10.2008.191
Apporre una falsa firma di girata sul retro di un assegno emesso all'ordine di un terzo, ponendolo all'incasso su di una relazione bancaria intestata alla moglie, della quale era procuratore con dirit
3 febbraio 2009Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2008.191
Data decisione, Autorità:
03.02.2009, PRPEN
Titolo:
Apporre una falsa firma di girata sul retro di un assegno emesso all'ordine di un terzo, ponendolo all'incasso su di una relazione bancaria intestata alla moglie, della quale era procuratore con diritto di firma individuale, inducendo così i funzionari a pregiudicare il patrimonio del terzo;
APPROPRIAZIONE SEMPLICE
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 137 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.191
DA
1602/2008
Bellinzona
3
febbraio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
detenuto dal 22 febbraio 2006
al 23 febbraio 2006,
prevenuto colpevole di 1. truffa,
per avere, a __________,
nel periodo febbraio-agosto 2004, per procacciare a sé un indebito profitto,
ingannato con astuzia persone, affermando cose false o dissimulando cose vere,
oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti
pregiudizievoli del patrimonio altrui e meglio per avere, previa apposizione
della firma falsa (di girata) di CIVI 1 sul retro dell’assegno di USD 27'142.37
emesso dalla __________ all’ordine di CIVI 1 e destinato a quest’ultimo a
titolo di riscatto parziale delle sue quote del fondo __________, di cui
l’accusato era (stato) promotore, ingannato con astuzia i funzionari della __________,
ponendo all’incasso tale assegno sulla relazione n. __________ intestata alla
propria moglie, relazione di cui egli era procuratore con diritto di firma
individuale, inducendo in tal modo detti funzionari a pregiudicare il
patrimonio di CIVI 1, accreditando (valuta 24 febbraio 2004) il controvalore
dell’assegno sul conto n. __________, ritenuto che l’imputato ha in seguito
prelevato l’importo di USD 27'134.19, destinandolo a scopi personali;
2. falsità in documenti,
per avere, nelle
circostante di tempo e di luogo di cui sub 1, allo scopo di procacciare a sé un
indebito profitto, ovvero di perfezionare l’inganno astuto e di ottenere
l’incasso dell’assegno di USD 27'142.37 emesso dalla __________ all’ordine di CIVI
1, apposto la firma falsa (di girata) di CIVI 1 sul retro dell’assegno, facendo
altresì uso di quest’ultimo consegnandolo ai funzionari della __________ a
scopo d’incasso;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 146
cpv. 1 e 251 cifra 1 CPS, richiamati gli art. 34, 42, 44, 47, 49 e 106 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 28 aprile
2008 n. 1602/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
9'000.--, corrispondente a 90 aliquote da fr. 100.-- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'000.--,
con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al versamento alla parte
civile CIVI 1 dell'importo di fr. 34’113.10 (al tasso di cambio del 24 febbraio
2004), a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 29 aprile 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 3 febbraio 2009,
al quale hanno partecipato il difensore ed il patrocinatore della parte civile,
mentre l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 13 ottobre 2008, non è comparso, ed il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando
la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
prospettato all’accusato, ai sensi dell’art. 250
CPP, i reati di appropriazione indebita (art. 138 CPS), subordinatamente
di appropriazione semplice (art. 137 CPS), per avere, a Lugano, nel periodo
febbraio-agosto 2004, trattenuto ed usato a proprio vantaggio il denaro
proveniente dall’incasso dell’assegno di USD 27’142.37 rilasciato a nome di CIVI
1;
preso atto che il difensore si è opposto all’estensione
ai reati di cui agli art. 137 e 138 CPS, richiamandosi al principio
dell’immutabilità del decreto d’accusa e ritenendola la stessa intempestiva,
mentre il patrocinatore della parte civile si è rimesso al prudente giudizio
del giudice;
respinta l’opposizione della difesa e
mantenuto prospettato, essendo adempiti i requisiti dell’art. 250 CPP e non
essendo necessario un rimando dell’incarto al Ministero pubblico;
sentito il patrocinatore della parte civile,
il quale postula la conferma integrale del decreto d’accusa, nonché in
subordine delle accuse prospettate al dibattimento, ripercorrendo nelle grandi
linee la vicenda e ponendo l’accento sul fatto che l’imputato ha agito con
astuzia, presentandosi dall’ignaro funzionario di banca con un assegno recante
una firma falsificata. Chiede che il prevenuto venga condannato al risarcimento
dei danni così come da istanza consegnata in data odierna;
sentito il difensore, il quale perora il
proscioglimento integrale del suo assistito. A suo modo di vedere non
sussistono prove circa la falsificazione dell’assegno: la firma posta sullo
stesso deve essere fatta risalire alla parte civile stessa e non all’accusato.
