10.2008.239
Falsità in documenti
2 dicembre 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.239
Data decisione, Autorità:
02.12.2013, PRPEN
Titolo:
Falsità in documenti
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 251 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.239
DA 2173/2008
Bellinzona
2 dicembre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con
Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuto colpevole di falsità in documenti;
per avere, a __________ nel
giugno __________, agendo in correità con persona rimasta ignota, al fine di
procacciare a sé e ad altri un indebito vantaggio, formato ed utilizzato un
documento falso, e meglio per avere nel corso del mese di giugno __________
chiesto ad una dipendente della società __________ SA, __________ o della __________
SA, __________, di allestire una risoluzione della direttrice della società __________
e di sottoscriverla con la firma falsa di __________, e per avere, in data __________,
consegnato detto documento alla banca __________ (Suisse) __________ SA, al
fine di ottenere l’apertura di un conto bancario intestato alla __________;
fatti avvenuti nelle citate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 251
cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 2173/2008 di
data 11 giugno 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
Fatti
1.Alla pena pecuniaria di fr. 3'300.-, corrispondente a 30 aliquote da
fr. 110.- (art. 34 CP e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art.
106.
cpv. 2 CP).
3.
Si rinviano le parti civili CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3., CIVI 4., CIVI 5.,
CIVI 6., CIVI 7 e CIVI 8, al competente foro per le pretese di natura civile
(art. 94 cpv. 3 CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.-.
ed
inoltre La condanna verrà iscritta a casellario
giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo
previsto dall’art. 369 CP;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 12 giugno 2008 dall'accusata;
indetto il dibattimento in data 2
dicembre 2013,al quale l’accusata, regolarmente citata, non è comparsa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d’accusa;
sentito il Procuratore pubblico, il quale
in considerazione del lungo tempo trascorso dell’entità minima delle
violazioni, del fatto che le parti civili sono state risarcite tramite accordi,
nonché tenuto conto che l’imputata ha fatto la denuncia e collaborato
fattivamente con la giustizia, chiede il proscioglimento;
sentito il difensore, il quale si associa
alla richiesta del Procuratore pubblico e chiede che l’imputata sia prosciolta
e che il procedimento venga abbandonato, richiamata la crassa violazione del
principio di celerità, come pure gli art. 52 e segg. CP e la giurisprudenza
applicabile al caso specifico; rinuncia a un indennizzo ex art. 317 e segg.
CPP-TI;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice colpevole di falsità in documenti per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
1.1
È data violazione dell’art. 6 n. 1 CEDU (violazione del principio di
celerità)?
1.2
È data applicazione degli art. 52 segg. CP?
2.
Quale deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputata può beneficiare della sospensione condizionale
dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 47, 52 e
segg., 251 cifra 1 CP; art. 6 n. 1 CEDU; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e
segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1ACCU 1
dal reato di falsità in
documenti (art. 251 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 2173/2008 del 11 giugno 2008.
carica la tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) allo Stato.
Qualora la parte civile
dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.-
(quattrocento) sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
CIVI 2
CIVI 7
CIVI 8
PR 1
PR 2
PR 3
PR 4
PR 5
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato;
fr. 300.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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