10.2008.245
Lavoratrice indipendente che si ritiene vittima di mobbing e denuncia il fatto tramite scritto diffamatorio destinato a varie persone
8 ottobre 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
10.2008.245
Data decisione, Autorità:
08.10.2008, PRPEN
Titolo:
Lavoratrice indipendente che si ritiene vittima di mobbing e denuncia il fatto tramite scritto diffamatorio destinato a varie persone
DIFFAMAZIONE
MOBBING
TUTELA DELL'ONORE
art. 173 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.245
DA
2297/2008
Bellinzona
8
ottobre 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce
Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di diffamazione,
per avere, il __________, ad __________,
nell’ambito del suo rapporto lavorativo e comunicando con terzi, segnatamente
con __________, direttore generale di __________, e __________, direttore
risorse umane e anche con altri, proferendo frasi quali: “..mobbing che ho
subito da parte sua.., ..sua arroganza nei mie confronti..,.. volontà di
colpire chi non si sottomette.., ..al suo sopruso..,..la sua prepotenza..,..
tentativo di lesione grave della mia persona con la divulgazione di
informazioni false e volutamente diffamatorie..,.. è prassi comune tacciarla di
persona inaffidabile..”, incolpato e reso sospetto CIVI 1 in qualità di direttore di __________ __________, di condotta disonorevole e di altri fatti tali da
nuocere alla di lui reputazione;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173
cifra 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 23 giugno
Fatti
2008 n. 2297/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10
aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti
a complessivi fr. 300.--.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.-
(duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 CPS).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1, al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di
risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b e 267 cpv. 1 CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
5.
La condanna verrà iscritta
al casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 25 giugno 2008;
indetto il dibattimento in data 8 ottobre
2008, al quale hanno presenziato l’accusata personalmente e l’avvocato di parte
civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 18 settembre 2008 ha
rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore di parte civile, il
quale afferma che il reato imputato all’accusata è realizzato, essendo dati gli
elementi sia soggettivi che oggettivi, come già indicato nella querela agli
atti.
Prescinde dal richiedere un
risarcimento di spese legali, ma chiede il risarcimento di fr. 1.--, simbolico,
a titolo di risarcimento per torto morale;
sentita da ultimo l'accusata, la quale
chiede il proscioglimento;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autrice colpevole di
diffamazione per i fatti indicati nel decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione
condizionale e se sì per quale periodo di prova?
4.
Deve essere confermato il rinvio al foro civile per le pretese di
tale natura (fr. 1.-- a titolo di risarcimento per torto morale) fatte valere
da CIVI 1?
5.
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1.
Al momento dei fatti ACCU
1.
svolgeva la professione di merchandiser; attività che consiste
nell’ordinare, fornire ed appositamente sistemare diversi prodotti negli
scaffali dei negozi. Fra i clienti di ACCU 1 figurava pure il supermercato __________
di __________ (__________), che, all’epoca, era diretto da CIVI 1. ACCU 1 non è
però mai stata dipendente della citata catena di vendita francese ed ha sempre
svolto l’attività sopra descritta come professionista indipendente. Essa aveva
infatti degli accordi per la vendita con diversi fornitori di merce e fra i
suoi clienti finali vi era appunto anche il __________ citato. A titolo di
indipendente l’accusata veniva retribuita a ore da parte dei suoi fornitori. Essa
era tuttavia tenuta a seguire le direttive emanate dal direttore della filiale
losonese, ritenuto che le ditte fornitrici per le quali lavorava avevano un
accordo in tal senso con la __________.
Ed è proprio nell’espletamento
della sua attività nel citato supermercato che si sono realizzati i fatti di
causa, e ciò a far tempo dalla primavera del __________. Da questo momento (e
per circa un anno e mezzo) l’accusata avrebbe subìto dalla direzione di __________
delle pressioni psicologiche e degli attacchi ingiustificati. Nei suoi scritti
l’accusata ha definito le sofferenze da lei patite come delle vere e proprie
aggressioni, dei boicottaggi, delle provocazioni, delle diffamazioni e delle
umiliazioni, che non solo riteneva lesive della sua persona, ma anche
irrispettose della sua attività lavorativa. A detta dell’accusata, __________
avrebbe peraltro sempre ignorato le sue obiezioni e le sue rimostranze,
causandole in tal modo un ulteriore disagio.
2.