Le firme sono pressoché identiche e agli atti non si trova alcuna perizia
calligrafica che smentisca questa versione. Per quanto concerne la truffa
rileva come nella fattispecie non vi sia alcun inganno astuto: anche se la
firma non fosse genuina, in effetti, vi sarebbe una grave colpa da parte del
funzionario di banca che nemmeno si è preoccupato di verificare la
legittimazione del suo cliente. L’appropriazione indebita non può essere
ritenuta in quanto la parte civile ed il suo collega, a verbale del marzo 2008,
hanno riconosciuto di aver visto per la prima volta l’assegno controverso solo
qualche settimana prima, quindi molto tempo dopo i fatti. Pertanto nulla è
stato affidato al prevenuto, né l’assegno, né tantomeno il denaro ricavato. Per
dovere di patrocinio contesta le pretese della parte civile, che non ritiene
congrue;
sentito in replica il patrocinatore della
parte civile, il quale si limita ad osservare come l’assegno sia stato ricevuto
direttamente dall’imputato, senza che altri potessero vederlo. Pertanto non è
oggettivamente pensabile che la firma possa risalire al suo cliente, che mai ha
potuto disporre del documento originale;
sentito in duplica il difensore, il quale
riconferma le sue tesi;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Truffa,
1.2. Falsità
in documenti,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
1.3. Appropriazione
indebita, sub. appropriazione semplice,
per
i fatti prospettatigli all’odierno dibattimento?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con
istanza del 3 febbraio 2009?
5. A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. Il contesto nel quale si sono
svolti i fatti è stato ben descritto nel decreto di abbandono del 28 aprile
2008, emanato nei confronti dell’imputato e del signor ACCU 1 (ABB n. __________),
che val qui la pena riprendere nei punti essenziali:
“In data 21 aprile 2005 __________
ha sporto denuncia penale nei confronti di __________ (di seguito ACCU 1) e di __________
per titolo di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti. Dalla
denuncia emergeva che la denunciante aveva proceduto ad investire USD 100'000.--
(al netto di una “one-time flat service fee” di USD 3'000.--), bonificando tale
importo il 15 luglio 1999 a favore di un conto presso la __________ di __________.
L’investimento sarebbe stato proposto dai denunciati agenti in nome della ditta
__________ di __________ ed era finalizzato all’acquisto di quote del fondo __________.
Circa un anno dopo, la denunciante avrebbe chiesto un riscatto parziale di
quote per realizzare gli utili dell’investimento, ottenendo il rimborso di USD
29'759.-- (al netto di spese) in data 28 agosto 2000.
Per contro, una richiesta
di riscatto totale del 26 febbraio 2003 non avrebbe avuto esito, se non la
comunicazione che dal novembre 2001 la direzione del fondo aveva sospeso a
tempo indeterminato il diritto di rimborso. La successiva corrispondenza con la
direzione del fondo nonché con i denunciati non avrebbe sortito alcun
risultato. Da qui il sospetto che in fondi investiti fossero in realtà stati
distratti e, quindi, l’inoltro di una denuncia.
