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Decisione

10.2008.227

Appropriazione indebita per mancata restituzione e mancato pagamento dell'auto noleggiata; dominio sulla cosa; utilizzo del bene contrariamente alle indicazioni ricevute

25 novembre 2008Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato

previsto dall’art. 138 cifra 1 CP;

perseguito con decreto

d’accusa del 16 maggio 2008 n. 1899/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla

pena pecuniaria di fr. 6'300.00 (seimilatrecento), corrispondente a 90

(novanta) aliquote da fr. 70.00 (settanta) (art. 34 e seg. CP); da dedursi il

carcere preventivo sofferto di giorni 3 (tre).

L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 2'000.00 (duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 100.00 (cento).

ed inoltre L’autofurgone

__________ viene restituito all’avente diritto CIVI 1, (art. 70 cpv. 1 CP); per

il rimanente la parte civile viene rinviata al foro civile.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 29 maggio

2008;

indetto il

dibattimento 25 novembre 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente,

assistito dal proprio difensore __________ DI 1; il AINQ 1 con lettera 16

settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità

dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito, in via

subordinata, in caso di denegata pronuncia di condanna, che trovino

applicazione, nell’ordine, gli art. 13, 52, 53 e/o 21 CP. Inoltre, avendo già sofferto

l’accusato tre giorni di carcere preventivo la difesa postula che si

soprassieda alla multa; chiede infine che siano pronunciate ripetibili a favore

dell’accusato;

sentito per ultimo l'accusat;

posti a giudizio i

seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1

autore colpevole di appropriazione indebita, per essersi, in data 18.12.__________,

a __________ ed in altre zone del Cantone Ticino o dell’Italia, al fine di

conseguire un indebito profitto, appropriato dell’autofurgone __________, di

colore grigio, targato __________, del valore di fr. 46'845.-, da lui

noleggiato presso CIVI 1, omettendo di restituire lo stesso alla scadenza del

contratto fissata per il 18.12.__________, ritenuto che l’autofurgone è stato

recuperato a __________ a seguito dell’arresto di ACCU 1 in data 14 maggio __________?

2.

Possono

trovare applicazione l’art. 13 CP (errore sui fatti) o l’art. 52 CP (impunità)

o l’art. 53 CP (riparazione) o l’art. 21 (errore sull’illiceità)?

3.

In caso di

condanna quale deve essere la pena?

4.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale

periodo di prova?

5.

Devono

essere assegnate ripetibili e se sì in quale misura?

6.

A chi

vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti,

prso atto della

dichiarazione di ricorso e richiesta di motivazione inoltrata in data 28

novembre 2008 dal. DI 1,;

considerato in fatto e in diritto:

1.

ACCU 1,

classe __________, cittadino italiano con residenza a __________, convive da

oltre vent’anni con __________; dalla relazione sono nati sei figli, di cui

quattro ancora vivono in casa.

Ottenuta la maturità scientifica presso un liceo di __________,

l’accusato si è iscritto alla facoltà di lettere e filosofia dell’Università di

__________, ove ha sostenuto quattro esami.

Dal profilo professionale egli ha specificato di svolgere da 17 anni

l’attività di consulente aziendale. Da qualche anno, come indipendente, si

occupa in specie di reperire e presentare clienti a diversi istituti di credito

rispettivamente di “incorporare” (termine che lui indica essere sinonimo di

“creare”) società in Inghilterra.

Per quanto attiene le sue relazioni con il Canton Ticino, ACCU 1 ha affermato di avere contatti con diverse banche sulla piazza di __________ rispettivamente di

aver avuto, per un paio d’anni, un proprio ufficio presso il __________ di __________,

ove saltuariamente, di media una volta ogni due mesi, riceveva clienti.

Quo alla propria situazione patrimoniale, l’accusato ha cifrato

in Euro 7'000.-- la propria entrata media mensile netta. La convivente lavora

ed ha un reddito proprio, così che a carico di ACCU 1 vi sono quattro figli

minorenni.

2.

