10.2008.220
Manomissione contachilometri autovettura; truffa; doveri dell'acquirente garagista
17 novembre 2009Italiano34 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
10.2008.220
Data decisione, Autorità:
17.11.2009, PRPEN
Titolo:
Manomissione contachilometri autovettura; truffa; doveri dell'acquirente garagista
TRUFFA
art. 146 CPS
Incarto
n.
Bellinzona
17
novembre 2009
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI
1
prevenuto colpevole di truffa,
per
avere, nel gennaio 2006, a L__________, nella sua qualità di direttore della
succursale di L__________ della O__________, indotto
con inganno astuto i responsabili della CIVI 1, con sede in L__________, ad acquistare
l'autovettura marca BMW al prezzo di CHF 25'000.-, indicando sul contratto di
compravendita una percorrenza di km 75'422, mentre in data 30 maggio 2005 il
contatore del veicolo indicava una percorrenza di km 109'463.-, manomettendo il
contachilometri di almeno km 34'041, circostanza questa non verificabile per
l'acquirente, arrecandole un pregiudizio di ca. CHF 4'000.- pari alla
differenza tra il prezzo effettivamente versato e il valore commerciale
effettivo;
Fatti
avvenuti nelle suddette circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 146 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 28 maggio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 14'700.-- (quattordicimilasettecento), corrispondente a
30 (trenta) aliquote da fr. 490.-- (quattrocentonovanta) (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 1'000.-- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al
versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 7'000.-- a titolo di
risarcimento parziale. La parte civile viene rinviata al foro civile per le
pretese restanti.
4.
Al
versamento dell'importo di fr. 1'000.-- (mille) a titolo di ripetibili (art. 9
cpv. 6 CPP).
5.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 400.- (quattrocento) e delle spese
giudiziarie di fr. 4'200.- (quattromiladuecento).
ed inoltre 6. La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 maggio 2008
dall’accusato e in data 2 giugno 2009 dalla parte civile CIVI 1;
indetto il
dibattimento 17 novembre 2009, al quale sono comparsi l’accusato e il suo
difensore;
il AINQ 1 ha comunicato con lettera 10 novembre 2009 di rinunciare a comparire, postulando la conferma del
decreto d’accusa; a sua volta PR 1, in rappresentanza della parte civile CIVI 1, ha comunicato con scritto 12 novembre 2009 di non presenziare al dibattimento, chiedendo la
conferma della colpevolezza dell’accusato e un risarcimento di fr. 40'083.75,
in via subordinata di almeno fr. 7'000.— ;
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentiti il
difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito, difettando
la prova dell’avvenuta manomissione (basata solo su riscontri indiziari, ma non
su una constatazione fattuale) da parte dell’accusato e rilevando come in ogni
caso la CIVI 1 abbia disatteso la verifica che le incombeva, che non presentava
difficoltà essendo in possesso dei documenti relativi all’autovettura (cfr. sentenza
CRP del 17.11.2004, inc. 60.2003.92 );
per
ultimo l'accusat;
posti a giudizio
i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1
autore colpevole di truffa, per avere, nel gennaio 2006, a L__________, nella sua qualità di direttore della succursale di L__________ della O__________,
indotto con inganno astuto i responsabili della CIVI 1, con sede in L__________,
ad acquistare l'autovettura marca BMW al prezzo di CHF 25'000.-, indicando sul
contratto di compravendita una percorrenza di km 75'422, mentre in data 30
maggio 2005 il contatore del veicolo indicava una percorrenza di km 109'463.-,
manomettendo il contachilometri di almeno km 34'041, circostanza questa non verificabile
per l'acquirente, arrecandole un pregiudizio di ca. CHF 4'000.- pari alla
differenza tra il prezzo effettivamente versato e il valore commerciale
effettivo?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova?
4.
A chi vanno
caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che con
scritto 17 novembre 2009 il AINQ 1 ha comunicato “di interporre ricorso alla
sentenza di proscioglimento”; da qui la presente motivazione;
considerato in fatto ed in
diritto:
1.
Classe
1960, ACCU 1, cittadino italiano, domiciliato a V__________, in provincia di __________,
è nato e cresciuto nel Monzese, ove, al termine delle scuole dell’obbligo e
superiori, si è diplomato in ragioneria. Frequentati gli studi universitari per
un paio d’anni, ACCU 1, nei primi anni Ottanta, ha indirizzato i propri
interessi verso il ramo finanziario, lavorando dapprima come dipendente di una
banca (sei anni) e di una fiduciaria (due anni), poi, ancora, fra il 1990 e il
1995, quale capoarea del Norditalia di un istituto di credito svizzero che
aveva da poco aperto in Italia. Dal 1996 al 2002 l’accusato ha assunto un ruolo
dirigenziale nel settore del private banking della Banca I__________;
dal 2002 è attivo a tempo pieno quale consulente in esclusiva per la M__________,
con un reddito mensile di ca. fr. 25'000.-- (cfr. verbale dibattimento).
L’accusato
riveste inoltre la funzione di direttore della succursale della O__________
ditta con scopo sociale l’acquisto e la gestione di partecipazioni in società
(doc. B allegato alla denuncia doc, 1), ma che di fatto, per ACCU 1, non
esercita alcuna attività e non ha uffici propri.