Lo stesso giorno veniva
inoltrata un’analoga denuncia da parte di __________ e CIVI 1. Dalla stessa
emergeva che __________ aveva presentato __________ e CIVI 1 a ACCU 1 (di
seguito ACCU 1) e che CIVI 1 aveva investito l’importo di USD 100'000,
bonificandolo nell’aprile 1999 come da istruzioni ricevute da ACCU 1
direttamente alla __________ presso la __________ di __________. Nel maggio
2000 CIVI 1 avrebbe chiesto un primo riscatto parziale, ottenendo il rimborso
di USD 10'000.--. Nel gennaio 2004 egli avrebbe chiesto un secondo riscatto
parziale, ricevendo conferma del rimborso a mezzo assegno di USD 27'142.--, importo
che tuttavia non gli sarebbe stato effettivamente corrisposto. Anche in questo
caso non sarebbe successivamente stato possibile procedere al riscatto di
ulteriori quote. Da qui la denuncia.
Il 18 luglio 2005 sono stati
sentiti i denuncianti, che hanno sostanzialmente confermato quanto esposto in
denuncia. __________ ha riconosciuto che i denunciati l’avevano informata che
si trattava di un investimento rischioso. Ha altresì dichiarato che la __________
era la società che raccoglieva i capitali da investire nel fondo __________,
aggiungendo di aver chiesto il riscatto di tutte le quote dopo che nel 2002
aveva cominciato a notare che il NAV restava statico o diminuiva. ACCU 1,
asserendo che non era responsabile dell’investimento ed invitandola a rivolgersi
direttamente alla direzione del fondo, le avrebbe detto di comunque nutrire
fiducia in quest’ultimo. Dal canto suo CIVI 1 ha confermato il ruolo della __________
quale veicolo per l’investimento nel fondo. Anch’egli, come __________, ha
dichiarato di aver chiesto ed ottenuto gli utili dell’investimento nell’anno
successivo, salvo poi notare verso fine 2001/inizio 2002 che l’andamento del
fondo non era più positivo. ACCU 1 gli avrebbe dapprima consigliato di
attenderne la ripresa, comunicandogli dopo qualche tempo che la direzione del
fondo aveva sospeso il (diritto di) riscatto delle quote. Nel gennaio 2004 ACCU
1 gli avrebbe comunicato che, eccezionalmente, era riuscito ad ottenere per suo
(di CIVI 1) conto un riscatto parziale di complessivi USD 27'142.37, importo
ch’egli non avrebbe però mai ricevuto malgrado le numerose promesse in tal
senso di ACCU 1.
Il 22 febbraio 2006 è stato
arrestato ACCU 1 ed il giorno successivo ha potuto essere fermato pure __________.
Ne è seguita una serie di interrogatori, in parte a confronto anche con i
denuncianti.
Entrambi i denunciati hanno
contestato ogni addebito. Dalle loro dichiarazioni è emerso ch’essi, per il
tramite di terza persona nel frattempo defunta, sono entrati in contatto nel
1998 con la ditta __________ di __________. Quest’ultima proponeva investimenti
in piccole società (small caps) quotate in borsa (Nasdaq). Dopo un primo
investimento di prova conclusosi positivamente e dopo aver meglio conosciuto le
persone operanti in __________, i denunciati hanno deciso di costituire,
tramite uno studio legale americano, un fondo denominato __________, avente
sede alle __________, gestito dalla __________. Allo scopo di raggruppare gli
investimenti dei singoli investitori venne creata anche la __________, cui gli
investitori versavano una commissione del 3% sul capitale investito che serviva
a coprire le spese assunte dai promotori. La __________ venne poi liquidata nel
2004 per motivi legali e economici. Tale liquidazione non avrebbe comunque
avuto alcun riflesso negativo per gli investitori, gli stessi essendo
identificati presso il fondo. I due denunciati precisavano altresì i ruoli
della __________, inserita tra la __________ ed il fondo per motivi fiscali, e
la __________, quale domiciliataria del fondo, evidenziando che la persona di
riferimento era lo stesso direttore del fondo e che essi si erano sempre
attenuti alle istruzioni di quest’ultimo per quanto concerne tempi e modi degli
investimenti. Secondo i denunciati l’andamento del fondo era stato positivo
all’inizio, permettendo il conseguimento di notevoli utili, dopo di che, a
causa del crollo delle borse, il riscatto delle quote era stato sospeso, come
peraltro permetteva una clausola degli statuti del fondo. Successivamente solo
in un’occasione sarebbe quindi stata eccezionalmente accordata agli investitori
la possibilità di un riscatto parziale, ma solo due investitori (tra cui CIVI 1)
ne avrebbero approfittato. I denunciati hanno inoltre dichiarato di aver
investito a loro volta nel fondo (le quote di ACCU 1 sarebbero state nel
frattempo riprese da __________) nonché di aver fatto da tramite tra
quest’ultimo e gli investitori da loro procacciati. In particolare ACCU 1 ha
asserito di aver informato i denuncianti, seppur con qualche ritardo, della situazione
del fondo, portando loro anche la documentazione (aggiornamenti inviati dalla __________)
ricevuta da __________.
