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Decisione

10.2008.249

Trascuranza degli obblighi di mantenimento, benché sussistano i mezzi finanziari necessari

29 ottobre 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i precetti esecutivi datati 1996-2000.

Inoltrata la causa da parte della moglie alla Pretura del

Distretto di Lugano (il 7 giugno 2004), la “disponibilità” economica

dell’accusato nei confronti della famiglia è radicalmente mutata ed egli si è

improvvisamente opposto al pagamento dei contributi alimentari fatti valere

dalla moglie. Nel contenzioso citato il qui accusato ha argomentato di non

poter pagare siccome non disporrebbe di “entrate proprie da attività

lavorativa”. Questa obiezione non è però stata presa in considerazione dal

Giudice civile, il quale, indipendentemente da quanto asserito da ACCU 1, ha giustamente concluso che, contrariamente agli obblighi imposti dal Codice civile, non si è

sufficientemente attivato per la ricerca di un posto di lavoro, fatta eccezione

per una timida trattativa con una società con sede a Taiwan che gli proponeva

un impiego quale rappresentante, in realtà mai ottenuto. Nella sentenza,

facendo riferimento alle responsabilità assunte con il matrimonio, il Pretore

ha infatti rimproverato l’accusato di non essersi impegnato a trovare

un’attività lavorativa confacente alle proprie possibilità, effettuando (a

giusto titolo) una valutazione basata sulle sue potenzialità per conseguire un

reddito (v. STF 128 III 5).

7. Al dibattimento la difesa ha giustificato il mancato pagamento dei

contributi oggetto del decreto d’accusa (il cui importo, ridotto a norma delle

disposizioni cantonali vigenti, non è contestato) in base alla sua dichiarata

personale situazione finanziaria (ormai nota), caratterizzata da una lunga

serie di atti esecutivi e attestati di carenza beni. Questa circostanza, in

realtà tutt’altro che nuova (le medesime argomentazioni erano state sollevate

nel 2004 dall’accusato nell’ambito della causa civile, inc. DI.2004.616), gli

precluderebbe la possibilità di rinvenire qualsiasi opportunità lavorativa.

Ora, al proposito va osservato che se, da un lato, si può comprendere che

l’estratto dell’Ufficio esecuzioni fallimenti dimostra una situazione economica

tutt’altro che confortante (sicuramente un pessimo biglietto da visita per una

professione di direttore come quella da lui ricercata) dall'altro é altrettanto

innegabile che l’accusato è una persona ancora giovane, in buono stato di

salute, colta, laureata, dinamica, spigliata, che conosce le lingue e quindi sicuramente

in grado di effettuare un’attività lucrativa più redditizia, ancorché meno

dirigenziale. Quello che si deve rimproverare a ACCU 1 è che, nonostante i

chiari rimproveri mossigli dal primo Giudice civile, non ha intrapreso quanto

possibile per migliorare la propria redditività, limitando le sue ricerche a

posti di lavoro di alto livello dirigenziale, escludendo tutte le categorie

lavorative inferiori, che, seppur più umili, potrebbero comunque essere fruttifere.

Così come all’epoca in cui si era separato dalla moglie, per sua

espressa ammissione, l’accusato non ha praticamente cercato né effettuato nessun

lavoro, fatta eccezione per un breve periodo come cameriere a Ginevra presso

l’esercizio pubblico della sorella e per dei rapporti con una non ben definita

società austriaca denominata “Departement 3 Communication GmbH”, che

sarebbe disposta ad assumerlo come direttore e rappresentante. Lo si ricorda, già

al Pretore di Lugano erano state prospettate possibilità come questa in

relazione ad una società di Taiwan, che sono anch'esse rimaste al livello del

puro parlato. Sia quel che sia, con la società di Salisburgo i contatti durano

da più di 6 mesi e, a tutt’oggi, ACCU 1 non avrebbe ancora ottenuto nessun utile

e solo dei rimborsi spese.

8.

Si deve quindi forzatamente concludere che sono perfettamente realizzati

i presupposti previsti dalla legge per il reato di trascuranza degli obblighi

alimentari, ritenuto che non si può di certo asserire che l'accusato abbia

fatto il possibile per far fronte ai propri debiti. Anzi la posizione del ACCU

1 deve essere considerata ancora meno comprensibile, siccome non ha nemmeno la

necessità di far fronte alle proprie spese personali, ritenuto che i viaggi di

lavoro li paga la società austriaca e quelli personali la sua famiglia, che

vive a Montecarlo. La pigione per l’appartamento da lui occupato, di fr. 1'100.—mensili,

viene infatti pagata dalla madre, l’arredamento dello stesso appartiene alla famiglia

e per gli spostamenti egli utilizza (gratuitamente) l'Audi A2 della madre. Suo

padre invece (che non è disposto a far fronte ai debiti del figlio) pagherebbe

il canone locativo (di fr. 2'500.-- al mese) della villa in cui vivono la

moglie e i figli. Queste circostanze aggravano la posizione penale

dell'accusato, che, per citare due dettagli (che lo stesso non ha apprezzato),

vive in un appartamento in Collina d'Oro con vista sul lago e al processo si è

presentato con un orologio pregiato (anche questo un regalo di famiglia). Per

questi motivi é innegabile che la sua possibilità di conseguire un utile

risulta essere facilitata rispetto a quella di un debitore usuale, che deve far

fronte da solo e interamente ai propri oneri correnti di vitto e alloggio.

9.

L’accusato si è per finire dimostrato reticente anche nell’intrattenere

contatti e nel fornire spiegazioni all’Ufficio anticipo alimenti, a cui ha

effettuato unicamente versamenti di restituzione assai esigui. Gli ultimi (e

unici) versamenti sono avvenuti nel 2006 con due rate, l’una di fr. 5'000.--,

l’altra di fr. 10'000.--. La parte civile, rappresentata da __________, che ha

seguito il caso fin dall’inizio, ha dichiarato che i silenzi dell’accusato sono

stati interminabili e che i pagamenti in rimborso sono avvenuti in maniera

limitata. Dei versamenti, ancorché fossero stati d’esiguo importo, sarebbero

stati apprezzati e, se effettuati, sarebbero pure stati utili per una

commisurazione della pena favorevole all’accusato per questa sentenza. Si deve

invece dar atto che, anche da questo profilo, l’atteggiamento assunto

dall’accusato è da considerare tutt’altro che attenuante.

Certo, il

referto peritale del 26.10.2007 versato agli atti dalla difesa, redatto dalla __________,

attesta che l’accusato soffre di un disturbo depressivo provocato da una

sensazione di sfiducia in sé stesso e caratterizzato da un’incapacità ad

elaborare e risolvere i propri problemi: questa patologia non è comunque tale

da giustificare il suo atteggiamento completamente passivo nella ricerca di un

posto di lavoro e nel pagamento di contributi a favore dei figli. Infatti la

citata psicologa, nel suo referto ha attestato che, indipendentemente dalle

problematiche riscontrate, il paziente non versa in “uno stato depressivo

tale da impedire un’attività lavorativa”. Per di più, indipendentemente da

ciò, l’accusato non ha nemmeno dimostrato di avere seguito ulteriori cure per

migliorare la sua posizione, limitandosi a produrre al dibattimento un rapporto

redatto dopo soli tre incontri nell’arco di un mese e datato di un anno fa.

visti gli artt. 217 CP; 9 e segg.,

273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di trascuranza

degli obblighi di mantenimento per i fatti compiuti nelle circostanze descritte

nel decreto di accusa n. 2233/2008 del 23 giugno 2008;

condanna ACCU 1

1. al lavoro di pubblica utilità

di 240 (duecentoquaranta) ore da effettuare;

§ l’accusato è

avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà

commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di

pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a

un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);

Considerandi

2.

al versamento alla parte civile

Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona (rappr. CIVI 1, Bellinzona)

dell'importo di fr. 63’140.--, a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1’100.--;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione decretata

nei suoi confronti dalla Corte delle assise correzionali di Lugano il 19 agosto

2003, mantenendo inalterato il periodo di prova, già prolungato con sentenza

14.03.2007

di questa Pretura;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

CIVI 1,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 700.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 1100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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