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Decisione

10.2008.20

Opposizione tardiva

26 marzo 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il 1__________ a __________;

reato

previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr;

e meglio come

al decreto d’accusa n. 4325/2007 di data 10 dicembre 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1.

Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 40.-cadauna,

corrispondenti a complessivi fr. 3'000.-.

L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)

anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.-.

4.

Alla revoca del beneficio della sospensione conidizionale concesso alle pene:

detentiva 10 (dieci) giorni e pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da

fr. 30.- (trenta) ciascuna per complessivi fr. 600.- (seicento), decretate nei

suoi confronti dal MP il __________ e il __________, con l'avvertenza che in

caso di mancato pagamento, quest'ultima sarà sostituita con una pena detentiva

di giorni 20 (venti).

vista l'opposizione

interposta in data 14 gennaio 2008 dall'accusato per il tramite del proprio

legale;

considerato

che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte

civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione

scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni

dall’intimazione;

che

il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto

in data 10 dicembre 2007 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);

che

l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata - nonostante

l’avviso dell’11 dicembre 2007 - non era stata ritirata, l'ha ritornata il 19

dicembre 2007 (cfr. verifica postale) al mittente, il quale in data 3 gennaio

2008.

ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa

(cfr. busta di intimazione);

che

per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per raccomandata

si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il

settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34

e riferimenti);

che

in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a

decorrere il 19 dicembre 2007, giorno fino al quale l’invio è rimasto in

giacenza presso la posta di __________, ed è scaduto il 3 gennaio 2008;

che

pertanto l'opposizione, inoltrata in data 14 gennaio 2008 (cfr. timbro sulla

busta), è tardiva;

che

nulla muta al riguardo la giustificazione addotta dal difensore secondo cui

l’accusato si trovava ad un corso di ripetizione (cfr. lettera di opposizione

del 14 gennaio 2008);

che

in proposito, quand’anche si volesse trattare tale giustificazione come istanza

di restituzione del termine, non vi sarebbe esito favorevole per l’imputato in

quanto, nonostante l’esplicita richiesta, non ha prodotto l’ordine di marcia;

che

del resto dalla documentazione prodotta non si evince che nella settimana dopo

il __________ 2007 l’accusato sia stato in servizio militare, ritenuto come

figurano 56 giorni di servizio a partire dal __________ 2007 (con conseguente

fine del servizio militare il __________ 2007) e che il successivo impiego

nell’esercito è iniziato unicamente il __________ 2008 (cfr. allegato alla

lettera __________ 2008);

che

di conseguenza l'opposizione 14 gennaio 2008 è irricevibile e il decreto di

accusa definitivo;

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al

Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

4.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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