Lexipedia

Decisione

10.2008.207

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 ottobre 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I rilevamenti effettuati dagli

agenti hanno successivamente indotto il magistrato competente a dare avvio alla

presente procedura.

6. Secondo l’art. 146 cpv. 1 CPS,

si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque

anni o con una pena pecuniaria chiunque, per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o

dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in

tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.

E’ dato un “inganno con

astuzia” quando l’autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a

particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a;

DTF 126 IV 165 consid. 2a; DTF 122 IV 197 consid. 3d), così come quando

rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non

ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla

controparte di verificare o prevede che la stessa rinuncerà a controllare in

virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 18 consid. 3a; DTF126 IV

165 consid. 2a; DTF 125 IV 128).

Il diritto penale non tutela

per contro chi invece può evitare l’inganno con un minimo di attenzione

(Sentenza del Tribunale federale 6S.417/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1

e 2; DTF 128 IV 18 consid. 3a).

Affinché questo principio trovi

applicazione, è ad ogni modo necessario che la vittima abbia disatteso le più

elementari misure di prudenza, tenuto conto delle circostanze concrete e del

suo grado di preparazione. Non è invece protetto colui che artatamente sfrutta

la debolezza e il bisogno di protezione di controparte. L’attitudine

sconsiderata della vittima può perciò essere d’ostacolo all’inganno astuto

soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione d’inferiorità

rispetto all’autore.

L’inganno è astuto quando le

menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra loro

in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito

critico. Non è considerato tale invece ove la situazione nel suo complesso o le

singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate o la

scoperta di una sola menzogna sveli l’intero inganno (DTF 126 IV 165 consid.

2a; DTF 122 IV 197 consid. 3d). Qualora sussista una struttura di menzogne o di

stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminarne la

verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d). Inoltre, affinché si possa

riconoscere la truffa, non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa

della più ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza

possibili ed immaginabili; è sufficiente che essa abbia fatto il possibile per

evitare di essere ingannata. L’astuzia è esclusa quando la vittima è corresponsabile

del danno per non avere osservato le elementari misure di prudenza (Sentenza

del Tribunale federale 6S.18/2007 del 2 marzo 2007, consid. 2.2.1; Sentenza del

Tribunale federale 6S.41/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2).

7. Nel caso che ci occupa siamo di

fronte ad un insieme di sotterfugi che avrebbero potuto, potenzialmente,

indurre la vittima in errore e farle consegnare l’automobile. In effetti ACCU 1

e __________ hanno orchestrato una messa in scena comportante il ricorso a dichiarazioni

e documenti falsi che hanno consentito loro di ottenere una licenza di

circolazione vera che di per sé, unita ai primi, avrebbe potuto anche trarre in

inganno una vittima con normale spirito critico ed indurla, nell’incertezza, a

prendere una disposizione a scapito del proprio patrimonio. Pure l’intervento

di __________ stesso, quale persona apparentemente estranea alle vicende della

coppia e quindi in buona fede, rappresenta un accorgimento a sostegno dell’imbroglio.

L’astuzia è data anche dal fatto

che, cercando di dimostrare un passaggio di proprietà ad un terzo ignaro della

situazione di diritto avvenuto prima dell’accordo, l’imputato ed il compagno

hanno costruito un castello di menzogne ben documentato che in linea teorica

Considerandi

poteva anche apparire giuridicamente fondato ad un primo esame e quindi

sufficiente a far risultare la convenzione in apparenza priva di effetti sulla

proprietà del bene conteso e, di riflesso, il signor __________ come il legittimo

proprietario dell’automobile.

Il reato non appare un reato

impossibile solo perché la carta grigia originale è sempre rimasta nelle mani

della vittima, così come l’automezzo. In effetti non può essere escluso a

priori che questa, confrontata con documenti come quelli sottopostile e con un

atteggiamento sicuramente aggressivo da parte del sedicente avente diritto, non

potesse cedere al dubbio e consegnare quanto preteso.

