10.2008.212
Opposizione irricevibile
10 giugno 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2008.212
Data decisione, Autorità:
10.06.2008, PRPEN
Titolo:
Opposizione irricevibile
TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
art. 208 CPP-TI
art. 210 CPP-TI
Incarto
n.
10.2008.212
DA
1729/2008
Bellinzona
10
giugno 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e
meglio per giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuto
colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti;
Fatti
avvenuti nel periodo __________ a __________;
reato
previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;
e meglio come
al decreto d’accusa n. 1729/2008 di data 30 aprile 2008 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1.
Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondente a 30 (trenta)
aliquote da fr. 30.- (trenta), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,
la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- (centocinquanta) e delle
spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
3.
Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di
fr. 150.- (centocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 30.-
(trenta), decretata nei suoi confronti dal MP di Lugano in data __________, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di 5 (cinque) giorni.
vista l'opposizione
interposta in data 29 maggio 2008 dall'accusato;
considerato
che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte
civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione
scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;
che
il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo
domicilio di Minusio il 30 aprile 2008;
che
tale atto gli è stato regolarmente notificato il 5 maggio 2008 (cfr. verifica
postale agli atti);
che
di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il 20 maggio 2008;
che
l’opposizione interposta da ACCU 1, datata 26 maggio 2008, ma inoltrata
unicamente il 29 successivo (cfr. timbro sulla busta di intimazione), risulta
pertanto tardiva;
che
di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
2.
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3.
Non si prelevano né tasse, né spese.
4.
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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