10.2008.255
Cattiva gestione di una Sagl da parte di un socio: abbandono del territorio svizzero senza lasciare recapito, licenziamento via SMS di un dipendente, trattenuta di denaro destinato al pagamento degli
3 ottobre 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2008.255
Data decisione, Autorità:
03.10.2008, PRPEN
Titolo:
Cattiva gestione di una Sagl da parte di un socio: abbandono del territorio svizzero senza lasciare recapito, licenziamento via SMS di un dipendente, trattenuta di denaro destinato al pagamento degli stipendi dei dipendenti
CATTIVA GESTIONE
art. 165 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.255
DA
2177/2008
Bellinzona
3
ottobre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Lara Bittana in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso
da: DI 1)
detenuto dal 26 settembre
2007 al 4 ottobre 2007
prevenuto colpevole di cattiva gestione,
per avere, a __________ e __________,
nel periodo luglio 2007 – settembre 2007, agendo in qualità di socio gerente
della società __________ Sagl, __________, a causa di una cattiva gestione e
segnatamente a causa della grave negligenza nell’esercizio della sua
professione e nell’amministrazione dei beni della società __________ Sagl, __________,
aggravato la situazione finanziaria di quest’ultima pur conoscendone
l’insolvenza, e meglio per avere, all’inizio di luglio 2007,
-
lasciato il territorio svizzero senza fornire alcun recapito,
-
omesso di assolvere la sua funzione di socio gerente della
società,
-
licenziato tramite messaggio SMS il personale di quest’ultima
-
prelevato in data 5.07.2007 e 06.07.2007 dal conto bancario
intestato alla società presso la Banca __________, __________, la somma
complessiva di fr. 61'100.-, di cui 58'100.- da lui trattenuti asseritamente
per stipendi arretrati,
abbandonando così la __________
Sagl, __________ al suo destino, e ciò pur essendo consapevole della carenza di
liquidità, in genere delle difficoltà finanziarie e dei lavori in corso della
società, poi dichiarata fallita con decreto della Pretura del Distretto di __________
in data 5 settembre 2007;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 165
cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 11 giugno
Fatti
2008 n. 2177/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
5'400.-, corrispondente a 90 aliquote da fr. 60.- (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.- con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106
cpv. 2 CP).
3.
Si rinvia le parti civili CIVI
1, CIVI 2, CIVI 3, CIVI 4 CIVI 5 CIVI 6 al competente foro per le pretese di
natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
Ed inoltre 5. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data 16.10.2006, ma
l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CP.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 25 giugno 2008;
indetto il
dibattimento in data 3 ottobre 2008, al quale è comparso l’accusato
personalmente assistito dal suo difensore, mentre il il Procuratore pubblico
con lettera 15 settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto al suo interrogatorio;
sentito il
difensore, il quale chiede il totale proscioglimento dell’accusato, ritenuto
che indipendentemente dall’agire dell’interessato quella società sarebbe in ogni
caso fallita e che per di più l’accusato versava in una situazione psichica
grave che gli ha impedito di valutare la portata degli atti da lui commessi. In
ogni caso prima di partire ha fatto eseguire dei pagamenti per la società; ora
è in cerca di lavoro ed intende avviare una nuova attività da indipendente;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 deve essere dichiarato
autore colpevole di cattiva gestione per i fatti descritti nel decreto d’accusa
a suo carico;
2.
In caso affermativo quale dev’essere la pena e se la stessa può
essere sospesa condizionalmente;
3.
Se dev’essere confermata la mancata revoca della sospensione
condizionale alla pena decretata il 16.10.2006 dal Ministero Pubblico;
4.
Se dev’essere confermato il rinvio al foro civile delle parti civili
come da punto 3 del decreto d’accusa;
5.
A chi vanno accollate le tasse e le spese.
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 165 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di cattiva
gestione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 2177/2008 del 11 giugno 2008.
Condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di
fr. 4'500.- (quattromilacinquecento);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
§ in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-.
Rinvia le parti civili CIVI 1, CIVI
2, CIVI 3, CIVI 4, CIVI 5, CIVI 6 al competente foro per le pretese di natura
civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
Non revoca il beneficio della
condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data 16.10.2006, ma
l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).
Comunica che la condanna sarà
iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 500.-- multa
fr. 150.-- tassa
di giustizia
fr. 150.-- spese
giudiziarie
fr. 800.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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