In merito all’importo di USD
27'142.37 di cui al riscatto parziale di CIVI 1, ACCU 1 ha affermato di aver
messo all’incasso il relativo assegno su un proprio conto presso la __________,
prelevandone poi il controvalore in due tappe (febbraio ed agosto 2004) e
destinandolo a scopi personali. Successivamente, dopo gennaio 2005, egli
avrebbe consegnato a __________ il denaro per contanti, facendo capo a somme di
cui disponeva in Italia. Posto a confronto con __________ e CIVI 1, ACCU 1 ha
confermato l’avvenuta restituzione, situandola verso febbraio/marzo 2005 (dopo
un incontro intervenuto presso la sede della ditta __________ a __________) in
un bar di __________ nei pressi dell’__________.”.
Considerandi
2.
Sulla scorta di questi
accertamenti il Procuratore Pubblico ha ritenuto che non fossero dati gli
estremi per una condanna delle persone implicate per i titoli di appropriazione
indebita, truffa e falsità in documenti, ad eccezione di quanto concerne
l’incasso dell’assegno di USD 27'142.37 destinato a CIVI 1 da parte del signor ACCU
1.
Con decreto d’accusa del 28
aprile 2008 il magistrato inquirente ha quindi posto in stato d’accusa il
prevenuto per i reati di truffa e falsificazione di documenti per avere, apponendo
la firma falsa di CIVI 1 sul retro dell’assegno di USD 27'142.37, emesso dalla __________
all’ordine di CIVI 1 ed a lui destinato a titolo di riscatto parziale delle sue
quote del fondo __________, ingannato i funzionari della __________ di __________,
ponendo l’incasso di tale assegno sulla relazione __________ intestata alla
propria moglie, relazione di cui egli era procuratore con diritto di firma
individuale ed aver in seguito prelevato l’importo di USD 27'134.19,
destinandolo a scopi personali.
L’accusato ha interposto
tempestiva opposizione al decreto con scritto del 29/30 aprile 2008. Di
qui la presente procedura.
3.
Ad inizio del dibattimento, che
ha avuto luogo nelle forme contumaciali per l’ingiustificata assenza
dell’imputato, lo scrivente giudice ha prospettato allo stesso, ai sensi 250
CPP, l’accusa per i reati di appropriazione indebita (art. 138 CPS), subordinatamente
appropriazione semplice (art. 137 CPS), per avere, a Lugano, nel periodo
febbraio-agosto 2004, trattenuto ed usato a proprio vantaggio il denaro
proveniente dall’incasso dell’assegno di USD 27’142.37 rilasciato a nome di CIVI
1.
Il legale della difesa ha
avversato questa estensione dell’accusa, che è però stata mantenuta.
4.
Esprimendosi sui fatti qui in
discussione, l’imputato ha a più riprese riconosciuto di aver incassato
personalmente l’assegno in questione, di aver depositato il denaro sul conto n.