ACCU 1 si è ad un certo
punto sentita in dovere di risolvere la problematica di cui sopra ed ha reagito
tramite l’invio di diversi scritti, fino a redigere per finire la lettera del __________,
oggetto del decreto d’accusa. Stando a quanto da lei indicato al dibattimento,
lo scritto in questione l’avrebbe preparato nell’ottica d’indurre il direttore
della succursale __________ di __________ ad assumere un comportamento più
riguardoso nei suoi confronti, ritenuto che alle precedenti lettere da lei
redatte non era mai stata data una risposta, fatta eccezione per quella del __________.
L’accusata ha dunque deciso d’inviare copia dello scritto oggetto di
discussione oggi al superiore della parte civile (il direttore generale __________)
e al responsabile delle risorse umane __________. L’istruttoria dibattimentale
ha dimostrato che la lettera in questione è stata altresì inviata ai fornitori
dell’accusata.
Quest’ultima ha d’altronde
ammesso di aver utilizzato dei termini molto forti: all’epoca non era infatti
“serena al 100%” proprio perché sarebbe stata “calpestata” più volte. Sarebbe
per finire “l’impossibilità di dialogo” e l’impressione di effettuare un
“monologo” (v. lettera del __________) che l’ha indotta ad agire così: non
voleva in ogni caso colpire la persona di CIVI 1, ma unicamente il suo
comportamento, che le aveva provocato un disagio a tal punto importante da
poterlo paragonare al mobbing.
3.
Chiunque, comunicando
con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o
di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, come pure chiunque
divulghi una tale incolpazione o un tale sospetto è punito - a querela di parte
– con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere (art. 173 n. 1 CP). Questo
articolo tutela l'onore (che rappresenta un corollario dei diritti della
personalità) da esternazioni di terzi suscettibili di provocare disprezzo -
ossia pregiudizio alla considerazione sociale - per comportamenti o
particolarità individuali moralmente riprovevoli (Corboz, Les infractinons en droit suisse, n. 2 a 8 ad art.
173.
CP con numerosi richiami di giurisprudenza).
Commette diffamazione
chi offende la reputazione altrui, chi imputa alla vittima un comportamento o
una condotta disonorevole: oggetto della protezione penale è il diritto di
ognuno di non essere considerato dagli altri una persona disonesta e quindi da
disprezzare (DTF 119 IV 47, 117 IV 28 consid. 2c); il bene giuridico tutelato è
in effetti la cosiddetta “reputazione”, intesa come senso di correttezza che
una persona dovrebbe naturalmente suscitare nel pensiero dei terzi. La legge
mira infatti a tutelare e a difendere la stima che dovrebbe essere il
sentimento di regola nell’ambiente sociale per una persona determinata,
l’opinione che gli altri hanno delle sue qualità, ritenuto che si può presumere
che ognuno si comporti sempre secondo le regole e gli usi riconosciuti (DTF 117
IV 28 consid. 2c, 116 IV 96 consid. 2, 105 IV 112 consid. 1; CORBOZ, La
diffamation, SJ 1992, pag. 631 seg.).
La tutela
dell'onore esiste anche (ancorché con meno ampiezza) se, come nella
fattispecie, l'offesa verte sulle qualità socio-professionali o su
comportamenti di una persona in tale ambito. Chi mette in dubbio la
preparazione altrui in un determinato ramo, la sua capacità, la sua disposizione
o la sua l'abilità commette diffamazione solo se, oltre a ledere la reputazione
o la fiducia del soggetto, fa nel contempo apparire quest'ultimo come una
persona spregevole.
4.
ACCU 1, ha ammesso di avere utilizzato degli epiteti “forti” e
di essere stata un tantino “maldestra” nell’esprimere (con il “cuore” e non con
l’ “intelletto”) le sue personali idee nei confronti della parte civile e le
proprie rivendicazioni rivolte alla catena di supermercati __________. Al
dibattimento l’accusata ha però dichiarato di non avere assolutamente inteso
ledere l’onore della parte civile. Come spiegato sopra, lo scritto del __________
sarebbe in effetti stato redatto unicamente per ottenere un cambiamento delle
condizioni di lavoro a cui era giornalmente sottoposta e ciò (anche) per il
bene del supermercato, dei clienti e dei collaboratori.
