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Decisione

10.2008.237

Dichiarare ad una compagnia assicurativa di essere stato vittima di un falso sinistro (furto con scasso) ed inoltrare una falsa denuncia alla polizia

17 novembre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 2172/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

20'400.-, corrispondente a 60 aliquote da fr. 340.-- (art. 34 e seg. CP). La

pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42

e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.-

(mille) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106

cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CP.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 13 giugno 2008;

indetto il dibattimento in data 17

novembre 2008, al quale hanno presenziato l’accusato, il suo difensore e il

Procuratore Pubblico;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il Procuratore Pubblico che

chiede la conferma integrale del decreto d’accusa;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dell’accusato in via principale per non aver commesso il fatto

ed in via subordinata perché il reato non è stato dimostrato. Nella denegata

ipotesi in cui il giudice dovesse ritenere l’imputato colpevole, egli chiede

una massiccia riduzione della pena;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’accusato autore colpevole

di:

1.1

mancata truffa,

1.2

sviamento della giustizia,

per i fatti descritti nel

decreto d’accusa n. 2172/2008?

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

`

3.

L’eventuale pena può essere

posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì per quale periodo di

prova?

4.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 146 cpv. 1 e 304

cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di truffa

mancata, ex art. 146 cpv. 1 CP e sviamento della giustizia, ex art.

304.

cifra 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 2172/2008 del 11 giugno 2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 50

(cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 340.00 (trecentoquaranta), per un

totale di fr. 17'000.00 (diciassettemila);

§ l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 1'000.00

(mille);

§ in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di fr. 800.00.

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

f r. 1000.00 multa

fr. 350.00 tassa di giustizia

fr. 450.00 spese giudiziarie

fr. 1800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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