10.2008.216
Offendere l'onore di una persona durante un'assemblea condominiale, leggendo e distribuendo uno scritto in cui si faceva credere che quest'ultima fosse direttamente collegata alla conduzione di un alb
3 settembre 2008Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2008.216
Data decisione, Autorità:
03.09.2008, PRPEN
Ricorso:
CCRP, 17.2008.62, 02.10.2009
Titolo:
Offendere l'onore di una persona durante un'assemblea condominiale, leggendo e distribuendo uno scritto in cui si faceva credere che quest'ultima fosse direttamente collegata alla conduzione di un albergo e all'attività di prostituzioni ivi svolta
DIFFAMAZIONE
art. 173 CPS
Incarto
n.
10.2008.216
DA
1971/2008
Bellinzona
3
settembre 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Sabrina
Gendotti in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, a __________, in
data 29 aprile 2006, durante l’assemblea condominiale dell’__________, offeso
l’onore di CIVI 1 leggendo ad alta voce e distribuendo ad almeno 5 persone presenti
uno scritto da lui redatto con cui la incolpava rispettivamente la rendeva
sospetta di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla
sua reputazione, in particolare facendo perlomeno credere, relativamente all’__________
di __________, esercizio pubblico in cui precedentemente era stata esercitata
la prostituzione e di cui la querelante appariva come locatrice assieme ad
altre due persone, come la stessa fosse direttamente collegata alla conduzione
di questo albergo e all’attività di prostituzione ivi svolta (“Frau CIVI 1
war bis vor etwa 3 Jahren Mitbetreiberin des __________ __________ in __________.
Das __________ verfügte über einen direkten Draht zu
einer Person, bekannt für ihre Kontakte zur Prostitution, welcher eine wesentliche
Anzahl Zimmer zur Verfügung gestellt wurden, die sie mit horizontalen
Aktivitäten versah…Ich habe Mühe davon auszugehen, Herr __________ sei zu
keinem Zeitpunkt zu Ohren gekommen, dass im Zusammenhang mit diesem Hotel und
dessen Führung der Name CIVI 1 unvorteilhaft in der Oeffentlichkeit
herumgeboten wird”);
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 173 CPS,
richiamato l’art. 42 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 26 maggio
2008 n. 1971/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1'200.-- (milleduecento), corrispondente a 5 aliquote da fr. 240.-- (art. 34 e
seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1, __________, al competente foro per
le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 4 giugno 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento per il 3
settembre 2008, al quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore, la
parte civile con il rispettivo legale, l’interprete, mentre il Procuratore
Pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto
d'accusa;
accertate le generalità dell'imputato, data
lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio delle parti
presenti, così come all’audizione del teste;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale ha chiesto la conferma della condanna proposta con il decreto,
rilevando come il testo ha sicuramente un contenuto diffamatorio. A maggior
ragione se lo si valuta nel contesto dell’intero scritto nel quale si
inserisce. Egli ha infine rivendicato il riconoscimento di un risarcimento
delle spese legali corrispondente alla metà di quelle indicate nei documenti
prodotti;
sentito il difensore, il quale ha
postulato il proscioglimento dell’imputato, evidenziando come egli abbia
innanzitutto riportato solo delle voci e non sia mai stata sua intenzione
affermare che la signora era direttamente coinvolta nell’attività di prostituzione
esercitata presso l’albergo di sua proprietà. Il legale ha chiesto di riflesso
che le pretese di parte civile fossero respinte;
sentiti in replica e duplica
i due legali delle parti;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
diffamazione colpevole per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di risposta affermativa,
quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni?
4.
Possono essere riconosciute
e, se sì in che misura, le pretese avanzate seduta stante dalla parte civile?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1.
ACCU 1, coniugato con due figli
avuti dalla prima moglie ed ormai maggiorenni, è attivo quale commerciante di
collanti. Egli è presidente del Consiglio di amministrazione della __________
di __________, pur intendendo trasferire gradualmente la sua attività a terze
persone, possiede ancora, a suo dire, tre fabbriche in Africa.
Iscritte a Registro di
commercio vi sono ulteriori ditte nei cui organi compare il suo nome. Tra
queste spiccano la __________, con sede a __________, e la __________, con sede
a __________, delle quali egli è, oltre che presidente del Consiglio di amministrazione,
pure proprietario (cfr. suo verbale di interrogatorio del 13 settembre 2007,
pag. 2).
