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Decisione

10.2008.220

Manomissione contachilometri autovettura; truffa; doveri dell'acquirente garagista

17 novembre 2009Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle suddette circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 146 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto

d’accusa del 28 maggio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla

pena pecuniaria di fr. 14'700.-- (quattordicimilasettecento), corrispondente a

30 (trenta) aliquote da fr. 490.-- (quattrocentonovanta) (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 1'000.-- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al

versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 7'000.-- a titolo di

risarcimento parziale. La parte civile viene rinviata al foro civile per le

pretese restanti.

4.

Al

versamento dell'importo di fr. 1'000.-- (mille) a titolo di ripetibili (art. 9

cpv. 6 CPP).

5.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 400.- (quattrocento) e delle spese

giudiziarie di fr. 4'200.- (quattromiladuecento).

ed inoltre 6. La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 maggio 2008

dall’accusato e in data 2 giugno 2009 dalla parte civile CIVI 1;

indetto il

dibattimento 17 novembre 2009, al quale sono comparsi l’accusato e il suo

difensore;

il AINQ 1 ha comunicato con lettera 10 novembre 2009 di rinunciare a comparire, postulando la conferma del

decreto d’accusa; a sua volta PR 1, in rappresentanza della parte civile CIVI 1, ha comunicato con scritto 12 novembre 2009 di non presenziare al dibattimento, chiedendo la

conferma della colpevolezza dell’accusato e un risarcimento di fr. 40'083.75,

in via subordinata di almeno fr. 7'000.— ;

accertate le generalità

dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusato;

sentiti il

difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito, difettando

la prova dell’avvenuta manomissione (basata solo su riscontri indiziari, ma non

su una constatazione fattuale) da parte dell’accusato e rilevando come in ogni

caso la CIVI 1 abbia disatteso la verifica che le incombeva, che non presentava

difficoltà essendo in possesso dei documenti relativi all’autovettura (cfr. sentenza

CRP del 17.11.2004, inc. 60.2003.92 );

per

ultimo l'accusat;

posti a giudizio

i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1

autore colpevole di truffa, per avere, nel gennaio 2006, a L__________, nella sua qualità di direttore della succursale di L__________ della O__________,

indotto con inganno astuto i responsabili della CIVI 1, con sede in L__________,

ad acquistare l'autovettura marca BMW al prezzo di CHF 25'000.-, indicando sul

contratto di compravendita una percorrenza di km 75'422, mentre in data 30

maggio 2005 il contatore del veicolo indicava una percorrenza di km 109'463.-,

manomettendo il contachilometri di almeno km 34'041, circostanza questa non verificabile

per l'acquirente, arrecandole un pregiudizio di ca. CHF 4'000.- pari alla

differenza tra il prezzo effettivamente versato e il valore commerciale

effettivo?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale

periodo di prova?

4.

A chi vanno

caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che con

scritto 17 novembre 2009 il AINQ 1 ha comunicato “di interporre ricorso alla

sentenza di proscioglimento”; da qui la presente motivazione;

considerato in fatto ed in

diritto:

1.

Classe

1960, ACCU 1, cittadino italiano, domiciliato a V__________, in provincia di __________,

è nato e cresciuto nel Monzese, ove, al termine delle scuole dell’obbligo e

superiori, si è diplomato in ragioneria. Frequentati gli studi universitari per

un paio d’anni, ACCU 1, nei primi anni Ottanta, ha indirizzato i propri

interessi verso il ramo finanziario, lavorando dapprima come dipendente di una

banca (sei anni) e di una fiduciaria (due anni), poi, ancora, fra il 1990 e il

1995, quale capoarea del Norditalia di un istituto di credito svizzero che

aveva da poco aperto in Italia. Dal 1996 al 2002 l’accusato ha assunto un ruolo

dirigenziale nel settore del private banking della Banca I__________;

dal 2002 è attivo a tempo pieno quale consulente in esclusiva per la M__________,

con un reddito mensile di ca. fr. 25'000.-- (cfr. verbale dibattimento).

L’accusato

riveste inoltre la funzione di direttore della succursale della O__________

ditta con scopo sociale l’acquisto e la gestione di partecipazioni in società

(doc. B allegato alla denuncia doc, 1), ma che di fatto, per ACCU 1, non

esercita alcuna attività e non ha uffici propri.

Nel

febbraio 2002 la O__________ ha stipulato un contratto di leasing presso il

concessionario BMW di D__________ per un’autovettura BMW __________, di colore

blu scuro, matricola n. __________.

2.

La

descrizione dei fatti prosegue con quanto riferito dall’accusato nei diversi

verbali dell’istruttoria predibattimentale (verbale polizia 8.3.2007, doc. 4;

verbali Ministero pubblico 13.7.2007, doc. 58/1 e 58/3) e al dibattimento.

A suo dire

la BMW è stata condotta dal concessionario italiano direttamente in Ticino

priva del libretto di servizi ed è stata immatricolata e targata (TI __________)

a Camorino, dove l’ha ritirata personalmente.

