10.2008.207
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9 ottobre 2008Italiano19 min
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Numero d'incarto:
10.2008.207
Data decisione, Autorità:
09.10.2008, PRPEN
Titolo:
Farsi rilasciare un duplicato della licenza di circ., dandolo ad un terzo perché ne faccia allestire uno a suo nome, avendo pure confezionato un cntratto fittizio attestante il precedente acquisto del veicolo da parte di quest'ultimo, allo scopo di farsi consegnare l'auto dal legittimo proprietario
REATO TENTATO
TRUFFA
art. 146 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.207
DA
1828/2008
Bellinzona
9
ottobre 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di tentata truffa,
per avere, per procacciarsi un
indebito profitto, agendo in correità con __________ tentato di ingannare con
astuzia una persona affermando cose false inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli
al patrimonio proprio o altrui, e in specie, a __________, nel periodo gennaio
2008/febbraio 2008 facendosi rilasciare un duplicato della licenza di
circolazione del veicolo Opel Astra, consegnando tale documento a __________,
affinché questi ne facesse allestire una a suo nome, avendo parimenti
confezionato un fittizio contratto di vendita della predetta d’auto dove __________
figurava aver acquistato il 20 settembre 2006 la vettura per fr. 1'500.--,
presentandosi quindi in data 19 febbraio 2008 __________ a mano di
summenzionati documenti presso l’abitazione di LESA 1, compiuti tutti gli atti
necessari affinché LESA 1 gli consegnasse il veicolo, non riuscendo, essendosi LESA
1 insospettita, e avendo chiamato la polizia;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto all’art. 146
cpv. 1 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 7 maggio
2008 n. 1828/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
4'000.-- (quattromila), corrispondenti a 50 (cinquanta) aliquote da fr. 80.--
(ottanta) - (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2
CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. Non revoca il beneficio
della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1'200.--, decretata nei
suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 15 luglio 2007, ma
prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS).
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto all’art.
369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 13 maggio 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 9 ottobre 2008,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore, la
parte civile ed il suo patrocinatore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico
ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
dall’esame della parte civile;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale, ritenendo siano adempiti tutti gli elementi soggettivi ed
oggettivi del reato di truffa, ha postulato la conferma integrale del decreto
d’accusa, riservandosi di rivolgersi al competente foro civile per le pretese
di risarcimento danni;
sentito il difensore, per il quale non sarebbero
adempiti né gli elementi soggettivi né quelli oggettivi del reato di truffa. In
effetti non vi è stata alcun inganno astuto, in quanto la parte civile non
avrebbe mai potuto cadere in errore. Inoltre l’imputato non era a conoscenza di
cosa era stato orchestrato dall’amico per ottenere il veicolo. Egli ha chiesto
pertanto il proscioglimento del proprio assistito;
sentito in replica il patrocinatore della
parte civile;
sentito in
duplica il difensore;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di tentata truffa per i fatti commessi nelle circostanze di fatto
descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. Può
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di fr. 1’200.-- decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale
del Cantone Ticino il 15 luglio 2007, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. ACCU 1, impiegato, celibe, ha
avuto una relazione con la parte civile dall’estate 2004 sino a quella del
2006, conclusasi con lunghe trattative tra i rispettivi legali che hanno portato
alla sottoscrizione di una convenzione datata 27 aprile 2007 che nei suoi punti
essenziali recita:
“Le parti convengono quanto
segue:
1.
L’automobile modello Opel Astra (no. telaio __________) rimane di
proprietà della signora LESA 1.
2.
La signora LESA 1 è pertanto autorizzata a procedere alle
relative modifiche della licenza di condurre.
3.
Il signor ACCU 1 si impegna a consegnare alla signora __________
le parti interne del suo attuale veicolo (Opel Astra) non appena gli verrà
consegnato dal sellaio __________ di __________, i sedili a suo tempo
commissionati. Il signor ACCU 1 si impegna a versare la somma dell’intera
fattura di tali lavori.
4.
Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti si
dichiarano integralmente e reciprocamente tacitate di qualsiasi ulteriore
pretesa.” (cfr. documento allegato al rapporto di polizia).
La movimentata
separazione tra i due fidanzati ha avuto pure degli strascichi di natura penale
sfociati in due procedimenti distinti, oltre a quello che ci occupa. Il primo
ha condotto ad una condanna dell’imputato ad una pena pecuniaria di 15 aliquote
giornaliere dal fr. 80.--, sospesa per 2 anni, e ad una multa di fr. 300.-- per
titolo di lesioni semplici, vie di fatto e danneggiamento (cfr. sentenza 10
maggio 2007 di questa Pretura penale, inc. 10.2006.498).
Il secondo invece
si è concluso con il suo proscioglimento (cfr. sentenza 6 novembre 2007 di
questa Pretura penale, inc. 10.2006.576).
2. La vettura in oggetto è stata
immatricolata nel giugno del 1992 ed era intestata congiuntamente all’accusato
ed a suo padre __________. Nonostante la sua vetustà la coppia qui in lite
aveva deciso di fare sulla stessa svariati interventi di tuning per quasi fr.
25’000.--. I costi di questi lavori sono stati anticipati dalla signora LESA 1
con l’accordo che il compagno avrebbe poi in un secondo tempo dovuto fare la
sua parte.
Al momento della rottura del
loro legame affettivo, il prevenuto non aveva ancora restituito alcunché, tanto
che nelle premesse della convenzione da loro conclusa era stata inserita la seguente
precisazione: “nel corso sempre dello stesso periodo la signora LESA 1 ha
sopportato personalmente le spese di acquisto e di riparazione dell’auto
modello Opel Astra (…) come pure ulteriori spese comuni.” (cfr. documento
allegato al rapporto di polizia).
La licenza di circolazione
annullata è rimasta così nelle mani della parte civile.
3. Nonostante l’imputato fosse
pienamente cosciente degli estremi della convenzione e dei motivi che avevano
condotto ad una simile soluzione, non ha mai accettato che l’automobile
regalatagli a suo tempo dai genitori fosse passata alla ex-compagna: “Voglio
precisare che la vettura in questione mi era stata regalata da mia madre e vi
sono particolarmente legato. (…) gli dicevo pure che avrei fatto
qualsiasi cosa per riavere quella macchina. “ e “Come detto, sono
disposto a fare di tutto pur di riavere quella vettura che mi appartiene
(…)” (cfr. suo verbale di interrogatorio, pag. 1 s.).
Discutendo con l’amico __________
della problematica, è nata l’idea di immatricolare l’Opel Astra a nome di
quest’ultimo e di far figurare con un contratto fittizio che la stessa gli era
stata venduta prima della ratifica della convenzione, per poi andare dalla
legittima proprietaria e farsela consegnare.
Da chi sia partita la proposta
non è chiaro, ritenuto che l’imputato sostiene che sia stato l’amico a
formularla, mentre questi ha asserito d’aver agito su richiesta del signor ACCU
1. La questione non è comunque rilevante per l’esito della presente procedura
in quanto essi hanno comunque agito in qualità di correi.
4. Per concretizzare il piano di
recupero del veicolo, l’imputato - cosciente che la stessa si trovava nelle
mani della parte civile - ha dapprima richiesto, con formulario datato 29 gennaio
2008, un duplicato della carta grigia all’Ufficio della circolazione di
Camorino, dichiarando contrariamente alla verità che la stessa era stata persa:
“Ho chiamato la sezione della circolazione per chiedere un duplicato della
carta grigia della macchina, ma mi hanno risposto che senza nr. di telaio non
potevano fare nulla, mi consigliavano pure di rivolgermi alla mia assicurazione
per avere i dati del veicolo. Ottenuti i dati della vettura dalla __________ di
__________, ho compilato il formulario di richiesta di duplicato e, dopo averlo
fatto firmare a mio padre che era pure intestatario del veicolo, a mezzo posta
ho richiesto il documento.” (cfr. suo verbale di interrogatorio, pag. 1 s.
e formulario “Richiesta duplicato” allegato al rapporto di polizia).
Ottenuto il duplicato della
carta grigia, l’imputato ha allestito un contratto fittizio tra suo padre, __________,
e __________, predatato al 20 settembre 2006, dal seguente tenore: “Io sotto
scritto sig. __________ nato il __________ vendo la mia macchina Opel Astra F
20 16V in buono stato immatricolata il 06.1992 telaio Num. __________ senza
interno (sedili) al signor __________ r nato il __________ di __________ per la
somma di 1’500.-- fr Da oggi (20.09.2006) in avanti non accetto nessuna reclamazzione
per la essa.” (cfr. documento allegato al rapporto di polizia).
Di fatto la compravendita non è
mai avvenuta ed il prezzo indicato non è mai stato pagato.
L’atto è stato presentato
dall’imputato al genitore affinché lo firmasse, cosa che egli ha fatto senza
porsi troppe domande: “Mi vengono sottoposti due documenti, e segnatamente
una ricevuta di vendita intestata a mio nome datata 20 settembre 2006 ed una
richiesta di duplicato per la licenza di circolazione datata 29 gennaio 2008.
Su entrambi i documenti riconosco la mia firma. Voglio dire che ho firmato
questi documenti come richiestomi da mio figlio ACCU 1, senza però sapere cosa
vi era scritto.” (cfr. suo verbale di interrogatorio, pag. 1).
Con l’ausilio del duplicato
della carta grigia e del contratto fittizio il signor __________ è riuscito in
seguito, il 1. febbraio 2008, a farsi rilasciare a suo nome una nuova licenza
di circolazione dell’automobile in questione (cfr. documento allegato al
rapporto di polizia).
5. Il 15 febbraio 2008 la parte
civile, intenzionata ad immatricolare il veicolo, ha incaricato un garagista di
provvedere alle pratiche necessarie, consegnandogli la licenza di circolazione
annullata in suo possesso. Questi, lo stesso giorno, dopo essersi interessato
presso le autorità, ha dovuto informare la cliente del fatto che l’Ufficio
della circolazione di Camorino gli aveva ritirato tutti i documenti, avendo
preso atto che la vettura in questione era già stata immatricolata sotto un
altro nome. In seguito, chiamando il funzionario competente, la signora LESA 1
è venuta a sapere che il nuovo intestatario del mezzo era il signor __________,
il quale, da lei subito interpellato, le ha detto di aver acquistato la
macchina dal padre del suo ex-compagno nel 2006.
Il 19 febbraio 2006 il signor __________
si è presentato al domicilio della donna con un rimorchio, chiedendole di
consegnargli senza indugio la Opel. A questo punto la donna, dopo essersi
rifiutata di dar seguito alla richiesta, ha deciso di chiedere l’immediato intervento
della polizia.
Fatti
I rilevamenti effettuati dagli
agenti hanno successivamente indotto il magistrato competente a dare avvio alla
presente procedura.
6. Secondo l’art. 146 cpv. 1 CPS,
si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque
anni o con una pena pecuniaria chiunque, per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o
dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in
tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.
E’ dato un “inganno con
astuzia” quando l’autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a
particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a;
DTF 126 IV 165 consid. 2a; DTF 122 IV 197 consid. 3d), così come quando
rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non
ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla
controparte di verificare o prevede che la stessa rinuncerà a controllare in
virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 18 consid. 3a; DTF126 IV
165 consid. 2a; DTF 125 IV 128).
Il diritto penale non tutela
per contro chi invece può evitare l’inganno con un minimo di attenzione
(Sentenza del Tribunale federale 6S.417/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1
e 2; DTF 128 IV 18 consid. 3a).
Affinché questo principio trovi
applicazione, è ad ogni modo necessario che la vittima abbia disatteso le più
elementari misure di prudenza, tenuto conto delle circostanze concrete e del
suo grado di preparazione. Non è invece protetto colui che artatamente sfrutta
la debolezza e il bisogno di protezione di controparte. L’attitudine
sconsiderata della vittima può perciò essere d’ostacolo all’inganno astuto
soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione d’inferiorità
rispetto all’autore.
L’inganno è astuto quando le
menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra loro
in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito
critico. Non è considerato tale invece ove la situazione nel suo complesso o le
singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate o la
scoperta di una sola menzogna sveli l’intero inganno (DTF 126 IV 165 consid.
2a; DTF 122 IV 197 consid. 3d). Qualora sussista una struttura di menzogne o di
stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminarne la
verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d). Inoltre, affinché si possa
riconoscere la truffa, non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa
della più ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza
possibili ed immaginabili; è sufficiente che essa abbia fatto il possibile per
evitare di essere ingannata. L’astuzia è esclusa quando la vittima è corresponsabile
del danno per non avere osservato le elementari misure di prudenza (Sentenza
del Tribunale federale 6S.18/2007 del 2 marzo 2007, consid. 2.2.1; Sentenza del
Tribunale federale 6S.41/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2).
7. Nel caso che ci occupa siamo di
fronte ad un insieme di sotterfugi che avrebbero potuto, potenzialmente,
indurre la vittima in errore e farle consegnare l’automobile. In effetti ACCU 1
e __________ hanno orchestrato una messa in scena comportante il ricorso a dichiarazioni
e documenti falsi che hanno consentito loro di ottenere una licenza di
circolazione vera che di per sé, unita ai primi, avrebbe potuto anche trarre in
inganno una vittima con normale spirito critico ed indurla, nell’incertezza, a
prendere una disposizione a scapito del proprio patrimonio. Pure l’intervento
di __________ stesso, quale persona apparentemente estranea alle vicende della
coppia e quindi in buona fede, rappresenta un accorgimento a sostegno dell’imbroglio.
