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Decisione

10.2008.224

Incutere timore o spavento al telefono affermando: "vengo a casa vostra e vi sparo a tutte e tre"

25 settembre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

10.2008.224

Data decisione, Autorità:

25.09.2008, PRPEN

Titolo:

Incutere timore o spavento al telefono affermando: "vengo a casa vostra e vi sparo a tutte e tre"

MINACCIA

art. 180 CPS

Incarto

n.

10.2008.224

DA

1802/2008

Bellinzona

25

settembre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità

di Segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di minaccia,

per avere, in data __________ a

__________, usando grave minaccia, incusso timore o spavento a LESA 1 e

specificatamente telefonandogli dicendogli la seguente espressione: “vengo a

casa vostra e vi sparo a tutte e tre”;

reato previsto dall’art. 180

CP; richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 7 maggio

2008 n. DA 1802/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1'500.-, corrispondente a 15 aliquote da fr. 100.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la sessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 3.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 30 maggio 2008;

indetto il dibattimento 25 settembre

2008, al quale è comparso l’accusato; il Sostituto Procuratore pubblico con

lettera 22 agosto 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che

ribadisce innanzitutto che la frase proferita era “se vengo giù vi ammazzo”

dopo essere stato provocato e nel contesto emotivo della lite fra sorelle

avvenuta poco prima; egli chiede il proprio proscioglimento o perlomeno una

massiccia riduzione della pena;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di

minaccia?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 180 in rel. con l’art.

48.

lett. b e c CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.

e 3., come segue agli altri quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di minaccia

(art. 180 in rel. con art. 48 lett. b e c CP) per avere, in data __________ a __________,

usando grave minaccia, incusso timore a LESA 1 dicendogli nel corso di una

telefonata “se vengo giù vi ammazzo”;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr.

300.

-- (trecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 100.--

(cento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in un (1) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 75.-- e delle spese giudiziarie di fr. 75.-- per

complessivi fr. 150.-- (centocinquanta);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.-- multa

fr. 75.-- tassa di giustizia

fr. 75.-- spese giudiziarie

fr. 250.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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