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Decisione

10.2008.202

Offendere mediante scritto l'onore di una persona con le espressioni "somaro", "vergognoso modo di agire" e "hai il cervello in pappa"

11 novembre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 1797/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr.

90.-- (novanta) (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.--

(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art.

106.

cpv. 2 CPS).

3.

Si rinvia la parte civile

al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 20 maggio 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 11 novembre 2008,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 5 agosto 2008, non è comparso, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a

comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

sentita la parte civile, la quale postula

la conferma del decreto d’accusa, nonché il riconoscimento di un adeguato

importo a titolo di risarcimento del danno morale. Protesta tasse, spese e

ripetibili;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d'accusa in questione?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in

data odierna?

5.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 42 cpv. 1 e 4, 177

CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

ingiuria, art. 177 CPS

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1797/2008 del 7 maggio

2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr.

450.

-- (quattrocentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 270.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

respinge le richieste di risarcimento

avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio

al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima

del presente dibattimento. Pertanto le stesse dovranno essere fatte valere di

fronte al competente giudice civile;

riconosce alla parte civile fr. 300.-- a

titolo di ripetibili posti a carico dell’accusato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,

alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 120.00 spese

giudiziarie

fr. 470.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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