10.2008.247
Circolare alla velocità di 130 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 80 km/h
17 ottobre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.247
Data decisione, Autorità:
17.10.2008, PRPEN
Titolo:
Circolare alla velocità di 130 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 80 km/h
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.247
DA
2070/2008
Bellinzona
17
ottobre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la
segretaria Dusca Schindler per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione,
per
aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 130 Km/h. (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di
apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite direttive federali
in materia, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.;
Fatti
avvenuti a __________ il __________;
reato
previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr; in relazione con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22
cpv. 1 OSS;
perseguito con
decreto d’accusa n. 2070/2008 di data 2 giugno 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento)
cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2'000.-
(duemila).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'100.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 11 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.-.
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 16 giugno 2008 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 17 ottobre 2008, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo
raccomandata del 16 settembre 2008, non è comparso, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle
forme contumaciali;
data lettura
del decreto d'accusa;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È
l’accusato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione?
2.
In
caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale
pena può beneficiare della sospensione condizionale?
4.
A
chi vanno caricati gli oneri processuali?
letti ed
esaminati gli atti;
visti gli
artt. 90 cifra 2 LCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2
LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
2070/2008 del 2 giugno 2008.
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per
un totale di fr. 2'000.-- (duemila);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla
multa di fr. 1'100.-- (millecento);
§ in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 11 (undici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.
Comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
Avverte le
parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
Avverte il
condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei
mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente
sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione
a:
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione
a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio
del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1100.00 multa
fr.
200.00
tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
./. fr. 1300.00 cauzione
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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