gli utili dell’investimento, ottenendo il rimborso di USD

29'759.-- (al netto di spese) in data 28 agosto 2000.

Per contro, una richiesta

di riscatto totale del 26 febbraio 2003 non avrebbe avuto esito, se non la

comunicazione che dal novembre 2001 la direzione del fondo aveva sospeso a

tempo indeterminato il diritto di rimborso. La successiva corrispondenza con la

direzione del fondo nonché con i denunciati non avrebbe sortito alcun

risultato. Da qui il sospetto che in fondi investiti fossero in realtà stati

distratti e, quindi, l’inoltro di una denuncia.

Lo stesso giorno veniva

inoltrata un’analoga denuncia da parte di __________ e CIVI 1. Dalla stessa

emergeva che __________ aveva presentato __________ e CIVI 1 a ACCU 1 (di

seguito ACCU 1) e che CIVI 1 aveva investito l’importo di USD 100'000,

bonificandolo nell’aprile 1999 come da istruzioni ricevute da ACCU 1

direttamente alla __________ presso la __________ di __________. Nel maggio

2000 CIVI 1 avrebbe chiesto un primo riscatto parziale, ottenendo il rimborso

di USD 10'000.--. Nel gennaio 2004 egli avrebbe chiesto un secondo riscatto

parziale, ricevendo conferma del rimborso a mezzo assegno di USD 27'142.--, importo

che tuttavia non gli sarebbe stato effettivamente corrisposto. Anche in questo

caso non sarebbe successivamente stato possibile procedere al riscatto di

ulteriori quote. Da qui la denuncia.

Il 18 luglio 2005 sono stati

sentiti i denuncianti, che hanno sostanzialmente confermato quanto esposto in

denuncia. __________ ha riconosciuto che i denunciati l’avevano informata che

si trattava di un investimento rischioso. Ha altresì dichiarato che la __________

era la società che raccoglieva i capitali da investire nel fondo __________,

aggiungendo di aver chiesto il riscatto di tutte le quote dopo che nel 2002

aveva cominciato a notare che il NAV restava statico o diminuiva. ACCU 1,

asserendo che non era responsabile dell’investimento ed invitandola a rivolgersi

direttamente alla direzione del fondo, le avrebbe detto di comunque nutrire

fiducia in quest’ultimo. Dal canto suo CIVI 1 ha confermato il ruolo della __________

quale veicolo per l’investimento nel fondo. Anch’egli, come __________, ha

dichiarato di aver chiesto ed ottenuto gli utili dell’investimento nell’anno

successivo, salvo poi notare verso fine 2001/inizio 2002 che l’andamento del

fondo non era più positivo. ACCU 1 gli avrebbe dapprima consigliato di

attenderne la ripresa, comunicandogli dopo qualche tempo che la direzione del

fondo aveva sospeso il (diritto di) riscatto delle quote. Nel gennaio 2004 ACCU

1 gli avrebbe comunicato che, eccezionalmente, era riuscito ad ottenere per suo

(di CIVI 1) conto un riscatto parziale di complessivi USD 27'142.37, importo

ch’egli non avrebbe però mai ricevuto malgrado le numerose promesse in tal

senso di ACCU 1.

Il 22 febbraio 2006 è stato

arrestato ACCU 1 ed il giorno successivo ha potuto essere fermato pure __________.

Ne è seguita una serie di interrogatori, in parte a confronto anche con i

denuncianti.

