Lexipedia

Decisione

10.2008.245

Lavoratrice indipendente che si ritiene vittima di mobbing e denuncia il fatto tramite scritto diffamatorio destinato a varie persone

8 ottobre 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 2297/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10

aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti

a complessivi fr. 300.--.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.-

(duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 CPS).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1, al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di

risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b e 267 cpv. 1 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

5.

La condanna verrà iscritta

al casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 25 giugno 2008;

indetto il dibattimento in data 8 ottobre

2008, al quale hanno presenziato l’accusata personalmente e l’avvocato di parte

civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 18 settembre 2008 ha

rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore di parte civile, il

quale afferma che il reato imputato all’accusata è realizzato, essendo dati gli

elementi sia soggettivi che oggettivi, come già indicato nella querela agli

atti.

Prescinde dal richiedere un

risarcimento di spese legali, ma chiede il risarcimento di fr. 1.--, simbolico,

a titolo di risarcimento per torto morale;

sentita da ultimo l'accusata, la quale

chiede il proscioglimento;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autrice colpevole di

diffamazione per i fatti indicati nel decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione

condizionale e se sì per quale periodo di prova?

4.

Deve essere confermato il rinvio al foro civile per le pretese di

tale natura (fr. 1.-- a titolo di risarcimento per torto morale) fatte valere

da CIVI 1?

5.

A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

1.

Al momento dei fatti ACCU

1.

svolgeva la professione di merchandiser; attività che consiste

nell’ordinare, fornire ed appositamente sistemare diversi prodotti negli

scaffali dei negozi. Fra i clienti di ACCU 1 figurava pure il supermercato __________

di __________ (__________), che, all’epoca, era diretto da CIVI 1. ACCU 1 non è

però mai stata dipendente della citata catena di vendita francese ed ha sempre

svolto l’attività sopra descritta come professionista indipendente. Essa aveva

infatti degli accordi per la vendita con diversi fornitori di merce e fra i

suoi clienti finali vi era appunto anche il __________ citato. A titolo di

indipendente l’accusata veniva retribuita a ore da parte dei suoi fornitori. Essa

era tuttavia tenuta a seguire le direttive emanate dal direttore della filiale

losonese, ritenuto che le ditte fornitrici per le quali lavorava avevano un

accordo in tal senso con la __________.

Ed è proprio nell’espletamento

della sua attività nel citato supermercato che si sono realizzati i fatti di

causa, e ciò a far tempo dalla primavera del __________. Da questo momento (e

per circa un anno e mezzo) l’accusata avrebbe subìto dalla direzione di __________

delle pressioni psicologiche e degli attacchi ingiustificati. Nei suoi scritti

l’accusata ha definito le sofferenze da lei patite come delle vere e proprie

aggressioni, dei boicottaggi, delle provocazioni, delle diffamazioni e delle

umiliazioni, che non solo riteneva lesive della sua persona, ma anche

irrispettose della sua attività lavorativa. A detta dell’accusata, __________

avrebbe peraltro sempre ignorato le sue obiezioni e le sue rimostranze,

causandole in tal modo un ulteriore disagio.

2.

ACCU 1 si è ad un certo

punto sentita in dovere di risolvere la problematica di cui sopra ed ha reagito

tramite l’invio di diversi scritti, fino a redigere per finire la lettera del __________,

oggetto del decreto d’accusa. Stando a quanto da lei indicato al dibattimento,

lo scritto in questione l’avrebbe preparato nell’ottica d’indurre il direttore

della succursale __________ di __________ ad assumere un comportamento più

riguardoso nei suoi confronti, ritenuto che alle precedenti lettere da lei

redatte non era mai stata data una risposta, fatta eccezione per quella del __________.

L’accusata ha dunque deciso d’inviare copia dello scritto oggetto di

discussione oggi al superiore della parte civile (il direttore generale __________)

e al responsabile delle risorse umane __________. L’istruttoria dibattimentale

ha dimostrato che la lettera in questione è stata altresì inviata ai fornitori

dell’accusata.