Sempre

secondo l’accusato, egli solo ha usato l’autovettura, giornalmente, per il

tragitto dal domicilio all’ufficio (per ca. 22 km al giorno) e viceversa, nonché per le vacanze, per un totale di circa 25'000 km/anno (doc. 58/1,

pag. 2), ricordando che unicamente in un paio d’occasioni e per brevi tratti il

veicolo è stato guidato dalla propria convivente.

Per i

normali servizi e manutenzione (cambio olio, filtri, ecc.), l’accusato ha

sostenuto di aver fatto sempre capo all’officina di meccanica di M__________ di

V__________, suo domicilio.

Avendo in

seguito acquistato un’altra automobile negli Stati Uniti che usava per gli

spostamenti quotidiani ed avendo nel frattempo estinto il rapporto di leasing

della BMW, di fatto “depositata” dall’estate del 2005 nel garage del proprio

domicilio, ACCU 1 ha maturato l’idea di vendere in Svizzera il “vecchio” veicolo,

ormai non più utilizzato. Saputo di tale intenzione, un collega di lavoro l’ha

così messo in contatto con la concessionaria BMW di L__________ (Garage C__________),

ove infatti si è recato l’accusato.

Dopo breve

esame dell’autoveicolo e ricevuta la documentazione relativa allo stesso, F__________

del Garage C__________, indicando che la vendita di auto usate non era d’uso

presso la concessionaria, ha comunicato a ACCU 1 che si sarebbe interessato per

trovare un acquirente.

Ad inizio

2006, ACCU 1 è stato effettivamente ricontattato ed invitato a recarsi con

l’autovettura presso la CIVI 1 di L__________. Così si è espresso l’accusato (doc.

4, pag. 2; cfr. anche doc. 58/1), ricordando di essere stato accompagnato da F__________:

“Arrivato in quell’agenzia, trattai la vendita con due persone delle quali

non rammento il nome e che vidi unicamente in quella circostanza. Ricordo che,

dopo aver visto la BMW, si dissero subito interessati e la trattativa non durò

più di 15/20 minuti. Si occuparono loro di tutte le pratiche necessarie per la

compra-vendita della BMW e mi pagarono la somma di CHF 25'000.--. Ricordo che i

due compratori erano già in possesso di una copia della licenza di circolazione

della BMW, che gli era stata portata precedentemente da F__________. Sulla

scorta di questo documento, loro fecero tutti i controlli necessari prima di

acquistare il veicolo che io gli lasciai il giorno stesso. Il pagamento avvenne

in contanti ed io tornai con il treno. Ricordo che lasciai loro tutti i

documenti dell’auto; documenti che visionammo assieme.

L’unico

documento che non potei consegnare, malgrado me l’avessero chiesto, era il

libretto dei servizi, in quanto avendo preso la macchina in Italia non l’avevo

mai richiesto. Per questo motivo feci loro uno sconto di circa CHF 2'000.-- dal

prezzo iniziale richiesto che ammontava a CHF 27'000.--“.

Così,

quello stesso giorno, il 20 gennaio 2006, l’autovettura è stata venduta alla CIVI

1.

Il contratto (doc. C allegato alla denuncia doc.1), redatto su carta

intestata della ditta luganese, riporta tra l’altro le indicazioni seguenti: “chilometri

75’422”

e “prezzo d’acquisto CHF 25'000.--, pagato alla consegna il 20.01.2006“.

In calce al contratto, il cui contenuto non è mai stato contestato, vi è una

firma, che l’accusato ha sempre negato, ancora in aula, essere sua.

3.

Nel mese di

luglio 2006 l’auto è stata rivenduta per fr. 32'000.-- dalla CIVI 1 ad un

cliente abituale, Ca__________ (doc. 4, verbali Ca__________, che ricorda il

prezzo in fr. 33'000.--, e A__________).

Questi dopo

circa un mese ha telefonato ad A__________ dicendo di aver trovato nel veicolo della

documentazione risalente all’anno prima, dalla quale risultava che i chilometri

percorsi erano superiori a quelli segnati dal contachilometri e sulla base dei

quali era stata pattuita la compravendita.

Da quanto

fornito da Ca__________ (doc. D e E allegati alla denuncia doc. 1), si evince

che in data 22 aprile 2005 l’autofficina carrozzeria T__________ di S__________

ha emesso una fattura di Euro 12 per il “cliente O__________” con “BMW

__________ TI __________” indicando la seguente prestazione: “bollino

blu n. __________ km 105000 anno 2002”;

sulla scheda tecnica annessa (su sistema “Space”) risultano i dati (esatti) e i

chilometri percorsi (ribaditi in 105'000) dell’autovettura.

Di fronte

alle reclamazioni di Ca__________, il venditore gli ha restituito quanto

versato poche settimane prima, riprendendosi l’autovettura (doc. 4, verbali Ca__________

e A__________).

A__________

ha allora contattato la O__________ e poi il suo direttore, qui accusato, segnalando

quanto accaduto e chiedendo l’immediata restituzione dell’importo di fr.

25'000.--, oltre al versamento di ulteriori fr. 5'000.-- “per le spese di

mancato guadagno” (doc. 4, verbale A__________, pag. 2).

ACCU 1, dichiarando

lui e la ditta estranei ad ogni atto illecito, non ha dato seguito alla

richiesta.

4.

