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Decisione

10.2008.255

Cattiva gestione di una Sagl da parte di un socio: abbandono del territorio svizzero senza lasciare recapito, licenziamento via SMS di un dipendente, trattenuta di denaro destinato al pagamento degli

3 ottobre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 2177/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

5'400.-, corrispondente a 90 aliquote da fr. 60.- (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.- con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106

cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia le parti civili CIVI

1, CIVI 2, CIVI 3, CIVI 4 CIVI 5 CIVI 6 al competente foro per le pretese di

natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

Ed inoltre 5. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, decretata nei suoi

confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data 16.10.2006, ma

l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CP.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 25 giugno 2008;

indetto il

dibattimento in data 3 ottobre 2008, al quale è comparso l’accusato

personalmente assistito dal suo difensore, mentre il il Procuratore pubblico

con lettera 15 settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel

contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto al suo interrogatorio;

sentito il

difensore, il quale chiede il totale proscioglimento dell’accusato, ritenuto

che indipendentemente dall’agire dell’interessato quella società sarebbe in ogni

caso fallita e che per di più l’accusato versava in una situazione psichica

grave che gli ha impedito di valutare la portata degli atti da lui commessi. In

ogni caso prima di partire ha fatto eseguire dei pagamenti per la società; ora

è in cerca di lavoro ed intende avviare una nuova attività da indipendente;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 deve essere dichiarato

autore colpevole di cattiva gestione per i fatti descritti nel decreto d’accusa

a suo carico;

2.

In caso affermativo quale dev’essere la pena e se la stessa può

essere sospesa condizionalmente;

3.

Se dev’essere confermata la mancata revoca della sospensione

condizionale alla pena decretata il 16.10.2006 dal Ministero Pubblico;

4.

Se dev’essere confermato il rinvio al foro civile delle parti civili

come da punto 3 del decreto d’accusa;

5.

A chi vanno accollate le tasse e le spese.

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 165 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di cattiva

gestione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 2177/2008 del 11 giugno 2008.

Condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di

fr. 4'500.- (quattromilacinquecento);

§ l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

§ in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-.

Rinvia le parti civili CIVI 1, CIVI

2, CIVI 3, CIVI 4, CIVI 5, CIVI 6 al competente foro per le pretese di natura

civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

Non revoca il beneficio della

condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, decretata nei suoi

confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data 16.10.2006, ma

l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).

Comunica che la condanna sarà

iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 500.-- multa

fr. 150.-- tassa

di giustizia

fr. 150.-- spese

giudiziarie

fr. 800.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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