10.2008.249
Trascuranza degli obblighi di mantenimento, benché sussistano i mezzi finanziari necessari
29 ottobre 2008Italiano17 min
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Numero d'incarto:
10.2008.249
Data decisione, Autorità:
29.10.2008, PRPEN
Titolo:
Trascuranza degli obblighi di mantenimento, benché sussistano i mezzi finanziari necessari
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.249
DA
2233/2008
Bellinzona
29
ottobre 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 senza contratto di lavoro
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento,
per aver omesso, benché ne
avesse i mezzi per farlo, di prestare ai figli minorenni __________
(09.04.1994) e __________ (11.05.1997), e per essi all'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati
con sentenza cautelare 15.09.2005 del Pretore del Distretto di Lugano, così da
essere in arretrato per complessivi fr. 63'140.-- per il periodo 01.08.2006 –
31.05.2008;
fatti avvenuti a __________ nel
periodo indicato;
reato previsto dall’art. 217
cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 2233/2008 di
data 23 giugno 2008 del che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 230.- (duecentotrenta) cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 20'700.-, con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90
(novanta) giorni.
2. Alla multa di fr. 2'000.-, con
l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di 20 (venti) giorni.
3. Al versamento alla parte civile
CIVI 1, Servizio recuperi, dell'importo di fr. 63'140.-, a titolo di
risarcimento.
4. Non revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi (ai
sensi del vCPS) decreta nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano
il 19.08.2003, ma ne prolunga di 1 (uno) il periodo di prova.
5. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 25 giugno 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 28 ottobre 2008,
al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, la
rappresentante CIVI 1, mentre il Procuratore pubblico ha comunicato di
rinunciare ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto
d’accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti la parte civile, che conferma la
propria pretesa ed il difensore, che chiede il proscioglimento del proprio
assistito, esprimendo subordinatamente, in caso di condanna, l’accordo
all’esecuzione di lavori di pubblica utilità;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È l’accusato autore colpevole
di trascuranza degli obblighi di mantenimento?
2. In caso di risposta
affermativa, quale dev’essere la pena?
3. L’accusato è tenuto a risarcire
l’USSI e se sì in quale misura?
4. Può essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 18
mesi decretata nei suoi confronti dalla Assise correzionali il 19.08.2003 e se
sì a quali condizioni?
5. Chi sopporta gli oneri
processuali?
Letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. Secondo l’art. 217 cpv. 1 CP chiunque non presta gli alimenti che
gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi
per farlo, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria. Si tratta di
un delitto detto di omissione, i cui elementi oggettivi costitutivi sono
l’esistenza di un obbligo di mantenimento e il mancato rispetto dello stesso.
L’onere da effettuare corrisponde al versamento di un contributo alimentare
fondato sul diritto di famiglia, in base ad un rapporto di filiazione o ad un
matrimonio. L’obbligo al pagamento deve essere determinato tenuto conto degli
estremi particolari di ogni singolo caso; per essere punibili, non è necessario
che vi sia una specifica decisione del giudice civile, essendo infatti già
censurabile il comportamento di chi non rispetta le incombenze di padre e/o di
marito imposte dal Codice civile. Se poi, come nel caso specifico, una sentenza
esiste, l’Autorità penale non può nemmeno effettuare ulteriori apprezzamenti
sul calcolo del contributo, essendo vincolata a questa decisione civile, che,
cresciuta in giudicato, deve essere ritenuta accettata dal debitore e funge da
base per il procedimento penale (Bernard Corboz, Les infractions en droit
suisse, tomo I, pag. 850; DTF 106 IV 36 ss.). Quanto appena indicato vale anche
se, in base ai dati a disposizione al dibattimento, il Giudice penale sarebbe
giunto a conclusioni diverse da quelle sancite dal Pretore civile. Per
precisione va poi osservato che non è necessario disporre di una decisione di
merito e finale (sentenza di divorzio), essendo sufficiente un semplice decreto
cautelare, una decisione di separazione, una convenzione approvata dalla
Commissione tutoria regionale oppure una risoluzione emessa in ambito di misure
a protezione dell’unione coniugale, come nella fattispecie.