In data 16

novembre 2006 la CIVI 1 ha inoltrato all’attenzione del Ministero Pubblico una

“segnalazione/denuncia” per titolo di truffa, subordinatamente di falsità

in documenti nei confronti della O__________ e del qui accusato, sostenendo che

ACCU 1 fosse penalmente responsabile ex art. 172 CP poiché organo della

società che aveva venduto l’auto. Contestualmente essa si è costituita parte

civile.

5.

Dall’istruttoria

predibattimentale, di cui si dirà ancora più avanti, è in particolare emerso

che poco dopo l’intervento del 30 aprile 2005 per il controllo del gas di

scarico presso la Carrozzeria T__________ di S__________, sulla cui fattura

erano stati trascritti i chilometri sin lì percorsi (km 105'000; cfr. doc. D e

E allegati al doc. 1), un’altra volta, in Italia, la BMW della O__________ era

stata sottoposta ad una “diagnosi” della centralina elettronica, e meglio il 26

maggio 2005 presso la Am__________ di M__________. Lì i chilometri registrati

ammontavano a 109'463 (doc. 45, pto 3.1. e doc. richiamati).

Un’ulteriore

verifica ha avuto luogo il 5 febbraio 2008 presso il concessionario ufficiale

BMW di La__________ a conclusione dell’esame peritale ordinato dal Procuratore

Pubblico: la lettura dei chilometri registrati nella memoria della centralina

motore, nella memoria contenuta nelle chiavi e nella memoria dell’apparecchio

combinato (cruscotto) ha dato un esito di km 87’440-87'450.

Conclusa

l’istruttoria, il Procuratore Pubblico ha ravvisato nell’agire di ACCU 1 gli

estremi del reato di truffa, così che in data 28 maggio 2008 ha emesso a suo carico un decreto d’accusa ritenendolo colpevole “per avere, nel gennaio 2006, a L__________, nella sua qualità di direttore della succursale di L__________ della O__________,

indotto con inganno astuto i responsabili della CIVI 1, con sede in L__________,

ad acquistare l’autovettura marca BMW al prezzo di km 75'422, mentre in data

30.

maggio 2005 il contatore del veicolo indicava una percorrenza di km

109'463.--, manomettendo il contachilometri di almeno km 34'041, circostanza

questa non verificabile per l’acquirente, arrecandole un pregiudizio di ca. CHF

4'000.— pari alla differenza tra il prezzo effettivamente versato e il valore

commerciale effettivo” e proponendo la condanna del reo alla pena

pecuniaria di CHF 14'700.— corrispondente a 30 aliquote da CHF 490.— (pena

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) e alla multa di

CHF 1'000.--, oltre al versamento alla parte civile di un risarcimento parziale

(per CHF 7'000.--) e di ripetibili (per CHF 1'000.--).

Al decreto

d’accusa si sono opposti tanto l’accusato quanto la parte civile.

Da qui il

dibattimento.

6.

In primo

luogo occorre evidenziare che con una dichiarazione scritta del giorno

precedente il dibattimento, sia la CIVI 1 che A__________ personalmente hanno

abbandonato ogni pretesa nei confronti dell’accusato, giungendo a chiedere “che

il procedimento venga abbandonato senza formalità, non potendo muovere nessun

rimprovero al signor ACCU 1” (lettera 16.11.2009 a Pretura penale, annessa al

verbale).

Non si

può negare che l’agire della CIVI 1 e di A__________ abbia suscitato qualche

perplessità, a fronte del fatto che quale denunciante e parte civile la prima aveva

più volte sollecitato l’evasione della procedura; emesso il decreto d’accusa,

che riconosceva a suo favore una cifra di CHF 8'000.— in parte per risarcimento,

in parte per ripetibili, aveva interposto opposizione.

Ancora cinque

giorni prima del dibattimento, per il tramite del proprio legale, la CIVI 1

aveva poi ribadito una serie di richieste di risarcimento, producendo, per la

prima volta e a oltre due anni dalla firma, una cessione datata 15 settembre 2007, in cui ogni pretesa della ditta veniva ceduta al suo “titolare” A__________. Dell’esistenza di

tale cessione nessuno, prima del 12 novembre 2009, aveva mai fatto accenno, né

se ne trova traccia negli atti del Ministero Pubblico, laddove, per due anni, ogni

intervento del patrocinatore è sempre avvenuto a nome della solaCIVI 1, la

quale - va detto - nell’ottobre del 2007, circa un mese dopo la data della

cessione, era stata radiata dal Registro di Commercio per trasferimento di sede

a R__________ con nuova ragione sociale, A__________ Sagl, a sua volta radiata

a seguito di fallimento chiuso per mancanza di attivi in data 14 settembre

2009.

A dir poco

inusuale, infine, per non dire altro, l’approccio in limine del

dibattimento all’accusato da parte di A__________, che gli avrebbe chiesto di

“sistemare” la questione fra loro e, stando a quanto udito in aula, dicendosi

disposto a dichiarare che “i chilometri erano a posto”.

Sia come

sia, la rinuncia (che in qualche modo conferma il racconto di ACCU 1) a ogni

pretesa, giunta sul tavolo del giudice il giorno del dibattimento, rende caduco

ogni dubbio sulla legittimazione di chi sin lì le pretese vantava. Oltre, non

v’è ragion di spingersi.