Grazie al controllo sulle due
società l’accusato è proprietario di 53 appartamenti del Condominio __________
situato a __________, nonché dello stabile nel quale è ubicato l’omonimo
albergo.
Oltre a ciò, a titolo
personale, egli è pure direttamente detentore di un ulteriore appartamento
nello stesso condominio, nel quale soggiorna regolarmente.
2.
La signora CIVI 1, pur essendo domiciliata
a __________, è conduttrice di un appartamento di proprietà del signor __________,
anch’esso situato nell’immobile in questione.
Prima dei fatti le due parti
non hanno mai avuto occasione di incontrarsi personalmente.
3.
Qualche tempo dopo il suo
arrivo nello stabile, la donna ha affisso sulla porta d’entrata dell’ente da
lei locato un cartello indicante la presenza della società __________, della
quale lei era socia e gerente.
Venuto a conoscenza
dell’esercizio da parte della denunciante di un’attività commerciale
all’interno dei locali dell’immobile __________ ed intravedendo in ciò una
crassa violazione del regolamento, il prevenuto, dopo aver assunto informazioni
sulla donna, ha deciso di sottoporre ai condomini una sua presa di posizione in
occasione dell’assemblea tenutasi il 27 aprile 2006.
Egli ha quindi redatto un testo
dattiloscritto di tre pagine che ha dapprima distribuito e poi letto ad alta
voce ai presenti: “Prima di iniziare la lettura del predetto documento ho
dato un esemplare all’amministratore __________ della __________ e ai quattro
soci del comitato tra i quali vi era il presidente avv. __________ di __________.
Era mia intenzione distribuire il documento a tutti i presenti, ma l’avv. __________
mi consigliò di non farlo e di ev. ritirare quanto era stato forse distribuito
dal signor __________, direttore dell’albergo che io considero il mio braccio
destro. Gli altri persone del Comitato si chiamano __________ __________, __________
e la signora __________, tutti condomini reperibili a __________.” (cfr. verbale
di interrogatorio dell’imputato 13 settembre 2007, pag. 2).
Scopo principale dichiarato di
questo suo atto era quello di fare in modo che il proprietario
dell’appartamento preso in locazione dalla parte civile desse a quest’ultima
regolare disdetta e l’allontanasse così dalla proprietà.
4.
Lo scritto
inizia con l’affermare che la società __________ è una ditta individuale di
facciata, paravento: “Diese Firma ist jedoch weder im Handelsregister
eingetragen, noch in der Gemeinde __________ angemeldet, noch ist irgendwo
ersichtlich auf wessen Namen diese Firma eingetragen ist oder seine Rolle. Folglich
handelt es sich schlicht um eine Scheinfirma.” (cfr. doc. A, pag. 1,
allegato alla denuncia, AI 1).
Dopo aver descritto i rapporti
all’interno della società a garanzia limitata l’imputato
continua affermando: “Das Heisst, dass CIVI 1 und __________ nicht offiziell
in unserem Haus leben, hingegen dient das Apt. __________ als Geschäftssitz der
sogenannten Einzelfirma __________, ohne Eintrag auf einen bestimmten Namen. Da
keine Spuren dieser sogenannten Einzelfirma existieren, kann ich nicht eruiert
werden, seit welchem Zeipunkt sie auf dem derzeitigen geschäftspapier (…) zum
Scheinleben erweckt wurde. (…) In anderen Worten: diese Herrschaften CIVI 1 und
__________ wollen gar nicht öffentlich auftreten, aus welchen Gründen auch
immer” e sostenendo: “Herr __________ hat offensichtlich keine Mühe beim
Lösen gewisser Probleme und mutet unserem Condominium nicht nur dubiose Mieter
zu. Er macht auch falsche Aussagen, indem er auf eine Anfrage der Verwaltung
bezüglich einer möglicherweise nicht reglementskonformen Verwendung des Apt. __________
geantwortet hat, er habe sein Apt. __________ als 2-Zimmerwohnung vermietet und
nicht als Büro. Dabei beherbergt diese Wohnung nachweislich eine Firma, die
aber nirgends eingetragen ist.” (cfr. doc. A, pag. 1, allegato alla
denuncia, AI 1).