Entrambi i denunciati hanno

contestato ogni addebito. Dalle loro dichiarazioni è emerso ch’essi, per il

tramite di terza persona nel frattempo defunta, sono entrati in contatto nel

1998 con la ditta __________ di __________. Quest’ultima proponeva investimenti

in piccole società (small caps) quotate in borsa (Nasdaq). Dopo un primo

investimento di prova conclusosi positivamente e dopo aver meglio conosciuto le

persone operanti in __________, i denunciati hanno deciso di costituire,

tramite uno studio legale americano, un fondo denominato __________, avente

sede alle __________, gestito dalla __________. Allo scopo di raggruppare gli

investimenti dei singoli investitori venne creata anche la __________, cui gli

investitori versavano una commissione del 3% sul capitale investito che serviva

a coprire le spese assunte dai promotori. La __________ venne poi liquidata nel

2004 per motivi legali e economici. Tale liquidazione non avrebbe comunque

avuto alcun riflesso negativo per gli investitori, gli stessi essendo

identificati presso il fondo. I due denunciati precisavano altresì i ruoli

della __________, inserita tra la __________ ed il fondo per motivi fiscali, e

la __________, quale domiciliataria del fondo, evidenziando che la persona di

riferimento era lo stesso direttore del fondo e che essi si erano sempre

attenuti alle istruzioni di quest’ultimo per quanto concerne tempi e modi degli

investimenti. Secondo i denunciati l’andamento del fondo era stato positivo

all’inizio, permettendo il conseguimento di notevoli utili, dopo di che, a

causa del crollo delle borse, il riscatto delle quote era stato sospeso, come

peraltro permetteva una clausola degli statuti del fondo. Successivamente solo

in un’occasione sarebbe quindi stata eccezionalmente accordata agli investitori

la possibilità di un riscatto parziale, ma solo due investitori (tra cui CIVI 1)

ne avrebbero approfittato. I denunciati hanno inoltre dichiarato di aver

investito a loro volta nel fondo (le quote di ACCU 1 sarebbero state nel

frattempo riprese da __________) nonché di aver fatto da tramite tra

quest’ultimo e gli investitori da loro procacciati. In particolare ACCU 1 ha

asserito di aver informato i denuncianti, seppur con qualche ritardo, della situazione

del fondo, portando loro anche la documentazione (aggiornamenti inviati dalla __________)

ricevuta da __________.

In merito all’importo di USD

27'142.37 di cui al riscatto parziale di CIVI 1, ACCU 1 ha affermato di aver

messo all’incasso il relativo assegno su un proprio conto presso la __________,

prelevandone poi il controvalore in due tappe (febbraio ed agosto 2004) e

destinandolo a scopi personali. Successivamente, dopo gennaio 2005, egli

avrebbe consegnato a __________ il denaro per contanti, facendo capo a somme di

cui disponeva in Italia. Posto a confronto con __________ e CIVI 1, ACCU 1 ha

confermato l’avvenuta restituzione, situandola verso febbraio/marzo 2005 (dopo

un incontro intervenuto presso la sede della ditta __________ a __________) in

un bar di __________ nei pressi dell’__________.”.

Considerandi

2.

Sulla scorta di questi

accertamenti il Procuratore Pubblico ha ritenuto che non fossero dati gli

estremi per una condanna delle persone implicate per i titoli di appropriazione

indebita, truffa e falsità in documenti, ad eccezione di quanto concerne

l’incasso dell’assegno di USD 27'142.37 destinato a CIVI 1 da parte del signor ACCU

1.

Con decreto d’accusa del 28

aprile 2008 il magistrato inquirente ha quindi posto in stato d’accusa il

prevenuto per i reati di truffa e falsificazione di documenti per avere, apponendo

la firma falsa di CIVI 1 sul retro dell’assegno di USD 27'142.37, emesso dalla __________

all’ordine di CIVI 1 ed a lui destinato a titolo di riscatto parziale delle sue

quote del fondo __________, ingannato i funzionari della __________ di __________,

ponendo l’incasso di tale assegno sulla relazione __________ intestata alla

propria moglie, relazione di cui egli era procuratore con diritto di firma

individuale ed aver in seguito prelevato l’importo di USD 27'134.19,

destinandolo a scopi personali.

L’accusato ha interposto

tempestiva opposizione al decreto con scritto del 29/30 aprile 2008. Di

qui la presente procedura.

3.

Ad inizio del dibattimento, che

ha avuto luogo nelle forme contumaciali per l’ingiustificata assenza

dell’imputato, lo scrivente giudice ha prospettato allo stesso, ai sensi 250

CPP, l’accusa per i reati di appropriazione indebita (art. 138 CPS), subordinatamente

appropriazione semplice (art. 137 CPS), per avere, a Lugano, nel periodo

febbraio-agosto 2004, trattenuto ed usato a proprio vantaggio il denaro

proveniente dall’incasso dell’assegno di USD 27’142.37 rilasciato a nome di CIVI

1.

Il legale della difesa ha

avversato questa estensione dell’accusa, che è però stata mantenuta.

4.

