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Decisione

10.2008.195

Depositare su un terreno oggetti e scarti vari senza autorizzazione

10 febbraio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 60 cpv. 1, 61 LPAmb; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti e rilevando che non

è stata prospettata l’accusa ai sensi dell’art. 61 LPAmb, per cui non è

possibile prendere in considerazione una contravvenzione ai sensi dello stesso;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

infrazione alla Legge federale

sulla protezione dell'ambiente, art. 60 cpv. 1 LPAmb,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 1760/2008 del 5 maggio 2008;

carica la tassa e le spese allo

Considerandi

Stato;

assegna al signor ACCU 1 fr. 1’000.- a

titolo di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione

e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio federale dell’ambiente,

Berna,

Sezione della protezione

dell’aria, dell’acqua e del suolo, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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