2. Nel caso in esame, la base delle rivendicazioni della parte
querelante, che ha anticipato gli alimenti in luogo e vece dell’accusato
moroso, consiste in una sentenza del 15 settembre 2005, cresciuta in giudicato
ed emanata in ambito di misure a protezione dell’unione coniugale. In virtù di
quest’ultima decisione, l’imputato è stato condannato a corrispondere
mensilmente, nelle mani della madre __________, un contributo alimentare per i
figli __________ e __________ di fr. 1'110.-- (per ciascun figlio), oltre che
di fr. 677.-- per la moglie. Questa sentenza è già stata oggetto di una causa
penale per il medesimo reato di cui alla presente procedura ed è sfociata in
una condanna il 14 marzo 2007; per cui oggi l’accusato è da ritenere un
recidivo specifico (v. estratto casellario AI 14).
3. Come accennato, per rimproverare al debitore alimentare d’aver
violato i suoi doveri ai sensi dell’art. 217 CP, deve essere accertato che egli
fosse effettivamente in grado di farvi fronte economicamente. La giurisprudenza
e la dottrina che la interpreta sono infatti unanimi nel riconoscere che non è
punibile unicamente chi ha posseduto i mezzi per onorare i contributi e non li
ha forniti, ma è sufficiente che il debitore abbia teoricamente potuto versare
di più rispetto a quanto effettivamente elargito (Bernard Corboz, op. cit.,
pag. 852; DTF 114 IV 124 consid. 3b). Si tratta, questa, di un’applicazione, mutatis
mutandis, dei principi validi in diritto civile per la commisurazione del
contributo alimentare, applicabili per quei genitori che sono in una situazione
finanziaria disastrata. Secondo questa giurisprudenza, infatti, chi versa in
condizioni difficili non è automaticamente esonerato dal pagamento dei
contributi. Per esserlo deve anche dimostrare di avere messo in atto tutto
quanto necessario per raggiungere una migliore situazione economica, che gli
permetta di far fronte perlomeno in parte alle spese correnti e a quelle
riferite ai suoi figli.
4. L’accertamento di questo presupposto ipotetico avviene tenuto
conto delle concrete possibilità oggettive della persona interessata con la
precisazione che, in ogni caso, tutte le maggiori entrate che il padre/marito
dovesse percepire costituirebbero un bene impignorabile per gli altri creditori
e potrebbero quindi essere destinate agli alimenti dei figli. Per cui, anche se
l’interessato, come nella fattispecie, si trova in una situazione di carenza
beni, l’eccedenza dal minimo vitale non sarebbe utilizzata per far fronte ai
debiti attestati dall’estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, ma
rimarrebbe a disposizione della famiglia (Bernard Corboz, op. cit., pag. 852; Rep
1985, pag. 92) o a chi ha pagato in suo luogo e vece. Di conseguenza, nella
misura in cui si dovesse giungere alla conclusione che il debitore non ha
ottenuto i mezzi necessari per rispettare i suoi obblighi alimentari, si deve
esaminare se egli avesse potuto averli e meglio se egli ha messo in atto tutto
quanto è ragionevolmente nelle sue possibilità per procurarsi i mezzi
sufficienti (DTF 126 IV 134 consid. 3a/cc), se il debitore avesse potuto
lavorare maggiormente o esercitare un’altra attività più lucrativa, oppure se
ha rinunciato a mezzi finanziari di cui avrebbe potuto disporre (Bernard
Corboz, op. cit., pag. 854). In altre parole il debitore non può validamente
addurre al processo che, anche se lavorasse, i figli non beneficerebbero
comunque di entrate in quanto sussistono ulteriori creditori e attestati di
carenza beni.