Esprimendosi sui fatti qui in

discussione, l’imputato ha a più riprese riconosciuto di aver incassato

personalmente l’assegno in questione, di aver depositato il denaro sul conto n.

__________ intestato alla moglie presso lo stesso istituto di credito e di aver

in seguito usato questi importi per scopi personali. A differenza di quanto

sostenuto dall’accusa, egli ha però assicurato di aver restituito alla parte

civile il controvalore in Euro, con un pagamento brevi manu effettuato in

Italia ad inizio 2005: “ADR che come già dichiarato confermo di aver

incassato, per cortesia verso __________ e CIVI 1 l’assegno destinato a

quest’ultimo sul mio conto presso la __________. Anch’io non ho potuto

prelevare direttamente la provvista. Preso atto dell’estratto conto (…),

constato che sullo stesso non vi era praticamente alcun margine. Constato pure,

cosa di cui non mi ricordavo in occasione del precedente verbale, che ho potuto

prelevare solo un importo di USD 8'000.-- in data 24 febbraio 2004, mentre il

resto l’ho prelevato nell’agosto 2004, quando anche questa parte di importo si

è resa disponibile. Questi importi li ho usati per le mie spese personali. Il

controvalore in Euro dell’assegno l’ho consegnato a contanti a __________ a __________

in tempi successivi, se non erro, dopo il gennaio 2005. Per questa consegna ho

fatto capo a fondi che ho raccimolato in Italia e che avevo in Italia.”

(cfr. suo verbale di interrogatorio 24 febbraio 2006, pag. 9, e, analogamente,

suo verbale di interrogatorio 22 febbraio 2006, pag. 8).

CIVI 1 ha negato di aver

ricevuto il denaro incassato dall’imputato. Egli ha però confermato di essere

stato informato da quest’ultimo dell’esistenza dell’assegno e di avergli detto

che a lui interessava il denaro contante: “In effetti ho un ricordo

piuttosto preciso che nel luglio 2004 un mio amico necessitava di denaro ed è

per questo motivo che ho chiesto di poter riavere almeno una parte

dell’investimento. E’ quindi solo a questo momento che ho cominciato ad essere

più pressante nei confronti di ACCU 1 per riavere almeno una parte dei soldi.

Pertanto, non credo di sbagliare di data quando dico che nel febbraio 2004 io

non sapevo ancora che vi era stata la restituzione di USD 27'000.-- mediante

assegno. In ogni caso quello che è certo è che all’epoca ACCU 1 non ci disse di

avere incassato l’assegno e che anche in seguito non ci diede mai il

controvalore dello stesso.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 3 marzo

2008, pag. 3).

Né CIVI 1, né __________

sono stati in grado di confermare di aver mai avuto per le mani o di avere

visto l’assegno (cfr. loro verbale di interrogatorio 3 marzo 2008, pag. 2).

L’imputato non ha portato

alcuna prova di aver rifuso il denaro dell’assegno incassato all’avente diritto

e nemmeno è stato in grado di portare il benché minimo indizio in tal senso.

Gli era stato chiesto di fornire almeno la documentazione che attestasse dove aveva

attinto, secondo la sua versione, per recuperare il capitale necessario ad

estinguere il debito, ma egli non ha saputo dare seguito a tale richiesta.

5.

Secondo l’art. 146 cpv. 1 CPS,

si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque

anni o con una pena pecuniaria (con la reclusione sino a cinque anni o con la

detenzione, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2006) chiunque, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una

persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma

subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al

patrimonio proprio o altrui.

E’ dato un “inganno con

astuzia” quando l’autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a

particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a;

DTF 126 IV 165 consid. 2a; DTF 122 IV 197 consid. 3d), così come quando

rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non

ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla

controparte di verificare o prevede che la stessa rinuncerà a controllare in

virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 18 consid. 3a; DTF126 IV

165.

consid. 2a; DTF 125 IV 128).

Il diritto penale non tutela

per contro chi invece può evitare l’inganno con un minimo di attenzione (sentenza

del Tribunale federale 6S.417/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2; DTF

128.

IV 18 consid. 3a).

Affinché questo principio trovi

applicazione, è ad ogni modo necessario che la vittima abbia disatteso le più

elementari misure di prudenza, tenuto conto delle circostanze concrete e del

suo grado di preparazione. Non è invece protetto colui che artatamente sfrutta

la debolezza e il bisogno di protezione di controparte. L’attitudine

sconsiderata della vittima può perciò essere d’ostacolo all’inganno astuto

soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione d’inferiorità

rispetto all’autore.

