10.2008.202
Offendere mediante scritto l'onore di una persona con le espressioni "somaro", "vergognoso modo di agire" e "hai il cervello in pappa"
11 novembre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.202
Data decisione, Autorità:
11.11.2008, PRPEN
Titolo:
Offendere mediante scritto l'onore di una persona con le espressioni "somaro", "vergognoso modo di agire" e "hai il cervello in pappa"
INGIURIA
art. 177 CPS
Incarto
n.
10.2008.202
DA
1797/2008
Bellinzona
11
novembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere, a __________,
mediante lo scritto di data 28 febbraio 2008 riportante tra le altre cose le
seguenti espressioni: “somaro”, “vergognoso modo di agire”, “hai il cervello in
pappa”, offeso l’onore di CIVI 1;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 177
CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 7 maggio
Fatti
2008 n. 1797/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr.
90.-- (novanta) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.--
(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art.
106.
cpv. 2 CPS).
3.
Si rinvia la parte civile
al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 20 maggio 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 11 novembre 2008,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 5 agosto 2008, non è comparso, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentita la parte civile, la quale postula
la conferma del decreto d’accusa, nonché il riconoscimento di un adeguato
importo a titolo di risarcimento del danno morale. Protesta tasse, spese e
ripetibili;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa in questione?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in
data odierna?
5.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42 cpv. 1 e 4, 177
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1797/2008 del 7 maggio
2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr.
450.
-- (quattrocentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 270.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
respinge le richieste di risarcimento
avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio
al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima
del presente dibattimento. Pertanto le stesse dovranno essere fatte valere di
fronte al competente giudice civile;
riconosce alla parte civile fr. 300.-- a
titolo di ripetibili posti a carico dell’accusato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e,
alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 120.00 spese
giudiziarie
fr. 470.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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