10.2008.227
Appropriazione indebita per mancata restituzione e mancato pagamento dell'auto noleggiata; dominio sulla cosa; utilizzo del bene contrariamente alle indicazioni ricevute
25 novembre 2008Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2008.227
Data decisione, Autorità:
25.11.2008, PRPEN
Titolo:
Appropriazione indebita per mancata restituzione e mancato pagamento dell'auto noleggiata; dominio sulla cosa; utilizzo del bene contrariamente alle indicazioni ricevute
APPROPRIAZIONE INDEBITA
art. 138 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.227
DA
1899/2008
Bellinzona
25
novembre 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI
1;
prevenuto colpevole di appropriazione
indebita,
per
essersi, in data 18.12.__________, a __________ ed in altre zone del Cantone
Ticino o dell’Italia, al fine di conseguire un indebito profitto, appropriato
dell’autofurgone __________, di colore grigio, targato (CH) __________, del
valore di fr. 46'845.-, da lui noleggiato presso l’Autonoleggio CIVI 1, Lugano,
omettendo di restituire lo stesso alla scadenza del contratto fissata per il
18.12.__________, ritenuto che l’autofurgone è stato recuperato a __________ a
seguito dell’arresto di ACCU 1 in data 14 maggio __________;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato
previsto dall’art. 138 cifra 1 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 16 maggio 2008 n. 1899/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 6'300.00 (seimilatrecento), corrispondente a 90
(novanta) aliquote da fr. 70.00 (settanta) (art. 34 e seg. CP); da dedursi il
carcere preventivo sofferto di giorni 3 (tre).
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 2'000.00 (duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 100.00 (cento).
ed inoltre L’autofurgone
__________ viene restituito all’avente diritto CIVI 1, (art. 70 cpv. 1 CP); per
il rimanente la parte civile viene rinviata al foro civile.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 29 maggio
2008;
indetto il
dibattimento 25 novembre 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente,
assistito dal proprio difensore __________ DI 1; il AINQ 1 con lettera 16
settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito, in via
subordinata, in caso di denegata pronuncia di condanna, che trovino
applicazione, nell’ordine, gli art. 13, 52, 53 e/o 21 CP. Inoltre, avendo già sofferto
l’accusato tre giorni di carcere preventivo la difesa postula che si
soprassieda alla multa; chiede infine che siano pronunciate ripetibili a favore
dell’accusato;
sentito per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1
autore colpevole di appropriazione indebita, per essersi, in data 18.12.__________,
a __________ ed in altre zone del Cantone Ticino o dell’Italia, al fine di
conseguire un indebito profitto, appropriato dell’autofurgone __________, di
colore grigio, targato __________, del valore di fr. 46'845.-, da lui
noleggiato presso CIVI 1, omettendo di restituire lo stesso alla scadenza del
contratto fissata per il 18.12.__________, ritenuto che l’autofurgone è stato
recuperato a __________ a seguito dell’arresto di ACCU 1 in data 14 maggio __________?
2.
Possono
trovare applicazione l’art. 13 CP (errore sui fatti) o l’art. 52 CP (impunità)
o l’art. 53 CP (riparazione) o l’art. 21 (errore sull’illiceità)?
3.
In caso di
condanna quale deve essere la pena?
4.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova?
5.
Devono
essere assegnate ripetibili e se sì in quale misura?
6.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti,
prso atto della
dichiarazione di ricorso e richiesta di motivazione inoltrata in data 28
novembre 2008 dal. DI 1,;
considerato in fatto e in diritto:
1.
ACCU 1,
classe __________, cittadino italiano con residenza a __________, convive da
oltre vent’anni con __________; dalla relazione sono nati sei figli, di cui
quattro ancora vivono in casa.
Ottenuta la maturità scientifica presso un liceo di __________,
l’accusato si è iscritto alla facoltà di lettere e filosofia dell’Università di
__________, ove ha sostenuto quattro esami.
Dal profilo professionale egli ha specificato di svolgere da 17 anni
l’attività di consulente aziendale. Da qualche anno, come indipendente, si
occupa in specie di reperire e presentare clienti a diversi istituti di credito
rispettivamente di “incorporare” (termine che lui indica essere sinonimo di
“creare”) società in Inghilterra.
