10.2008.195
Depositare su un terreno oggetti e scarti vari senza autorizzazione
10 febbraio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.195
Data decisione, Autorità:
10.02.2009, PRPEN
Titolo:
Depositare su un terreno oggetti e scarti vari senza autorizzazione
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
art. 60 cpv. 1 let. m LPAMB
Incarto
n.
10.2008.195
DA
1760/2008
Bellinzona
10
febbraio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sulla
protezione dell'ambiente,
per avere, nel periodo
2006-2007, ad __________, senza autorizzazione, depositando sul mappale n. __________
RFD oggetti e scarti vari tra cui autoveicoli inservibili, roulottes, rottami,
legname, ingombranti, taniche contenenti liquidi vari, ecc, sistemato o gestito
una discarica;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 60
cpv. 1 LPAmb;
perseguito con decreto d’accusa del 5 maggio
2008 n. 1760/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1’350.--, corrispondente a 45 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS.
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e
seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 2’000.--,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 15 maggio 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 10 febbraio 2009,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
preso atto che l’accusato si è dichiarato
disposto, in caso di condanna, ad eseguire un lavoro di pubblica utilità;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito evidenziando, con riferimento alla dottrina
in merito, come nella fattispecie non ci si trovi di fronte ad una discarica ai
sensi dell’art. 30e cpv. 2 LPAmb. Al limite potrebbe entrare in linea di conto
una contravvenzione ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. g LPAmb, ma non
essendo stata prospettata una simile accusa, il giudice non può decidere sulla
stessa. Nella denegata ipotesi di una condanna chiede una massiccia della pena
principale e che si prescinda dalla multa, in considerazione della situazione
finanziaria del suo cliente. Protestate tasse, spese e ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di infrazione alla legge federale sulla protezione dell’ambiente per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 60 cpv. 1, 61 LPAmb; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti e rilevando che non
è stata prospettata l’accusa ai sensi dell’art. 61 LPAmb, per cui non è
possibile prendere in considerazione una contravvenzione ai sensi dello stesso;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
infrazione alla Legge federale
sulla protezione dell'ambiente, art. 60 cpv. 1 LPAmb,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 1760/2008 del 5 maggio 2008;
carica la tassa e le spese allo
Considerandi
Stato;
assegna al signor ACCU 1 fr. 1’000.- a
titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione
e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio federale dell’ambiente,
Berna,
Sezione della protezione
dell’aria, dell’acqua e del suolo, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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