Quest’ultima ha d’altronde

ammesso di aver utilizzato dei termini molto forti: all’epoca non era infatti

“serena al 100%” proprio perché sarebbe stata “calpestata” più volte. Sarebbe

per finire “l’impossibilità di dialogo” e l’impressione di effettuare un

“monologo” (v. lettera del __________) che l’ha indotta ad agire così: non

voleva in ogni caso colpire la persona di CIVI 1, ma unicamente il suo

comportamento, che le aveva provocato un disagio a tal punto importante da

poterlo paragonare al mobbing.

3.

Chiunque, comunicando

con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o

di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, come pure chiunque

divulghi una tale incolpazione o un tale sospetto è punito - a querela di parte

– con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere (art. 173 n. 1 CP). Questo

articolo tutela l'onore (che rappresenta un corollario dei diritti della

personalità) da esternazioni di terzi suscettibili di provocare disprezzo -

ossia pregiudizio alla considerazione sociale - per comportamenti o

particolarità individuali moralmente riprovevoli (Corboz, Les infractinons en droit suisse, n. 2 a 8 ad art.

173.

CP con numerosi richiami di giurisprudenza).

Commette diffamazione

chi offende la reputazione altrui, chi imputa alla vittima un comportamento o

una condotta disonorevole: oggetto della protezione penale è il diritto di

ognuno di non essere considerato dagli altri una persona disonesta e quindi da

disprezzare (DTF 119 IV 47, 117 IV 28 consid. 2c); il bene giuridico tutelato è

in effetti la cosiddetta “reputazione”, intesa come senso di correttezza che

una persona dovrebbe naturalmente suscitare nel pensiero dei terzi. La legge

mira infatti a tutelare e a difendere la stima che dovrebbe essere il

sentimento di regola nell’ambiente sociale per una persona determinata,

l’opinione che gli altri hanno delle sue qualità, ritenuto che si può presumere

che ognuno si comporti sempre secondo le regole e gli usi riconosciuti (DTF 117

IV 28 consid. 2c, 116 IV 96 consid. 2, 105 IV 112 consid. 1; CORBOZ, La

diffamation, SJ 1992, pag. 631 seg.).

La tutela

dell'onore esiste anche (ancorché con meno ampiezza) se, come nella

fattispecie, l'offesa verte sulle qualità socio-professionali o su

comportamenti di una persona in tale ambito. Chi mette in dubbio la

preparazione altrui in un determinato ramo, la sua capacità, la sua disposizione

o la sua l'abilità commette diffamazione solo se, oltre a ledere la reputazione

o la fiducia del soggetto, fa nel contempo apparire quest'ultimo come una

persona spregevole.

4.

ACCU 1, ha ammesso di avere utilizzato degli epiteti “forti” e

di essere stata un tantino “maldestra” nell’esprimere (con il “cuore” e non con

l’ “intelletto”) le sue personali idee nei confronti della parte civile e le

proprie rivendicazioni rivolte alla catena di supermercati __________. Al

dibattimento l’accusata ha però dichiarato di non avere assolutamente inteso

ledere l’onore della parte civile. Come spiegato sopra, lo scritto del __________

sarebbe in effetti stato redatto unicamente per ottenere un cambiamento delle

condizioni di lavoro a cui era giornalmente sottoposta e ciò (anche) per il

bene del supermercato, dei clienti e dei collaboratori.

Ora, è vero che l'art. 16 cpv. 2 Cost. garantisce ai cittadini la

libertà d'espressione, principio al quale l’accusata si appella direttamente e

che conferisce a chiunque il diritto d’esprimere la propria opinione in merito

ad una determinata persona o situazione ed è pure assodato che l’art 173 CP non

intende inibire la possibilità di ognuno d’esprimere le proprie opinioni o di

formulare critiche. Tuttavia, anche nell’esercizio di questi diritti, la

normativa citata impone il rispetto del limite della proporzionalità, ritenuto

che, indipendentemente dalle garanzie costituzionali, a nessuno è riconosciuto

il diritto di ledere l’onore altrui.

