10.2008.197
Utilizzare soldi erroneamente pervenuti sul proprio conto bancario
30 ottobre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.197
Data decisione, Autorità:
30.10.2008, PRPEN
Titolo:
Utilizzare soldi erroneamente pervenuti sul proprio conto bancario
IMPIEGO ILLECITO DI VALORI PATRIMONIALI
art. 141bis CPS
Incarto
n.
10.2008.197
DA
1626/2008
Bellinzona
30
ottobre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di impiego illecito di valori
patrimoniali,
per avere, il 7 aprile 2005 a __________,
indebitamente impiegato, a profitto proprio e altrui, valori patrimoniali
venuti in suo possesso, in modo indipendente dalla sua volontà, segnatamente,
per avere in qualità di titolare del conto n. __________ presso Banca __________,
indebitamente autorizzato la di lei madre, __________, avente diritto di firma
individuale sul conto, a prelevare fr. 883.50, ivi erroneamente versati da __________,
a titolo di indennità per perdita di guadagno causa malattia, e spettanti alla
sua datrice di lavoro CIVI 1, accredito prelevato dalla madre in data 7 aprile
2005 ed in seguito recuperato dalla titolare del conto per compensazione;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 141bis
CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 23 aprile
Fatti
2008 n. 1626/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
350.--, corrispondente a 5 aliquote giornaliere da fr. 70.-- (art. 34 e seg.
CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e
seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.--,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento alla parte
civile CIVI 1 dell'importo di fr. 883.50 oltre interessi al 5% dal 7 aprile
2005.
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente il 30 aprile 2008 dall’accusata;
indetto il dibattimento 30 ottobre 2008,
al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
all’aduzione della teste;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dell’imputata e la reiezione del punto n. 3 del Decreto
d’accusa, richiamando in primo luogo le definizioni dottrinali relative a cosa
debba intendersi per impiego ai sensi della norma in questione. In effetti in
base a quanto ritenuto in proposito dagli autori da lui citati, l’atto
addebitato alla prevenuta non costituirebbe reato. Non è in effetti provato che
la sua assistita volesse impedire il recupero del denaro indebitamente
versatole: ella aveva comunque disponibilità economiche per restituire i soldi
e ha subito dichiarato di volerli rifondere. Inoltre il legale precisa come
neppure l’aspetto soggettivo possa considerarsi adempito, avendo la sua
assistita agito, come attestato dalle emergenze istruttorie, in buona fede, o
comunque per negligenza. Non sicuramente per dolo eventuale. Infine egli ha
posto l’accento su alcune lacune procedurali;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di impiego illecito di valori patrimoniali per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Deve essere confermata e,
se sì in che misura, la condanna al risarcimento alla parte civile?
5.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 141bis CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di impiego illecito
di valori patrimoniali, art. 141bis CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 1626/2008 del 23 aprile 2008;
carica la tassa e le spese
giudiziarie allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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