7.

Al

dibattimento è comparso il solo accusato, assistito dal difensore, mentre il

Procuratore pubblico, che aveva preannunciato la propria presenza, vi ha

rinunciato pochi giorni prima, avvisando peraltro contestualmente che in caso

di sentenza di proscioglimento avrebbe inoltrato dichiarazione di ricorso.

Ricordata

e rispettata la facoltà dell’accusa di rinunciare a difendere la propria

posizione in aula, merita di essere sottolineata l’importanza che il

dibattimento riveste nella procedura penale richiamandosi ai principi

fondamentali che reggono il nostro codice di rito, e meglio quelli, ben noti,

dell’oralità e dell’immediatezza.

L’art.

276.

cpv. 4 CPP sancisce espressamente che il giudice pronuncia, secondo il suo

libero apprezzamento, in base alle risultanze del dibattimento e degli atti.

Il

giudice deve avere una percezione personale e diretta di quanto sarà a base

della propria decisione, poiché la ricerca della verità materiale non può

prescindere dalla percezione in prima persona, non mediata da terzi o da

scritti, della personalità dell’imputato, dei testimoni e del materiale

processuale (Soldini, Attualità

dei principi dell’oralità e dell’immediatezza, in: Rep. 1982, 15).

Schultz - nelle sue “Considerazioni sul

principio dell’immediatezza”, in: Rep.

1982, 4 - riassume perfettamente l’importanza di tale “regola” fondamentale e

basilare del diritto processuale penale: “i giudici vedono con i propri

occhi il comportamento di una parte o di un teste quando si spiega; vedono i

suoi gesti, osservano il suo modo di parlare, se la persona parla senza

interruzione, ad alta voce o meno, se ricorda dettagli che anche il verbale più

preciso e particolareggiato non può mai riferire. Si può quindi affermare che

il solo rispetto del principio dell’immediatezza garantisce la corretta

applicazione di un altro principio fondamentale della procedura penale moderna:

il principio della valutazione delle prove”.

Il

considerando s’impone per evidenziare il significato che possono assumere le

percezioni che può avere (solo) chi è presente al processo. In aula, degli

attori, il giudice ravvisa i modi e i gesti, annota le espressioni, coglie gli

umori, sente, di viva voce, le parole e le inflessioni nella pronuncia. L’insieme

di questi aspetti, con quanto già nell’incarto, forma il giudizio. Chi sceglie

di non essere presente, limita la propria posizione, rinunciando a percepire

quelle sensazioni. E rinuncia altresì ad ascoltare, e comprendere, le

motivazioni che vengono esposte oralmente al termine del dibattimento.

Così in

casu, in una fattispecie che, da qualsiasi parte la si affronti, presenta

più punti oscuri e senza spiegazioni, l’accusato, con il suo (non) fare ha

saputo, spiegandosi, rendere credibile il proprio dire.

8.

In aula, e

ancor prima durante tutta l’istruttoria predibattimentale, l’accusato ha negato

qualsiasi responsabilità rispettivamente di aver manomesso o fatto manomettere

il contachilometri della BMW, precisando che nemmeno avrebbe saputo come fare

(cfr. anche doc. 4, pag. 3).

Sulla

trattativa di compravendita, egli ha sottolineato che la stessa fu di breve

durata (doc. 4, pag. 2: “non più di 15/20 minuti”) e comprese un breve

giro di prova e i controlli ritenuti necessari dagli acquirenti, i quali hanno

“verificato lo stato dell’autovettura, controllandone il motore, i

pneumatici e la relativa documentazione (...) anche il chilometraggio

visionando il display digitale” (doc. 58/1, pag. 3).

L’accusato

ha riferito davanti al magistrato inquirente che si “stupì che fu fatta

un’offerta seduta stante di acquisto con immediata consegna per un prezzo di

circa fr. 27'000.--“ e che l’acquirente fosse tanto “risoluto

nell’acquisto” (doc. 58/1, pagg. 3 risp. 5).

Egli ha

poi in più occasioni ribadito la propria posizione su due aspetti, che, paradossalmente,

almeno prima visu, non sembrerebbero aiutare a scagionarlo.

In primo

luogo, sulla base dei suoi ricordi e di un calcolo sommario delle distanze

coperte in un anno, ACCU 1 ha sempre affermato che i chilometri percorsi dalla

BMW erano effettivamente 75'000, escludendo di aver potuto superare i 100'000.

Secondariamente

egli ha sempre escluso che altri al di fuori di lui possano aver utilizzato la

macchina (salvo l’eccezione, limitata ad un paio di volte, della convivente),

negando di averla mai condotta in pieno centro Milano (potendo far capo al

meccanico sotto casa, a V__________) presso la Am__________ oppure,

addirittura, sino a S__________ __________ per fare apporre il “bollo blu” (che

peraltro l’accusato sostiene di non aver mai visto sul vetro).

Preso atto

delle risultanze della perizia (doc. 45), ACCU 1 si è recato presso la sede

milanese della Am__________ - ditta che non conosceva - per verificare chi mai

avesse potuto portare lì l’auto. Ne ha ottenuto la risposta di cui all’e-mail

19.

marzo 2008 del responsabile del servizio, prodotta in aula e del seguente

tenore: “da verifiche effettuate presso le Nostre sedi operative di

assistenza non vi è traccia documentale di interventi effettuati sulla

vettura in oggetto”. Una simile affermazione, da sé atta a minare le

fondamenta dell’intero castello accusatorio, è stata più avanti precisata: “(...)

può capitare che un Cliente, o chi per esso, richieda diagnosi ai Nostri

punti assistenza in merito a diverse problematiche di una vettura. A volte,

soprattutto se le diagnosi sono veloci, e, verifiche di pura cortesia o

consulenza, senza apertura di Ordini di Lavoro, e di conseguenza senza

addebitare alcun importo. Capita sovente che alcune officine meccaniche o

carrozzerie richiedano diagnosi oppure reset di sistemi diagnostici alle Nostre

assistenze in seguito a riparazioni effettuate da loro, ma con fornitura dei

ricambi dai Nostri magazzini. Può essere successo anche per questo caso”.

Infine, l’accusato

ha ribadito di non sapersi spiegare le risultanze dei documenti trovati nel

cruscotto da Ca__________, ricordando tuttavia che “la macchina è stata

visionata dal garage C__________ ove sono stati fotocopiati i documenti, fra

cui il numero di telaio, per cui loro avrebbero potuto eseguire tutte le

verifiche possibili e immaginabili. La macchina non è rimasta presso il garage

C__________; è stata solo provata con me e poi mi è stata riconsegnata lo

stesso giorno, nel giro di un’ora. I documenti sono stati controllati bene,

anche perché mancava il libretto di manutenzione” (verbale dibattimento,

pag. 4).

9.

Detto, in

summa, della posizione dell’accusato, occorre richiamare le altre risultanze

istruttorie.

Ebbene, le

parole di ACCU 1 - sui fatti - trovano piena conferma in quelle delle altre

persone interrogate nella fase predibattimentale, A__________ e Ca__________

(doc. 4). Il primo in particolare ha confermato la rapidità della trattativa e

l’avvenuta discussione sulla riduzione del prezzo per la mancanza del libretto

di servizio, come descritta dall’accusato.

Determinante,

per l’accusa, è la conclusione del perito, scelto nella persona dell’ing. Da__________,

che ha confermato l’avvenuta manomissione del contachilometri confrontando le

risultanze dell’esame effettuato dalla Am__________ con quanto letto sul

contachilometri della BMW il giorno della compravendita. La verifica multipla

del febbraio 2008 su contatore, memoria della centralina elettronica e chiavi

ha ulteriormente confermato, per il perito, l’avvenuta manomissione.

10.

Secondo

l’art. 146 cpv. 1 CP (il cui tenore non si scosta dalla previgente norma in

vigore sino al 31 dicembre 2006) si rende colpevole di truffa ed è punito con

una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona

affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente

l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio

o altrui. Un inganno con astuzia è dato quando l'autore ordisce un tessuto di

menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF

128.

IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197

consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid 3a pag. 35), come pure quando rilascia

false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non

ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla

controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare

in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3

pag. 263, 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 128 in alto con rinvio).

Il

diritto penale non protegge invece chi può evitare l'inganno con un minimo di

attenzione (sentenze TF 6B_409/2007 del 9 ottobre 2007, consid. 1 e 2;

6S.417/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2; DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3 pag.

263, 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171 con rinvio;

CCRP 3.11.2008, inc. 17.2007.69, consid. 3.2.). Va però precisato che il

principio, secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla

negazione dell’inganno astuto e, quindi, all’impunità dell’autore, non può

essere ammesso con leggerezza, ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima

può essere fatto carico di avere disatteso, nelle concrete circostanze in cui

si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le

più elementari misure di prudenza. Si vuole in questo modo evitare di

privilegiare l’autore che sfrutta la debolezza e perciò il bisogno di

protezione della controparte. L’attitudine sconsiderata della vittima può

perciò essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel

caso in cui essa non si trovi in una condizione di inferiorità rispetto all’autore.

Ciò è il caso, ad esempio, nella concessione di crediti da parte di banche che

dispongono del necessario bagaglio di conoscenze e della necessaria esperienza

per sventare azioni truffaldine nei loro confronti. Il diritto penale protegge

pertanto da manovre fraudolente anche vittime poco accorte, se costoro appaiano

inesperte e credulone o motivate solo dal desiderio di guadagno. Non in ogni

caso la dabbenaggine della vittima comporta perciò l’automatica assoluzione

dell’autore. Decisiva è la situazione concreta, segnatamente l’esigenza di

protezione della vittima, nella misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta

a suo favore (sentenza 6S. 168/2006 del 6 novembre 2006, consid. 1.1, 1.2,

1.

).

L’inganno

è astuto quando le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e

concordano tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona

dotata di spirito critico. Non è considerato tale, invece, ove la situazione

nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente

essere controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli l'intero inganno

(DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28

consid. 3c e 3e). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi

fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminarne la verificabilità

(DTF 122 IV 197 consid. 3d pag. 205). Inoltre, perché vi sia truffa non occorre

che la vittima abbia dato prova infruttuosa della più ampia diligenza o che abbia

adottato tutte le misure di prudenza possibili e immaginabili; basta che essa

abbia fatto il possibile per evitare di essere ingannata. L'astuzia è esclusa

quando la vittima è corresponsabile del danno per non avere osservato

elementari misure di prudenza (sentenza TF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007, consid.

2.2

; sentenza TF 6S.417/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2; DTF 128 IV 18

consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 119 IV 28 consid. 3f, pag. 38).

11.

Si ricordi a

questo punto che il Procuratore Pubblico imputa all’accusato di aver “indotto

con inganno astuto i responsabili della CIVI 1, ad acquistare l’autovettura

(...) al prezzo di CHF 25'000, indicando sul contratto di compravendita una

percorrenza di km 75'422”, “manomettendo

il contachilometri (...), circostanza questa non verificabile per

l’acquirente, arrecandole un pregiudizio di ca. CHF 4'000.— pari alla

differenza tra il prezzo effettivamente versato e il valore commerciale

effettivo”.

Quindi, per l’accusa: attraverso la manomissione del

contachilometri, circostanza non verificabile dall’acquirente, ACCU 1 ha agito con astuzia, arrecando al venditore un pregiudizio di circa CHF 4'000.--.

Da parte sua, rilevando che in ogni caso la manomissione effettiva del

contachilometri non è stata provata, la difesa ha in sostanza contestato

l’esistenza di un inganno astuto e ha sottolineato la latitanza dell’acquirente

nelle verifiche che gli incombevano e che erano dettate dal dovere di prudenza.

Essa ha concluso chiedendo che il proprio assistito venisse prosciolto.

12.

Per

l’accusa ACCU 1 ha agito con inganno astuto verso “i responsabili della CIVI

1”.

La

giurisprudenza testé citata ravvede l’inganno astuto quando l'autore ordisce un

tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad

artifici, come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è

impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte,

oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la

controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di

fiducia. Le menzogne devono essere l’espressione di una scaltrezza particolare

e concordano tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona

dotata di spirito critico. Non sussite inganno astuto laddove la situazione nel

suo insieme o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere

controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli l'intero inganno.

L’astuzia

è altresì è esclusa quando la vittima non ha osservato le elementari misure di

prudenza.

L’accusato

ha più volte descritto quanto ha preceduto il momento della compravendita, in

specie l’approccio a chi poi sarebbe divenuto l’acquirente della BMW,

rispettivamente i tempi e i modi dell’accordo. A__________ ha, in fondo,

confermato quanto riferito dall’accusato (doc. 4).

Le parole,

lette e sentite, restituiscono un’immagine di quanto accaduto che denota un

comportamento del tutto passivo nell’accusato, che non ha “forzato” tempi e/o

contenuti della vendita (anzi, la rapidità, che l’ha stupito, nelle trattative

è ascrivibile ad A__________) e che nemmeno in qualche modo ha “scelto” la

propria vittima, non conoscendo la CIVI 1, cui si è rivolto solo su

segnalazione di altri. Nemmeno sussisteva un particolare rapporto di fiducia

fra le parti: anzi, l’accusato, che come detto non aveva mai sentito parlare

della ditta di L__________ o di A__________, ha avuto con questi un contatto di

pochi minuti. Non risulta, né nessuno lo pretende, che A__________ o F____________________

abbiano posto domande all’accusato e/o che questi abbia dato indicazioni

fasulle.

Ora, posto di

considerare come granitiche le risultanze della perizia (di cui si dirà poco

oltre), ci si deve chiedere se l’anomalia riguardante il chilometraggio non

fosse verificabile dalla CIVI 1 e per essa da A__________, tutt’altro che uno

sprovveduto o persona inesperta nel ramo, svolgendo per mestiere da più anni

l’attività di compravendita di auto d’occasione, e quindi oltremodo cognito

sulle caratteristiche cui prestare particolare attenzione e sui controlli da

effettuare in caso di offerta di vendita di un’autovettura usata. In

particolare è facile pensare a verifiche volte ad accertare che la vettura non

sia accidentata o non presenti difetti particolari, oppure per l’appunto,

essendo fattore determinante per fissare il prezzo, il chilometraggio.

L’accusato,

senza che si trovi smentita, ha sempre sostenuto di aver consegnato sin dal

primo contatto la documentazione in suo possesso all’acquirente, per il tramite

dei responsabili del garage Ce__________.

Tale

documentazione tuttavia non può che essere stata esaminata assai superficialmente

dall’acquirente, che ha confermato che “per la fiducia che nutro nei

confronti di F__________ non andai ad approfondire più di quel tanto tutti i

dettagli riferiti alla documentazione della macchina acquistata” (doc. 4,

pag. 2 in fine).

In quella

documentazione non poteva non esserci quanto scoperto da Ca__________ “in

mezzo ad altri documenti all’interno del cassetto porta-oggetti” (doc. 4,

pag. 2), atteso che i documenti, lì, dovevano già trovarsi al momento della

compravendita del luglio 2006.