Nel
febbraio 2002 la O__________ ha stipulato un contratto di leasing presso il
concessionario BMW di D__________ per un’autovettura BMW __________, di colore
blu scuro, matricola n. __________.
2.
La
descrizione dei fatti prosegue con quanto riferito dall’accusato nei diversi
verbali dell’istruttoria predibattimentale (verbale polizia 8.3.2007, doc. 4;
verbali Ministero pubblico 13.7.2007, doc. 58/1 e 58/3) e al dibattimento.
A suo dire
la BMW è stata condotta dal concessionario italiano direttamente in Ticino
priva del libretto di servizi ed è stata immatricolata e targata (TI __________)
a Camorino, dove l’ha ritirata personalmente.
Sempre
secondo l’accusato, egli solo ha usato l’autovettura, giornalmente, per il
tragitto dal domicilio all’ufficio (per ca. 22 km al giorno) e viceversa, nonché per le vacanze, per un totale di circa 25'000 km/anno (doc. 58/1,
pag. 2), ricordando che unicamente in un paio d’occasioni e per brevi tratti il
veicolo è stato guidato dalla propria convivente.
Per i
normali servizi e manutenzione (cambio olio, filtri, ecc.), l’accusato ha
sostenuto di aver fatto sempre capo all’officina di meccanica di M__________ di
V__________, suo domicilio.
Avendo in
seguito acquistato un’altra automobile negli Stati Uniti che usava per gli
spostamenti quotidiani ed avendo nel frattempo estinto il rapporto di leasing
della BMW, di fatto “depositata” dall’estate del 2005 nel garage del proprio
domicilio, ACCU 1 ha maturato l’idea di vendere in Svizzera il “vecchio” veicolo,
ormai non più utilizzato. Saputo di tale intenzione, un collega di lavoro l’ha
così messo in contatto con la concessionaria BMW di L__________ (Garage C__________),
ove infatti si è recato l’accusato.
Dopo breve
esame dell’autoveicolo e ricevuta la documentazione relativa allo stesso, F__________
del Garage C__________, indicando che la vendita di auto usate non era d’uso
presso la concessionaria, ha comunicato a ACCU 1 che si sarebbe interessato per
trovare un acquirente.
Ad inizio
2006, ACCU 1 è stato effettivamente ricontattato ed invitato a recarsi con
l’autovettura presso la CIVI 1 di L__________. Così si è espresso l’accusato (doc.
4, pag. 2; cfr. anche doc. 58/1), ricordando di essere stato accompagnato da F__________:
“Arrivato in quell’agenzia, trattai la vendita con due persone delle quali
non rammento il nome e che vidi unicamente in quella circostanza. Ricordo che,
dopo aver visto la BMW, si dissero subito interessati e la trattativa non durò
più di 15/20 minuti. Si occuparono loro di tutte le pratiche necessarie per la
compra-vendita della BMW e mi pagarono la somma di CHF 25'000.--. Ricordo che i
due compratori erano già in possesso di una copia della licenza di circolazione
della BMW, che gli era stata portata precedentemente da F__________. Sulla
scorta di questo documento, loro fecero tutti i controlli necessari prima di
acquistare il veicolo che io gli lasciai il giorno stesso. Il pagamento avvenne
in contanti ed io tornai con il treno. Ricordo che lasciai loro tutti i
documenti dell’auto; documenti che visionammo assieme.
L’unico
documento che non potei consegnare, malgrado me l’avessero chiesto, era il
libretto dei servizi, in quanto avendo preso la macchina in Italia non l’avevo
mai richiesto. Per questo motivo feci loro uno sconto di circa CHF 2'000.-- dal
prezzo iniziale richiesto che ammontava a CHF 27'000.--“.
Così,
quello stesso giorno, il 20 gennaio 2006, l’autovettura è stata venduta alla CIVI
1.
Il contratto (doc. C allegato alla denuncia doc.1), redatto su carta
intestata della ditta luganese, riporta tra l’altro le indicazioni seguenti: “chilometri
75’422”
e “prezzo d’acquisto CHF 25'000.--, pagato alla consegna il 20.01.2006“.
In calce al contratto, il cui contenuto non è mai stato contestato, vi è una
firma, che l’accusato ha sempre negato, ancora in aula, essere sua.
3.
Nel mese di
luglio 2006 l’auto è stata rivenduta per fr. 32'000.-- dalla CIVI 1 ad un
cliente abituale, Ca__________ (doc. 4, verbali Ca__________, che ricorda il
prezzo in fr. 33'000.--, e A__________).
Questi dopo
circa un mese ha telefonato ad A__________ dicendo di aver trovato nel veicolo della
documentazione risalente all’anno prima, dalla quale risultava che i chilometri
percorsi erano superiori a quelli segnati dal contachilometri e sulla base dei
quali era stata pattuita la compravendita.
Da quanto
fornito da Ca__________ (doc. D e E allegati alla denuncia doc. 1), si evince
che in data 22 aprile 2005 l’autofficina carrozzeria T__________ di S__________
ha emesso una fattura di Euro 12 per il “cliente O__________” con “BMW
__________ TI __________” indicando la seguente prestazione: “bollino
blu n. __________ km 105000 anno 2002”;
sulla scheda tecnica annessa (su sistema “Space”) risultano i dati (esatti) e i
chilometri percorsi (ribaditi in 105'000) dell’autovettura.