Il fatto che la donna non sia stata

tratta in inganno ed abbia subito chiamato la polizia non dimostra l’assenza di

astuzia, ma semplicemente che, nonostante le trame dell’accusato e del suo

amico, ella non è caduta nella trappola. Proprio per questo mancato successo,

l’accusa non è di truffa, ma di tentata truffa.

Dal punto di vista oggettivo

sono dunque adempiti i presupposti del reato ascritto al prevenuto. Il suo

ruolo nella vicenda è stato attivo e, come accennato in precedenza, indipendentemente

dall’ideatore della truffa (che a rigor di logica, seppur ne manchi la prova

certa, è con ogni verosimiglianza lui), egli ha sempre avuto un coinvolgimento

essenziale e dominante nella vicenda (cosiddetta “Tatherrschaft”): è lui che ha

collaborato all’allestimento del contratto simulato, che si è informato presso

l’assicurazione per ottenere i dati del veicolo, che ha allestito il formulario

per la richiesta del duplicato dichiarando di aver perso l’originale ed è stato

lui a sottoporre al padre i documenti affinché li firmasse. Oltre a ciò non si

può trascurare che egli era cosciente di quanto avrebbe poi compiuto l’amico

per entrare fisicamente in possesso del veicolo. Non è affatto credibile quando

afferma il contrario: per quale motivo avrebbe dovuto redigere un atto di

compravendita fallace e richiedere un duplicato della licenza di circolazione

se non per permettere al compare di fare quel che ha tentato di fare?

A questo nulla muta il fatto

che egli non si sia presentato personalmente dalla ex-compagna per reclamare la

consegna del mezzo, perché il piano orchestrato imponeva una sua assenza in

quel frangente: solo così si sarebbe creata la parvenza di indipendenza e buona

fede del signor __________.

La valutazione degli aspetti

soggettivi non pone particolari problemi, preso atto che lo stesso imputato ha

dichiarato di aver saputo esattamente cosa stava facendo e quali erano i

contenuti della convenzione a suo tempo sottoscritta con la parte civile,

nonché che il suo intento era di rientrare in possesso dell’automobile a

qualsiasi costo.

In base a queste considerazioni

la proposta di condanna formulata con il decreto d’accusa in esame può venire

confermata.

8.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto

della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che

la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

Per quanto ci

concerne, si deve innanzitutto tenere conto del fatto che al prevenuto è

ascritto un reato tentato, art. 22 cpv. 1 CPS. Gioca inoltre un ruolo la particolare

situazione nella quale si inserisce la violazione della legge: in effetti

l’accusato usciva da una relazione finita molto male e, in quel periodo, ha

perso la madre. Inoltre l’auto che egli voleva recuperare gli era stata donata

proprio da quest’ultima e dal padre ed aveva quindi per lui un grande valore

affettivo.

Dall’altro

lato non si può trascurare che il prevenuto ha un precedente penale collegato

proprio alle sue vicissitudini sentimentali con la parte civile.

La pena proposta

dal Procuratore Pubblico può dunque essere ridimensionata in una pena

pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 90.-- l’una (e non da fr. 80.--

come previsto nel decreto), preso atto che le entrate mensili del signor ACCU 1

ammontano ora a fr. 3’673.60, alla quale va aggiunta una multa di fr. 300.--.

Infine può

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

pecuniaria di fr. 1’200.--, comminatagli da questa Pretura penale il 15 luglio

2007, prolungandone tuttavia il relativo periodo di prova di un ulteriore anno.

9.

Gli oneri

processuali sono posti a carico dell’accusato, art. 9 CPP.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22 cpv. 1, 42 cpv. 1 e

4, 146 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

tentata truffa, art. 146 cpv. 1

CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1828/2008 del 7 maggio

2008;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr.

2’700.-- (duemilasettecento);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 770.--;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1’200.--

(milleduecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr.

80.-- (ottanta) decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone

Ticino il 15 luglio 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno

(art. 46 cpv. 2 CPS);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 600.00 tassa

di giustizia

fr. 170.00 spese

giudiziarie

fr. 1070.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster