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Decisione

10.2008.209

Commettere vie di fatto nei confronti della moglie (prenderla per il collo)

29 settembre 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il __________ a __________;

reato

previsto dall'art. 126 cpv. 2 CP;

perseguito con

decreto d’accusa n. DA 1621/2008 di data 28 maggio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,

verrà sostituita con una pena detentiva di 4 giorni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie

di fr. 50.00.

3.

La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 23 maggio 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento in data 29

settembre 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente, mantre la

Sostituto Procuratore pubblico, con lettera 18 settembre 2008, ha rinunciato ad

intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato

e la moglie, querelante, benché invitata a comparire, non si è presentata;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’accusato autore colpevole

di vie di fatto?

2.

In caso affermativo, quale dev’essere

la pena?

3.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 126 cpv. 2 lett. b) e

55a CP;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

del reato di vie di fatto (coniuge

quale vittima) per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1621/2008 del 28

maggio 2008;

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 75.-- tassa di giustizia

fr. 75.-- spese giudiziarie

fr.

fr. 150.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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