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Decisione

10.2008.247

Circolare alla velocità di 130 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 80 km/h

17 ottobre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il __________;

reato

previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr; in relazione con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22

cpv. 1 OSS;

perseguito con

decreto d’accusa n. 2070/2008 di data 2 giugno 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento)

cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2'000.-

(duemila).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'100.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 11 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.-.

4.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 16 giugno 2008 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 17 ottobre 2008, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo

raccomandata del 16 settembre 2008, non è comparso, mentre il Procuratore

pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle

forme contumaciali;

data lettura

del decreto d'accusa;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

È

l’accusato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione?

2.

In

caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale

pena può beneficiare della sospensione condizionale?

4.

A

chi vanno caricati gli oneri processuali?

letti ed

esaminati gli atti;

visti gli

artt. 90 cifra 2 LCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2

LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

2070/2008 del 2 giugno 2008.

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per

un totale di fr. 2'000.-- (duemila);

§ l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.

alla

multa di fr. 1'100.-- (millecento);

§ in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 11 (undici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.

Comunica che

la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

Avverte le

parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso

alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

Avverte il

condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei

mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente

sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione

a:

e, alla

crescita in giudicato della sentenza,

intimazione

a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio

del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 1100.00 multa

fr.

200.00

tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

./. fr. 1300.00 cauzione

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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