10.2008.248
Nel corso di un litigio colpire l'avversario con una forca alla gamba
21 ottobre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.248
Data decisione, Autorità:
21.10.2008, PRPEN
Titolo:
Nel corso di un litigio colpire l'avversario con una forca alla gamba
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cpv. 1 cf. 2 CPS
Incarto
n.
10.2008.248
DA
2136/2008
Bellinzona
21
ottobre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici qualificate,
per avere, a __________ in data
08.02.2008, nel corso di un litigio inizialmente (solo) verbale poi sfociato in
reciproche vie di fatto, eccedendo al termine della zuffa i limiti della (propria)
legittima difesa, colpito con una forca (a tre punte) alla coscia sinistra il
fratellastro LESA 1, negli istanti in cui questi gli stava ingiustamente
scagliando addosso dei sassi, con la conseguenza che alla vittima furono
cagionate le lesioni attestate dal certificato medico, agli atti, del
06.05.2008 dell’Ospedale __________ di __________;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP
combinato con l’art. 16 cpv. 1 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 6 giugno
Fatti
2008 n. 2136/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di
1'800.- (milleottocento), corrispondente a 20 (venti) aliquote di fr. 90.-
(novanta) - (artt. 34 e segg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (artt. 42 e segg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 400.-
(quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106
cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
ed inoltre 4. Ordina la confisca e la
distruzione della forca (a tre punte con manico in legno) sequestrata in data
08.02.2008
(art. 69 cpv. 2 CP).
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CP.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 19 giugno 2008;
indetto il dibattimento in data 21
ottobre 2008, al quale ha presenziato l’accusato accompagnato dal suo
difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 11 luglio 2008, ha
rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale in via
principale, chiede la piena assoluzione dell’accusato per legittima difesa e,
in via subordinata, se ritenuto colpevole, che l’accusato vada mandato esente
da ogni pena in applicazione dell’art. 16 cpv. 2 CP;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.1
È
l’accusato autore colpevole di lesioni semplici qualificate?
1.2
Il
reato è giustificato da una situazione di legittima difesa esimente (art. 15
CP)?
1.3
Ci si trova confrontati ad un caso di legittima difesa discolpante (art. 16 CP)?
2.
In caso di risposta affermativa
ad uno dei quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena può
beneficiare della sospensione condizionale?
4.
Chi deve sopportare gli oneri
processuali?
5.
Dev’essere confermato l’ordine
di confisca e di distruzione della forca sequestrata in data 08.02.2008?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
nè ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 123 cifra 2 cpv. 1
CP; 15 e 16 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni
semplici qualificate, ex art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP in correlazione con
l’art. 16 cpv. 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 2136/2008 del 6 giugno 2008, con la precisazione che i
fatti si sono svolti il 07.02.2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 90.00 (novanta), per un totale di fr.
900.00
(novecento);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 400.00
(quattrocento);
§ in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 900.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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