10.2008.23
Rimanere in un appartamento nonostante l'ingiunzione di uscire immediatamente dallo stesso
15 luglio 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.23
Data decisione, Autorità:
15.07.2008, PRPEN
Titolo:
Rimanere in un appartamento nonostante l'ingiunzione di uscire immediatamente dallo stesso
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 186 CPS
Incarto
n.
10.2008.23
DA
67/2008
Bellinzona
15
luglio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuta colpevole di violazione di domicilio,
per essersi indebitamente
trattenuta nell’appartamento di CIVI 1, nonostante l’ingiunzione d’uscirne più
volte espressa dal sopraccitato che dovette richiedere l’intervento della
Polizia per allontanarla;
fatti avvenuti a __________, __________,
Fatti
il 6 ottobre 2007;
reato previsto dall’art. 186
CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 14 gennaio
2008 n. 67/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1’800.-- (milleottocento) corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr.
120.-- (centoventi) - (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 100.--
(cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
Decreta non doversi
procedere contro l’accusata per titolo di danneggiamento, per insufficienza di
prove sul dolo.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 15 gennaio 2008 dall’accusata;
indetto il dibattimento 15 luglio 2008,
al quale ha partecipato l’accusata, mentre il Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita l'accusata, la quale chiede di
essere prosciolta dall’accusa ritenendo di non aver commesso alcuna violazione.
In via subordinata, chiede una sensibile riduzione della pena;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di violazione di domicilio per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42, 186 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
violazione di domicilio, art.
186.
CPS
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 67/2008 del 14 gennaio 2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 5 (cinque)
aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr. 650.--
(seicentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 100.--
(cento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 270.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 120.00 spese
giudiziarie
fr. 370.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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