L’inganno è astuto quando le

menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra loro

in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito

critico. Non è considerato tale invece ove la situazione nel suo complesso o le

singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate o la

scoperta di una sola menzogna sveli l’intero inganno (DTF 126 IV 165 consid.

2a; DTF 122 IV 197 consid. 3d). Qualora sussista una struttura di menzogne o di

stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminarne la

verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d). Inoltre, affinché si possa

riconoscere la truffa, non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa

della più ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza

possibili ed immaginabili; è sufficiente che essa abbia fatto il possibile per

evitare di essere ingannata. L’astuzia è esclusa quando la vittima è corresponsabile

del danno per non avere osservato le elementari misure di prudenza (sentenza

del Tribunale federale 6S.18/2007 del 2 marzo 2007, consid. 2.2.1; sentenza del

Tribunale federale 6S.41/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2).

Nel caso che ci occupa non si

può parlare di inganno astuto. In effetti, da quanto emerso, l’imputato si è

limitato a sottoporre ad un impiegato di banca un assegno a favore di una terza

persona, sul quale egli ha contraffatto la firma dell’avente diritto.

Al bancario sarebbe bastata una

semplice verifica dei documenti per accorgersi che chi aveva di fronte non era

la persona indicata sulla cartavalore.

Visto l’importo elevato non si

può parlare di una comune operazione d’incasso, nella quale si può prevedere

che l’istituto di credito non proceda ai normali accertamenti.

Inoltre non si può trascurare

il fatto che la vittima dell’inganno è sicuramente stata una persona cognita ed

istruita in merito.

Dispositivo

Per questi motivi, non

essendovi inganno astuto, l’accusa di truffa si sfalda.

6. L'art. 251 cpv. 1 CPS prescrive

che debba essere punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una

pena pecuniaria (con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione,

nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2006) chi, al fine di nuocere al

patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero,

oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico

per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un

documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa

uso a scopo di inganno, di tale documento.

Elemento costitutivo oggettivo

fondamentale del reato è l'esistenza di un titolo ai sensi dell'art. 110 cpv. 4

CPS, cioè un documento destinato a provare un fatto di portata giuridica.

La norma penale in questione si

riferisce ad un documento falso o la falsificazione di un documento vero (falso

materiale, unechte Urkunde), che si ha quando l’autore reale non coincide con

l’autore che vi figura (sentenza del Tribunale federale 6B_334/2007; DTF 128 IV

265 consid. 1.1.1.).

Essa sanziona nondimeno anche

l'allestimento e l’uso di un falso ideologico, cioè di un documento che,

differentemente dai casi di falsificazione materiale, non è stato fisicamente

contraffatto, ma presenta un contenuto che non corrisponde alla realtà, fallace

(sentenza del Tribunale federale 6B_334/2007; DTF 126 IV 65 consid. 2a).

A tal proposito la dottrina e

la giurisprudenza hanno chiarito che è perseguibile penalmente solo una

menzogna scritta qualificata, cioè fissata in un documento destinato ed atto a

provare un fatto di rilevanza giuridica. Imponendosi un’interpretazione

restrittiva della disposizione, la menzogna scritta trascende in violazione

dell'art. 251 CPS solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di

particolare credibilità, ad esempio grazie all’autorevolezza che la legge o gli

usi commerciali gli conferiscono oppure alla persona che lo ha redatto (Rep.

1995, pag. 287 ss. e riferimenti ivi citati). Esso deve possedere un valore

probatorio accresciuto, che non si limiti ad attestare l’esistenza, l’autore e

il contenuto della dichiarazione, ma che si estenda dunque pure alla veridicità

di quest’ultimo.

Senza l’adempimento di questi

presupposti, ci si trova di fronte ad una semplice bugia scritta, non punibile

(cfr. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berna 2002, art.

251, n. 114 ss.).

Nella fattispecie un assegno

bancario rappresenta indubbiamente un documento ai sensi della legge ed il suo

contenuto assume valore probatorio accresciuto.