__________ intestato alla moglie presso lo stesso istituto di credito e di aver
in seguito usato questi importi per scopi personali. A differenza di quanto
sostenuto dall’accusa, egli ha però assicurato di aver restituito alla parte
civile il controvalore in Euro, con un pagamento brevi manu effettuato in
Italia ad inizio 2005: “ADR che come già dichiarato confermo di aver
incassato, per cortesia verso __________ e CIVI 1 l’assegno destinato a
quest’ultimo sul mio conto presso la __________. Anch’io non ho potuto
prelevare direttamente la provvista. Preso atto dell’estratto conto (…),
constato che sullo stesso non vi era praticamente alcun margine. Constato pure,
cosa di cui non mi ricordavo in occasione del precedente verbale, che ho potuto
prelevare solo un importo di USD 8'000.-- in data 24 febbraio 2004, mentre il
resto l’ho prelevato nell’agosto 2004, quando anche questa parte di importo si
è resa disponibile. Questi importi li ho usati per le mie spese personali. Il
controvalore in Euro dell’assegno l’ho consegnato a contanti a __________ a __________
in tempi successivi, se non erro, dopo il gennaio 2005. Per questa consegna ho
fatto capo a fondi che ho raccimolato in Italia e che avevo in Italia.”
(cfr. suo verbale di interrogatorio 24 febbraio 2006, pag. 9, e, analogamente,
suo verbale di interrogatorio 22 febbraio 2006, pag. 8).
CIVI 1 ha negato di aver
ricevuto il denaro incassato dall’imputato. Egli ha però confermato di essere
stato informato da quest’ultimo dell’esistenza dell’assegno e di avergli detto
che a lui interessava il denaro contante: “In effetti ho un ricordo
piuttosto preciso che nel luglio 2004 un mio amico necessitava di denaro ed è
per questo motivo che ho chiesto di poter riavere almeno una parte
dell’investimento. E’ quindi solo a questo momento che ho cominciato ad essere
più pressante nei confronti di ACCU 1 per riavere almeno una parte dei soldi.
Pertanto, non credo di sbagliare di data quando dico che nel febbraio 2004 io
non sapevo ancora che vi era stata la restituzione di USD 27'000.-- mediante
assegno. In ogni caso quello che è certo è che all’epoca ACCU 1 non ci disse di
avere incassato l’assegno e che anche in seguito non ci diede mai il
controvalore dello stesso.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 3 marzo
2008, pag. 3).
Né CIVI 1, né __________
sono stati in grado di confermare di aver mai avuto per le mani o di avere
visto l’assegno (cfr. loro verbale di interrogatorio 3 marzo 2008, pag. 2).
L’imputato non ha portato
alcuna prova di aver rifuso il denaro dell’assegno incassato all’avente diritto
e nemmeno è stato in grado di portare il benché minimo indizio in tal senso.
Gli era stato chiesto di fornire almeno la documentazione che attestasse dove aveva
attinto, secondo la sua versione, per recuperare il capitale necessario ad
estinguere il debito, ma egli non ha saputo dare seguito a tale richiesta.
5.
Secondo l’art. 146 cpv. 1 CPS,
si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque
anni o con una pena pecuniaria (con la reclusione sino a cinque anni o con la
detenzione, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2006) chiunque, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una
persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma
subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio o altrui.
E’ dato un “inganno con
astuzia” quando l’autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a
particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a;
DTF 126 IV 165 consid. 2a; DTF 122 IV 197 consid. 3d), così come quando
rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non
ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla
controparte di verificare o prevede che la stessa rinuncerà a controllare in
virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 18 consid. 3a; DTF126 IV
165.
consid. 2a; DTF 125 IV 128).
Il diritto penale non tutela
per contro chi invece può evitare l’inganno con un minimo di attenzione (sentenza
del Tribunale federale 6S.417/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2; DTF
128.
IV 18 consid. 3a).
Affinché questo principio trovi
applicazione, è ad ogni modo necessario che la vittima abbia disatteso le più
elementari misure di prudenza, tenuto conto delle circostanze concrete e del
suo grado di preparazione. Non è invece protetto colui che artatamente sfrutta
la debolezza e il bisogno di protezione di controparte. L’attitudine
sconsiderata della vittima può perciò essere d’ostacolo all’inganno astuto
soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione d’inferiorità
rispetto all’autore.
L’inganno è astuto quando le
menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra loro
in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito
critico. Non è considerato tale invece ove la situazione nel suo complesso o le
singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate o la
scoperta di una sola menzogna sveli l’intero inganno (DTF 126 IV 165 consid.