Di fronte
alle reclamazioni di Ca__________, il venditore gli ha restituito quanto
versato poche settimane prima, riprendendosi l’autovettura (doc. 4, verbali Ca__________
e A__________).
A__________
ha allora contattato la O__________ e poi il suo direttore, qui accusato, segnalando
quanto accaduto e chiedendo l’immediata restituzione dell’importo di fr.
25'000.--, oltre al versamento di ulteriori fr. 5'000.-- “per le spese di
mancato guadagno” (doc. 4, verbale A__________, pag. 2).
ACCU 1, dichiarando
lui e la ditta estranei ad ogni atto illecito, non ha dato seguito alla
richiesta.
4.
In data 16
novembre 2006 la CIVI 1 ha inoltrato all’attenzione del Ministero Pubblico una
“segnalazione/denuncia” per titolo di truffa, subordinatamente di falsità
in documenti nei confronti della O__________ e del qui accusato, sostenendo che
ACCU 1 fosse penalmente responsabile ex art. 172 CP poiché organo della
società che aveva venduto l’auto. Contestualmente essa si è costituita parte
civile.
5.
Dall’istruttoria
predibattimentale, di cui si dirà ancora più avanti, è in particolare emerso
che poco dopo l’intervento del 30 aprile 2005 per il controllo del gas di
scarico presso la Carrozzeria T__________ di S__________, sulla cui fattura
erano stati trascritti i chilometri sin lì percorsi (km 105'000; cfr. doc. D e
E allegati al doc. 1), un’altra volta, in Italia, la BMW della O__________ era
stata sottoposta ad una “diagnosi” della centralina elettronica, e meglio il 26
maggio 2005 presso la Am__________ di M__________. Lì i chilometri registrati
ammontavano a 109'463 (doc. 45, pto 3.1. e doc. richiamati).
Un’ulteriore
verifica ha avuto luogo il 5 febbraio 2008 presso il concessionario ufficiale
BMW di La__________ a conclusione dell’esame peritale ordinato dal Procuratore
Pubblico: la lettura dei chilometri registrati nella memoria della centralina
motore, nella memoria contenuta nelle chiavi e nella memoria dell’apparecchio
combinato (cruscotto) ha dato un esito di km 87’440-87'450.
Conclusa
l’istruttoria, il Procuratore Pubblico ha ravvisato nell’agire di ACCU 1 gli
estremi del reato di truffa, così che in data 28 maggio 2008 ha emesso a suo carico un decreto d’accusa ritenendolo colpevole “per avere, nel gennaio 2006, a L__________, nella sua qualità di direttore della succursale di L__________ della O__________,
indotto con inganno astuto i responsabili della CIVI 1, con sede in L__________,
ad acquistare l’autovettura marca BMW al prezzo di km 75'422, mentre in data
30.
maggio 2005 il contatore del veicolo indicava una percorrenza di km
109'463.--, manomettendo il contachilometri di almeno km 34'041, circostanza
questa non verificabile per l’acquirente, arrecandole un pregiudizio di ca. CHF
4'000.— pari alla differenza tra il prezzo effettivamente versato e il valore
commerciale effettivo” e proponendo la condanna del reo alla pena
pecuniaria di CHF 14'700.— corrispondente a 30 aliquote da CHF 490.— (pena
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) e alla multa di
CHF 1'000.--, oltre al versamento alla parte civile di un risarcimento parziale
(per CHF 7'000.--) e di ripetibili (per CHF 1'000.--).
Al decreto
d’accusa si sono opposti tanto l’accusato quanto la parte civile.
Da qui il
dibattimento.
6.
In primo
luogo occorre evidenziare che con una dichiarazione scritta del giorno
precedente il dibattimento, sia la CIVI 1 che A__________ personalmente hanno
abbandonato ogni pretesa nei confronti dell’accusato, giungendo a chiedere “che
il procedimento venga abbandonato senza formalità, non potendo muovere nessun
rimprovero al signor ACCU 1” (lettera 16.11.2009 a Pretura penale, annessa al
verbale).
Non si
può negare che l’agire della CIVI 1 e di A__________ abbia suscitato qualche
perplessità, a fronte del fatto che quale denunciante e parte civile la prima aveva
più volte sollecitato l’evasione della procedura; emesso il decreto d’accusa,
che riconosceva a suo favore una cifra di CHF 8'000.— in parte per risarcimento,
in parte per ripetibili, aveva interposto opposizione.
Ancora cinque
giorni prima del dibattimento, per il tramite del proprio legale, la CIVI 1
aveva poi ribadito una serie di richieste di risarcimento, producendo, per la
prima volta e a oltre due anni dalla firma, una cessione datata 15 settembre 2007, in cui ogni pretesa della ditta veniva ceduta al suo “titolare” A__________. Dell’esistenza di
tale cessione nessuno, prima del 12 novembre 2009, aveva mai fatto accenno, né
se ne trova traccia negli atti del Ministero Pubblico, laddove, per due anni, ogni
intervento del patrocinatore è sempre avvenuto a nome della solaCIVI 1, la
quale - va detto - nell’ottobre del 2007, circa un mese dopo la data della
cessione, era stata radiata dal Registro di Commercio per trasferimento di sede
a R__________ con nuova ragione sociale, A__________ Sagl, a sua volta radiata
a seguito di fallimento chiuso per mancanza di attivi in data 14 settembre
2009.