ACCU 1 ha più volte sostenuto essere solito utilizzare, per i suoi bisogni sia famigliari che

professionali, autoveicoli presi a nolo, da ditte diverse.

Così egli

si è rivolto nella seconda metà del mese di settembre __________ all’agenzia CIVI

1, con la quale ha stipulato un contratto di noleggio di durata mensile avente

per oggetto un’autovettura __________.

L’accusato

ha indicato quale indirizzo di riferimento e per la fatturazione la __________,

presso il __________ (doc. 1).

Trascorso

il primo mese, su richiesta dell’accusato, il contratto è stato prorogato di un

ulteriore mese, sino al 18 novembre __________. Nel pagamento di questa

mensilità vi è stato un primo disguido a seguito del fatto che la carta di

credito dell’accusato era risultata scoperta; il problema era rientrato qualche

giorno dopo.

Il signor __________,

responsabile d’agenzia, aveva accondisceso poi “in via del tutto eccezionale”

(cfr. interrogatorio di polizia, doc. 3) all’ulteriore domanda di ACCU 1 volta

ad ottenere un nuovo prolungamento del contratto sino al 18 dicembre __________;

un’altra volta la carta di credito mostrava una mancanza nella copertura.

A far

tempo dal 18 dicembre 2006 gli atti tacciono su eventuali riscontri di ACCU 1

ai richiami da parte di __________ alla restituzione del veicolo e al saldo del

nolo, avvenuti dapprima telefonicamente, tentando, senza esito, di contattare “la

presunta segretaria presso il __________” (cfr. interrogatorio __________

22.01

__________, doc. 3, pag. 2), poi per via di posta elettronica.

Davanti

agli organi di polizia, __________ ha indicato che “in seguito, via posta

elettronica, finalmente il cliente si è messo in contatto con il sottoscritto,

adducendo quali giustificazioni al ritardo della riconsegna dell’auto e del

pagamento, motivi famigliari e blocco temporaneo della carta di credito.

Purtroppo fino ad oggi non si è ancora fatto vivo e men che meno ha tenuto fede

alle promesse fatte, ovvero che si sarebbe presentato direttamente presso i

nostri uffici per regolarizzare la sua posizione”.

3.

In data 12

gennaio __________ la CIVI 1 ha inoltrato denuncia penale per appropriazione

indebita nei confronti del signor ACCU 1 e della __________ di __________.

Nel testo si puntualizza che sulla base di un contratto di noleggio il

cliente, avvisato tanto via e-mail quanto per raccomandata, non aveva

riconsegnato il veicolo né aveva saldato il conto, a quel momento ammontante a

fr. 4'456.25.

Il 21 febbraio __________ il AINQ 1 ordinava l’arresto dell’accusato,

che veniva eseguito ben oltre un anno dopo, il 14 maggio __________: ACCU 1

veniva rintracciato presso un albergo di __________, ove alloggiava con la

compagna e tre figli.

Dal 14 al 16 maggio __________, ACCU 1 è stato detenuto in carcere.

4.

Con decreto 16 maggio __________ il AINQ 1 ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di appropriazione indebita per essersi, in data 18.12.__________,

a __________ ed in altre zone del Cantone Ticino o dell’Italia, al fine di

conseguire un indebito profitto, appropriato dell’autofurgone __________, di

colore grigio, targato __________, del valore di fr. 46'845.--, da lui

noleggiato presso CIVI 1, __________, omettendo di restituire lo stesso alla

scadenza del contratto fissata per il 18.12.__________. Egli ha proposto una

pena di 90 aliquote giornaliere da fr. 70.--, per un totale di fr. 6'300.--,

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e una multa di

fr. 2'000.--, oltre a tasse e spese di giustizia.

Gli atti sono stati trasferiti per competenza alla Pretura penale a

seguito della tempestiva opposizione, datata 29 maggio 2008, da parte

dell’accusato al decreto d’accusa.

5.