Per quanto attiene le sue relazioni con il Canton Ticino, ACCU 1 ha affermato di avere contatti con diverse banche sulla piazza di __________ rispettivamente di
aver avuto, per un paio d’anni, un proprio ufficio presso il __________ di __________,
ove saltuariamente, di media una volta ogni due mesi, riceveva clienti.
Quo alla propria situazione patrimoniale, l’accusato ha cifrato
in Euro 7'000.-- la propria entrata media mensile netta. La convivente lavora
ed ha un reddito proprio, così che a carico di ACCU 1 vi sono quattro figli
minorenni.
2.
ACCU 1 ha più volte sostenuto essere solito utilizzare, per i suoi bisogni sia famigliari che
professionali, autoveicoli presi a nolo, da ditte diverse.
Così egli
si è rivolto nella seconda metà del mese di settembre __________ all’agenzia CIVI
1, con la quale ha stipulato un contratto di noleggio di durata mensile avente
per oggetto un’autovettura __________.
L’accusato
ha indicato quale indirizzo di riferimento e per la fatturazione la __________,
presso il __________ (doc. 1).
Trascorso
il primo mese, su richiesta dell’accusato, il contratto è stato prorogato di un
ulteriore mese, sino al 18 novembre __________. Nel pagamento di questa
mensilità vi è stato un primo disguido a seguito del fatto che la carta di
credito dell’accusato era risultata scoperta; il problema era rientrato qualche
giorno dopo.
Il signor __________,
responsabile d’agenzia, aveva accondisceso poi “in via del tutto eccezionale”
(cfr. interrogatorio di polizia, doc. 3) all’ulteriore domanda di ACCU 1 volta
ad ottenere un nuovo prolungamento del contratto sino al 18 dicembre __________;
un’altra volta la carta di credito mostrava una mancanza nella copertura.
A far
tempo dal 18 dicembre 2006 gli atti tacciono su eventuali riscontri di ACCU 1
ai richiami da parte di __________ alla restituzione del veicolo e al saldo del
nolo, avvenuti dapprima telefonicamente, tentando, senza esito, di contattare “la
presunta segretaria presso il __________” (cfr. interrogatorio __________
22.01
__________, doc. 3, pag. 2), poi per via di posta elettronica.
Davanti
agli organi di polizia, __________ ha indicato che “in seguito, via posta
elettronica, finalmente il cliente si è messo in contatto con il sottoscritto,
adducendo quali giustificazioni al ritardo della riconsegna dell’auto e del
pagamento, motivi famigliari e blocco temporaneo della carta di credito.
Purtroppo fino ad oggi non si è ancora fatto vivo e men che meno ha tenuto fede
alle promesse fatte, ovvero che si sarebbe presentato direttamente presso i
nostri uffici per regolarizzare la sua posizione”.
3.
In data 12
gennaio __________ la CIVI 1 ha inoltrato denuncia penale per appropriazione
indebita nei confronti del signor ACCU 1 e della __________ di __________.
Nel testo si puntualizza che sulla base di un contratto di noleggio il
cliente, avvisato tanto via e-mail quanto per raccomandata, non aveva
riconsegnato il veicolo né aveva saldato il conto, a quel momento ammontante a
fr. 4'456.25.
Il 21 febbraio __________ il AINQ 1 ordinava l’arresto dell’accusato,
che veniva eseguito ben oltre un anno dopo, il 14 maggio __________: ACCU 1
veniva rintracciato presso un albergo di __________, ove alloggiava con la
compagna e tre figli.
Dal 14 al 16 maggio __________, ACCU 1 è stato detenuto in carcere.
4.
Con decreto 16 maggio __________ il AINQ 1 ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di appropriazione indebita per essersi, in data 18.12.__________,
a __________ ed in altre zone del Cantone Ticino o dell’Italia, al fine di
conseguire un indebito profitto, appropriato dell’autofurgone __________, di
colore grigio, targato __________, del valore di fr. 46'845.--, da lui
noleggiato presso CIVI 1, __________, omettendo di restituire lo stesso alla
scadenza del contratto fissata per il 18.12.__________. Egli ha proposto una
pena di 90 aliquote giornaliere da fr. 70.--, per un totale di fr. 6'300.--,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e una multa di
fr. 2'000.--, oltre a tasse e spese di giustizia.
Gli atti sono stati trasferiti per competenza alla Pretura penale a
seguito della tempestiva opposizione, datata 29 maggio 2008, da parte
dell’accusato al decreto d’accusa.
5.
In aula,
così come già prima durante l’istruttoria predibattimentale, l’accusato, e con
lui il suo difensore, hanno posto l’accento sulla volontà di pagare il nolo
tutto in una volta, non appena possibile a seguito di qualche buon affare. A
sostegno di un tale (non) agire, ACCU 1 si è richiamato ad un consenso tacito,
da lui chiamato “putativo”, ottenuto dalla parte civile, atteso che questa, a
suo dire in più occasioni, aveva prolungato il contratto scaduto il 18 dicembre
__________ (l’accusato in aula ha parlato più volte di “novazione”).
Stigmatizzando
di non essere più stato contattato da un certo momento in poi, rispettivamente
di non aver saputo che contro di lui fosse stata sporta denuncia, egli ha
affermato di non aver mai avuto l’intenzione di appropriarsi dell’autovettura.
Così anche
il difensore che ha chiesto il proscioglimento, difettando a sua mente
l’aspetto soggettivo del reato e trattandosi di mera questione di diritto
civile. Egli ha insistito sul fatto che il proprio patrocinato non avesse mai
avuto una condotta attiva, di appropriazione, tentando di occultare, magari
riverniciandolo, l’autofurgone; nemmeno egli si sarebbe rifiutato di
consegnarlo o avrebbe negato di averlo ricevuto in nolo.
In via
subordinata, in caso di denegata pronuncia di condanna, la difesa ha postulato
l’applicazione, nell’ordine, dell’art. 13 CP (errore sui fatti), poiché ACCU 1
credeva di poter agire come ha fatto, dell’art. 52 CP (punizione priva di
senso), essendo la punizione già avvenuta nella forma del carcere preventivo sofferto,
dell’art. 53 CP (riparazione), avendo l’accusato nel frattempo versato alla
parte civile, che mai ha risposto alle sollecitatorie sul quantum da
pagare, un importo di fr. 2'000.--, rispettivamente, infine, dell’art. 21
(errore sull’illiceità) poiché l’accusato non era cosciente di commettere un
reato.
6.
Giusta
l’art. 138 cifra 1 CP si rende colpevole di appropriazione indebita chiunque,
per procacciare a sé un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui
che gli è stata affidata.
Dal
profilo oggettivo il reato richiede l’appropriazione di una cosa mobile
affidata, laddove per affidato va inteso ciò che vien dato o lasciato
all’autore affinché l’utilizzi in modo determinato nell’interesse altrui, in
particolare per custodirlo, amministrarlo o consegnarlo secondo istruzioni
espresse o tacite (DTF 120 IV 278 consid. 2 e rif. ivi citati).
L’appropriazione
implica che l’autore utilizzi il bene affidatogli contrariamente alle
indicazioni ricevute, distanziandosi dalla destinazione fissata (DTF 121 IV 25
cons. 5).
Dal punto
di vista soggettivo l’autore deve agire intenzionalmente, bastando al riguardo
la commissione per dolo eventuale (Corboz,
Les infractions en droit suisse, I, Berna 2002, n. 9 ad art. 138 CP, pag. 226),
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, altrimenti
detto qualsiasi vantaggio economico (Rehberg/Schmid,
Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 7. ed., Zurigo 1997, pag. 77).
L’arricchimento,
infine, deve essere indebito, illegittimo. In merito è dato dolo eventuale
allorquando l’autore non è del tutto convinto del proprio diritto, pur tuttavia
agisce accettando l’eventualità dell’arricchimento indebito (DTF 105 IV 36
consid. 3a).
7.
