10.2008.209
Commettere vie di fatto nei confronti della moglie (prenderla per il collo)
29 settembre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2008.209
Data decisione, Autorità:
29.09.2008, PRPEN
Titolo:
Commettere vie di fatto nei confronti della moglie (prenderla per il collo)
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 2 CPS
Incarto
n.
10.2008.209
DA
1621/2008
Bellinzona
29
settembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in
qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di vie di fatto (coniuge quale vittima),
per avere, a __________, in
data __________ afferrandola al collo, compiuto vie di fatto nei confronti di LESA
1;
Fatti
avvenuti il __________ a __________;
reato
previsto dall'art. 126 cpv. 2 CP;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA 1621/2008 di data 28 maggio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,
verrà sostituita con una pena detentiva di 4 giorni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie
di fr. 50.00.
3.
La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 23 maggio 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 29
settembre 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente, mantre la
Sostituto Procuratore pubblico, con lettera 18 settembre 2008, ha rinunciato ad
intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato
e la moglie, querelante, benché invitata a comparire, non si è presentata;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È l’accusato autore colpevole
di vie di fatto?
2.
In caso affermativo, quale dev’essere
la pena?
3.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 126 cpv. 2 lett. b) e
55a CP;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
del reato di vie di fatto (coniuge
quale vittima) per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1621/2008 del 28
maggio 2008;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 75.-- tassa di giustizia
fr. 75.-- spese giudiziarie
fr.
fr. 150.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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