In aula,

così come già prima durante l’istruttoria predibattimentale, l’accusato, e con

lui il suo difensore, hanno posto l’accento sulla volontà di pagare il nolo

tutto in una volta, non appena possibile a seguito di qualche buon affare. A

sostegno di un tale (non) agire, ACCU 1 si è richiamato ad un consenso tacito,

da lui chiamato “putativo”, ottenuto dalla parte civile, atteso che questa, a

suo dire in più occasioni, aveva prolungato il contratto scaduto il 18 dicembre

__________ (l’accusato in aula ha parlato più volte di “novazione”).

Stigmatizzando

di non essere più stato contattato da un certo momento in poi, rispettivamente

di non aver saputo che contro di lui fosse stata sporta denuncia, egli ha

affermato di non aver mai avuto l’intenzione di appropriarsi dell’autovettura.

Così anche

il difensore che ha chiesto il proscioglimento, difettando a sua mente

l’aspetto soggettivo del reato e trattandosi di mera questione di diritto

civile. Egli ha insistito sul fatto che il proprio patrocinato non avesse mai

avuto una condotta attiva, di appropriazione, tentando di occultare, magari

riverniciandolo, l’autofurgone; nemmeno egli si sarebbe rifiutato di

consegnarlo o avrebbe negato di averlo ricevuto in nolo.

In via

subordinata, in caso di denegata pronuncia di condanna, la difesa ha postulato

l’applicazione, nell’ordine, dell’art. 13 CP (errore sui fatti), poiché ACCU 1

credeva di poter agire come ha fatto, dell’art. 52 CP (punizione priva di

senso), essendo la punizione già avvenuta nella forma del carcere preventivo sofferto,

dell’art. 53 CP (riparazione), avendo l’accusato nel frattempo versato alla

parte civile, che mai ha risposto alle sollecitatorie sul quantum da

pagare, un importo di fr. 2'000.--, rispettivamente, infine, dell’art. 21

(errore sull’illiceità) poiché l’accusato non era cosciente di commettere un

reato.

6.

Giusta

l’art. 138 cifra 1 CP si rende colpevole di appropriazione indebita chiunque,

per procacciare a sé un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui

che gli è stata affidata.

Dal

profilo oggettivo il reato richiede l’appropriazione di una cosa mobile

affidata, laddove per affidato va inteso ciò che vien dato o lasciato

all’autore affinché l’utilizzi in modo determinato nell’interesse altrui, in

particolare per custodirlo, amministrarlo o consegnarlo secondo istruzioni

espresse o tacite (DTF 120 IV 278 consid. 2 e rif. ivi citati).

L’appropriazione

implica che l’autore utilizzi il bene affidatogli contrariamente alle

indicazioni ricevute, distanziandosi dalla destinazione fissata (DTF 121 IV 25

cons. 5).

Dal punto

di vista soggettivo l’autore deve agire intenzionalmente, bastando al riguardo

la commissione per dolo eventuale (Corboz,

Les infractions en droit suisse, I, Berna 2002, n. 9 ad art. 138 CP, pag. 226),

allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, altrimenti

detto qualsiasi vantaggio economico (Rehberg/Schmid,

Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 7. ed., Zurigo 1997, pag. 77).

L’arricchimento,

infine, deve essere indebito, illegittimo. In merito è dato dolo eventuale

allorquando l’autore non è del tutto convinto del proprio diritto, pur tuttavia

agisce accettando l’eventualità dell’arricchimento indebito (DTF 105 IV 36

consid. 3a).

7.

L’accusato

ha sempre sostenuto di aver dedotto dal comportamento della CIVI 1, e meglio

del responsabile __________, che il contratto di nolo fosse stato prolungato a

tempo indeterminato e che, pur dati i problemi finanziari di fine __________,

da lui definiti temporanei, egli sempre aveva ritenuto di poter riuscire a

pagare l’intero scoperto in una volta, non appena concluso un buon affare.

V’è

pertanto dapprima da esaminare se tale tesi possa essere protetta.

Primariamente

va ricordato come in quel periodo, a far tempo dalla fine del __________, ACCU 1

non fosse facilmente rintracciabile.

Egli aveva

indicato al proprio partner contrattuale come unico indirizzo postale una

società straniera con recapito presso il __________ di __________. Senonché

ogni invio, richiamo o sollecito spedito a quell’indirizzo non avrebbe avuto

alcun esito, considerato che lo stesso accusato al processo ha indicato che in

quell’ufficio non metteva piede più di una volta ogni due mesi; di più, la

Gendarmeria territoriale di __________, nel proprio rapporto di fine gennaio __________,

segnala che “dagli accertamenti effettuati presso il __________ di __________

è risultato che ACCU 1 da diversi mesi è irreperibile; essendo anche debitore

nei confronti della direzione di questo __________, la stessa ha provveduto a

sopprimergli ogni tipo di servizio”.

Ne dà del

resto conferma __________ allorquando in polizia ha precisato di aver “tentato

ripetutamente di contattare telefonicamente ACCU 1 e la sua presunta segretaria

presso il __________ di __________, senza alcun esito” (interrogatorio

Storti, doc. 3).

L’unica

via utile per il contatto fra le parti era quindi la posta elettronica.

La difesa

ha prodotto agli atti sette messaggi elettronici inviati da __________ a ACCU 1.

Da lì, a

suo dire, l’accusato avrebbe desunto il prolungamento (a tempo indeterminato)

del contratto a comprova della mancanza di malanimo nel suo agire.

Ebbene,

proprio da tali documenti si evince che il 23 dicembre __________ __________

ricordava a ACCU 1 che il contratto era scaduto il 18 dicembre, e che il 19

gennaio __________ ancora __________ scriveva che la scadenza “per il

ritorno ed il pagamento del furgone era il 10 gennaio __________”,

attendendo urgentemente notizie (a mostrare che sin lì non ne aveva avute).

Va pur

detto che quest’ultima comunicazione, che riporta una data di scadenza diversa

rispetto a quella pattuita, poteva indurre l’accusato a ritenere che sin lì

(data comunque precedente all’invio e-mail) il rapporto giuridico fra le parti

ancora era in vigore.

Invano

però, da quel momento, si cercherebbero ulteriori “segnali” di rinnovo,

prolungamento o, per dirla con l’accusato, di “novazione” del

contratto. Né una qualsiasi persona al posto dell’accusato, peraltro persona

istruita e che in aula ha evidenziato viva intelligenza, avrebbe potuto in

qualche modo dedurne un tacito accordo all’uso sine die della vettura.

Ciò anche alla luce del fatto che in precedenza era stato necessario un formale

doppio rinnovo, di mese in mese, del contratto originario, fatto noto

all’accusato: nel suo verbale di polizia 15 maggio __________ (pag. 2) egli ha

confermato di sapere che “la scadenza di questo contratto purtroppo era

mensile”, pur aggiungendo “ma rinnovabile”, rispettivamente che il

prolungamento sino al 18 dicembre __________ era stato fatto dalla __________ “in

via del tutto eccezionale”.

Sempre

dagli scritti e-mails (unidirezionali) di __________ all’accusato si rileva

come già il 26 gennaio __________ il primo abbia comunicato il saldo dello

scoperto al secondo, che quindi l’ha da quel momento sempre conosciuto, al di

là delle lettere chiedenti il saldo alla parte civile in imminenza del

processo. L’indicazione di un saldo, evidentemente, stava a significare che il

contratto aveva preso termine (nel primo verbale di polizia del 15 maggio __________,

ACCU 1 ha spiegato che dal momento in cui aveva ricevuto l’e-mail ove si

cifrava uno scoperto di circa fr. 5'000.--, non potendolo onorare, “un po’

per vergogna e un po’ per il fatto che __________ non avrebbe più creduto alla

mia parola, non mi sono più fatto vedere né sentire”).

Se ciò non

fosse bastato, __________ reiterava negli appelli altre tre volte, nei mesi di

marzo e aprile __________, ricordando all’accusato come ”Lei mi sta mettendo

in gravi difficoltà con la direzione di __________ per il mancato pagamento e

restituzione del veicolo” e chiedendo insistentemente quando il veicolo

sarebbe rientrato.

Delle

risposte dell’accusato, che ha prodotto solo i messaggi a lui inviati da __________,

nulla si sa, se non quanto riferito in polizia dallo stesso responsabile della CIVI

1.

di che riporta come l’accusato avesse addotto quale giustificazione “motivi

famigliari e il blocco temporaneo della carta di credito”, indicando che si

sarebbe presentato direttamente presso gli uffici di __________ “per

regolarizzare la sua posizione”. La denuncia cita “2 risposte via e-mail

che avrebbe saldato entro l’11.01.__________, cosa che non è avvenuta”

(doc. 1).

Da aprile __________,

come confermato al dibattimento dall’accusato, è cessato ogni contatto fra le

parti, di fatto inutile, visti gli esiti.

L’arresto

di ACCU 1, che ancora stava usando la __________, è avvenuto oltre un anno

dopo, nel maggio __________.

Quanto

precede conduce a ritenere priva di ogni sostegno la tesi dell’accusato

relativa ad un rinnovo (a tempo indeterminato e ancora “in vigore” al momento

dell’arresto) del rapporto giuridico fra le parti.

Se lo

stesso è avvenuto, ciò può essere a ragione condotto sino al massimo al 10

gennaio __________.

All’accusato

era ben chiaro, per le comunicazioni ricevute, che la CIVI 1 riteneva da lì in avanti

scaduto il contratto e richiedeva, insistentemente, finché non ha preso atto

che i solleciti erano inutili, la restituzione del veicolo e il pagamento dello

scoperto.

Nemmeno

soccorre all’accusato cercare di scaricare delle responsabilità sulla CIVI 1 o

sul responsabile __________, ove si consideri che in materia penale ognuno

risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale, ma in ogni caso

qui non dato, comportamento antigiuridico altrui non muta né attenua la

responsabilità per una violazione di norme imputabile a propria colpa (cfr. TF

6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, cons. 3.3.).

8.

La difesa

ha insistito sulla mancanza di volontà di appropriarsi del bene da parte del

suo assistito rispettivamente sul mancato perseguimento di un illecito

profitto.

Cercando

di ridurre la fattispecie ad un problema di mero diritto civile essa ha

rilevato come accanto ad un’appropriazione omissiva debba sussistere un facere,

una condotta positiva, che, qui, a suo parere, difetta, ritenuto che mai ACCU 1

si è rifiutato di consegnare l’autofurgone né mai ha negato di averlo ricevuto,

né, ancora, egli ha cercato di occultarlo attivamente, nascondendolo o

riverniciandolo.

Relativamente

ai presupposti oggettivi del reato, palese qui trattavasi l’autovettura __________

di cosa mobile appartenenti a terzi (la ditta CIVI 1), affidata all’accusato in

forza di un contratto.

L’appropriazione

implica inoltre che l’autore voglia da una parte che il proprietario venga

spossessato durevolmente del possesso sul bene e, d’altra parte, che intenda

attribuirsi la cosa per un certo tempo (DTF 121 IV 25 consid. 1c). L’autore in

pratica si comporta come proprietario senza averne la qualità, in violazione

degli accordi che gli avevano permesso di acquisire il possesso sulla cosa (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 138 CP,

pag. 226).

Si

appropria in altre parole di una cosa mobile colui che la incorpora

economicamente al proprio patrimonio, anche solo temporaneamente, sia per

conservarla, utilizzarla o alienarla, disponendone come fosse proprietario (DTF

118.

IV 151 consid. 2a e rif. ivi citati).

L’accusato

ha chiaramente manifestato l’intenzione di privare durevolmente il legittimo

proprietario dell’autovettura e di attribuirsela per un certo, lungo tempo,

palesando così la volontà di non rispettare i diritti di chi gli ha affidato il

bene, circostanza che costituisce l’elemento caratteristico dell’appropriazione

indebita (cfr. DTF 121 IV 25 consid. 1 c).

Nella

fattispecie ACCU 1 ha denotato un comportamento attivo nell’uso

dell’autofurgone come fosse proprio per circa 15 mesi, in spregio alle

pattuizioni e ai richiami di chi glielo aveva affidato, senza dare segnali di

sé per oltre un anno, fino a quando non è stato fermato.

Invano si

cercherebbe nell’incarto un solo atto, un solo scritto, un solo indizio di un

contatto da parte di ACCU 1 con la parte civile, al di fuori dei due e-mails

citati da __________: nessuno in ogni caso da cui traspaia la volontà di

restituire quanto a lui affidato.

Peraltro

l’asserzione di avere sempre avuto l’intenzione di voler pagare tutto il dovuto

in una volta stride con le gravi difficoltà finanziarie, ammesse, di quel

tempo: ciò sta indicare, piuttosto, che nonostante non vi fossero le

possibilità, l’accusato si era impegnato in un nolo oneroso, che non aveva

serie prospettive di essere onorato.

Nemmeno

egli ha saputo rendere minimamente verosimile il suo dire che proprio il giorno

dell’arresto (e mai prima, quindi), avvenuto il 14 maggio __________ a __________,

avrebbe avuto l’intenzione di saldare il conto, poiché avrebbe ricevuto circa

fr. 70'000.-- da fantomatici clienti che avrebbe dovuto incontrare qualche ora

dopo, e che, sempre quel giorno, concluso l’affare, avrebbe riconsegnato

l’autovettura alla CIVI 1.

L’accusato

ha scientemente fatto uso del bene affidatogli a palese danno della locatrice

(che non ha potuto noleggiarlo ad altri rispettivamente ne ha subito il

deprezzamento) e a profitto proprio, ritenuto che per quel lungo periodo (e

oltre, se non fosse intervenuto l’arresto, allorquando egli ancora stava usando

quell’auto) non ha dovuto assumersi i costi di altro nolo, dei mezzi pubblici

o, addirittura, dell’acquisto di un’altra vettura, causando contemporaneamente

- pur per un periodo solo temporaneo, ciò che basta (DTF 118 IV 29 consid. 3a)

- impoverimento nella vittima e arricchimento nell’autore (cfr. Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 138 CP,

pag. 227: DTF 122 II 430 seg.; 121 Iv 107; 119 IV 214 consid. 4b).

Se ne

conclude l’adempimento del reato di appropriazione indebita ai sensi dell’art.

138.

cifra 1 CP.

9.

A riguardo

delle richieste, poste in via subordinata, in caso di condanna, da parte del

difensore di vedere applicate alcune norme della parte generale del CP, si dica

quanto segue.

9.1

Per l’art. 13 CP chiunque agisce per

effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato

secondo questa supposizione. L’errore sui fatti esclude l’intenzione; l’autore

realizza la fattispecie oggettiva, ma la sua intenzione non si estende a tutti

gli elementi della stessa.

La dottrina, nell’ambito

dell’appropriazione indebita, richiama gli esempi, scolastici, qui non avveratisi,

dell’autore che crede di appropriarsi di un bene senza valore (Rehberg/Schmid, op. cit., pag. 78)

oppure che non sa che il bene affidatogli appartiene ad un terzo (Jenny, Strafrecht I, Basler Kommentar,

2.

ed., Basilea 2007, n. 7 ad art. 21 CP, pag. 434).

ACCU 1 è persona intelligente, tutt’altro

che ingenua, con una lunga esperienza professionale in un contesto in cui sono

quotidiani pattuizioni e obblighi contrattuali.

Quanto esposto ai considerandi che

precedono esclude una sua supposizione erronea della fattispecie: gli obblighi

nei confronti di chi gli aveva affidato il bene erano (anche a lui) chiari, con

lui pattuiti e a lui perfettamente conosciuti; egli, producendoli agli atti, ha

poi mostrato di aver ricevuto e letto i richiami alla restituzione e al

pagamento ricevuti dalla parte civile.

In questo scenario non v’è spazio per

l’errore sui fatti.

9.2

Poco da dire sulla richiesta di

applicazione dell’art. 52 CP, se non che quanto precede evidenzia come colpa e

conseguenze del fatto siano tutt’altro che di lieve entità.

9.3

Nemmeno può l’accusato trovare conforto

nell’art. 53 CP, poiché non ha risarcito il danno, nemmeno nei limiti che da

lui si potevano pretendere. Egli conosce lo scoperto dovuto dal gennaio __________

(cfr. e-mail __________ 26.01.__________) e, ad oggi, quasi due anni dopo, pur

essendo la sua situazione economica attuale tutt’altro che disprezzabile (cfr.

consid. 1) ha risarcito solo una minima parte, per lo più solo nell’imminenza

del processo.

9.4

L’art. 21 CP si applica nel caso di errore

inevitabile, ossia quando l’autore non sapeva e non avrebbe potuto sapere di

agire illecitamente (Messaggio

concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, pag.

27; Jenny, op. cit., n. 5 segg.,

pagg. 433 segg.). Per l’esperienza e il contesto geografico-culturale da cui

proviene ACCU 1, l’errore sull’illiceità del proprio agire non è degno di

seguito, né, a dire il vero, la difesa ha cercato con convinzione di perorarne

l’applicazione.

10.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto

della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che

la stessa avrà sulla sua vita.

La

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP).

Se

bisogna far fede alle parole dell’accusato (e agli atti che non lo smentiscono)

che, pur avendo sempre fatto ricorso a contratti di nolo o di leasing per le

autovetture da lui utilizzate, mai ha avuto problemi di sorta e ha sempre

onorato i propri impegni, si può ritenere quello in parola un caso isolato.

Egli

risulta poi incensurato nel nostro Paese. A suo dire, in Italia, è stato condannato

per diffamazione per un articolo scritto su un giornale sul tema del

riciclaggio, mentre è in corso un procedimento per appropriazione indebita che

l’accusato giustifica con la volontà di un cliente, fallito, che “ha cercato

di tutelarsi denunciando me ed altri” (verbale di polizia 16.5.__________,

pag. 4).

Il

rapporto 29 gennaio __________ del Centro di Cooperazione di Polizia e Doganale

riferisce che ACCU 1 “ha precedenti per denuncia a piede libero per

abusivismo attività finanziaria, agosto __________, e appropriazione indebita e

pena per coloro che concorrono nel reato, agosto __________” (annesso al

doc. 4).

In

considerazione del fatto che fra gli atti appropriativi possibili nella

fattispecie, ACCU 1 si è “limitato” all’uso contrariamente alle istruzioni, non

giungendo all’occultamento o all’alienazione del bene rispettivamente tenendo

conto del carcere preventivo di tre giorni già sofferto, si giustifica la

condanna ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere - il cui importo va

tuttavia aumentato, rispetto alla proposta dell’accusa, da fr. 70.-- a fr.

120.

-- in base alla situazione patrimoniale accertata al dibattimento - e, in

forza dell’art. 42 cpv. 4 CP, di una multa di fr. 200.--.

Nulla

osta alla sospensione condizionale della (sola) pena pecuniaria, come del resto

proposto dall’accusa, per un periodo di due anni.

11.

Tasse

e spese del procedimento vanno poste a carico del condannato, la cui richiesta

di ripetibili va respinta.

P.q.m.,

visti gli art. 138 cifra 1 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente

ai quesiti posti sub 1 e 4, negativamente ai quesiti posti sub 2

e 5, come segue agli altri quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

appropriazione indebita (art. 138 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1899/2008 del 16 maggio 2008;

condanna ACCU 1

1.

alla

pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi),

per un totale di fr. 3'600.-- (tremilaseicento), da dedursi il carcere

preventivo sofferto di giorni 3 (tre);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla

multa di fr. 200.-- (duecento);

2.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento

delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-- (ottocento);

respinge la

domanda di ripetibili;

comunica che la

condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite le

parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione

della sentenza.

avverte che la

motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice,

in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta,

con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono

lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione,

Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- multa

fr. 600.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1000.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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