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Decisione

10.2008.197

Utilizzare soldi erroneamente pervenuti sul proprio conto bancario

30 ottobre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 1626/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

350.--, corrispondente a 5 aliquote giornaliere da fr. 70.-- (art. 34 e seg.

CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e

seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.--,

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento alla parte

civile CIVI 1 dell'importo di fr. 883.50 oltre interessi al 5% dal 7 aprile

2005.

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente il 30 aprile 2008 dall’accusata;

indetto il dibattimento 30 ottobre 2008,

al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e

all’aduzione della teste;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dell’imputata e la reiezione del punto n. 3 del Decreto

d’accusa, richiamando in primo luogo le definizioni dottrinali relative a cosa

debba intendersi per impiego ai sensi della norma in questione. In effetti in

base a quanto ritenuto in proposito dagli autori da lui citati, l’atto

addebitato alla prevenuta non costituirebbe reato. Non è in effetti provato che

la sua assistita volesse impedire il recupero del denaro indebitamente

versatole: ella aveva comunque disponibilità economiche per restituire i soldi

e ha subito dichiarato di volerli rifondere. Inoltre il legale precisa come

neppure l’aspetto soggettivo possa considerarsi adempito, avendo la sua

assistita agito, come attestato dalle emergenze istruttorie, in buona fede, o

comunque per negligenza. Non sicuramente per dolo eventuale. Infine egli ha

posto l’accento su alcune lacune procedurali;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di impiego illecito di valori patrimoniali per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Deve essere confermata e,

se sì in che misura, la condanna al risarcimento alla parte civile?

5.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 141bis CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di impiego illecito

di valori patrimoniali, art. 141bis CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 1626/2008 del 23 aprile 2008;

carica la tassa e le spese

giudiziarie allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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