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Decisione

10.2008.212

Opposizione irricevibile

10 giugno 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nel periodo __________ a __________;

reato

previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;

e meglio come

al decreto d’accusa n. 1729/2008 di data 30 aprile 2008 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1.

Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondente a 30 (trenta)

aliquote da fr. 30.- (trenta), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,

la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- (centocinquanta) e delle

spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

3.

Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di

fr. 150.- (centocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 30.-

(trenta), decretata nei suoi confronti dal MP di Lugano in data __________, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di 5 (cinque) giorni.

vista l'opposizione

interposta in data 29 maggio 2008 dall'accusato;

considerato

che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte

civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione

scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

che

il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo

domicilio di Minusio il 30 aprile 2008;

che

tale atto gli è stato regolarmente notificato il 5 maggio 2008 (cfr. verifica

postale agli atti);

che

di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il 20 maggio 2008;

che

l’opposizione interposta da ACCU 1, datata 26 maggio 2008, ma inoltrata

unicamente il 29 successivo (cfr. timbro sulla busta di intimazione), risulta

pertanto tardiva;

che

di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al

Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

Non si prelevano né tasse, né spese.

4.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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