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Decisione

10.2008.198

Depositare in banca 15 titoli al portatore del valore di 200'000.-- Euro cadauno, risultati falsi, al fine di monetizzarli, senza riuscire nell'intento; importare dall'Italia una banconota falsa da 50

10 marzo 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________, nel periodo 30 gennaio 2004-4 marzo 2004;

reato

previsto dall'art. 146 cpv. 1 CPS, in relazione con l’art. 22 CPS;

2. ripetuta falsità in

documenti,

per avere, a __________,

in data 30 gennaio 2004 e il 20 febbraio 2004, fatto uso, a scopo di inganno ed

al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto oppure di nuocere

al patrimonio altrui o ad altri diritti di una persona, di falsi documenti; in

specie, per avere consegnato, in due occasioni, a LESA 1, __________, nelle

modalità descritte al punto 1, complessivi 15 titoli (certificati al portatore)

__________ risultati falsi;

fatti avvenuti a __________,

nel periodo 30 gennaio 2004-4 marzo 2004;

reato previsto dall'art.

251 cifra 1 CPS;

3. importazione, acquisto e

deposito di monete false,

per avere, a __________,

in data 4 marzo 2004, importato, dall’Italia, una falsa banconota da € 50.--,

al fine di metterla in circolazione come genuina ed inalterata;

fatti avvenuti a __________,

in data 4 marzo 2004;

reato previsto dall'art.

244 cpv. 1 CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 15 maggio

2008 n. 1878/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere da fr. 130.-- (centotrenta) cadauna (art. 34 e

segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 11'700.--.

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 3’000.--,

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 30 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.

Ordina la confisca e la

distruzione:

- dei 15 titoli

(certificati al portatore) __________ del valore facciale di € 200'000.--

cadauno, e meglio dei certificati: __________ nr. __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________ e __________, sequestrati dalla

Polizia giudiziaria in data 4 marzo 2004;

- della falsa banconota

da € 50.--, sequestrata dalla Polizia giudiziaria, in data 4 marzo 2004.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 19 maggio 2008 dall’accusata;

indetto il dibattimento 10 marzo 2009, al

quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore

Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto

d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata,

rinunciato all’audizione del teste;

sentito il difensore, il quale chiede

l’assoluzione non essendo adempiti i presupposti oggettivi e soggettivi di

tutti reati addebitati alla sua cliente. In modo particolare si sofferma ad

illustrare come non vi sia alcuna prova giuridicamente valida che attesti la

falsità dei documenti in questione. Inoltre manca l’elemento oggettivo

dell’inganno astuto. Dal punto di vista soggettivo la sua cliente non ha

certamente agito né intenzionalmente né per dolo eventuale. Per quanto concerne

la fattispecie di cui all’art. 244 CPS evidenzia come non sia stato

assolutamente dimostrato che la donna intendesse mettere in circolazione la

banconota; anzi è da ritenersi proprio il contrario. Chiede inoltre il

dissequestro dei 15 titoli sequestrati all’accusata, nonché la restituzione

della cauzione di fr. 5’000.-- da lei versata;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di:

1.1

Tentata truffa,

1.2

Ripetuta

falsità in documenti,

1.3

Importazione,

acquisto e deposito di monete false,

per

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L'imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Deve

essere ordinata la confisca e la distruzione dei 15 titoli (certificati al

portatore) __________ del valore facciale di € 200'000.-- cadauno, e meglio dei

certificati: __________ nr. __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________ e __________, nonché della falsa banconota da € 50.--, sequestrati

dalla Polizia il 4 marzo 2004?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 22, 146 cpv. 1, 251

cifra 1, 244 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, in applicazione del

principio in dubio pro reo, preso atto che in merito alla falsità dei documenti

sussistono solo indizi che non assurgono a valore di prova;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

1.

tentata truffa, art. 146

cpv. 1 CPS,

2.

ripetuta falsità in

documenti, art. 251 cifra 1 CPS,

3.

importazione, acquisto e

deposito di monete false, art. 244 cpv. 1 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 1878/2008 del 15 maggio 2008;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

ordina il dissequestro dei 15 titoli

(certificati al portatore) __________ del valore facciale di € 200'000.--

cadauno, e meglio dei certificati: __________ nr. __________, __________, __________,

__________, __________ __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________ e __________, sequestrati dalla

Polizia il 4 marzo 2004;

ordina la restituzione alla signora

ACCU 1 dell’importo di fr. 5’000.-- da lei versato a titolo di cauzione il 24

marzo 2004;

ordina la confisca e la distruzione

della banconota falsa da € 50.--, sequestrata dalla Polizia il 4 marzo 2004

(art. 69 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona,

con allegata la banconota da € 50.-- sequestrata,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Ufficio federale di polizia,

Berna.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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