A dir poco
inusuale, infine, per non dire altro, l’approccio in limine del
dibattimento all’accusato da parte di A__________, che gli avrebbe chiesto di
“sistemare” la questione fra loro e, stando a quanto udito in aula, dicendosi
disposto a dichiarare che “i chilometri erano a posto”.
Sia come
sia, la rinuncia (che in qualche modo conferma il racconto di ACCU 1) a ogni
pretesa, giunta sul tavolo del giudice il giorno del dibattimento, rende caduco
ogni dubbio sulla legittimazione di chi sin lì le pretese vantava. Oltre, non
v’è ragion di spingersi.
7.
Al
dibattimento è comparso il solo accusato, assistito dal difensore, mentre il
Procuratore pubblico, che aveva preannunciato la propria presenza, vi ha
rinunciato pochi giorni prima, avvisando peraltro contestualmente che in caso
di sentenza di proscioglimento avrebbe inoltrato dichiarazione di ricorso.
Ricordata
e rispettata la facoltà dell’accusa di rinunciare a difendere la propria
posizione in aula, merita di essere sottolineata l’importanza che il
dibattimento riveste nella procedura penale richiamandosi ai principi
fondamentali che reggono il nostro codice di rito, e meglio quelli, ben noti,
dell’oralità e dell’immediatezza.
L’art.
276.
cpv. 4 CPP sancisce espressamente che il giudice pronuncia, secondo il suo
libero apprezzamento, in base alle risultanze del dibattimento e degli atti.
Il
giudice deve avere una percezione personale e diretta di quanto sarà a base
della propria decisione, poiché la ricerca della verità materiale non può
prescindere dalla percezione in prima persona, non mediata da terzi o da
scritti, della personalità dell’imputato, dei testimoni e del materiale
processuale (Soldini, Attualità
dei principi dell’oralità e dell’immediatezza, in: Rep. 1982, 15).
Schultz - nelle sue “Considerazioni sul
principio dell’immediatezza”, in: Rep.
1982, 4 - riassume perfettamente l’importanza di tale “regola” fondamentale e
basilare del diritto processuale penale: “i giudici vedono con i propri
occhi il comportamento di una parte o di un teste quando si spiega; vedono i
suoi gesti, osservano il suo modo di parlare, se la persona parla senza
interruzione, ad alta voce o meno, se ricorda dettagli che anche il verbale più
preciso e particolareggiato non può mai riferire. Si può quindi affermare che
il solo rispetto del principio dell’immediatezza garantisce la corretta
applicazione di un altro principio fondamentale della procedura penale moderna:
il principio della valutazione delle prove”.
Il
considerando s’impone per evidenziare il significato che possono assumere le
percezioni che può avere (solo) chi è presente al processo. In aula, degli
attori, il giudice ravvisa i modi e i gesti, annota le espressioni, coglie gli
umori, sente, di viva voce, le parole e le inflessioni nella pronuncia. L’insieme
di questi aspetti, con quanto già nell’incarto, forma il giudizio. Chi sceglie
di non essere presente, limita la propria posizione, rinunciando a percepire
quelle sensazioni. E rinuncia altresì ad ascoltare, e comprendere, le
motivazioni che vengono esposte oralmente al termine del dibattimento.
Così in
casu, in una fattispecie che, da qualsiasi parte la si affronti, presenta
più punti oscuri e senza spiegazioni, l’accusato, con il suo (non) fare ha
saputo, spiegandosi, rendere credibile il proprio dire.
8.
In aula, e
ancor prima durante tutta l’istruttoria predibattimentale, l’accusato ha negato
qualsiasi responsabilità rispettivamente di aver manomesso o fatto manomettere
il contachilometri della BMW, precisando che nemmeno avrebbe saputo come fare
(cfr. anche doc. 4, pag. 3).
Sulla
trattativa di compravendita, egli ha sottolineato che la stessa fu di breve
durata (doc. 4, pag. 2: “non più di 15/20 minuti”) e comprese un breve
giro di prova e i controlli ritenuti necessari dagli acquirenti, i quali hanno
“verificato lo stato dell’autovettura, controllandone il motore, i
pneumatici e la relativa documentazione (...) anche il chilometraggio
visionando il display digitale” (doc. 58/1, pag. 3).
L’accusato
ha riferito davanti al magistrato inquirente che si “stupì che fu fatta
un’offerta seduta stante di acquisto con immediata consegna per un prezzo di
circa fr. 27'000.--“ e che l’acquirente fosse tanto “risoluto
nell’acquisto” (doc. 58/1, pagg. 3 risp. 5).
Egli ha
poi in più occasioni ribadito la propria posizione su due aspetti, che, paradossalmente,
almeno prima visu, non sembrerebbero aiutare a scagionarlo.
In primo
luogo, sulla base dei suoi ricordi e di un calcolo sommario delle distanze
coperte in un anno, ACCU 1 ha sempre affermato che i chilometri percorsi dalla
BMW erano effettivamente 75'000, escludendo di aver potuto superare i 100'000.
Secondariamente
egli ha sempre escluso che altri al di fuori di lui possano aver utilizzato la
macchina (salvo l’eccezione, limitata ad un paio di volte, della convivente),
negando di averla mai condotta in pieno centro Milano (potendo far capo al
meccanico sotto casa, a V__________) presso la Am__________ oppure,
addirittura, sino a S__________ __________ per fare apporre il “bollo blu” (che
peraltro l’accusato sostiene di non aver mai visto sul vetro).
