10.2008.201
Omettere di ottemperare ad un decreto supercautelare pretorile che ordinava lo sgombero immediato di una chiusura provvisoria posata su un fondo altrui in modo da lasciare libero un accesso e due fine
28 ottobre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.201
Data decisione, Autorità:
28.10.2008, PRPEN
Titolo:
Omettere di ottemperare ad un decreto supercautelare pretorile che ordinava lo sgombero immediato di una chiusura provvisoria posata su un fondo altrui in modo da lasciare libero un accesso e due finestre ivi esistenti
DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ
art. 292 CPS
Incarto
n.
10.2008.201
DA
1235/2008
Bellinzona
28
ottobre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di disobbedienza a decisioni
dell'autorità,
per avere, da fine gennaio 2008
in poi, volontariamente omesso di ottemperare al decreto supercautelare emanato
il 21 gennaio 2008 dal pretore del Distretto di __________, mediante il quale,
sotto comminatoria dell’art. 292 CPS, le veniva fatto ordine di procedere allo
sgombero immediato della chiusura provvisoria da lei posata sul fondo part. __________
RFD __________, di proprietà della parte civile CIVI 1, in modo da lasciar
libero l’accesso a tale superficie e lasciare altresì libere le due finestre
ivi esistenti, sempre di proprietà di CIVI 1 (vano posto sotto l’entrata comune
degli stabili esistenti sui fondi part. __________ e __________ RFD __________);
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 292
CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 7 aprile
Fatti
2008 n. 1235/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni.
Considerandi
2.
Si rinvia la parte civile CIVI
1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv.
3.
CPP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente il 24 aprile 2005 dall’accusata;
indetto il dibattimento 28 ottobre 2008,
al quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento della propria assistita, rilevando come i fatti addebitatile
non corrispondano ad una violazione del decreto supercautelare del 21 gennaio 2008.
Protesta tasse, spese e ripetibili;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine
di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha
formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 292 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, in virtù del
principio in dubio pro reo;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di disobbedienza a
decisioni dell'autorità, art. 292 CPS, per i fatti descritti nel decreto di
accusa n. 1235/2008 del 7 aprile 2008;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
respinge la richiesta di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
.
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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