L’accusato
ha sempre sostenuto di aver dedotto dal comportamento della CIVI 1, e meglio
del responsabile __________, che il contratto di nolo fosse stato prolungato a
tempo indeterminato e che, pur dati i problemi finanziari di fine __________,
da lui definiti temporanei, egli sempre aveva ritenuto di poter riuscire a
pagare l’intero scoperto in una volta, non appena concluso un buon affare.
V’è
pertanto dapprima da esaminare se tale tesi possa essere protetta.
Primariamente
va ricordato come in quel periodo, a far tempo dalla fine del __________, ACCU 1
non fosse facilmente rintracciabile.
Egli aveva
indicato al proprio partner contrattuale come unico indirizzo postale una
società straniera con recapito presso il __________ di __________. Senonché
ogni invio, richiamo o sollecito spedito a quell’indirizzo non avrebbe avuto
alcun esito, considerato che lo stesso accusato al processo ha indicato che in
quell’ufficio non metteva piede più di una volta ogni due mesi; di più, la
Gendarmeria territoriale di __________, nel proprio rapporto di fine gennaio __________,
segnala che “dagli accertamenti effettuati presso il __________ di __________
è risultato che ACCU 1 da diversi mesi è irreperibile; essendo anche debitore
nei confronti della direzione di questo __________, la stessa ha provveduto a
sopprimergli ogni tipo di servizio”.
Ne dà del
resto conferma __________ allorquando in polizia ha precisato di aver “tentato
ripetutamente di contattare telefonicamente ACCU 1 e la sua presunta segretaria
presso il __________ di __________, senza alcun esito” (interrogatorio
Storti, doc. 3).
L’unica
via utile per il contatto fra le parti era quindi la posta elettronica.
La difesa
ha prodotto agli atti sette messaggi elettronici inviati da __________ a ACCU 1.
Da lì, a
suo dire, l’accusato avrebbe desunto il prolungamento (a tempo indeterminato)
del contratto a comprova della mancanza di malanimo nel suo agire.
Ebbene,
proprio da tali documenti si evince che il 23 dicembre __________ __________
ricordava a ACCU 1 che il contratto era scaduto il 18 dicembre, e che il 19
gennaio __________ ancora __________ scriveva che la scadenza “per il
ritorno ed il pagamento del furgone era il 10 gennaio __________”,
attendendo urgentemente notizie (a mostrare che sin lì non ne aveva avute).
Va pur
detto che quest’ultima comunicazione, che riporta una data di scadenza diversa
rispetto a quella pattuita, poteva indurre l’accusato a ritenere che sin lì
(data comunque precedente all’invio e-mail) il rapporto giuridico fra le parti
ancora era in vigore.
Invano
però, da quel momento, si cercherebbero ulteriori “segnali” di rinnovo,
prolungamento o, per dirla con l’accusato, di “novazione” del
contratto. Né una qualsiasi persona al posto dell’accusato, peraltro persona
istruita e che in aula ha evidenziato viva intelligenza, avrebbe potuto in
qualche modo dedurne un tacito accordo all’uso sine die della vettura.
Ciò anche alla luce del fatto che in precedenza era stato necessario un formale
doppio rinnovo, di mese in mese, del contratto originario, fatto noto
all’accusato: nel suo verbale di polizia 15 maggio __________ (pag. 2) egli ha
confermato di sapere che “la scadenza di questo contratto purtroppo era
mensile”, pur aggiungendo “ma rinnovabile”, rispettivamente che il
prolungamento sino al 18 dicembre __________ era stato fatto dalla __________ “in
via del tutto eccezionale”.
Sempre
dagli scritti e-mails (unidirezionali) di __________ all’accusato si rileva
come già il 26 gennaio __________ il primo abbia comunicato il saldo dello
scoperto al secondo, che quindi l’ha da quel momento sempre conosciuto, al di
là delle lettere chiedenti il saldo alla parte civile in imminenza del
processo. L’indicazione di un saldo, evidentemente, stava a significare che il
contratto aveva preso termine (nel primo verbale di polizia del 15 maggio __________,
ACCU 1 ha spiegato che dal momento in cui aveva ricevuto l’e-mail ove si
cifrava uno scoperto di circa fr. 5'000.--, non potendolo onorare, “un po’
per vergogna e un po’ per il fatto che __________ non avrebbe più creduto alla
mia parola, non mi sono più fatto vedere né sentire”).
Se ciò non
fosse bastato, __________ reiterava negli appelli altre tre volte, nei mesi di
marzo e aprile __________, ricordando all’accusato come ”Lei mi sta mettendo
in gravi difficoltà con la direzione di __________ per il mancato pagamento e
restituzione del veicolo” e chiedendo insistentemente quando il veicolo
sarebbe rientrato.
Delle
risposte dell’accusato, che ha prodotto solo i messaggi a lui inviati da __________,
nulla si sa, se non quanto riferito in polizia dallo stesso responsabile della CIVI
1.
di che riporta come l’accusato avesse addotto quale giustificazione “motivi
famigliari e il blocco temporaneo della carta di credito”, indicando che si
sarebbe presentato direttamente presso gli uffici di __________ “per
regolarizzare la sua posizione”. La denuncia cita “2 risposte via e-mail
che avrebbe saldato entro l’11.01.__________, cosa che non è avvenuta”
(doc. 1).
Da aprile __________,
come confermato al dibattimento dall’accusato, è cessato ogni contatto fra le
parti, di fatto inutile, visti gli esiti.
L’arresto
di ACCU 1, che ancora stava usando la __________, è avvenuto oltre un anno
dopo, nel maggio __________.
Quanto
precede conduce a ritenere priva di ogni sostegno la tesi dell’accusato
relativa ad un rinnovo (a tempo indeterminato e ancora “in vigore” al momento
dell’arresto) del rapporto giuridico fra le parti.
Se lo
stesso è avvenuto, ciò può essere a ragione condotto sino al massimo al 10
gennaio __________.
All’accusato
era ben chiaro, per le comunicazioni ricevute, che la CIVI 1 riteneva da lì in avanti
scaduto il contratto e richiedeva, insistentemente, finché non ha preso atto
che i solleciti erano inutili, la restituzione del veicolo e il pagamento dello
scoperto.
Nemmeno
soccorre all’accusato cercare di scaricare delle responsabilità sulla CIVI 1 o
sul responsabile __________, ove si consideri che in materia penale ognuno
risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale, ma in ogni caso
qui non dato, comportamento antigiuridico altrui non muta né attenua la
responsabilità per una violazione di norme imputabile a propria colpa (cfr. TF
6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, cons. 3.3.).
8.
La difesa
ha insistito sulla mancanza di volontà di appropriarsi del bene da parte del
suo assistito rispettivamente sul mancato perseguimento di un illecito
profitto.
Cercando
di ridurre la fattispecie ad un problema di mero diritto civile essa ha
rilevato come accanto ad un’appropriazione omissiva debba sussistere un facere,
una condotta positiva, che, qui, a suo parere, difetta, ritenuto che mai ACCU 1
si è rifiutato di consegnare l’autofurgone né mai ha negato di averlo ricevuto,
né, ancora, egli ha cercato di occultarlo attivamente, nascondendolo o
riverniciandolo.
Relativamente
ai presupposti oggettivi del reato, palese qui trattavasi l’autovettura __________
di cosa mobile appartenenti a terzi (la ditta CIVI 1), affidata all’accusato in
forza di un contratto.
L’appropriazione
implica inoltre che l’autore voglia da una parte che il proprietario venga
spossessato durevolmente del possesso sul bene e, d’altra parte, che intenda
attribuirsi la cosa per un certo tempo (DTF 121 IV 25 consid. 1c). L’autore in
pratica si comporta come proprietario senza averne la qualità, in violazione
degli accordi che gli avevano permesso di acquisire il possesso sulla cosa (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 138 CP,
pag. 226).
Si
appropria in altre parole di una cosa mobile colui che la incorpora
economicamente al proprio patrimonio, anche solo temporaneamente, sia per
conservarla, utilizzarla o alienarla, disponendone come fosse proprietario (DTF
118.
IV 151 consid. 2a e rif. ivi citati).
L’accusato
ha chiaramente manifestato l’intenzione di privare durevolmente il legittimo
proprietario dell’autovettura e di attribuirsela per un certo, lungo tempo,
palesando così la volontà di non rispettare i diritti di chi gli ha affidato il
bene, circostanza che costituisce l’elemento caratteristico dell’appropriazione
indebita (cfr. DTF 121 IV 25 consid. 1 c).
Nella
fattispecie ACCU 1 ha denotato un comportamento attivo nell’uso
dell’autofurgone come fosse proprio per circa 15 mesi, in spregio alle
pattuizioni e ai richiami di chi glielo aveva affidato, senza dare segnali di
sé per oltre un anno, fino a quando non è stato fermato.
Invano si
cercherebbe nell’incarto un solo atto, un solo scritto, un solo indizio di un
contatto da parte di ACCU 1 con la parte civile, al di fuori dei due e-mails
citati da __________: nessuno in ogni caso da cui traspaia la volontà di
restituire quanto a lui affidato.
Peraltro
l’asserzione di avere sempre avuto l’intenzione di voler pagare tutto il dovuto
in una volta stride con le gravi difficoltà finanziarie, ammesse, di quel
tempo: ciò sta indicare, piuttosto, che nonostante non vi fossero le
possibilità, l’accusato si era impegnato in un nolo oneroso, che non aveva
serie prospettive di essere onorato.
Nemmeno
egli ha saputo rendere minimamente verosimile il suo dire che proprio il giorno
dell’arresto (e mai prima, quindi), avvenuto il 14 maggio __________ a __________,
avrebbe avuto l’intenzione di saldare il conto, poiché avrebbe ricevuto circa
fr. 70'000.-- da fantomatici clienti che avrebbe dovuto incontrare qualche ora
dopo, e che, sempre quel giorno, concluso l’affare, avrebbe riconsegnato
l’autovettura alla CIVI 1.
L’accusato
ha scientemente fatto uso del bene affidatogli a palese danno della locatrice
(che non ha potuto noleggiarlo ad altri rispettivamente ne ha subito il
deprezzamento) e a profitto proprio, ritenuto che per quel lungo periodo (e
oltre, se non fosse intervenuto l’arresto, allorquando egli ancora stava usando
quell’auto) non ha dovuto assumersi i costi di altro nolo, dei mezzi pubblici
o, addirittura, dell’acquisto di un’altra vettura, causando contemporaneamente
- pur per un periodo solo temporaneo, ciò che basta (DTF 118 IV 29 consid. 3a)
- impoverimento nella vittima e arricchimento nell’autore (cfr. Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 138 CP,
pag. 227: DTF 122 II 430 seg.; 121 Iv 107; 119 IV 214 consid. 4b).
Se ne
conclude l’adempimento del reato di appropriazione indebita ai sensi dell’art.
138.
cifra 1 CP.
9.
A riguardo
delle richieste, poste in via subordinata, in caso di condanna, da parte del
difensore di vedere applicate alcune norme della parte generale del CP, si dica
quanto segue.
9.1
Per l’art. 13 CP chiunque agisce per
effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato
secondo questa supposizione. L’errore sui fatti esclude l’intenzione; l’autore
realizza la fattispecie oggettiva, ma la sua intenzione non si estende a tutti
gli elementi della stessa.
La dottrina, nell’ambito
dell’appropriazione indebita, richiama gli esempi, scolastici, qui non avveratisi,
dell’autore che crede di appropriarsi di un bene senza valore (Rehberg/Schmid, op. cit., pag. 78)
oppure che non sa che il bene affidatogli appartiene ad un terzo (Jenny, Strafrecht I, Basler Kommentar,
2.
ed., Basilea 2007, n. 7 ad art. 21 CP, pag. 434).
ACCU 1 è persona intelligente, tutt’altro
che ingenua, con una lunga esperienza professionale in un contesto in cui sono
quotidiani pattuizioni e obblighi contrattuali.
Quanto esposto ai considerandi che
precedono esclude una sua supposizione erronea della fattispecie: gli obblighi
nei confronti di chi gli aveva affidato il bene erano (anche a lui) chiari, con
lui pattuiti e a lui perfettamente conosciuti; egli, producendoli agli atti, ha
poi mostrato di aver ricevuto e letto i richiami alla restituzione e al
pagamento ricevuti dalla parte civile.
In questo scenario non v’è spazio per
l’errore sui fatti.
9.2
Poco da dire sulla richiesta di
applicazione dell’art. 52 CP, se non che quanto precede evidenzia come colpa e
conseguenze del fatto siano tutt’altro che di lieve entità.
9.3
Nemmeno può l’accusato trovare conforto
nell’art. 53 CP, poiché non ha risarcito il danno, nemmeno nei limiti che da
lui si potevano pretendere. Egli conosce lo scoperto dovuto dal gennaio __________
(cfr. e-mail __________ 26.01.__________) e, ad oggi, quasi due anni dopo, pur
essendo la sua situazione economica attuale tutt’altro che disprezzabile (cfr.
consid. 1) ha risarcito solo una minima parte, per lo più solo nell’imminenza
del processo.
9.4
L’art. 21 CP si applica nel caso di errore
inevitabile, ossia quando l’autore non sapeva e non avrebbe potuto sapere di
agire illecitamente (Messaggio
concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, pag.
27; Jenny, op. cit., n. 5 segg.,
pagg. 433 segg.). Per l’esperienza e il contesto geografico-culturale da cui
proviene ACCU 1, l’errore sull’illiceità del proprio agire non è degno di
seguito, né, a dire il vero, la difesa ha cercato con convinzione di perorarne
l’applicazione.
10.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto
della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che
la stessa avrà sulla sua vita.
La
colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP).
Se
bisogna far fede alle parole dell’accusato (e agli atti che non lo smentiscono)
che, pur avendo sempre fatto ricorso a contratti di nolo o di leasing per le
autovetture da lui utilizzate, mai ha avuto problemi di sorta e ha sempre
onorato i propri impegni, si può ritenere quello in parola un caso isolato.
Egli
risulta poi incensurato nel nostro Paese. A suo dire, in Italia, è stato condannato
per diffamazione per un articolo scritto su un giornale sul tema del
riciclaggio, mentre è in corso un procedimento per appropriazione indebita che
l’accusato giustifica con la volontà di un cliente, fallito, che “ha cercato
di tutelarsi denunciando me ed altri” (verbale di polizia 16.5.__________,
pag. 4).
Il
rapporto 29 gennaio __________ del Centro di Cooperazione di Polizia e Doganale
riferisce che ACCU 1 “ha precedenti per denuncia a piede libero per
abusivismo attività finanziaria, agosto __________, e appropriazione indebita e
pena per coloro che concorrono nel reato, agosto __________” (annesso al
doc. 4).
In
considerazione del fatto che fra gli atti appropriativi possibili nella
fattispecie, ACCU 1 si è “limitato” all’uso contrariamente alle istruzioni, non
giungendo all’occultamento o all’alienazione del bene rispettivamente tenendo
conto del carcere preventivo di tre giorni già sofferto, si giustifica la
condanna ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere - il cui importo va
tuttavia aumentato, rispetto alla proposta dell’accusa, da fr. 70.-- a fr.
120.
-- in base alla situazione patrimoniale accertata al dibattimento - e, in
forza dell’art. 42 cpv. 4 CP, di una multa di fr. 200.--.
Nulla
osta alla sospensione condizionale della (sola) pena pecuniaria, come del resto
proposto dall’accusa, per un periodo di due anni.
11.
Tasse
e spese del procedimento vanno poste a carico del condannato, la cui richiesta
di ripetibili va respinta.
P.q.m.,
visti gli art. 138 cifra 1 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti sub 1 e 4, negativamente ai quesiti posti sub 2
e 5, come segue agli altri quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
appropriazione indebita (art. 138 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1899/2008 del 16 maggio 2008;
condanna ACCU 1
1.
alla
pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi),
per un totale di fr. 3'600.-- (tremilaseicento), da dedursi il carcere
preventivo sofferto di giorni 3 (tre);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla
multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento
delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-- (ottocento);
respinge la
domanda di ripetibili;
comunica che la
condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP;
avvertite le
parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione
della sentenza.
avverte che la
motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice,
in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta,
con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono
lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione,
Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- multa
fr. 600.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1000.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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