Preso atto
delle risultanze della perizia (doc. 45), ACCU 1 si è recato presso la sede
milanese della Am__________ - ditta che non conosceva - per verificare chi mai
avesse potuto portare lì l’auto. Ne ha ottenuto la risposta di cui all’e-mail
19.
marzo 2008 del responsabile del servizio, prodotta in aula e del seguente
tenore: “da verifiche effettuate presso le Nostre sedi operative di
assistenza non vi è traccia documentale di interventi effettuati sulla
vettura in oggetto”. Una simile affermazione, da sé atta a minare le
fondamenta dell’intero castello accusatorio, è stata più avanti precisata: “(...)
può capitare che un Cliente, o chi per esso, richieda diagnosi ai Nostri
punti assistenza in merito a diverse problematiche di una vettura. A volte,
soprattutto se le diagnosi sono veloci, e, verifiche di pura cortesia o
consulenza, senza apertura di Ordini di Lavoro, e di conseguenza senza
addebitare alcun importo. Capita sovente che alcune officine meccaniche o
carrozzerie richiedano diagnosi oppure reset di sistemi diagnostici alle Nostre
assistenze in seguito a riparazioni effettuate da loro, ma con fornitura dei
ricambi dai Nostri magazzini. Può essere successo anche per questo caso”.
Infine, l’accusato
ha ribadito di non sapersi spiegare le risultanze dei documenti trovati nel
cruscotto da Ca__________, ricordando tuttavia che “la macchina è stata
visionata dal garage C__________ ove sono stati fotocopiati i documenti, fra
cui il numero di telaio, per cui loro avrebbero potuto eseguire tutte le
verifiche possibili e immaginabili. La macchina non è rimasta presso il garage
C__________; è stata solo provata con me e poi mi è stata riconsegnata lo
stesso giorno, nel giro di un’ora. I documenti sono stati controllati bene,
anche perché mancava il libretto di manutenzione” (verbale dibattimento,
pag. 4).
9.
Detto, in
summa, della posizione dell’accusato, occorre richiamare le altre risultanze
istruttorie.
Ebbene, le
parole di ACCU 1 - sui fatti - trovano piena conferma in quelle delle altre
persone interrogate nella fase predibattimentale, A__________ e Ca__________
(doc. 4). Il primo in particolare ha confermato la rapidità della trattativa e
l’avvenuta discussione sulla riduzione del prezzo per la mancanza del libretto
di servizio, come descritta dall’accusato.
Determinante,
per l’accusa, è la conclusione del perito, scelto nella persona dell’ing. Da__________,
che ha confermato l’avvenuta manomissione del contachilometri confrontando le
risultanze dell’esame effettuato dalla Am__________ con quanto letto sul
contachilometri della BMW il giorno della compravendita. La verifica multipla
del febbraio 2008 su contatore, memoria della centralina elettronica e chiavi
ha ulteriormente confermato, per il perito, l’avvenuta manomissione.
10.
Secondo
l’art. 146 cpv. 1 CP (il cui tenore non si scosta dalla previgente norma in
vigore sino al 31 dicembre 2006) si rende colpevole di truffa ed è punito con
una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona
affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente
l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio
o altrui. Un inganno con astuzia è dato quando l'autore ordisce un tessuto di
menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF
128.
IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197
consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid 3a pag. 35), come pure quando rilascia
false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non
ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla
controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare
in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3
pag. 263, 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 128 in alto con rinvio).
Il
diritto penale non protegge invece chi può evitare l'inganno con un minimo di
attenzione (sentenze TF 6B_409/2007 del 9 ottobre 2007, consid. 1 e 2;
6S.417/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2; DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3 pag.
263, 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171 con rinvio;
CCRP 3.11.2008, inc. 17.2007.69, consid. 3.2.). Va però precisato che il
principio, secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla
negazione dell’inganno astuto e, quindi, all’impunità dell’autore, non può
essere ammesso con leggerezza, ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima
può essere fatto carico di avere disatteso, nelle concrete circostanze in cui
si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le
più elementari misure di prudenza. Si vuole in questo modo evitare di
privilegiare l’autore che sfrutta la debolezza e perciò il bisogno di
protezione della controparte. L’attitudine sconsiderata della vittima può
perciò essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel
caso in cui essa non si trovi in una condizione di inferiorità rispetto all’autore.
Ciò è il caso, ad esempio, nella concessione di crediti da parte di banche che
dispongono del necessario bagaglio di conoscenze e della necessaria esperienza
per sventare azioni truffaldine nei loro confronti. Il diritto penale protegge
pertanto da manovre fraudolente anche vittime poco accorte, se costoro appaiano
inesperte e credulone o motivate solo dal desiderio di guadagno. Non in ogni
caso la dabbenaggine della vittima comporta perciò l’automatica assoluzione
dell’autore. Decisiva è la situazione concreta, segnatamente l’esigenza di
protezione della vittima, nella misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta
a suo favore (sentenza 6S. 168/2006 del 6 novembre 2006, consid. 1.1, 1.2,
1.
).
L’inganno
è astuto quando le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e
concordano tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona
dotata di spirito critico. Non è considerato tale, invece, ove la situazione
nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente
essere controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli l'intero inganno
(DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28
consid. 3c e 3e). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi
fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminarne la verificabilità
(DTF 122 IV 197 consid. 3d pag. 205). Inoltre, perché vi sia truffa non occorre
che la vittima abbia dato prova infruttuosa della più ampia diligenza o che abbia
adottato tutte le misure di prudenza possibili e immaginabili; basta che essa
abbia fatto il possibile per evitare di essere ingannata. L'astuzia è esclusa
quando la vittima è corresponsabile del danno per non avere osservato
elementari misure di prudenza (sentenza TF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007, consid.
2.2
; sentenza TF 6S.417/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2; DTF 128 IV 18
consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 119 IV 28 consid. 3f, pag. 38).
11.
Si ricordi a
questo punto che il Procuratore Pubblico imputa all’accusato di aver “indotto
con inganno astuto i responsabili della CIVI 1, ad acquistare l’autovettura
(...) al prezzo di CHF 25'000, indicando sul contratto di compravendita una
percorrenza di km 75'422”, “manomettendo
il contachilometri (...), circostanza questa non verificabile per
l’acquirente, arrecandole un pregiudizio di ca. CHF 4'000.— pari alla
differenza tra il prezzo effettivamente versato e il valore commerciale
effettivo”.
Quindi, per l’accusa: attraverso la manomissione del
contachilometri, circostanza non verificabile dall’acquirente, ACCU 1 ha agito con astuzia, arrecando al venditore un pregiudizio di circa CHF 4'000.--.
Da parte sua, rilevando che in ogni caso la manomissione effettiva del
contachilometri non è stata provata, la difesa ha in sostanza contestato
l’esistenza di un inganno astuto e ha sottolineato la latitanza dell’acquirente
nelle verifiche che gli incombevano e che erano dettate dal dovere di prudenza.
Essa ha concluso chiedendo che il proprio assistito venisse prosciolto.
12.
Per
l’accusa ACCU 1 ha agito con inganno astuto verso “i responsabili della CIVI
1”.
La
giurisprudenza testé citata ravvede l’inganno astuto quando l'autore ordisce un
tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad
artifici, come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è
impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte,
oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la
controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di
fiducia. Le menzogne devono essere l’espressione di una scaltrezza particolare
e concordano tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona
dotata di spirito critico. Non sussite inganno astuto laddove la situazione nel
suo insieme o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere
controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli l'intero inganno.
L’astuzia
è altresì è esclusa quando la vittima non ha osservato le elementari misure di
prudenza.
L’accusato
ha più volte descritto quanto ha preceduto il momento della compravendita, in
specie l’approccio a chi poi sarebbe divenuto l’acquirente della BMW,
rispettivamente i tempi e i modi dell’accordo. A__________ ha, in fondo,
confermato quanto riferito dall’accusato (doc. 4).
Le parole,
lette e sentite, restituiscono un’immagine di quanto accaduto che denota un
comportamento del tutto passivo nell’accusato, che non ha “forzato” tempi e/o
contenuti della vendita (anzi, la rapidità, che l’ha stupito, nelle trattative
è ascrivibile ad A__________) e che nemmeno in qualche modo ha “scelto” la
propria vittima, non conoscendo la CIVI 1, cui si è rivolto solo su
segnalazione di altri. Nemmeno sussisteva un particolare rapporto di fiducia
fra le parti: anzi, l’accusato, che come detto non aveva mai sentito parlare
della ditta di L__________ o di A__________, ha avuto con questi un contatto di
pochi minuti. Non risulta, né nessuno lo pretende, che A__________ o F____________________
abbiano posto domande all’accusato e/o che questi abbia dato indicazioni
fasulle.
Ora, posto di
considerare come granitiche le risultanze della perizia (di cui si dirà poco
oltre), ci si deve chiedere se l’anomalia riguardante il chilometraggio non
fosse verificabile dalla CIVI 1 e per essa da A__________, tutt’altro che uno
sprovveduto o persona inesperta nel ramo, svolgendo per mestiere da più anni
l’attività di compravendita di auto d’occasione, e quindi oltremodo cognito
sulle caratteristiche cui prestare particolare attenzione e sui controlli da
effettuare in caso di offerta di vendita di un’autovettura usata. In
particolare è facile pensare a verifiche volte ad accertare che la vettura non
sia accidentata o non presenti difetti particolari, oppure per l’appunto,
essendo fattore determinante per fissare il prezzo, il chilometraggio.
L’accusato,
senza che si trovi smentita, ha sempre sostenuto di aver consegnato sin dal
primo contatto la documentazione in suo possesso all’acquirente, per il tramite
dei responsabili del garage Ce__________.
Tale
documentazione tuttavia non può che essere stata esaminata assai superficialmente
dall’acquirente, che ha confermato che “per la fiducia che nutro nei
confronti di F__________ non andai ad approfondire più di quel tanto tutti i
dettagli riferiti alla documentazione della macchina acquistata” (doc. 4,
pag. 2 in fine).
In quella
documentazione non poteva non esserci quanto scoperto da Ca__________ “in
mezzo ad altri documenti all’interno del cassetto porta-oggetti” (doc. 4,
pag. 2), atteso che i documenti, lì, dovevano già trovarsi al momento della
compravendita del luglio 2006.
Il mancato
controllo della documentazione e/o del contenuto del vano porta-oggetti del
cruscotto - nemmeno, quindi, al momento della vendita a Ca__________ -
costituisce più che una leggerezza dell’acquirente che faceva della
compravendita di auto d’occasione il proprio mestiere. Quanto trovato nel cassetto
del cruscotto da Ca__________ conduce a dire che quegli scritti erano già
allora consultabili dalla CIVI 1 (che ne ha avuto possesso, con la vettura, dal
gennaio al luglio 2006) e che erano stati consegnati dallo stesso accusato. non
essendo pensabile se li sia procurati a posteriori Ca__________, che nemmeno
mai l’ha sostenuto.
La verifica dei
documenti era tutt’altro che impossibile o difficile; anzi, essa era semplice e
addirittura esigibile dall’acquirente esperto, se non altro per il dovere di
prudenza che, nel contesto, gli spettava (cfr. anche: sentenza CRP 17 novembre
2004, inc. 60.2003.92), oltre che per le normali operazioni che dovrebbero
essere connesse con la compravendita di un’auto usata, per quanto di prestigio.
Il
ritrovamento di Ca__________ rende d’altro canto poco verosimile che chi è
accusato di aver architettato l’inganno, modificando il contachilometri, cada
nell’ingenuità di lasciare fra i documenti - che prima o poi sarebbero stati
visionati - quelli che evidenziano un chilometraggio diverso. Ben difficilmente
si ravviserebbe in un simile modus operandi - per dirla con il Tribunale
federale - l’espressione di una “scaltrezza particolare” e una costruzione
menzognera “così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito
critico”.
.
La mancata
verifica dei documenti - da cui si sarebbe facilmente dedotta l’anomalia -
rende, giuridicamente parlando, superfluo l’esame a sapere se dall’acquirente
si potesse pretendere anche una verifica al contachilometri stesso. Al
proposito non si può tuttavia non rimarcare come l’istruttoria abbia mostrato
che una semplice richiesta al competente servizio della BMW avrebbe permesso di
scoprire la difformità fra la cifra che sarebbe stata da questi indicata e
quella appurata de visu dal compratore.
per concludere
al reato di truffa già difetta quindi il presupposto dell’inganno astuto.
13.
Pur in via
abbondanziale, va spesa qualche parola sulla perizia e sulle conclusioni cui
essa giunge.
Il perito
infatti, a ben leggere il suo referto, indica di non aver potuto accertare
sulla base di “elementi oggettivi” che fosse intervenuta una
manomissione “fisica” al contachilometri (perizia doc. 45, risposta 4.2., pag.
8). Altrimenti detto, egli non è stato in grado di confermare vi sia stata la
sostituzione di parti di costruzione della vettura con delle nuove, ciò che,
per la BMW, appositamente interpellata al riguardo (cfr. lettera 13.2.2008
all’ing. Dalessi, annessa al doc. 45), costituisce atto necessario per la
manomissione del contachilometri.
Il perito,
insomma, non ha potuto che limitarsi a dedurre l’avvenuta manomissione del
contachilometri dalla comparazione delle risultanze dell’esame effettuato
dall’Am__________ (che ha condotto ad un risultato di percorrenza di km
109'463) con i dati indicati sul contratto di compravendita e constatati de visu
dalle parti a L__________ (km 75'422). Inoltre egli ha fatto riferimento alla
doppia verifica del 5 febbraio 2008, che ha dato esito di ca. km 87'847 sia al
contatore che nella memoria della centralina elettronica che, ancora, nella
chiave (perizia doc. 45, pto. 3, pag. 5, e risposta 4.1., pag. 8). In altre
parole: partendo dal presupposto che i dati della Am__________ non possono che
essere corretti, il risultato del 5 febbraio 2008 conferma che quelli indicati
nel contratto di compravendita e risultanti sul contachilometri erano
sbagliati.
Non va però
dimenticato che il perito fonda il proprio dixit su quanto desunto
dall’esame della Am__________, che, successivamente interpellata, giunge a
scrivere, nell’e-mail 19 marzo 2008, che l’autovettura nemmeno sarebbe passata
di lì (“non vi è traccia documentale di interventi effettuati sulla vettura
in oggetto”), pur precisando che può capitare che clienti - riferendosi ad
officine meccaniche o carrozzerie e non a privati - richiedano diagnosi veloci
e verifiche di cortesia o consulenza che non vengono registrate. Ciò rende più
dubbie le certezze.
14.
Altri
aspetti in questa vicenda insinuano più di un dubbio nel giudice quo
alla colpevolezza di ACCU 1, così che, in ogni caso, troverebbe applicazione il
principio in dubio pro reo, il quale consacra la presunzione di
innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto
ONU II e ripresa al cpv. 3 dell’art. 1 del nostro Codice penale di rito.
Giova
rammentare che in materia di giudizio (di colpevolezza o meno), così come in
materia di apprezzamento delle prove non può essere disatteso tale principio,
dal quale deriva che il dubbio deve andare a favore dell'accusato. Se infatti
l'accusato è presunto innocente, ciò significa che non può essere dichiarato
colpevole sin tanto che questa presunzione non viene refragrata. In altre
parole, se l'accusa non riesce a stabilire la commissione dell'infrazione in
tutti i suoi elementi, il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di
un fatto sfavorevole all'accusato, dovendo bensì decidere a suo favore,
ritenuto che il dubbio equivale ad una prova positiva di non colpevolezza (Piquerez, Manuel de procédure pénale
suisse, Zurigo 2001, pag. 226, n. 1163; Hauser/Schweri,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 229, n.
12-13; DTF 124 IV 86).
Il principio in
dubio pro reo disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto
dell’onere probatorio, nel senso che impone alla pubblica accusa di provare la
colpevolezza dell’imputato e non a quest’ultimo di dimostrare la propria
innocenza. Riguardo all’apprezzamento delle prove, esso comporta che il giudice
penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più
sfavorevole all’imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del
materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la
fattispecie. Il precetto non impone che l’apprezzamento delle prove conduca a
un assoluto convincimento (TF 27.11.2003 in re X., inc.6P.126/2003, cons.
2.2
; DTF 124 IV 88 cons. 2a).
Orbene, innanzitutto, anche fosse ritenuta come accertata
la manomissione al contachilometri - ciò che, come visto, non è - nulla conduce
alla certezza che l’atto fosse stato compiuto da ACCU 1 o da lui ordinato.
L’accusato,
peraltro, non è stato identificato come colui che ha portato l’autovettura alla
T__________ di S__________ e/o all’Am__________ di M__________.
E’ rimasto
poi senza spiegazione il motivo per cui sul vetro di quell’autovettura avrebbe
dovuto essere apposto il “bollo blu” (italiano) del controllo dei gas di
scarico, atteso che la vettura era immatricolata in Ticino, ove erano e sono richiesti
altri contrassegni.
Ancor di
più, risulta inspiegabile il “movente” che avrebbe condotto un professionista
con un reddito mensile di ca. fr. 25'000.-- (anche al momento dei fatti) ad
ordire quanto gli si imputa per un guadagno netto di un paio di migliaia di
franchi, pari alla differenza dei valori commerciali ai due diversi
chilometraggi (per il perito fr. 4'000.--, doc. 45, pto 3.5.) dedotti i costi
stimati per procedere alla manomissione (ca. fr. 1'900.--, doc. 56). Il tutto
correndo il rischio (e aumentandolo con l’ingenuità di lasciare i “famosi” documenti
in mano a professionisti del mestiere) di essere scoperto e macchiare, per un
simile importo, la propria fedina penale, che, come detto in aula, per la
professione svolta, deve rimanere “illibata” e che tale sempre è stata.
In
aggiunta, si faccia mente alla posizione dell’accusato che non ha “ceduto” di
fronte alla possibilità di venir segnalato al Ministero Pubblico dalla CIVI 1,
se non avesse accondisceso a versare un importo a titolo di risarcimento di fr.
5'000.--, cifra che per le sue possibilità finanziarie non costituiva particolare
problema onorare: fosse stato “coinvolto” e vistosi scoperto, non avrebbe avuto
senso irrigidirsi di fronte alla possibilità di risolvere bonalmente la
questione, evitando l’inchiesta penale. ACCU 1 ha scelto altrimenti.
Che dire, infine,
del fatto che ACCU 1 ha accettato l’offerta del primo “contatto” (che non
conosceva) da cui è giunta, in pochi minuti, senza discutere sul prezzo e,
anzi, concedendo un ulteriore sconto: mal si comprende un simile atteggiamento,
remissivo, da chi avrebbe manomesso il contachilometri per guadagnare ca. fr.
4'000.-- rispetto al prezzo che poteva essergli offerto per un chilometraggio
superiore. Tanto più che il prezzo pattuito con la CIVI 1 non poteva certo
dirsi un affare, atteso che cinque mesi dopo (dopo ulteriore deprezzamento)
l’autovettura è stata venduta a fr. 7'000.--/8'000.-- in più.
15.
Insomma,
dall’incarto e dal dibattimento sono emersi più dubbi a minare le certezze
ostentate dal Procuratore Pubblico nel decreto d’accusa, rimasto indifeso in
aula sui pilastri su cui si fondava: la manomissione “effettiva” del
contachilometri imputabile a ACCU 1 e l’inganno astuto da lui concepito, non
verificabile dall’acquirente.
Sul
decreto, in conclusione, va poi rilevato che erroneamente vi si sostiene che l’accusato
abbia indicato nel contratto di vendita una falsa percorrenza: il contratto è
stato palesemente redatto, su propria carta intestata, dalla CIVI 1, dopo suo
controllo visivo del contachilometri.
In
considerazione delle dichiarazioni 16 novembre 2009, ci si potrebbe infine
anche chiedere quale concreto pregiudizio sarebbe stato patito dall’acquirente.
Ma, per
quanto sin qui detto, non devesi procedere oltre; ACCU 1 va liberato
dall’accusa di truffa.
La pronuncia
di proscioglimento comporta che tasse e spese vanno caricate allo Stato.
P.q.m.,
visti gli art. 1
segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al
quesito posto sub 1, come segue al quesito posto sub 4, decaduti
gli altri quesiti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di truffa;
assegna le tasse
e le spese allo Stato;
avvertite le
parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione
della sentenza;
avverte che la
motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice,
in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta,
con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono
lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della
Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 400.-- tassa di giustizia
fr. 4200.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 4'600.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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