Apporvi una firma contraffatta

rappresenta pertanto un atto di falsificazione. L’assegno così allestito,

indipendentemente dagli estremi in cui è avvenuta l’apposizione della firma,

assume valore probatorio accresciuto e non può essere considerato semplice

menzogna scritta.

Ad aver siglato l’atto in

questione non può essere stato che l’imputato, considerato che l’avente diritto

non lo ha mai avuto tra le mani e che il signor ACCU 1 stesso ha riconosciuto

di aver proceduto personalmente all’incasso, dopo averlo ricevuto direttamente

dalla __________.

Egli ha agito intenzionalmente.

Sono di conseguenza dati gli

estremi, oggettivi e soggettivi, per la condanna del prevenuto ai sensi

dell’art. 251 cifra 1 CPS.

7. Giusta l’art. 138 cifra 1 prima

frase CPS si rende colpevole di appropriazione indebita e deve essere punito

con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (con la

reclusione sino a cinque anni o con la detenzione, nella versione in vigore

fino al 31 dicembre 2006) chiunque, per procacciare a sé un indebito profitto,

si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata. La pena

Dal profilo oggettivo il reato

richiede l’appropriazione di una cosa mobile affidata, laddove per affidato va

inteso ciò che vien dato o lasciato all’autore affinché l’utilizzi in modo

determinato nell’interesse altrui, in particolare per custodirlo, amministrarlo

o consegnarlo secondo istruzioni espresse o tacite (DTF 120 IV 278 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

L’appropriazione implica che

l’autore utilizzi il bene affidatogli contrariamente alle indicazioni ricevute,

distanziandosi dalla destinazione fissata (DTF 121 IV 25 cons. 5).

Dal punto di vista soggettivo

l’autore deve agire intenzionalmente, bastando al riguardo la commissione per

dolo eventuale (cfr. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I,

Berna 2002, art. 138, n. 9, pag. 226), allo scopo di procacciare a sé o ad

altri un indebito profitto, altrimenti detto qualsiasi vantaggio economico (cfr.

Rehberg/Schmid, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 7. ed., Zurigo

1997, pag. 77).

L’arricchimento, infine, deve essere

indebito, illegittimo. In merito è dato dolo eventuale allorquando l’autore non

è del tutto convinto del proprio diritto, pur tuttavia agisce accettando

l’eventualità dell’arricchimento indebito (DTF 105 IV 36 consid. 3a).

In casu l’assegno è entrato in

possesso del signor ACCU 1 poiché egli stesso ne ha fatto direttamente

richiesta alla __________. L’avente diritto per contro non lo ha mai nemmeno

visto fisicamente.

Sorgono quindi dei dubbi circa

l’adempimento del requisito oggettivo poiché, da un lato non è dato a sapere se

l’accusato ha ricevuto dalla __________ l’assegno per darlo alla parte civile o

se per chi lo ha emesso era indifferente l’uso che ne sarebbe stato fatto.

D’altro canto, poi, non ha potuto essere chiarito se vi sia stato affidamento

dello stesso da parte del signor CIVI 1, ritenuto che egli non l’ha mai avuto

tra le mani e che non è stato possibile appurare quando egli è stato informato

della sua emissione, in modo particolare se prima o dopo la consegna alla banca

per l’incasso.

Inoltre non è neppure chiaro se

il prevenuto abbia sin da subito programmato di tenersi il denaro o se,

piuttosto, abbia deciso di usarlo per fini personali solo in un secondo tempo.

A fronte di simili incertezze

non è possibile condannare il signor ACCU 1 per appropriazione indebita. Entra

piuttosto in considerazione l’appropriazione semplice ai sensi dell’art. 137

CPS.

8. L’art. 137 CPS stabilisce che

chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di

una cosa mobile altrui, debba essere punito con una pena detentiva sino a tre

anni o con una pena pecuniaria (con la detenzione o con la multa, nella

versione in vigore fino al 31 dicembre 2006), laddove non ricorrano le

condizioni degli articoli 138-140 CPS.

Si tratta di un reato

sussidiario rispetto agli altri delitti contro il patrimonio.

Per quanto concerne la

fattispecie in esame è indubbio ed ammesso che l’imputato si sia impossessato

del denaro da lui ottenuto con l’incasso dell’assegno di USD 27'142.37 e che lo

abbia speso per fini personali. Pure apodittico è che l’avente diritto non

fosse lui ma la parte civile.