L’astuzia è data anche dal fatto
che, cercando di dimostrare un passaggio di proprietà ad un terzo ignaro della
situazione di diritto avvenuto prima dell’accordo, l’imputato ed il compagno
hanno costruito un castello di menzogne ben documentato che in linea teorica
Considerandi
poteva anche apparire giuridicamente fondato ad un primo esame e quindi
sufficiente a far risultare la convenzione in apparenza priva di effetti sulla
proprietà del bene conteso e, di riflesso, il signor __________ come il legittimo
proprietario dell’automobile.
Il reato non appare un reato
impossibile solo perché la carta grigia originale è sempre rimasta nelle mani
della vittima, così come l’automezzo. In effetti non può essere escluso a
priori che questa, confrontata con documenti come quelli sottopostile e con un
atteggiamento sicuramente aggressivo da parte del sedicente avente diritto, non
potesse cedere al dubbio e consegnare quanto preteso.
Il fatto che la donna non sia stata
tratta in inganno ed abbia subito chiamato la polizia non dimostra l’assenza di
astuzia, ma semplicemente che, nonostante le trame dell’accusato e del suo
amico, ella non è caduta nella trappola. Proprio per questo mancato successo,
l’accusa non è di truffa, ma di tentata truffa.
Dal punto di vista oggettivo
sono dunque adempiti i presupposti del reato ascritto al prevenuto. Il suo
ruolo nella vicenda è stato attivo e, come accennato in precedenza, indipendentemente
dall’ideatore della truffa (che a rigor di logica, seppur ne manchi la prova
certa, è con ogni verosimiglianza lui), egli ha sempre avuto un coinvolgimento
essenziale e dominante nella vicenda (cosiddetta “Tatherrschaft”): è lui che ha
collaborato all’allestimento del contratto simulato, che si è informato presso
l’assicurazione per ottenere i dati del veicolo, che ha allestito il formulario
per la richiesta del duplicato dichiarando di aver perso l’originale ed è stato
lui a sottoporre al padre i documenti affinché li firmasse. Oltre a ciò non si
può trascurare che egli era cosciente di quanto avrebbe poi compiuto l’amico
per entrare fisicamente in possesso del veicolo. Non è affatto credibile quando
afferma il contrario: per quale motivo avrebbe dovuto redigere un atto di
compravendita fallace e richiedere un duplicato della licenza di circolazione
se non per permettere al compare di fare quel che ha tentato di fare?
A questo nulla muta il fatto
che egli non si sia presentato personalmente dalla ex-compagna per reclamare la
consegna del mezzo, perché il piano orchestrato imponeva una sua assenza in
quel frangente: solo così si sarebbe creata la parvenza di indipendenza e buona
fede del signor __________.
La valutazione degli aspetti
soggettivi non pone particolari problemi, preso atto che lo stesso imputato ha
dichiarato di aver saputo esattamente cosa stava facendo e quali erano i
contenuti della convenzione a suo tempo sottoscritta con la parte civile,
nonché che il suo intento era di rientrare in possesso dell’automobile a
qualsiasi costo.
In base a queste considerazioni
la proposta di condanna formulata con il decreto d’accusa in esame può venire
confermata.
8.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto
della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che
la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
Per quanto ci
concerne, si deve innanzitutto tenere conto del fatto che al prevenuto è
ascritto un reato tentato, art. 22 cpv. 1 CPS. Gioca inoltre un ruolo la particolare
situazione nella quale si inserisce la violazione della legge: in effetti
l’accusato usciva da una relazione finita molto male e, in quel periodo, ha
perso la madre. Inoltre l’auto che egli voleva recuperare gli era stata donata
proprio da quest’ultima e dal padre ed aveva quindi per lui un grande valore
affettivo.
Dall’altro
lato non si può trascurare che il prevenuto ha un precedente penale collegato
proprio alle sue vicissitudini sentimentali con la parte civile.
La pena proposta
dal Procuratore Pubblico può dunque essere ridimensionata in una pena
pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 90.-- l’una (e non da fr. 80.--
come previsto nel decreto), preso atto che le entrate mensili del signor ACCU 1
ammontano ora a fr. 3’673.60, alla quale va aggiunta una multa di fr. 300.--.
Infine può
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di fr. 1’200.--, comminatagli da questa Pretura penale il 15 luglio
2007, prolungandone tuttavia il relativo periodo di prova di un ulteriore anno.
9.
Gli oneri
processuali sono posti a carico dell’accusato, art. 9 CPP.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22 cpv. 1, 42 cpv. 1 e
4, 146 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
tentata truffa, art. 146 cpv. 1
CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1828/2008 del 7 maggio
2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr.
2’700.-- (duemilasettecento);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 770.--;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1’200.--
(milleduecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr.
80.-- (ottanta) decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone
Ticino il 15 luglio 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno
(art. 46 cpv. 2 CPS);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 170.00 spese
giudiziarie
fr. 1070.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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