Il mancato

controllo della documentazione e/o del contenuto del vano porta-oggetti del

cruscotto - nemmeno, quindi, al momento della vendita a Ca__________ -

costituisce più che una leggerezza dell’acquirente che faceva della

compravendita di auto d’occasione il proprio mestiere. Quanto trovato nel cassetto

del cruscotto da Ca__________ conduce a dire che quegli scritti erano già

allora consultabili dalla CIVI 1 (che ne ha avuto possesso, con la vettura, dal

gennaio al luglio 2006) e che erano stati consegnati dallo stesso accusato. non

essendo pensabile se li sia procurati a posteriori Ca__________, che nemmeno

mai l’ha sostenuto.

La verifica dei

documenti era tutt’altro che impossibile o difficile; anzi, essa era semplice e

addirittura esigibile dall’acquirente esperto, se non altro per il dovere di

prudenza che, nel contesto, gli spettava (cfr. anche: sentenza CRP 17 novembre

2004, inc. 60.2003.92), oltre che per le normali operazioni che dovrebbero

essere connesse con la compravendita di un’auto usata, per quanto di prestigio.

Il

ritrovamento di Ca__________ rende d’altro canto poco verosimile che chi è

accusato di aver architettato l’inganno, modificando il contachilometri, cada

nell’ingenuità di lasciare fra i documenti - che prima o poi sarebbero stati

visionati - quelli che evidenziano un chilometraggio diverso. Ben difficilmente

si ravviserebbe in un simile modus operandi - per dirla con il Tribunale

federale - l’espressione di una “scaltrezza particolare” e una costruzione

menzognera “così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito

critico”.

.

La mancata

verifica dei documenti - da cui si sarebbe facilmente dedotta l’anomalia -

rende, giuridicamente parlando, superfluo l’esame a sapere se dall’acquirente

si potesse pretendere anche una verifica al contachilometri stesso. Al

proposito non si può tuttavia non rimarcare come l’istruttoria abbia mostrato

che una semplice richiesta al competente servizio della BMW avrebbe permesso di

scoprire la difformità fra la cifra che sarebbe stata da questi indicata e

quella appurata de visu dal compratore.

per concludere

al reato di truffa già difetta quindi il presupposto dell’inganno astuto.

13.

Pur in via

abbondanziale, va spesa qualche parola sulla perizia e sulle conclusioni cui

essa giunge.

Il perito

infatti, a ben leggere il suo referto, indica di non aver potuto accertare

sulla base di “elementi oggettivi” che fosse intervenuta una

manomissione “fisica” al contachilometri (perizia doc. 45, risposta 4.2., pag.

8). Altrimenti detto, egli non è stato in grado di confermare vi sia stata la

sostituzione di parti di costruzione della vettura con delle nuove, ciò che,

per la BMW, appositamente interpellata al riguardo (cfr. lettera 13.2.2008

all’ing. Dalessi, annessa al doc. 45), costituisce atto necessario per la

manomissione del contachilometri.

Il perito,

insomma, non ha potuto che limitarsi a dedurre l’avvenuta manomissione del

contachilometri dalla comparazione delle risultanze dell’esame effettuato

dall’Am__________ (che ha condotto ad un risultato di percorrenza di km

109'463) con i dati indicati sul contratto di compravendita e constatati de visu

dalle parti a L__________ (km 75'422). Inoltre egli ha fatto riferimento alla

doppia verifica del 5 febbraio 2008, che ha dato esito di ca. km 87'847 sia al

contatore che nella memoria della centralina elettronica che, ancora, nella

chiave (perizia doc. 45, pto. 3, pag. 5, e risposta 4.1., pag. 8). In altre

parole: partendo dal presupposto che i dati della Am__________ non possono che

essere corretti, il risultato del 5 febbraio 2008 conferma che quelli indicati

nel contratto di compravendita e risultanti sul contachilometri erano

sbagliati.

Non va però

dimenticato che il perito fonda il proprio dixit su quanto desunto

dall’esame della Am__________, che, successivamente interpellata, giunge a

scrivere, nell’e-mail 19 marzo 2008, che l’autovettura nemmeno sarebbe passata

di lì (“non vi è traccia documentale di interventi effettuati sulla vettura

in oggetto”), pur precisando che può capitare che clienti - riferendosi ad

officine meccaniche o carrozzerie e non a privati - richiedano diagnosi veloci

e verifiche di cortesia o consulenza che non vengono registrate. Ciò rende più

dubbie le certezze.

14.

Altri

aspetti in questa vicenda insinuano più di un dubbio nel giudice quo

alla colpevolezza di ACCU 1, così che, in ogni caso, troverebbe applicazione il

principio in dubio pro reo, il quale consacra la presunzione di

innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto

ONU II e ripresa al cpv. 3 dell’art. 1 del nostro Codice penale di rito.

Giova

rammentare che in materia di giudizio (di colpevolezza o meno), così come in

materia di apprezzamento delle prove non può essere disatteso tale principio,

dal quale deriva che il dubbio deve andare a favore dell'accusato. Se infatti

l'accusato è presunto innocente, ciò significa che non può essere dichiarato

colpevole sin tanto che questa presunzione non viene refragrata. In altre

parole, se l'accusa non riesce a stabilire la commissione dell'infrazione in

tutti i suoi elementi, il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di

un fatto sfavorevole all'accusato, dovendo bensì decidere a suo favore,

ritenuto che il dubbio equivale ad una prova positiva di non colpevolezza (Piquerez, Manuel de procédure pénale

suisse, Zurigo 2001, pag. 226, n. 1163; Hauser/Schweri,

Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 229, n.

