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Decisione

10.2008.23

Rimanere in un appartamento nonostante l'ingiunzione di uscire immediatamente dallo stesso

15 luglio 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il 6 ottobre 2007;

reato previsto dall’art. 186

CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 14 gennaio

2008 n. 67/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1’800.-- (milleottocento) corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr.

120.-- (centoventi) - (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 100.--

(cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.

Decreta non doversi

procedere contro l’accusata per titolo di danneggiamento, per insufficienza di

prove sul dolo.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 15 gennaio 2008 dall’accusata;

indetto il dibattimento 15 luglio 2008,

al quale ha partecipato l’accusata, mentre il Procuratore Pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita l'accusata, la quale chiede di

essere prosciolta dall’accusa ritenendo di non aver commesso alcuna violazione.

In via subordinata, chiede una sensibile riduzione della pena;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di violazione di domicilio per i fatti commessi nelle circostanze

descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 42, 186 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

violazione di domicilio, art.

186.

CPS

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 67/2008 del 14 gennaio 2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 5 (cinque)

aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr. 650.--

(seicentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 100.--

(cento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 270.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 120.00 spese

giudiziarie

fr. 370.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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