10.2008.20
Opposizione tardiva
26 marzo 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.20
Data decisione, Autorità:
26.03.2008, PRPEN
Titolo:
Opposizione tardiva
TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
art. 208 CPP-TI
art. 210 CPP-TI
Incarto
n.
10.2008.20
DA
4325/2007
Bellinzona
26
marzo 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e
meglio per giudicare
ACCU 1
(DI 1)
siccome
ritenuto
colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione;
Fatti
avvenuti il 1__________ a __________;
reato
previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr;
e meglio come
al decreto d’accusa n. 4325/2007 di data 10 dicembre 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1.
Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 40.-cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 3'000.-.
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)
anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 5.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.-.
4.
Alla revoca del beneficio della sospensione conidizionale concesso alle pene:
detentiva 10 (dieci) giorni e pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da
fr. 30.- (trenta) ciascuna per complessivi fr. 600.- (seicento), decretate nei
suoi confronti dal MP il __________ e il __________, con l'avvertenza che in
caso di mancato pagamento, quest'ultima sarà sostituita con una pena detentiva
di giorni 20 (venti).
vista l'opposizione
interposta in data 14 gennaio 2008 dall'accusato per il tramite del proprio
legale;
considerato
che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte
civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione
scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni
dall’intimazione;
che
il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto
in data 10 dicembre 2007 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);
che
l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata - nonostante
l’avviso dell’11 dicembre 2007 - non era stata ritirata, l'ha ritornata il 19
dicembre 2007 (cfr. verifica postale) al mittente, il quale in data 3 gennaio
2008.
ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa
(cfr. busta di intimazione);
che
per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per raccomandata
si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il
settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34
e riferimenti);
che
in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a
decorrere il 19 dicembre 2007, giorno fino al quale l’invio è rimasto in
giacenza presso la posta di __________, ed è scaduto il 3 gennaio 2008;
che
pertanto l'opposizione, inoltrata in data 14 gennaio 2008 (cfr. timbro sulla
busta), è tardiva;
che
nulla muta al riguardo la giustificazione addotta dal difensore secondo cui
l’accusato si trovava ad un corso di ripetizione (cfr. lettera di opposizione
del 14 gennaio 2008);
che
in proposito, quand’anche si volesse trattare tale giustificazione come istanza
di restituzione del termine, non vi sarebbe esito favorevole per l’imputato in
quanto, nonostante l’esplicita richiesta, non ha prodotto l’ordine di marcia;
che
del resto dalla documentazione prodotta non si evince che nella settimana dopo
il __________ 2007 l’accusato sia stato in servizio militare, ritenuto come
figurano 56 giorni di servizio a partire dal __________ 2007 (con conseguente
fine del servizio militare il __________ 2007) e che il successivo impiego
nell’esercito è iniziato unicamente il __________ 2008 (cfr. allegato alla
lettera __________ 2008);
che
di conseguenza l'opposizione 14 gennaio 2008 è irricevibile e il decreto di
accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
2.
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3.
Non
si prelevano né tasse, né spese.
4.
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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