A pag. 3 del testo si trova poi
il passaggio incriminato: “Frau CIVI 1 war bis vor etwa 3 Jahren
Mitbetreiberin des __________ in __________. Das
Hotel verfügte über einen direkten Draht zu einer Person, bekannt für ihre
Kontakte zur Prostitution, welcher eine wesentliche Anzahl Zimmer zur Verfügung
gestellt wurden, die sie mit horizontalen Aktivitäten versah. Offenbar nicht zu
knapp, denn es gab bald einmal Probleme verschiedener Art und das __________
wurde aus wichtigen Gründen aufgetreten. Ich habe Mühe davon auszugehen, Herr __________
sei zu keinem Zeitpunkt zu Ohren gekommen, dass im Zusammenhang mit diesem
Hotel und dessen Führung der Name CIVI 1 unvorteilhaft in der Oeffentlichkeit
herumgeboten wird. Alle bedenklichen Fakten zusammengezählt sind es deren zu
viele, als dann sich meine Familie und somit die Hotelgesellschaft und die __________
mit diesen abfinden könnten. Die Ignorierung von Reglement und Hausordnung
mittels gezielter Einnistung einer Firma welcher Art auch immer sowie
fragwürdigen Personen dürfen in diesem Condominium künftig kein Thema mehr
sein. Wir lehnen die __________, unabhängig von deren Status, sowohl als
Mieterin und, vorsorglich sei festgehalten, auch als eventuelle Eigentümerin in
unserem Condominium ab. Dasselbe gilt für Frau CIVI 1 als persona non grata.
(…) Die Lügenkompositionsagentur __________, CIVI 1 und __________ müssen weg
und zwar aus wichtigem Grund sehr kurzfristig.“.
5.
Venuta
a conoscenza di quanto accaduto e dei contenuti dello scritto la signora CIVI 1,
sentitasi direttamente colpita nel proprio onore, ha deciso di querelare
l’imputato per i titoli di diffamazione, calunnia ed ingiuria. Il 6/7 luglio 2006 ha quindi trasmesso al Ministero pubblico cantonale, tramite il proprio legale, l’allegato
scritto che ha dato avvio alla presente procedura.
Con decreto 26 maggio 2008 il
Procuratore Pubblico ha proposto la condanna del signor ACCU 1 alla pena
pecuniaria di fr. 1'200.--, corrispondente a 5 aliquote da fr. 240.-- l’una,
sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre ad una
multa di fr. 500.--, rinviando la parte civile al competente foro per le sue
pretese di risarcimento del danno.
Con scritto 4 giugno 2008
l’imputato ha interposto formale opposizione al decreto, così come fatto,
limitatamente al dispositivo n. 3 dello stesso, dalla parte civile in data 2
giugno 2008.
Di qui la presente procedura.
6.
Si rende colpevole di
diffamazione ai sensi dell’art. 173 CPS chiunque, comunicando con un terzo,
incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti
che possano nuocere alla reputazione di lui, così come chiunque divulghi una
tale insinuazione o un tale sospetto. Il colpevole è punito, a querela di
parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere (con la
detenzione sino a sei mesi o con la multa secondo il vecchio diritto, in vigore
sino al 31 dicembre 2006).
Alla diffamazione ed alla calunnia verbali sono parificate le
diffamazioni e le calunnie commesse mediante scritti, immagini, gesti o
qualunque altro mezzo.
Il bene protetto dall'art. 173
CPS è quello dell'onore personale, considerato dal punto di vista delle qualità
morali. In altri termini viene preservata la reputazione di uomo,
rispettivamente donna, onesta (DTF 128 IV 53, 58: "L'honneur protégé en
droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé
par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité
d'homme."; DTF 105 IV 194 consid. 2a; DTF 92 IV 96 consid. 2).
Sfuggono all'ambito applicativo della norma penale per contro tutte quelle
espressioni che concernono la considerazione sociale, professionale o politica
di cui gode un individuo, rispettivamente l'opinione che egli ha verso sé
stesso (Sentenza del Tribunale federale del 14 maggio 2002,6S.664/2001,
consid. 1a; DTF 119 IV 44 consid. 2a; 117 IV 27 ss.; Denis Barrelet, Droit de
la communication, n. 1006 ss.; Franz A. Zölch/Rena Zulauf, Diritto della
comunicazione, pag. 70; Franz Ricklin, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger,
Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, vor art. 173, n. 6 ss.).
Il Tribunale federale ha da
tempo riconosciuto che gode di protezione pure l’onore di persone giuridiche in
quanto tali, da distinguere da quello dei loro singoli membri (Franz Ricklin,
op cit., vor art. 173, n. 30).
Trattandosi di un cosiddetto
"Gefährdungsdelikt" è sufficiente una messa in pericolo
astratta del bene protetto: l'onore non deve pertanto essere stato
effettivamente compromesso. Non è d'importanza capitale sapere se colui o
coloro a cui si è rivolto l’imputato non abbiano creduto a quanto da lui detto
o scritto, rispettivamente se ne fossero già a conoscenza. E' sufficiente che
l'asserzione, presa sul serio, sia di natura tale da portare nocumento alla
reputazione della parte lesa (DTF 103 IV 23).
Per stabilire se vi sia stata
una lesione illecita o meno il giudice deve fare capo ad un'interpretazione
oggettiva che si fonda sulle percezioni che può avere un cittadino medio non
prevenuto (DTF 119 IV 44, 47; DTF 128 IV 53, 58). Le valutazioni della persona
lesa non sono pertanto determinanti (Sentenza del Tribunale federale del 14
maggio 2002,6S.664/2001, consid. 1b).
L'esame di scritti prevede
un'analisi del testo e delle componenti grafiche nel loro insieme. In effetti
il Tribunale federale ha riconosciuto che non di rado il cumulo di singoli
elementi che, se presi separatamente, appaiono di per sé insignificanti o
corretti, può condurre a creare un'immagine negativa della persona presa in
considerazione (Sentenza del Tribunale federale del 14 maggio 2002,
6S.664/2001, consid. 1a; DTF 117 IV 30).
In altre parole, ai fini
dell’accertamento della sussistenza dell’atto illecito, deve essere analizzato
sia il testo letterale, sia il complesso dell’informazione rappresentata dal
testo e da eventuali titoli o immagini. Il significato delle parole non deve
essere desunto asetticamente, ma con riferimento all’uso fattone ed al contesto
comunicativo in cui esse si inseriscono.
Analoga procedura viene
adottata se la diffamazione è stata espressa oralmente.
7.
Dalla lettura del brano ripreso
nel decreto d’accusa non si può che dedurre che la signora CIVI 1 avrebbe avuto,
a detta del prevenuto, un’implicazione diretta nella gestione di un locale a
luci rosse situato in uno stabile di sua proprietà nel quale veniva
notoriamente esercitata la prostituzione. L’imputato ha in effetti usato
esplicitamente il termine “Mitbetreiberin”, che lascia poco spazio
all’interpretazione. Lo steso dicasi dell’affermazione secondo la quale il nome
della donna è pubblicamente utilizzato con connotazioni spregiative.
A rafforzare questa immagine
negativa della parte civile contribuisce tutto il testo nel quale lo stralcio
si inserisce e dove si parla di società paravento, di attività esercitate
nell’ombra, per motivi sospetti, di inquilini di dubbia fama, di agenzia dedita
alla fabbrica di menzogne (“Lügenkompositionsagentur”), di persona non grata
che deve essere assolutamente allontanata dalla proprietà.
Accomunare una persona
all’ambiente del meretricio, sostenendone il coinvolgimento diretto, cosciente
ed attivo, costituisce indubbiamente una lesione del suo onore.
Il prevenuto, di lingua madre
tedesca, conosceva esattamente il significato dei termini da lui usati ed ha dunque
agito intenzionalmente.
8.
La legge offre la possibilità
all’imputato di liberarsi dall'accusa ed essere esentato da ogni pena, se
produce la prova di avere detto o divulgato cose vere, o di avere avuto seri
motivi per considerarle attendibili in buona fede, art. 173 cifra 2 CPS
(DTF 102 IV 177).
Il colpevole non è però ammesso
a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state
proferite o divulgate senza che siano giustificate nell’interesse pubblico o da
un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della
maldicenza, art. 173 cifra 3 CPS.
Nella fattispecie il prevenuto
ha dichiarato di aver semplicemente riportato quanto diceva la gente.
Ora, se da un lato si può dare
per certo che all’interno del ristorante __________ vi fossero delle ragazze
che esercitavano la prostituzione, dall’altro non vi è alcun indizio che permetta
di concludere che la parte civile abbia dato il suo consenso ad una simile
attività. Anzi, dall’audizione della teste __________ è emerso che la signora CIVI
1.
e lei hanno scoperto solo in un secondo tempo - ad accordo sottoscritto -
quali erano le intenzioni del conduttore e che, appena venute a conoscenza che
l’esercizio era divenuto un locale a luci rosse, hanno cercato in tutti i modi
di rescindere il contratto, cosa che però è stata possibile solo tempo dopo.
