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Decisione

10.2008.216

Offendere l'onore di una persona durante un'assemblea condominiale, leggendo e distribuendo uno scritto in cui si faceva credere che quest'ultima fosse direttamente collegata alla conduzione di un alb

3 settembre 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 173 CPS,

richiamato l’art. 42 cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 26 maggio

2008 n. 1971/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1'200.-- (milleduecento), corrispondente a 5 aliquote da fr. 240.-- (art. 34 e

seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.--

(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1, __________, al competente foro per

le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 4 giugno 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento per il 3

settembre 2008, al quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore, la

parte civile con il rispettivo legale, l’interprete, mentre il Procuratore

Pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto

d'accusa;

accertate le generalità dell'imputato, data

lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio delle parti

presenti, così come all’audizione del teste;

sentito il patrocinatore della parte

civile, il quale ha chiesto la conferma della condanna proposta con il decreto,

rilevando come il testo ha sicuramente un contenuto diffamatorio. A maggior

ragione se lo si valuta nel contesto dell’intero scritto nel quale si

inserisce. Egli ha infine rivendicato il riconoscimento di un risarcimento

delle spese legali corrispondente alla metà di quelle indicate nei documenti

prodotti;

sentito il difensore, il quale ha

postulato il proscioglimento dell’imputato, evidenziando come egli abbia

innanzitutto riportato solo delle voci e non sia mai stata sua intenzione

affermare che la signora era direttamente coinvolta nell’attività di prostituzione

esercitata presso l’albergo di sua proprietà. Il legale ha chiesto di riflesso

che le pretese di parte civile fossero respinte;

sentiti in replica e duplica

i due legali delle parti;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

diffamazione colpevole per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di risposta affermativa,

quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può beneficiare

della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali

condizioni?

4.

Possono essere riconosciute

e, se sì in che misura, le pretese avanzate seduta stante dalla parte civile?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

1.

ACCU 1, coniugato con due figli

avuti dalla prima moglie ed ormai maggiorenni, è attivo quale commerciante di

collanti. Egli è presidente del Consiglio di amministrazione della __________

di __________, pur intendendo trasferire gradualmente la sua attività a terze

persone, possiede ancora, a suo dire, tre fabbriche in Africa.

Iscritte a Registro di

commercio vi sono ulteriori ditte nei cui organi compare il suo nome. Tra

queste spiccano la __________, con sede a __________, e la __________, con sede

a __________, delle quali egli è, oltre che presidente del Consiglio di amministrazione,

pure proprietario (cfr. suo verbale di interrogatorio del 13 settembre 2007,

pag. 2).

Grazie al controllo sulle due

società l’accusato è proprietario di 53 appartamenti del Condominio __________

situato a __________, nonché dello stabile nel quale è ubicato l’omonimo

albergo.

Oltre a ciò, a titolo

personale, egli è pure direttamente detentore di un ulteriore appartamento

nello stesso condominio, nel quale soggiorna regolarmente.

2.

La signora CIVI 1, pur essendo domiciliata

a __________, è conduttrice di un appartamento di proprietà del signor __________,

anch’esso situato nell’immobile in questione.

Prima dei fatti le due parti

non hanno mai avuto occasione di incontrarsi personalmente.

3.

Qualche tempo dopo il suo

arrivo nello stabile, la donna ha affisso sulla porta d’entrata dell’ente da

lei locato un cartello indicante la presenza della società __________, della

quale lei era socia e gerente.

Venuto a conoscenza

dell’esercizio da parte della denunciante di un’attività commerciale

all’interno dei locali dell’immobile __________ ed intravedendo in ciò una

crassa violazione del regolamento, il prevenuto, dopo aver assunto informazioni

sulla donna, ha deciso di sottoporre ai condomini una sua presa di posizione in

occasione dell’assemblea tenutasi il 27 aprile 2006.

Egli ha quindi redatto un testo

dattiloscritto di tre pagine che ha dapprima distribuito e poi letto ad alta

voce ai presenti: “Prima di iniziare la lettura del predetto documento ho

dato un esemplare all’amministratore __________ della __________ e ai quattro

soci del comitato tra i quali vi era il presidente avv. __________ di __________.