2a; DTF 122 IV 197 consid. 3d). Qualora sussista una struttura di menzogne o di
stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminarne la
verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d). Inoltre, affinché si possa
riconoscere la truffa, non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa
della più ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza
possibili ed immaginabili; è sufficiente che essa abbia fatto il possibile per
evitare di essere ingannata. L’astuzia è esclusa quando la vittima è corresponsabile
del danno per non avere osservato le elementari misure di prudenza (sentenza
del Tribunale federale 6S.18/2007 del 2 marzo 2007, consid. 2.2.1; sentenza del
Tribunale federale 6S.41/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2).
Nel caso che ci occupa non si
può parlare di inganno astuto. In effetti, da quanto emerso, l’imputato si è
limitato a sottoporre ad un impiegato di banca un assegno a favore di una terza
persona, sul quale egli ha contraffatto la firma dell’avente diritto.
Al bancario sarebbe bastata una
semplice verifica dei documenti per accorgersi che chi aveva di fronte non era
la persona indicata sulla cartavalore.
Visto l’importo elevato non si
può parlare di una comune operazione d’incasso, nella quale si può prevedere
che l’istituto di credito non proceda ai normali accertamenti.
Inoltre non si può trascurare
il fatto che la vittima dell’inganno è sicuramente stata una persona cognita ed
istruita in merito.
Dispositivo
Per questi motivi, non
essendovi inganno astuto, l’accusa di truffa si sfalda.
6. L'art. 251 cpv. 1 CPS prescrive
che debba essere punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una
pena pecuniaria (con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione,
nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2006) chi, al fine di nuocere al
patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero,
oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico
per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un
documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa
uso a scopo di inganno, di tale documento.
Elemento costitutivo oggettivo
fondamentale del reato è l'esistenza di un titolo ai sensi dell'art. 110 cpv. 4
CPS, cioè un documento destinato a provare un fatto di portata giuridica.
La norma penale in questione si
riferisce ad un documento falso o la falsificazione di un documento vero (falso
materiale, unechte Urkunde), che si ha quando l’autore reale non coincide con
l’autore che vi figura (sentenza del Tribunale federale 6B_334/2007; DTF 128 IV
265 consid. 1.1.1.).
Essa sanziona nondimeno anche
l'allestimento e l’uso di un falso ideologico, cioè di un documento che,
differentemente dai casi di falsificazione materiale, non è stato fisicamente
contraffatto, ma presenta un contenuto che non corrisponde alla realtà, fallace
(sentenza del Tribunale federale 6B_334/2007; DTF 126 IV 65 consid. 2a).
A tal proposito la dottrina e
la giurisprudenza hanno chiarito che è perseguibile penalmente solo una
menzogna scritta qualificata, cioè fissata in un documento destinato ed atto a
provare un fatto di rilevanza giuridica. Imponendosi un’interpretazione
restrittiva della disposizione, la menzogna scritta trascende in violazione
dell'art. 251 CPS solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di
particolare credibilità, ad esempio grazie all’autorevolezza che la legge o gli
usi commerciali gli conferiscono oppure alla persona che lo ha redatto (Rep.
1995, pag. 287 ss. e riferimenti ivi citati). Esso deve possedere un valore
probatorio accresciuto, che non si limiti ad attestare l’esistenza, l’autore e
il contenuto della dichiarazione, ma che si estenda dunque pure alla veridicità
di quest’ultimo.
Senza l’adempimento di questi
presupposti, ci si trova di fronte ad una semplice bugia scritta, non punibile
(cfr. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berna 2002, art.
251, n. 114 ss.).
Nella fattispecie un assegno
bancario rappresenta indubbiamente un documento ai sensi della legge ed il suo
contenuto assume valore probatorio accresciuto.
Apporvi una firma contraffatta
rappresenta pertanto un atto di falsificazione. L’assegno così allestito,
indipendentemente dagli estremi in cui è avvenuta l’apposizione della firma,
assume valore probatorio accresciuto e non può essere considerato semplice
menzogna scritta.