12-13; DTF 124 IV 86).

Il principio in

dubio pro reo disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto

dell’onere probatorio, nel senso che impone alla pubblica accusa di provare la

colpevolezza dell’imputato e non a quest’ultimo di dimostrare la propria

innocenza. Riguardo all’apprezzamento delle prove, esso comporta che il giudice

penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più

sfavorevole all’imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del

materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la

fattispecie. Il precetto non impone che l’apprezzamento delle prove conduca a

un assoluto convincimento (TF 27.11.2003 in re X., inc.6P.126/2003, cons.

2.2

; DTF 124 IV 88 cons. 2a).

Orbene, innanzitutto, anche fosse ritenuta come accertata

la manomissione al contachilometri - ciò che, come visto, non è - nulla conduce

alla certezza che l’atto fosse stato compiuto da ACCU 1 o da lui ordinato.

L’accusato,

peraltro, non è stato identificato come colui che ha portato l’autovettura alla

T__________ di S__________ e/o all’Am__________ di M__________.

E’ rimasto

poi senza spiegazione il motivo per cui sul vetro di quell’autovettura avrebbe

dovuto essere apposto il “bollo blu” (italiano) del controllo dei gas di

scarico, atteso che la vettura era immatricolata in Ticino, ove erano e sono richiesti

altri contrassegni.

Ancor di

più, risulta inspiegabile il “movente” che avrebbe condotto un professionista

con un reddito mensile di ca. fr. 25'000.-- (anche al momento dei fatti) ad

ordire quanto gli si imputa per un guadagno netto di un paio di migliaia di

franchi, pari alla differenza dei valori commerciali ai due diversi

chilometraggi (per il perito fr. 4'000.--, doc. 45, pto 3.5.) dedotti i costi

stimati per procedere alla manomissione (ca. fr. 1'900.--, doc. 56). Il tutto

correndo il rischio (e aumentandolo con l’ingenuità di lasciare i “famosi” documenti

in mano a professionisti del mestiere) di essere scoperto e macchiare, per un

simile importo, la propria fedina penale, che, come detto in aula, per la

professione svolta, deve rimanere “illibata” e che tale sempre è stata.

In

aggiunta, si faccia mente alla posizione dell’accusato che non ha “ceduto” di

fronte alla possibilità di venir segnalato al Ministero Pubblico dalla CIVI 1,

se non avesse accondisceso a versare un importo a titolo di risarcimento di fr.

5'000.--, cifra che per le sue possibilità finanziarie non costituiva particolare

problema onorare: fosse stato “coinvolto” e vistosi scoperto, non avrebbe avuto

senso irrigidirsi di fronte alla possibilità di risolvere bonalmente la

questione, evitando l’inchiesta penale. ACCU 1 ha scelto altrimenti.

Che dire, infine,

del fatto che ACCU 1 ha accettato l’offerta del primo “contatto” (che non

conosceva) da cui è giunta, in pochi minuti, senza discutere sul prezzo e,

anzi, concedendo un ulteriore sconto: mal si comprende un simile atteggiamento,

remissivo, da chi avrebbe manomesso il contachilometri per guadagnare ca. fr.

4'000.-- rispetto al prezzo che poteva essergli offerto per un chilometraggio

superiore. Tanto più che il prezzo pattuito con la CIVI 1 non poteva certo

dirsi un affare, atteso che cinque mesi dopo (dopo ulteriore deprezzamento)

l’autovettura è stata venduta a fr. 7'000.--/8'000.-- in più.

15.

Insomma,

dall’incarto e dal dibattimento sono emersi più dubbi a minare le certezze

ostentate dal Procuratore Pubblico nel decreto d’accusa, rimasto indifeso in

aula sui pilastri su cui si fondava: la manomissione “effettiva” del

contachilometri imputabile a ACCU 1 e l’inganno astuto da lui concepito, non

verificabile dall’acquirente.

Sul

decreto, in conclusione, va poi rilevato che erroneamente vi si sostiene che l’accusato

abbia indicato nel contratto di vendita una falsa percorrenza: il contratto è

stato palesemente redatto, su propria carta intestata, dalla CIVI 1, dopo suo

controllo visivo del contachilometri.

In

considerazione delle dichiarazioni 16 novembre 2009, ci si potrebbe infine

anche chiedere quale concreto pregiudizio sarebbe stato patito dall’acquirente.

Ma, per

quanto sin qui detto, non devesi procedere oltre; ACCU 1 va liberato

dall’accusa di truffa.

La pronuncia

di proscioglimento comporta che tasse e spese vanno caricate allo Stato.

P.q.m.,

visti gli art. 1

segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al

quesito posto sub 1, come segue al quesito posto sub 4, decaduti

gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di truffa;

assegna le tasse

e le spese allo Stato;

avvertite le

parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione

della sentenza;

avverte che la

motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice,

in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta,

con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono

lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla

crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della

Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. 400.-- tassa di giustizia

fr. 4200.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 4'600.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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