Inoltre, come visto nei punti

precedenti, nessuno dei delitti di cui agli articoli da 138 a 140 CPS è

realizzato.

Soggettivamente il signor ACCU

1 ha certamente agito intenzionalmente.

9. In base a quanto precede

l’accusato deve essere dunque condannato per falsificazione di documenti ed

appropriazione semplice.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto

della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che

la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

Entrambe

le fattispecie in esame sono punite con una pena privativa della libertà o con

una pena pecuniaria. Quest’ultima risulta essere nel concreto da applicare,

poiché la prima, così come la detenzione secondo il vecchio diritto, sarebbero

sproporzionate visti gli estremi in cui si sono svolti i fatti e la loro

portata.

A carico

dell’accusato pesa in maniera importante il fatto che abbia abusato della

fiducia di persone che gli avevano affidato capitali importanti e che già

avevano perso molto denaro. Pure da tenere in considerazione è l’importo

sottratto.

A gravare sono

infine i precedenti penali del prevenuto ed il suo atteggiamento processuale,

che lo ha portato a nemmeno presenziare al dibattimento.

Si giustifica perciò la conferma

integrale della proposta di pena contenuta nel decreto d’accusa, ivi compresa

la sospensione condizionale della pena principale, essendone adempiti i

presupposti.

10. La parte civile, con istanza

consegnata brevi manu al processo, ha postulato la condanna dell’imputato al

risarcimento di un importo di fr. 27'428.50 oltre interessi al 5% dal 10

febbraio 2004.

Tale somma si compone di fr.

5'379.50 per i costi di patrocinio e fr. 22'049.-- quale restituzione del

denaro incassato con l’assegno, calcolati al cambio di 1.231 vigente il 10

febbraio 2004.

L’istanza può venire accolta

limitatamente a fr. 2'500.-- quale copertura parziale dei costi legali,

considerato che la procedura ha richiesto l’impegno di un patrocinatore per

almeno 10 ore, con rinvio al competente foro per eventuali ulteriori pretese.

Può inoltre venire riconosciuto

l’obbligo di rifondere il corrispettivo di USD 27'142.37 calcolato al tasso di

cambio del 10 febbraio 2004, che era appunto di 1.231, con la precisazione che

non si giunge così a fr. 22'049.-- bensì a fr. 33'412.25. Su questa somma

vengono riconosciuti inoltre interessi al 5% dalla prima interpellazione agli

atti, cioè dal 21 aprile 2005.

11. La tassa e le spese della

presente procedura sono poste a carico del condannato, art. 9 CPP.

Per questi motivi,

visti gli art. 34, 42, 44, 47, 49,

106, 137, 138, 146 cpv. 1 e 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. falsità in documenti, art.

251 cifra 1 CPS,

per avere, a __________,

nel periodo febbraio-agosto 2004, allo scopo di procacciare a sé un indebito

profitto, ovvero di ottenere l’incasso dell’assegno di USD 27'142.37 emesso

dalla __________ all’ordine di CIVI 1, apposto la firma falsa (di girata) di CIVI

1 sul retro dell’assegno, facendo altresì uso di quest’ultimo consegnandolo ai

funzionari della __________ di __________ a scopo d’incasso;

2. appropriazione semplice,

art. 137 CPS;

per avere, a __________,

nel periodo febbraio-agosto 2004, trattenuto ed usato a proprio vantaggio il

denaro proveniente dall’incasso dell’assegno di USD 27’142.37 rilasciato a nome

di CIVI 1;

e lo proscioglie dall’accusa di truffa, art. 146

cpv. 1 CPS,

per i fatti descritti al punto

n. 1 del decreto di accusa n. 1602/2008 del 28 aprile 2008,

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 9'000.--

(novemila), da dedursi il carcere preventivo sofferto di 2 (due) giorni);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

2.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. Al versamento alla parte

civile CIVI 1:

- dell'importo di fr. 33'412.25

(al tasso di cambio del 10 febbraio 2004), oltre interessi al 5% dal 21 aprile

2005, a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);

- dell’importo di fr.

2'500.-- a titolo di copertura parziale delle spese di patrocinio, rinviando

per eventuali ulteriori pretese al competente foro civile (art. 267 CPP);

4. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1'200.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 1000.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 2200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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