Ad aver siglato l’atto in
questione non può essere stato che l’imputato, considerato che l’avente diritto
non lo ha mai avuto tra le mani e che il signor ACCU 1 stesso ha riconosciuto
di aver proceduto personalmente all’incasso, dopo averlo ricevuto direttamente
dalla __________.
Egli ha agito intenzionalmente.
Sono di conseguenza dati gli
estremi, oggettivi e soggettivi, per la condanna del prevenuto ai sensi
dell’art. 251 cifra 1 CPS.
7. Giusta l’art. 138 cifra 1 prima
frase CPS si rende colpevole di appropriazione indebita e deve essere punito
con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (con la
reclusione sino a cinque anni o con la detenzione, nella versione in vigore
fino al 31 dicembre 2006) chiunque, per procacciare a sé un indebito profitto,
si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata. La pena
Dal profilo oggettivo il reato
richiede l’appropriazione di una cosa mobile affidata, laddove per affidato va
inteso ciò che vien dato o lasciato all’autore affinché l’utilizzi in modo
determinato nell’interesse altrui, in particolare per custodirlo, amministrarlo
o consegnarlo secondo istruzioni espresse o tacite (DTF 120 IV 278 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
L’appropriazione implica che
l’autore utilizzi il bene affidatogli contrariamente alle indicazioni ricevute,
distanziandosi dalla destinazione fissata (DTF 121 IV 25 cons. 5).
Dal punto di vista soggettivo
l’autore deve agire intenzionalmente, bastando al riguardo la commissione per
dolo eventuale (cfr. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I,
Berna 2002, art. 138, n. 9, pag. 226), allo scopo di procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto, altrimenti detto qualsiasi vantaggio economico (cfr.
Rehberg/Schmid, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 7. ed., Zurigo
1997, pag. 77).
L’arricchimento, infine, deve essere
indebito, illegittimo. In merito è dato dolo eventuale allorquando l’autore non
è del tutto convinto del proprio diritto, pur tuttavia agisce accettando
l’eventualità dell’arricchimento indebito (DTF 105 IV 36 consid. 3a).
In casu l’assegno è entrato in
possesso del signor ACCU 1 poiché egli stesso ne ha fatto direttamente
richiesta alla __________. L’avente diritto per contro non lo ha mai nemmeno
visto fisicamente.
Sorgono quindi dei dubbi circa
l’adempimento del requisito oggettivo poiché, da un lato non è dato a sapere se
l’accusato ha ricevuto dalla __________ l’assegno per darlo alla parte civile o
se per chi lo ha emesso era indifferente l’uso che ne sarebbe stato fatto.
D’altro canto, poi, non ha potuto essere chiarito se vi sia stato affidamento
dello stesso da parte del signor CIVI 1, ritenuto che egli non l’ha mai avuto
tra le mani e che non è stato possibile appurare quando egli è stato informato
della sua emissione, in modo particolare se prima o dopo la consegna alla banca
per l’incasso.
Inoltre non è neppure chiaro se
il prevenuto abbia sin da subito programmato di tenersi il denaro o se,
piuttosto, abbia deciso di usarlo per fini personali solo in un secondo tempo.
A fronte di simili incertezze
non è possibile condannare il signor ACCU 1 per appropriazione indebita. Entra
piuttosto in considerazione l’appropriazione semplice ai sensi dell’art. 137
CPS.
8. L’art. 137 CPS stabilisce che
chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di
una cosa mobile altrui, debba essere punito con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria (con la detenzione o con la multa, nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2006), laddove non ricorrano le
condizioni degli articoli 138-140 CPS.
Si tratta di un reato
sussidiario rispetto agli altri delitti contro il patrimonio.
Per quanto concerne la
fattispecie in esame è indubbio ed ammesso che l’imputato si sia impossessato
del denaro da lui ottenuto con l’incasso dell’assegno di USD 27'142.37 e che lo
abbia speso per fini personali. Pure apodittico è che l’avente diritto non
fosse lui ma la parte civile.
Inoltre, come visto nei punti
precedenti, nessuno dei delitti di cui agli articoli da 138 a 140 CPS è
realizzato.
