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Decisione

10.2008.239

Falsità in documenti

2 dicembre 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1.Alla pena pecuniaria di fr. 3'300.-, corrispondente a 30 aliquote da

fr. 110.- (art. 34 CP e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art.

106.

cpv. 2 CP).

3.

Si rinviano le parti civili CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3., CIVI 4., CIVI 5.,

CIVI 6., CIVI 7 e CIVI 8, al competente foro per le pretese di natura civile

(art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese

giudiziarie di fr. 100.-.

ed

inoltre La condanna verrà iscritta a casellario

giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo

previsto dall’art. 369 CP;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 12 giugno 2008 dall'accusata;

indetto il dibattimento in data 2

dicembre 2013,al quale l’accusata, regolarmente citata, non è comparsa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d’accusa;

sentito il Procuratore pubblico, il quale

in considerazione del lungo tempo trascorso dell’entità minima delle

violazioni, del fatto che le parti civili sono state risarcite tramite accordi,

nonché tenuto conto che l’imputata ha fatto la denuncia e collaborato

fattivamente con la giustizia, chiede il proscioglimento;

sentito il difensore, il quale si associa

alla richiesta del Procuratore pubblico e chiede che l’imputata sia prosciolta

e che il procedimento venga abbandonato, richiamata la crassa violazione del

principio di celerità, come pure gli art. 52 e segg. CP e la giurisprudenza

applicabile al caso specifico; rinuncia a un indennizzo ex art. 317 e segg.

CPP-TI;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice colpevole di falsità in documenti per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

1.1

È data violazione dell’art. 6 n. 1 CEDU (violazione del principio di

celerità)?

1.2

È data applicazione degli art. 52 segg. CP?

2.

Quale deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputata può beneficiare della sospensione condizionale

dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 47, 52 e

segg., 251 cifra 1 CP; art. 6 n. 1 CEDU; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e

segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1ACCU 1

dal reato di falsità in

documenti (art. 251 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 2173/2008 del 11 giugno 2008.

carica la tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) allo Stato.

Qualora la parte civile

dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.-

(quattrocento) sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

CIVI 2

CIVI 7

CIVI 8

PR 1

PR 2

PR 3

PR 4

PR 5

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato;

fr. 300.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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