Era mia intenzione distribuire il documento a tutti i presenti, ma l’avv. __________

mi consigliò di non farlo e di ev. ritirare quanto era stato forse distribuito

dal signor __________, direttore dell’albergo che io considero il mio braccio

destro. Gli altri persone del Comitato si chiamano __________ __________, __________

e la signora __________, tutti condomini reperibili a __________.” (cfr. verbale

di interrogatorio dell’imputato 13 settembre 2007, pag. 2).

Scopo principale dichiarato di

questo suo atto era quello di fare in modo che il proprietario

dell’appartamento preso in locazione dalla parte civile desse a quest’ultima

regolare disdetta e l’allontanasse così dalla proprietà.

4.

Lo scritto

inizia con l’affermare che la società __________ è una ditta individuale di

facciata, paravento: “Diese Firma ist jedoch weder im Handelsregister

eingetragen, noch in der Gemeinde __________ angemeldet, noch ist irgendwo

ersichtlich auf wessen Namen diese Firma eingetragen ist oder seine Rolle. Folglich

handelt es sich schlicht um eine Scheinfirma.” (cfr. doc. A, pag. 1,

allegato alla denuncia, AI 1).

Dopo aver descritto i rapporti

all’interno della società a garanzia limitata l’imputato

continua affermando: “Das Heisst, dass CIVI 1 und __________ nicht offiziell

in unserem Haus leben, hingegen dient das Apt. __________ als Geschäftssitz der

sogenannten Einzelfirma __________, ohne Eintrag auf einen bestimmten Namen. Da

keine Spuren dieser sogenannten Einzelfirma existieren, kann ich nicht eruiert

werden, seit welchem Zeipunkt sie auf dem derzeitigen geschäftspapier (…) zum

Scheinleben erweckt wurde. (…) In anderen Worten: diese Herrschaften CIVI 1 und

__________ wollen gar nicht öffentlich auftreten, aus welchen Gründen auch

immer” e sostenendo: “Herr __________ hat offensichtlich keine Mühe beim

Lösen gewisser Probleme und mutet unserem Condominium nicht nur dubiose Mieter

zu. Er macht auch falsche Aussagen, indem er auf eine Anfrage der Verwaltung

bezüglich einer möglicherweise nicht reglementskonformen Verwendung des Apt. __________

geantwortet hat, er habe sein Apt. __________ als 2-Zimmerwohnung vermietet und

nicht als Büro. Dabei beherbergt diese Wohnung nachweislich eine Firma, die

aber nirgends eingetragen ist.” (cfr. doc. A, pag. 1, allegato alla

denuncia, AI 1).

A pag. 3 del testo si trova poi

il passaggio incriminato: “Frau CIVI 1 war bis vor etwa 3 Jahren

Mitbetreiberin des __________ in __________. Das

Hotel verfügte über einen direkten Draht zu einer Person, bekannt für ihre

Kontakte zur Prostitution, welcher eine wesentliche Anzahl Zimmer zur Verfügung

gestellt wurden, die sie mit horizontalen Aktivitäten versah. Offenbar nicht zu

knapp, denn es gab bald einmal Probleme verschiedener Art und das __________

wurde aus wichtigen Gründen aufgetreten. Ich habe Mühe davon auszugehen, Herr __________

sei zu keinem Zeitpunkt zu Ohren gekommen, dass im Zusammenhang mit diesem

Hotel und dessen Führung der Name CIVI 1 unvorteilhaft in der Oeffentlichkeit

herumgeboten wird. Alle bedenklichen Fakten zusammengezählt sind es deren zu

viele, als dann sich meine Familie und somit die Hotelgesellschaft und die __________

mit diesen abfinden könnten. Die Ignorierung von Reglement und Hausordnung

mittels gezielter Einnistung einer Firma welcher Art auch immer sowie

fragwürdigen Personen dürfen in diesem Condominium künftig kein Thema mehr

sein. Wir lehnen die __________, unabhängig von deren Status, sowohl als

Mieterin und, vorsorglich sei festgehalten, auch als eventuelle Eigentümerin in

unserem Condominium ab. Dasselbe gilt für Frau CIVI 1 als persona non grata.

(…) Die Lügenkompositionsagentur __________, CIVI 1 und __________ müssen weg

und zwar aus wichtigem Grund sehr kurzfristig.“.

5.

Venuta

a conoscenza di quanto accaduto e dei contenuti dello scritto la signora CIVI 1,

sentitasi direttamente colpita nel proprio onore, ha deciso di querelare

l’imputato per i titoli di diffamazione, calunnia ed ingiuria. Il 6/7 luglio 2006 ha quindi trasmesso al Ministero pubblico cantonale, tramite il proprio legale, l’allegato

scritto che ha dato avvio alla presente procedura.

Con decreto 26 maggio 2008 il

Procuratore Pubblico ha proposto la condanna del signor ACCU 1 alla pena

pecuniaria di fr. 1'200.--, corrispondente a 5 aliquote da fr. 240.-- l’una,

sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre ad una

multa di fr. 500.--, rinviando la parte civile al competente foro per le sue

pretese di risarcimento del danno.

Con scritto 4 giugno 2008

l’imputato ha interposto formale opposizione al decreto, così come fatto,

limitatamente al dispositivo n. 3 dello stesso, dalla parte civile in data 2

giugno 2008.

Di qui la presente procedura.

6.

Si rende colpevole di

diffamazione ai sensi dell’art. 173 CPS chiunque, comunicando con un terzo,

incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti

che possano nuocere alla reputazione di lui, così come chiunque divulghi una

tale insinuazione o un tale sospetto. Il colpevole è punito, a querela di

parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere (con la

detenzione sino a sei mesi o con la multa secondo il vecchio diritto, in vigore

sino al 31 dicembre 2006).

Alla diffamazione ed alla calunnia verbali sono parificate le

diffamazioni e le calunnie commesse mediante scritti, immagini, gesti o

qualunque altro mezzo.

Il bene protetto dall'art. 173

CPS è quello dell'onore personale, considerato dal punto di vista delle qualità

morali. In altri termini viene preservata la reputazione di uomo,

rispettivamente donna, onesta (DTF 128 IV 53, 58: "L'honneur protégé en

droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé

par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité

d'homme."; DTF 105 IV 194 consid. 2a; DTF 92 IV 96 consid. 2).

Sfuggono all'ambito applicativo della norma penale per contro tutte quelle

espressioni che concernono la considerazione sociale, professionale o politica

di cui gode un individuo, rispettivamente l'opinione che egli ha verso sé

stesso (Sentenza del Tribunale federale del 14 maggio 2002,6S.664/2001,

consid. 1a; DTF 119 IV 44 consid. 2a; 117 IV 27 ss.; Denis Barrelet, Droit de

la communication, n. 1006 ss.; Franz A. Zölch/Rena Zulauf, Diritto della

comunicazione, pag. 70; Franz Ricklin, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger,

Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, vor art. 173, n. 6 ss.).

Il Tribunale federale ha da

tempo riconosciuto che gode di protezione pure l’onore di persone giuridiche in

quanto tali, da distinguere da quello dei loro singoli membri (Franz Ricklin,

op cit., vor art. 173, n. 30).

Trattandosi di un cosiddetto

"Gefährdungsdelikt" è sufficiente una messa in pericolo

astratta del bene protetto: l'onore non deve pertanto essere stato

effettivamente compromesso. Non è d'importanza capitale sapere se colui o

coloro a cui si è rivolto l’imputato non abbiano creduto a quanto da lui detto

o scritto, rispettivamente se ne fossero già a conoscenza. E' sufficiente che

l'asserzione, presa sul serio, sia di natura tale da portare nocumento alla

reputazione della parte lesa (DTF 103 IV 23).

Per stabilire se vi sia stata

una lesione illecita o meno il giudice deve fare capo ad un'interpretazione

oggettiva che si fonda sulle percezioni che può avere un cittadino medio non

prevenuto (DTF 119 IV 44, 47; DTF 128 IV 53, 58). Le valutazioni della persona

lesa non sono pertanto determinanti (Sentenza del Tribunale federale del 14

maggio 2002,6S.664/2001, consid. 1b).

L'esame di scritti prevede

un'analisi del testo e delle componenti grafiche nel loro insieme. In effetti

il Tribunale federale ha riconosciuto che non di rado il cumulo di singoli

elementi che, se presi separatamente, appaiono di per sé insignificanti o

corretti, può condurre a creare un'immagine negativa della persona presa in

considerazione (Sentenza del Tribunale federale del 14 maggio 2002,

6S.664/2001, consid. 1a; DTF 117 IV 30).

In altre parole, ai fini

dell’accertamento della sussistenza dell’atto illecito, deve essere analizzato

sia il testo letterale, sia il complesso dell’informazione rappresentata dal

testo e da eventuali titoli o immagini. Il significato delle parole non deve

essere desunto asetticamente, ma con riferimento all’uso fattone ed al contesto

comunicativo in cui esse si inseriscono.

Analoga procedura viene

adottata se la diffamazione è stata espressa oralmente.

7.

Dalla lettura del brano ripreso

nel decreto d’accusa non si può che dedurre che la signora CIVI 1 avrebbe avuto,

a detta del prevenuto, un’implicazione diretta nella gestione di un locale a

luci rosse situato in uno stabile di sua proprietà nel quale veniva

notoriamente esercitata la prostituzione. L’imputato ha in effetti usato

esplicitamente il termine “Mitbetreiberin”, che lascia poco spazio

all’interpretazione. Lo steso dicasi dell’affermazione secondo la quale il nome

della donna è pubblicamente utilizzato con connotazioni spregiative.

A rafforzare questa immagine

negativa della parte civile contribuisce tutto il testo nel quale lo stralcio

si inserisce e dove si parla di società paravento, di attività esercitate

nell’ombra, per motivi sospetti, di inquilini di dubbia fama, di agenzia dedita

alla fabbrica di menzogne (“Lügenkompositionsagentur”), di persona non grata

che deve essere assolutamente allontanata dalla proprietà.

Accomunare una persona

all’ambiente del meretricio, sostenendone il coinvolgimento diretto, cosciente

ed attivo, costituisce indubbiamente una lesione del suo onore.

Il prevenuto, di lingua madre

tedesca, conosceva esattamente il significato dei termini da lui usati ed ha dunque

agito intenzionalmente.

8.

La legge offre la possibilità

all’imputato di liberarsi dall'accusa ed essere esentato da ogni pena, se

produce la prova di avere detto o divulgato cose vere, o di avere avuto seri

motivi per considerarle attendibili in buona fede, art. 173 cifra 2 CPS

(DTF 102 IV 177).

Il colpevole non è però ammesso

a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state

proferite o divulgate senza che siano giustificate nell’interesse pubblico o da

un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della

maldicenza, art. 173 cifra 3 CPS.

Nella fattispecie il prevenuto

ha dichiarato di aver semplicemente riportato quanto diceva la gente.

Ora, se da un lato si può dare

per certo che all’interno del ristorante __________ vi fossero delle ragazze

che esercitavano la prostituzione, dall’altro non vi è alcun indizio che permetta

di concludere che la parte civile abbia dato il suo consenso ad una simile

attività. Anzi, dall’audizione della teste __________ è emerso che la signora CIVI

1.

e lei hanno scoperto solo in un secondo tempo - ad accordo sottoscritto -

quali erano le intenzioni del conduttore e che, appena venute a conoscenza che

l’esercizio era divenuto un locale a luci rosse, hanno cercato in tutti i modi

di rescindere il contratto, cosa che però è stata possibile solo tempo dopo.

Il signor ACCU 1 non ha nemmeno

dimostrato di avere avuto seri motivi per ritenere vero quanto da lui affermato.

Egli ha in effetti affermato di aver semplicemente riportato voci circolanti

tra la popolazione: così facendo ha riconosciuto di non aver verificato

seriamente la fondatezza di queste dicerie.

Inoltre non ha neppure

dimostrato che simili pettegolezzi siano effettivamente girati.

A tal proposito, a titolo abbondanziale,

giova inoltre ricordare come anche riportare maldicenze a persone che non ne

sono ancora a conoscenza adempia la fattispecie della diffamazione. Non è in

effetti possibile trincerarsi dietro un semplice “si dice in giro che” per

poter evitare il procedimento penale, poiché anche in questo modo, molto più

subdolo, viene trasmessa un’informazione in grado di ledere illecitamente

l’onore di una persona.

Lo scritto in questione,

infine, non può essere neppure giustificato da un interesse pubblico, né da un

altro motivo sufficiente a norma dell’art. 173 cifra 3 CPS. Il messaggio che

l’accusato voleva far passare ai condomini poteva essere espresso in maniera

altrettanto chiara - e sicuramente più elegante - anche senza far capo alle

frasi incriminate.

9.

L’art. 173 cifra 1 CPS sanziona

la commissione del reato con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote

giornaliere. Il vecchio art. 173 cpv. 1 vCPS, in vigore sino alla fine del

2006, prevedeva per contro la possibilità di infliggere una pena detentiva sino

a sei mesi o una multa.

Il 1. gennaio 2007 è entrata in

vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della

parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il

giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima dell’entrata

in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più

favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art. 2

cpv. 2 CPS).

Il nuovo diritto prevede che di

norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi, art. 40

CPS. Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena

detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempite le

condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da attendersi

che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere

eseguiti.

Le pene detentive inferiori a

sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote

giornaliere (fino ad un massimo di fr. 3’000.-- per aliquota) fissate dal

giudice in considerazione della situazione personale ed economica dell’autore

al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi

obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2

CPS).

Nel caso di specie, a mente di

questo giudice, il diritto previgente che offre la possibilità di infliggere la

detenzione, oltre alla multa, deve essere considerato meno favorevole

all’accusato rispetto alla normativa attualmente in vigore, per la quale è

possibile comminare una pena pecuniaria.

10.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto

della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la

stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

A carico del condannato

pesano qui la gravità delle accuse da lui formulate, il contesto nelle quali

sono state espresse, nonché la superficialità con cui egli ha agito.

A suo favore

giovano l’incensuratezza, la buona situazione sociale e professionale, nonché

l’atteggiamento processuale.

Tutto ciò ben

ponderato, si giustifica confermare la proposta di condanna ad una pena di 5

aliquote giornaliere, sospesa per un periodo di prova di due anni, e ad una

multa di fr. 500.--.

L’importo

delle singole aliquote giornaliere deve essere aumentato a fr. 860.-- tenuto

conto delle entrate dell’imputato constatate con la notifica di tassazione del

2006, che l’accusato ha dichiarato essere ancora attuale. Per completezza è

opportuno rilevare che la sostanza del signor ACCU 1 lascerebbe spazio ad

importi di molto superiori a quello qui indicato, molto vicini ai massimi di

legge. La pena che ne deriverebbe sarebbe qui però sproporzionata rispetto agli

addebiti mossigli.

Gli oneri

processuali sono posti a carico del condannato, art. 9 cpv. 1 CPP.

11.

La parte civile

ha rivendicato la condanna del prevenuto al risarcimento del danno cagionato

dal suo agire, corrispondente al valore delle spese legali resesi necessarie

per la presente procedura, e da lei quantificate in fr. 2'821.30 (la metà delle

due parcelle di fr. 4'142.60 e di fr. 1'500.-- prodotte al dibattimento).

Richiamate le

peculiarità della fattispecie, di per sé estremamente semplice, si giustifica

accogliere tale richiesta limitatamente al corrispettivo di 4 ore di lavoro a

fr. 250.--, per complessivi fr. 1'000.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 173 CPS; 9 e segg.,

273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

diffamazione, art. 173 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1971/2008 del 26 maggio

2008;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 860.-- (ottocentosessanta), per un totale

di fr. 4'300.-- (quattromilatrecento);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

2.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1’075.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

riconosce fr. 1'000.-- a titolo di

ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

, ,

, , ,

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 700.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 25.00 indennità

teste

fr. 1575.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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