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Decisione

10.2008.241

Danneggiare intenzionalmente cose altrui; forzare con una spallata una porta

18 novembre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 1981/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Al lavoro di pubblica

utilità di ore 60, con l'avvertenza che se lo stesso non viene prestato nel

termine stabilito dall'autorità d'esecuzione, verrà ordinata la commutazione in

pena pecuniaria o in pena detentiva (art. 37 e 39 CPS).

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile dell'importo di fr. 739.75 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1

lett. b CPP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 20 giugno 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 18 novembre 2008,

al quale ha partecipato l’accusato, mentre la parte civile ed il Sostituto

Procuratore Pubblico hanno rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l’accusato, il quale chiede il

proscioglimento dall’accusa di danneggiamento, affermando di essere stato

costretto ad aprire la porta con una spallata in quanto il riscaldamento non funzionava

e suo figlio aveva freddo. Egli ritiene inoltre la pretesa di risarcimento

manifestamente esagerata e non corrispondente ai danni effettivamente cagionati;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d'accusa in questione?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile?

5.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 144 cpv. 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

danneggiamento, art. 144 cpv. 1

CPS,

per avere, a __________, nella

notte tra il __________ e l’__________, intenzionalmente danneggiato una cosa

altrui, e meglio per avere forzato con una spallata la porta del locale caldaia

e smontato la rete posata sulla porta del locale elettrico di proprietà di CIVI

1;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

150.

-- (centocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 50.-- (cinquanta);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

rinvia la parte civile al

competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura (267 CPP);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 170.00 spese

giudiziarie

fr. 420.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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