Il signor ACCU 1 non ha nemmeno
dimostrato di avere avuto seri motivi per ritenere vero quanto da lui affermato.
Egli ha in effetti affermato di aver semplicemente riportato voci circolanti
tra la popolazione: così facendo ha riconosciuto di non aver verificato
seriamente la fondatezza di queste dicerie.
Inoltre non ha neppure
dimostrato che simili pettegolezzi siano effettivamente girati.
A tal proposito, a titolo abbondanziale,
giova inoltre ricordare come anche riportare maldicenze a persone che non ne
sono ancora a conoscenza adempia la fattispecie della diffamazione. Non è in
effetti possibile trincerarsi dietro un semplice “si dice in giro che” per
poter evitare il procedimento penale, poiché anche in questo modo, molto più
subdolo, viene trasmessa un’informazione in grado di ledere illecitamente
l’onore di una persona.
Lo scritto in questione,
infine, non può essere neppure giustificato da un interesse pubblico, né da un
altro motivo sufficiente a norma dell’art. 173 cifra 3 CPS. Il messaggio che
l’accusato voleva far passare ai condomini poteva essere espresso in maniera
altrettanto chiara - e sicuramente più elegante - anche senza far capo alle
frasi incriminate.
9.
L’art. 173 cifra 1 CPS sanziona
la commissione del reato con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote
giornaliere. Il vecchio art. 173 cpv. 1 vCPS, in vigore sino alla fine del
2006, prevedeva per contro la possibilità di infliggere una pena detentiva sino
a sei mesi o una multa.
Il 1. gennaio 2007 è entrata in
vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della
parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il
giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima dell’entrata
in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più
favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art. 2
cpv. 2 CPS).
Il nuovo diritto prevede che di
norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi, art. 40
CPS. Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena
detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempite le
condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da attendersi
che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere
eseguiti.
Le pene detentive inferiori a
sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote
giornaliere (fino ad un massimo di fr. 3’000.-- per aliquota) fissate dal
giudice in considerazione della situazione personale ed economica dell’autore
al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi
obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2
CPS).
Nel caso di specie, a mente di
questo giudice, il diritto previgente che offre la possibilità di infliggere la
detenzione, oltre alla multa, deve essere considerato meno favorevole
all’accusato rispetto alla normativa attualmente in vigore, per la quale è
possibile comminare una pena pecuniaria.
10.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto
della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la
stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico del condannato
pesano qui la gravità delle accuse da lui formulate, il contesto nelle quali
sono state espresse, nonché la superficialità con cui egli ha agito.
A suo favore
giovano l’incensuratezza, la buona situazione sociale e professionale, nonché
l’atteggiamento processuale.
Tutto ciò ben
ponderato, si giustifica confermare la proposta di condanna ad una pena di 5
aliquote giornaliere, sospesa per un periodo di prova di due anni, e ad una
multa di fr. 500.--.
L’importo
delle singole aliquote giornaliere deve essere aumentato a fr. 860.-- tenuto
conto delle entrate dell’imputato constatate con la notifica di tassazione del
2006, che l’accusato ha dichiarato essere ancora attuale. Per completezza è
opportuno rilevare che la sostanza del signor ACCU 1 lascerebbe spazio ad
importi di molto superiori a quello qui indicato, molto vicini ai massimi di
legge. La pena che ne deriverebbe sarebbe qui però sproporzionata rispetto agli
addebiti mossigli.
Gli oneri
processuali sono posti a carico del condannato, art. 9 cpv. 1 CPP.
11.
La parte civile
ha rivendicato la condanna del prevenuto al risarcimento del danno cagionato
dal suo agire, corrispondente al valore delle spese legali resesi necessarie
per la presente procedura, e da lei quantificate in fr. 2'821.30 (la metà delle
due parcelle di fr. 4'142.60 e di fr. 1'500.-- prodotte al dibattimento).
Richiamate le
peculiarità della fattispecie, di per sé estremamente semplice, si giustifica
accogliere tale richiesta limitatamente al corrispettivo di 4 ore di lavoro a
fr. 250.--, per complessivi fr. 1'000.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 173 CPS; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
diffamazione, art. 173 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1971/2008 del 26 maggio
2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 860.-- (ottocentosessanta), per un totale
di fr. 4'300.-- (quattromilatrecento);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1’075.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
riconosce fr. 1'000.-- a titolo di
ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
, ,
, , ,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 700.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 25.00 indennità
teste
fr. 1575.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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