10.2008.198
Depositare in banca 15 titoli al portatore del valore di 200'000.-- Euro cadauno, risultati falsi, al fine di monetizzarli, senza riuscire nell'intento; importare dall'Italia una banconota falsa da 50
10 marzo 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2008.198
Data decisione, Autorità:
10.03.2009, PRPEN
Titolo:
Depositare in banca 15 titoli al portatore del valore di 200'000.-- Euro cadauno, risultati falsi, al fine di monetizzarli, senza riuscire nell'intento; importare dall'Italia una banconota falsa da 50 Euro
FALSITÀ IN DOCUMENTI
IMPORTAZIONE O ACQUISTO O DEPOSITO DI MONETE FALSE
REATO TENTATO
TRUFFA
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 244 cpv. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.198
DA
1878/2008
Bellinzona
10
marzo 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
detenuta dal 4 marzo 2004 al 24
marzo 2004
prevenuta colpevole di 1. tentata truffa,
per avere, a __________,
nel periodo 30 gennaio 2004-20 febbraio 2004; sia singolarmente sia in correità
con altri, tentato, in più occasioni, di ingannare i funzionari di LESA 1, al
fine indurli a compiere atti pregiudizievoli per il patrimonio altrui, allo
scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto; in specie, per avere
depositato, in due occasioni, presso il citato Istituto bancario (dove
previamente aveva aperto, a suo nome, la relazione bancaria __________),
complessivi 15 titoli (certificati al portatore) __________ del valore facciale
complessivo di € 3'000'000.-- (€ 200'000.-- cadauno) risultati falsi, e
più precisamente per avere depositato, presso il LESA 1, __________:
- in
correità con __________, in data 30 gennaio 2004, 5 falsi titoli __________ del
valore facciale di € 200'000.-- cadauno;
- personalmente,
in data 20 febbraio 2004, ulteriori 10 falsi titoli __________, del valore
facciale di € 200'000.-- cadauno,
al
fine di monetizzarli, senza tuttavia riuscire nel suo intento, avendo la banca,
nel frattempo, costatato la falsità dei titoli in parola; titoli, questi,
sequestrati dalla Polizia giudiziaria, in data 4 marzo 2004;
Fatti
avvenuti a __________, nel periodo 30 gennaio 2004-4 marzo 2004;
reato
previsto dall'art. 146 cpv. 1 CPS, in relazione con l’art. 22 CPS;
2. ripetuta falsità in
documenti,
per avere, a __________,
in data 30 gennaio 2004 e il 20 febbraio 2004, fatto uso, a scopo di inganno ed
al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto oppure di nuocere
al patrimonio altrui o ad altri diritti di una persona, di falsi documenti; in
specie, per avere consegnato, in due occasioni, a LESA 1, __________, nelle
modalità descritte al punto 1, complessivi 15 titoli (certificati al portatore)
__________ risultati falsi;
fatti avvenuti a __________,
nel periodo 30 gennaio 2004-4 marzo 2004;
reato previsto dall'art.
251 cifra 1 CPS;
3. importazione, acquisto e
deposito di monete false,
per avere, a __________,
in data 4 marzo 2004, importato, dall’Italia, una falsa banconota da € 50.--,
al fine di metterla in circolazione come genuina ed inalterata;
fatti avvenuti a __________,
in data 4 marzo 2004;
reato previsto dall'art.
244 cpv. 1 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 15 maggio
2008 n. 1878/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 130.-- (centotrenta) cadauna (art. 34 e
segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 11'700.--.
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 3’000.--,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 30 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4.
Ordina la confisca e la
distruzione:
- dei 15 titoli
(certificati al portatore) __________ del valore facciale di € 200'000.--
cadauno, e meglio dei certificati: __________ nr. __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________, sequestrati dalla
Polizia giudiziaria in data 4 marzo 2004;
- della falsa banconota
da € 50.--, sequestrata dalla Polizia giudiziaria, in data 4 marzo 2004.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 19 maggio 2008 dall’accusata;
indetto il dibattimento 10 marzo 2009, al
quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore
Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata,
rinunciato all’audizione del teste;
sentito il difensore, il quale chiede
l’assoluzione non essendo adempiti i presupposti oggettivi e soggettivi di
tutti reati addebitati alla sua cliente. In modo particolare si sofferma ad
illustrare come non vi sia alcuna prova giuridicamente valida che attesti la
falsità dei documenti in questione. Inoltre manca l’elemento oggettivo
dell’inganno astuto. Dal punto di vista soggettivo la sua cliente non ha
certamente agito né intenzionalmente né per dolo eventuale. Per quanto concerne
la fattispecie di cui all’art. 244 CPS evidenzia come non sia stato
assolutamente dimostrato che la donna intendesse mettere in circolazione la
banconota; anzi è da ritenersi proprio il contrario. Chiede inoltre il
dissequestro dei 15 titoli sequestrati all’accusata, nonché la restituzione
della cauzione di fr. 5’000.-- da lei versata;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1
Tentata truffa,
1.2
Ripetuta
falsità in documenti,
1.3
Importazione,
acquisto e deposito di monete false,
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Deve
essere ordinata la confisca e la distruzione dei 15 titoli (certificati al
portatore) __________ del valore facciale di € 200'000.-- cadauno, e meglio dei
certificati: __________ nr. __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________, nonché della falsa banconota da € 50.--, sequestrati
dalla Polizia il 4 marzo 2004?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 22, 146 cpv. 1, 251
cifra 1, 244 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, in applicazione del
principio in dubio pro reo, preso atto che in merito alla falsità dei documenti
sussistono solo indizi che non assurgono a valore di prova;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
1.
tentata truffa, art. 146
cpv. 1 CPS,
2.
ripetuta falsità in
documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
3.
importazione, acquisto e
deposito di monete false, art. 244 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 1878/2008 del 15 maggio 2008;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
ordina il dissequestro dei 15 titoli
(certificati al portatore) __________ del valore facciale di € 200'000.--
cadauno, e meglio dei certificati: __________ nr. __________, __________, __________,
__________, __________ __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________, sequestrati dalla
Polizia il 4 marzo 2004;
ordina la restituzione alla signora
ACCU 1 dell’importo di fr. 5’000.-- da lei versato a titolo di cauzione il 24
marzo 2004;
ordina la confisca e la distruzione
della banconota falsa da € 50.--, sequestrata dalla Polizia il 4 marzo 2004
(art. 69 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio reperti, Bellinzona,
con allegata la banconota da € 50.-- sequestrata,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Ufficio federale di polizia,
Berna.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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