Lexipedia

Decisione

10.2008.201

Omettere di ottemperare ad un decreto supercautelare pretorile che ordinava lo sgombero immediato di una chiusura provvisoria posata su un fondo altrui in modo da lasciare libero un accesso e due fine

28 ottobre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 1235/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.--

(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni.

Considerandi

2.

Si rinvia la parte civile CIVI

1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv.

3.

CPP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente il 24 aprile 2005 dall’accusata;

indetto il dibattimento 28 ottobre 2008,

al quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal suo difensore, mentre il

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento della propria assistita, rilevando come i fatti addebitatile

non corrispondano ad una violazione del decreto supercautelare del 21 gennaio 2008.

Protesta tasse, spese e ripetibili;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine

di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha

formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 292 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, in virtù del

principio in dubio pro reo;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di disobbedienza a

decisioni dell'autorità, art. 292 CPS, per i fatti descritti nel decreto di

accusa n. 1235/2008 del 7 aprile 2008;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

respinge la richiesta di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

.

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster