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Decisione

10.2008.228

Detenere e consumare marijuana

21 ottobre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 2009/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.--

(duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

ed inoltre 3. Ordina la confisca e la

distruzione di grammi 3,6 di marijuana, rep. SAD 6043 (art. 69 cpv. 2 CP).

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 6 giugno 2008;

indetto il dibattimento 21 ottobre 2008,

al quale è comparso l’accusato; il Procuratore pubblico con lettera 11

settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il

quale postula il proscioglimento da ogni accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Deve essere ordinata la

confisca e la distruzione di grammi 3.6 di marijuana (reperto SAD 6043)?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19a cifra 1, 2 e 3

LStup; 69 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo come segue ai quesiti posti;

dichiara ACCU

1.

autore colpevole di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a cifra 1 e 2 LStup) per

avere, senza essere autorizzato, detenuto a __________ il 13.4.__________,

grammi 3,6 lordi di marijuana sequestrati dalla Polizia,

manda ACCU 1 esente da pena

trattandosi di caso poco grave ai sensi dell’art. 19a cifra 2 LStup;

prescinde dall’azione penale per il

consumo di marijuana, limitato comunque a un tiro ogni tanto dal dicembre __________

all’aprile __________, per essersi l’accusato sottoposto ad assistenza

sorvegliata dal medico (art. 19a cifra 3 LStup);

assegna a carico di ACCU 1 la

tassa di giustizia di fr. 100.— e le spese giudiziarie di fr. 100.-- per

complessivi fr. 200.-- (duecento);

ordina la confisca e la distruzione

di grammi 3.6 (lordi) di marijuana (reperto SAD __________);

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero Pubblico della

Confederazione, Berna.

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino,

Polizia Scientifica, Bellinzona

(per reperto SAD 6043),

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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