Soggettivamente il signor ACCU
1 ha certamente agito intenzionalmente.
9. In base a quanto precede
l’accusato deve essere dunque condannato per falsificazione di documenti ed
appropriazione semplice.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto
della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che
la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed
esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare
l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
Entrambe
le fattispecie in esame sono punite con una pena privativa della libertà o con
una pena pecuniaria. Quest’ultima risulta essere nel concreto da applicare,
poiché la prima, così come la detenzione secondo il vecchio diritto, sarebbero
sproporzionate visti gli estremi in cui si sono svolti i fatti e la loro
portata.
A carico
dell’accusato pesa in maniera importante il fatto che abbia abusato della
fiducia di persone che gli avevano affidato capitali importanti e che già
avevano perso molto denaro. Pure da tenere in considerazione è l’importo
sottratto.
A gravare sono
infine i precedenti penali del prevenuto ed il suo atteggiamento processuale,
che lo ha portato a nemmeno presenziare al dibattimento.
Si giustifica perciò la conferma
integrale della proposta di pena contenuta nel decreto d’accusa, ivi compresa
la sospensione condizionale della pena principale, essendone adempiti i
presupposti.
10. La parte civile, con istanza
consegnata brevi manu al processo, ha postulato la condanna dell’imputato al
risarcimento di un importo di fr. 27'428.50 oltre interessi al 5% dal 10
febbraio 2004.
Tale somma si compone di fr.
5'379.50 per i costi di patrocinio e fr. 22'049.-- quale restituzione del
denaro incassato con l’assegno, calcolati al cambio di 1.231 vigente il 10
febbraio 2004.
L’istanza può venire accolta
limitatamente a fr. 2'500.-- quale copertura parziale dei costi legali,
considerato che la procedura ha richiesto l’impegno di un patrocinatore per
almeno 10 ore, con rinvio al competente foro per eventuali ulteriori pretese.
Può inoltre venire riconosciuto
l’obbligo di rifondere il corrispettivo di USD 27'142.37 calcolato al tasso di
cambio del 10 febbraio 2004, che era appunto di 1.231, con la precisazione che
non si giunge così a fr. 22'049.-- bensì a fr. 33'412.25. Su questa somma
vengono riconosciuti inoltre interessi al 5% dalla prima interpellazione agli
atti, cioè dal 21 aprile 2005.
11. La tassa e le spese della
presente procedura sono poste a carico del condannato, art. 9 CPP.
Per questi motivi,
visti gli art. 34, 42, 44, 47, 49,
106, 137, 138, 146 cpv. 1 e 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. falsità in documenti, art.
251 cifra 1 CPS,
per avere, a __________,
nel periodo febbraio-agosto 2004, allo scopo di procacciare a sé un indebito
profitto, ovvero di ottenere l’incasso dell’assegno di USD 27'142.37 emesso
dalla __________ all’ordine di CIVI 1, apposto la firma falsa (di girata) di CIVI
1 sul retro dell’assegno, facendo altresì uso di quest’ultimo consegnandolo ai
funzionari della __________ di __________ a scopo d’incasso;
2. appropriazione semplice,
art. 137 CPS;
per avere, a __________,
nel periodo febbraio-agosto 2004, trattenuto ed usato a proprio vantaggio il
denaro proveniente dall’incasso dell’assegno di USD 27’142.37 rilasciato a nome
di CIVI 1;
e lo proscioglie dall’accusa di truffa, art. 146
cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti al punto
n. 1 del decreto di accusa n. 1602/2008 del 28 aprile 2008,
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 9'000.--
(novemila), da dedursi il carcere preventivo sofferto di 2 (due) giorni);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 1'000.-- (mille);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. Al versamento alla parte
civile CIVI 1:
- dell'importo di fr. 33'412.25
(al tasso di cambio del 10 febbraio 2004), oltre interessi al 5% dal 21 aprile
2005, a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);
- dell’importo di fr.
2'500.-- a titolo di copertura parziale delle spese di patrocinio, rinviando
per eventuali ulteriori pretese al competente foro civile (art. 267 CPP);
4. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1'200.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 1000.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 2200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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