10.2008.211
Estirpare da una particella cinque piante danneggiando una cosa di proprietà altrui
8 agosto 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2008.211
Data decisione, Autorità:
08.08.2008, PRPEN
Titolo:
Estirpare da una particella cinque piante danneggiando una cosa di proprietà altrui
DANNEGGIAMENTO
art. 144 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.211
DA
2034/2008
Bellinzona
8
agosto 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di danneggiamento,
per avere, a __________, nel corso del mese di marzo __________,
estirpando sulla particella no __________ cinque piante di noci, danneggiato
una cosa di proprietà altrui;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.
Fatti
144 cpv. 1 CP;
richiamati
gli art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con
decreto d’accusa n. 2034/2008 di data 28 maggio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena
pecuniaria di fr. 2'300.-- (duemilatrecento), corrispondente a 10
(dieci) aliquote da fr.
230.-- (duecentotrenta). L'esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancto
pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3
(tre).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle
spese
giudiziarie di fr. 50.--
(cinquanta).
4.
La parte civile è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente
natura.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 31 maggio 2008 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 8 agosto 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente e la
parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico, con lettera 31 luglio
2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È
l’accusato autore colpevole di danneggiamento?
2.
In
caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale
pena dev’essere posta al beneficio della condizionale?
4.
A
chi devono essere caricate le tasse e le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
artt. 144 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU
1.
dal
reato di danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CP per i fatti descritti nel decreto
di accusa n. 2034/2008 del 28 maggio 2008.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 75.00 tassa di giustizia
fr. 75.00 spese giudiziarie
fr. 150.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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