Ora, è vero che l'art. 16 cpv. 2 Cost. garantisce ai cittadini la
libertà d'espressione, principio al quale l’accusata si appella direttamente e
che conferisce a chiunque il diritto d’esprimere la propria opinione in merito
ad una determinata persona o situazione ed è pure assodato che l’art 173 CP non
intende inibire la possibilità di ognuno d’esprimere le proprie opinioni o di
formulare critiche. Tuttavia, anche nell’esercizio di questi diritti, la
normativa citata impone il rispetto del limite della proporzionalità, ritenuto
che, indipendentemente dalle garanzie costituzionali, a nessuno è riconosciuto
il diritto di ledere l’onore altrui.
5.
Nel caso concreto si deve forzatamente concludere che
l’accusata, che peraltro è recidiva specifica nei reati contro l’onore, non è
di certo stata leggera nel descrivere CIVI 1 ai suoi superiori (e ad altri
terzi) come una persona arrogante, prepotente, inaffidabile, rea di commettere mobbing
e quant’altro. Il messaggio che l’accusata voleva trasmettere avrebbe
senz’altro potuto essere diffuso con l’utilizzo di epiteti meno diretti e
soprattutto non offensivi nei confronti della vittima, limitandosi
eventualmente a descrivere i fatti da lei vissuti senza prendere posizione
sulla persona del direttore. Le frasi e i termini usati dall’accusata hanno
invece di gran lunga superato il giustificato livello della sana e costruttiva
critica e hanno sicuramente fatto apparire la parte civile come una persona
spregevole agli occhi dei destinatari, anche a causa dell'inutile diffusione
dello scritto a persone (il responsabile delle risorse umane e le ditte
fornitrici) che nulla hanno a che vedere con il rapporto fra le parti.
Quanto sopra vale a maggior ragione nel caso concreto ritenuto
che, in queste circostanze, occorre essere maggiormente rigorosi nell’ammettere
l’esistenza di fatti giustificativi a favore dell’accusata, in quanto
quest’ultima non può nemmeno essere considerata come “parte debole” nel
contesto di un contratto di lavoro in cui operava (art. 328 CO), poiché, nella
sua qualità di professionista indipendente, l’accusata non era legata a CIVI 1
con un rapporto di subordinazione. Anzi, le pressioni psicologiche da lei
subite non possono nemmeno essere considerate come delle intollerabili
imposizioni della parte civile siccome l'accusata aveva la facoltà di decidere
in ogni tempo di non più prestare i propri servizi per quel grande magazzino,
che, secondo il suo ordine d’idee, non rispettava i principi primordiali del
commercio, le strategie di vendita e non tutelava a sufficienza i suoi
collaboratori, interni o esterni che fossero.
6.
Per quanto
attiene alla commisurazione della pena va detto che non è può essere ignorata la
sofferenza patita dall’accusata, così come neppure il fatto che lo scritto del __________
(inviato a più persone rispetto a quelle indicate nel DA) aveva anche lo scopo
di porre fine ad un atteggiamento, ad una maniera di porsi (o di non porsi) del
direttore del __________ di __________ che a ACCU 1 faceva molto male. L’accusata
ha ribadito al dibattimento di aver sempre lavorato bene e che per questo
motivo riteneva di non meritare un trattamento così irriguardevole. L’istruttoria
dibattimentale infatti ha permesso di meglio comprendere la situazione
dell’accusata e di procedere quindi ad una commisurazione della pena a
dipendenza (anche) di queste circostanze. Quindi, da un lato occorre tenere conto
che l’accusata è recidiva, dall’altro occorre però considerare anche che essa
ha scritto le lettere incriminate poiché si trovava in una situazione di
evidente disagio (i numerosi scritti ne sono la prova), attestata altresì dai
certificati medico-psicologici agli atti. Non va da ultimo dimenticato che al
dibattimento l’accusata si è scusata per quanto ha fatto.
7.
Per finire, in merito al
risarcimento richiesto dalla parte civile, va confermato il rinvio totale di
eventuali pretese al foro civile, dove peraltro è già pendente una causa, la
cui istruttoria non va ostacolata con questa sentenza, la quale deve limitarsi
unicamente agli aspetti penali e non potendo, per evidenti motivi approfondire
nel dettaglio eventuali reciproche problematiche civili;
visti gli art. 173 CP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 2297/2008 del 23 giugno 2008.
Condanna ACCU 1
1.
al lavoro di
pubblica utilità di 20 ore (5 giorni) da effettuare.
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--.
Conferma il
rinvio della la parte civile al foro civile per le pretese di tale natura.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 300.-- totale
fr. 300.-- aumento della tassa di giustizia per
motivazione scritta
fr. 600.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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