10.2008.251
Offendere, minacciare inviando degli SMS e denunciare una persona per un furto pur sapendo che è innocente
30 settembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.251
Data decisione, Autorità:
30.09.2009, PRPEN
Titolo:
Offendere, minacciare inviando degli SMS e denunciare una persona per un furto pur sapendo che è innocente
DENUNCIA MENDACE
INGIURIA
MINACCIA
art. 177 CPS
art. 180 cpv. 1 CPS
art. 303 CPS
Incarto
n.
10.2008.251
DA
2260/2008
Bellinzona
30
settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la
segretaria Dusca Schindler per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di: ingiuria,
per avere, a __________
inviandole degli SMS in data __________ ore 02:13, __________ ore 12:06 e __________
ore 18:40, offeso l’onore della moglie CIVI 1 con le parole “figlia di
puttana”, puttana di merda” e “puttana” (parole scritte in lingua spagnola
nel testo degli SMS);
minaccia,
per avere, a __________
inviandole degli SMS in data __________ ore 02:13 e __________ ore 12:06,
incusso spavento e timore alla moglie CIVI 1 minacciandola con le parole “fai
attenzione che se ti vedo ti ammazzo senza che mi riconoscerai” e “fai
attenzione a __________ e __________. Ti voglio ammazzare” (parole scritte
in lingua spagnola nel testo degli SMS);
denuncia mendace,
per avere, a __________ in data
__________, durante un verbale di interrogatorio davanti alla Gendarmeria
cantonale, denunciato all’autorità come colpevole di furto del suo passaporto
svizzero la moglie CIVI 1 per provocare contro di lei un procedimento penale
ben sapendo che era innocente;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 177,
Fatti
180 cpv. 1, 303 cifra 1 CP;
richiamato l’art. 42 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 18 giugno
2008 n. 2260/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
600.-- (seicento), corrispondente a 20 aliquote da fr. 30.00 (art. 34 e seg.
CP).
L'esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e
seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) - (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 26 giugno 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 30 settembre 2009,
al quale l'accusatonon è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato
a presenziare, postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
preso atto: - della rinuncia di querela (ex art.
33.
CP) formulata in data 24 ottobre 2008 dalla parte civile, che in sostanza
stralcia dal decreto d’accusa i reati di ingiuria (art. 177 CP) e minaccia
(art. 180 cpv. 1 CP);
- dello stato di psichico
dell’imputato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusato autore colpevole
di denuncia mendace (art. 303 cifra 1 CP) per i fatti descritti nel menzionato
decreto d’accusa?
2.
Devono essere stralciati dalla
procedura i reati di ingiuria e minaccia?
3.
In caso di risposta
affermativa, quale dev’essere la pena?
4.
L’eventuale pena dev’essere
sospesa condizionalmente?
5.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 19, 33 e 303 cifra 1
CP, ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
stralcia la causa dai ruoli per
quanto attiene ai punti n. 1 (ingiuria) e 2 (minaccia) del decreto d’accusa n.
2260/2008 del AINQ 1;
dichiara ACCU 1
autore colpevole
denuncia mendace, ex art. 303 cifra 1 CP, per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2260/2008 del 18 giugno 2008;
manda ACCU 1
esente da pena;
comunica che la condanna non sarà
iscritta a casellario giudiziale;
avverte le parti del diritto di
presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
c/o
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Non si prelevano né tasse, né spese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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