5. ACCU 1 è un trentottenne cittadino svizzero. È il secondo di due
figli e proviene da una famiglia molto benestante e nota per il famoso e
prestigioso marchio dell’orologeria Svizzera di fama mondiale. È nato e
cresciuto nel __________ e ha vissuto un’infanzia agiata.
Negli studi, dopo le scuole dell’obbligo, ha ottenuto un diploma
commerciale con la specializzazione in informatica. Si è poi iscritto
all’università di Ginevra alla facoltà di economia, carriera che ha però
interrotto per dedicarsi ad un’attività imprenditoriale di tipo finanziario.
Questo progetto non è però andato a buon fine, ritenuto che la società da lui co-diretta
è crollata nel 1995, comportando per lui non poche difficoltà e perdite di
diversi milioni di franchi. La vicenda ha coinvolto anche l'Autorità penale che
ha per finire condannato il suo ex socio. Le vicissitudini negative non sono
tuttavia terminate con questi eventi, ritenuto che, successivamente e meglio
dal 1998 al 2000 è stato impiegato come gestore patrimoniale per una società (la HPB Financial Services Ltd, ora fallita) che si occupava di transazioni finanziarie
e commerciali, di divise, e d'amministrazione patrimoniale. In questo contesto,
nel corso dell’anno 2000, lui è stato lui arrestato, subito licenziato e per
finire condannato nel mese d’agosto del 2003 dalla Corte d’assise correzionale
di Lugano per appropriazione indebita e per falsità in documenti (AI 14).
6. Sulla sua vita privata va precisato che l’accusato si è sposato
nel 1992 con __________, dalla quale ha, come detto, avuto 2 figli. Ad un certo
punto la loro convivenza si è interrotta e, il 7 giugno 2004, la moglie si è
rivolta alla Pretura di Lugano per ottenere la separazione dal marito e gli
alimenti per i figli. Per finire, è stata emanata la sentenza del 15 settembre
2005 di cui si è detto sopra. Ora, da questa decisione si evince che
l’accusato, fintanto che viveva con la moglie, ha sempre condotto una vita
all’insegna del grande lusso, caratterizzata (quando era attivo presso la __________)
da elevati introiti accertati con certificato di salario (fr. 13'000.--
mensili), da costosi viaggi, da veicoli prestigiosi, da ville e da servizi di
ogni genere. Questo tenore di vita lo ha mantenuto anche dopo la perdita del
posto di lavoro avvenuta nell’anno 2000 ed anche successivamente al suo arresto
ed alla sua condanna, avvenuta nel 2003. Lo ha mantenuto per tutto il tempo in
cui viveva con la moglie, anche dopo le vicissitudini penali: come indicato
nella decisione del Pretore, dopo l'arresto “non ha più svolto un’attività
lucrativa”. In maniera inspiegabile, nonostante le (gravi) perdite economiche
patite a causa dell’assenza di una salario effettivo (nella sentenza civile si
legge pure che non ha fatto capo alle indennità LADI) e le vicissitudini penali
da lui subite, ACCU 1 è sempre riuscito a far fonte a tutte le ingenti spese di
vitto ed alloggio, suo e della famiglia. I fondi a cui ACCU 1 attingeva non
sono però mai stati identificat, né è stata chiarita la loro esatta provenienza:
lui stesso ha dichiarato di avere alimentato i bisogni suoi e della famiglia “grazie
a prestiti concessigli dal padre” (vedi sentenza del Pretore del Distretto
di Lugano del 15 settembre 2005 pag. 5), senza però comprovare nulla di
concreto in tal senso. In ogni caso, indipendentemente dall'agiatezza in cui
viveva all'epoca della convivenza con la moglie, dall’estratto UEF di Lugano si
evince che già a quel tempo non era solito saldare le pendenze di terzi, visti
Fatti
i precetti esecutivi datati 1996-2000.
Inoltrata la causa da parte della moglie alla Pretura del
Distretto di Lugano (il 7 giugno 2004), la “disponibilità” economica
dell’accusato nei confronti della famiglia è radicalmente mutata ed egli si è
improvvisamente opposto al pagamento dei contributi alimentari fatti valere
dalla moglie. Nel contenzioso citato il qui accusato ha argomentato di non
poter pagare siccome non disporrebbe di “entrate proprie da attività
lavorativa”. Questa obiezione non è però stata presa in considerazione dal
Giudice civile, il quale, indipendentemente da quanto asserito da ACCU 1, ha giustamente concluso che, contrariamente agli obblighi imposti dal Codice civile, non si è
sufficientemente attivato per la ricerca di un posto di lavoro, fatta eccezione
per una timida trattativa con una società con sede a Taiwan che gli proponeva
un impiego quale rappresentante, in realtà mai ottenuto. Nella sentenza,
facendo riferimento alle responsabilità assunte con il matrimonio, il Pretore
ha infatti rimproverato l’accusato di non essersi impegnato a trovare
un’attività lavorativa confacente alle proprie possibilità, effettuando (a
giusto titolo) una valutazione basata sulle sue potenzialità per conseguire un
reddito (v. STF 128 III 5).
7. Al dibattimento la difesa ha giustificato il mancato pagamento dei
contributi oggetto del decreto d’accusa (il cui importo, ridotto a norma delle
disposizioni cantonali vigenti, non è contestato) in base alla sua dichiarata
personale situazione finanziaria (ormai nota), caratterizzata da una lunga
serie di atti esecutivi e attestati di carenza beni. Questa circostanza, in
realtà tutt’altro che nuova (le medesime argomentazioni erano state sollevate
nel 2004 dall’accusato nell’ambito della causa civile, inc. DI.2004.616), gli
precluderebbe la possibilità di rinvenire qualsiasi opportunità lavorativa.
Ora, al proposito va osservato che se, da un lato, si può comprendere che
l’estratto dell’Ufficio esecuzioni fallimenti dimostra una situazione economica
tutt’altro che confortante (sicuramente un pessimo biglietto da visita per una
professione di direttore come quella da lui ricercata) dall'altro é altrettanto
innegabile che l’accusato è una persona ancora giovane, in buono stato di
salute, colta, laureata, dinamica, spigliata, che conosce le lingue e quindi sicuramente
in grado di effettuare un’attività lucrativa più redditizia, ancorché meno
dirigenziale. Quello che si deve rimproverare a ACCU 1 è che, nonostante i
chiari rimproveri mossigli dal primo Giudice civile, non ha intrapreso quanto
possibile per migliorare la propria redditività, limitando le sue ricerche a
posti di lavoro di alto livello dirigenziale, escludendo tutte le categorie
lavorative inferiori, che, seppur più umili, potrebbero comunque essere fruttifere.
Così come all’epoca in cui si era separato dalla moglie, per sua
espressa ammissione, l’accusato non ha praticamente cercato né effettuato nessun
lavoro, fatta eccezione per un breve periodo come cameriere a Ginevra presso
l’esercizio pubblico della sorella e per dei rapporti con una non ben definita
società austriaca denominata “Departement 3 Communication GmbH”, che
sarebbe disposta ad assumerlo come direttore e rappresentante. Lo si ricorda, già
al Pretore di Lugano erano state prospettate possibilità come questa in
relazione ad una società di Taiwan, che sono anch'esse rimaste al livello del
puro parlato. Sia quel che sia, con la società di Salisburgo i contatti durano
da più di 6 mesi e, a tutt’oggi, ACCU 1 non avrebbe ancora ottenuto nessun utile
e solo dei rimborsi spese.
8.
Si deve quindi forzatamente concludere che sono perfettamente realizzati
i presupposti previsti dalla legge per il reato di trascuranza degli obblighi
alimentari, ritenuto che non si può di certo asserire che l'accusato abbia
fatto il possibile per far fronte ai propri debiti. Anzi la posizione del ACCU
1 deve essere considerata ancora meno comprensibile, siccome non ha nemmeno la
necessità di far fronte alle proprie spese personali, ritenuto che i viaggi di
lavoro li paga la società austriaca e quelli personali la sua famiglia, che
vive a Montecarlo. La pigione per l’appartamento da lui occupato, di fr. 1'100.—mensili,
viene infatti pagata dalla madre, l’arredamento dello stesso appartiene alla famiglia
e per gli spostamenti egli utilizza (gratuitamente) l'Audi A2 della madre. Suo
padre invece (che non è disposto a far fronte ai debiti del figlio) pagherebbe
il canone locativo (di fr. 2'500.-- al mese) della villa in cui vivono la
moglie e i figli. Queste circostanze aggravano la posizione penale
dell'accusato, che, per citare due dettagli (che lo stesso non ha apprezzato),
vive in un appartamento in Collina d'Oro con vista sul lago e al processo si è
presentato con un orologio pregiato (anche questo un regalo di famiglia). Per
questi motivi é innegabile che la sua possibilità di conseguire un utile
risulta essere facilitata rispetto a quella di un debitore usuale, che deve far
fronte da solo e interamente ai propri oneri correnti di vitto e alloggio.
9.
L’accusato si è per finire dimostrato reticente anche nell’intrattenere
contatti e nel fornire spiegazioni all’Ufficio anticipo alimenti, a cui ha
effettuato unicamente versamenti di restituzione assai esigui. Gli ultimi (e
unici) versamenti sono avvenuti nel 2006 con due rate, l’una di fr. 5'000.--,
l’altra di fr. 10'000.--. La parte civile, rappresentata da __________, che ha
seguito il caso fin dall’inizio, ha dichiarato che i silenzi dell’accusato sono
stati interminabili e che i pagamenti in rimborso sono avvenuti in maniera
limitata. Dei versamenti, ancorché fossero stati d’esiguo importo, sarebbero
stati apprezzati e, se effettuati, sarebbero pure stati utili per una
commisurazione della pena favorevole all’accusato per questa sentenza. Si deve
invece dar atto che, anche da questo profilo, l’atteggiamento assunto
dall’accusato è da considerare tutt’altro che attenuante.
Certo, il
referto peritale del 26.10.2007 versato agli atti dalla difesa, redatto dalla __________,
attesta che l’accusato soffre di un disturbo depressivo provocato da una
sensazione di sfiducia in sé stesso e caratterizzato da un’incapacità ad
elaborare e risolvere i propri problemi: questa patologia non è comunque tale
da giustificare il suo atteggiamento completamente passivo nella ricerca di un
posto di lavoro e nel pagamento di contributi a favore dei figli. Infatti la
citata psicologa, nel suo referto ha attestato che, indipendentemente dalle
problematiche riscontrate, il paziente non versa in “uno stato depressivo
tale da impedire un’attività lavorativa”. Per di più, indipendentemente da
ciò, l’accusato non ha nemmeno dimostrato di avere seguito ulteriori cure per
migliorare la sua posizione, limitandosi a produrre al dibattimento un rapporto
redatto dopo soli tre incontri nell’arco di un mese e datato di un anno fa.
visti gli artt. 217 CP; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di trascuranza
degli obblighi di mantenimento per i fatti compiuti nelle circostanze descritte
nel decreto di accusa n. 2233/2008 del 23 giugno 2008;
condanna ACCU 1
1. al lavoro di pubblica utilità
di 240 (duecentoquaranta) ore da effettuare;
§ l’accusato è
avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà
commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di
pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a
un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);
Considerandi
2.
al versamento alla parte civile
Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona (rappr. CIVI 1, Bellinzona)
dell'importo di fr. 63’140.--, a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1’100.--;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione decretata
nei suoi confronti dalla Corte delle assise correzionali di Lugano il 19 agosto
2003, mantenendo inalterato il periodo di prova, già prolungato con sentenza
14.03.2007
di questa Pretura;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
CIVI 1,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 700.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 1100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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