5.

Nel caso concreto si deve forzatamente concludere che

l’accusata, che peraltro è recidiva specifica nei reati contro l’onore, non è

di certo stata leggera nel descrivere CIVI 1 ai suoi superiori (e ad altri

terzi) come una persona arrogante, prepotente, inaffidabile, rea di commettere mobbing

e quant’altro. Il messaggio che l’accusata voleva trasmettere avrebbe

senz’altro potuto essere diffuso con l’utilizzo di epiteti meno diretti e

soprattutto non offensivi nei confronti della vittima, limitandosi

eventualmente a descrivere i fatti da lei vissuti senza prendere posizione

sulla persona del direttore. Le frasi e i termini usati dall’accusata hanno

invece di gran lunga superato il giustificato livello della sana e costruttiva

critica e hanno sicuramente fatto apparire la parte civile come una persona

spregevole agli occhi dei destinatari, anche a causa dell'inutile diffusione

dello scritto a persone (il responsabile delle risorse umane e le ditte

fornitrici) che nulla hanno a che vedere con il rapporto fra le parti.

Quanto sopra vale a maggior ragione nel caso concreto ritenuto

che, in queste circostanze, occorre essere maggiormente rigorosi nell’ammettere

l’esistenza di fatti giustificativi a favore dell’accusata, in quanto

quest’ultima non può nemmeno essere considerata come “parte debole” nel

contesto di un contratto di lavoro in cui operava (art. 328 CO), poiché, nella

sua qualità di professionista indipendente, l’accusata non era legata a CIVI 1

con un rapporto di subordinazione. Anzi, le pressioni psicologiche da lei

subite non possono nemmeno essere considerate come delle intollerabili

imposizioni della parte civile siccome l'accusata aveva la facoltà di decidere

in ogni tempo di non più prestare i propri servizi per quel grande magazzino,

che, secondo il suo ordine d’idee, non rispettava i principi primordiali del

commercio, le strategie di vendita e non tutelava a sufficienza i suoi

collaboratori, interni o esterni che fossero.

6.

Per quanto

attiene alla commisurazione della pena va detto che non è può essere ignorata la

sofferenza patita dall’accusata, così come neppure il fatto che lo scritto del __________

(inviato a più persone rispetto a quelle indicate nel DA) aveva anche lo scopo

di porre fine ad un atteggiamento, ad una maniera di porsi (o di non porsi) del

direttore del __________ di __________ che a ACCU 1 faceva molto male. L’accusata

ha ribadito al dibattimento di aver sempre lavorato bene e che per questo

motivo riteneva di non meritare un trattamento così irriguardevole. L’istruttoria

dibattimentale infatti ha permesso di meglio comprendere la situazione

dell’accusata e di procedere quindi ad una commisurazione della pena a

dipendenza (anche) di queste circostanze. Quindi, da un lato occorre tenere conto

che l’accusata è recidiva, dall’altro occorre però considerare anche che essa

ha scritto le lettere incriminate poiché si trovava in una situazione di

evidente disagio (i numerosi scritti ne sono la prova), attestata altresì dai

certificati medico-psicologici agli atti. Non va da ultimo dimenticato che al

dibattimento l’accusata si è scusata per quanto ha fatto.

7.

Per finire, in merito al

risarcimento richiesto dalla parte civile, va confermato il rinvio totale di

eventuali pretese al foro civile, dove peraltro è già pendente una causa, la

cui istruttoria non va ostacolata con questa sentenza, la quale deve limitarsi

unicamente agli aspetti penali e non potendo, per evidenti motivi approfondire

nel dettaglio eventuali reciproche problematiche civili;

visti gli art. 173 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 2297/2008 del 23 giugno 2008.

Condanna ACCU 1

1.

al lavoro di

pubblica utilità di 20 ore (5 giorni) da effettuare.

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--.

Conferma il

rinvio della la parte civile al foro civile per le pretese di tale natura.

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. 300.-- totale

fr. 300.-- aumento della tassa di giustizia per

motivazione scritta

fr. 600.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster