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Decisione

10.2008.256

Guidare in stato di inattitudine: alcolemia min 0.42 - max 0.72; perdere il controllo del veicolo e andare ad invadere la corsia di contromano, finendo la corsa contro un muro

29 ottobre 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

31.07.2006,

reato previsto dall'art. 91

cpv. 1 LCStr;

2. grave infrazione alle

norme della circolazione,

per aver violato gravemente le

norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in

particolare per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito e, in una

curva per lui piegante a destra, perdeva negligentemente la padronanza di guida

invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza cozzando

conseguentemente contro un muro ed un cancello ivi posti a delimitazione di una

proprietà privata. Dei pezzi di legno staccatisi dal cancello, andavano a

colpire la vettura VW Bora targata __________ ivi regolarmente parcheggiata

all’interno della medesima proprietà;

fatti avvenuti a __________ il

31.07.2006;

reato previsto dall’art. 90

cifra 2 LCStr in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv.

LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

perseguito con decreto d’accusa n. 2208/2008 di

data 16 giugno 2008 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 30

aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr.

1'500.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 700.-, tenuto

conto delle sue condizioni economiche, ritenuto che in caso di mancato

pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 24 giugno 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 29 ottobre 2008,

al quale ha preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, mentre il

Procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare ad intervenire, postulando la

conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale, in via

principale ha chiesto il proscioglimento dell’imputato, in via subordinata ha

postulato una massiccia riduzione della pena, domandando infine il risarcimento

delle spese legali allo Stato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’accusato autore colpevole

di:

- circolazione in stato di

ebrietà (pto 1 del decreto d’accusa),

- grave infrazione alle norme

della circolazione (pto 2 del decreto d’accusa),

per i fatti descritti nel decreto

d’accusa del 16 giugno 2008?

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.

È dato il caso dell’art. 54 CP?

4.

L’eventuale pena può essere

posta al beneficio della sospensione condizionale?

5.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

6.

Se lo Stato dev’essere

condannato al pagamento di fr. 3'382,15 a titolo di risarcimento delle spese

legali sostenute dall’accusato?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1.

I fatti si sono realizzati il

31.

luglio 2006 sulla strada cantonale che da __________ porta a __________. Su

questo tratto di strada, che costeggia il lago Ceresio, denominato via __________

l’accusato ha ad un certo punto perso il controllo dell’autoveicolo VW Golf

targato __________ da lui guidato, per poi andare a collidere contro un

cancello in legno ed un altro veicolo VW Bora targato __________ regolarmente

posteggiato. Il motivo dell’incidente è riconducibile ad una sua disattenzione:

poco prima dell’impatto gli erano scivolati gli occhiali dal naso e, nel

tentativo di sistemarli, è uscito di strada. L’istruttoria ha per di più

dimostrato che i pneumatici del veicolo appena citato erano usurati (1,6 mm) e da sostituire e che l’imputato era al corrente di detta circostanza.

Le conseguenze di questo

incidente non si sono però limitate ai danni materiali descritti al capoverso

precedente: il conducente e i tre passeggeri che erano con lui sono stati tutti

tradotti all’ospedale di __________ per le cure del caso. Il ACCU 1, che è rimasto

imprigionato nell’abitacolo, è stato liberato dai Pompieri tramite il sistema

Libervit e soffre tutt’oggi i postumi di questo incidente.

Sul posto la Polizia non ha esperito il controllo alcolemico del conducente: all’ospedale è stato però

effettuato un prelievo del sangue, dal quale è emersa una concentrazione

alcolica minima dello 0,22 ‰, che, al momento del sinistro, è stata calcolata

nello 0,42 ‰ (tasso minimo). La causa di detto rilevamento alcolemico è riconducibile

ad una cena e a 3 bicchierini di vino bianco consumati poco prima del sinistro in

un ristorante cinese di __________ (I), così come dichiarato dal medesimo accusato.

È vero, sul rapporto di Polizia è indicato che ACCU 1 avrebbe sorbito 9 decilitri di vino oltre che un sorbetto alla vodka (ciò che provocherebbe un tenore alcolico di

gran lunga più elevato rispetto a quello accertato), si tratta però questo di

un’evidente errore di trascrizione da Parte della Polizia (come dichiarato

dall’accusato), contraddetto dall’oggettiva perizia di laboratorio, che

prevarrebbe in ogni caso.

2.

La legge sulla circolazione

stradale prevede che non è consentito condurre veicoli a motore con un tenore

alcolico elevato: in tali evenienze, i conducenti sono in effetti ritenuti

avere perso le attitudini fisiche necessarie e devono astenersi dalla guida. La

violazione di quanto sopra è regolata dall’art. 91 LCStr, secondo cui chiunque

conduce un veicolo a motore in stato d’ebrietà è punito con la multa; è però prevista

una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria quando l’alcolemia è qualificata

(ovvero: elevata), così come ricordato anche dall’art. 55 cpv. 6 LCStr.

Il tenore alcolico è

considerato “qualificato” quando nel sangue è contenuta una concentrazione

dello 0,8 ‰ o più. Se invece il tasso è superiore allo 0,5 ‰ (art. 2 Ordinanza

federale concernente i valori limiti dell’alcolemia: RS 741.13), ma inferiore

allo 0,8 ‰, il caso è considerato di minore gravità. Sotto la soglia dello 0,5 ‰

la guida è invece consentita e l’art. 91 LCStr non trova nessuna applicazione,

salvo nel caso in cui vi sia presunzione di ebrietà, quando cioè il tasso

alcolemico non è eccessivo al momento dei fatti, poiché la quantità di alcol

ingerita non è ancora totalmente presente nel sangue, ma lo sarà al termine

della fase di assorbimento (cf. jeanneret,

Les dispositions pénales del la Loi sur la circulation routière, ad art. 91

LCStr, n. 20 e 21), cosa che, nella circostanza, non è dimostrata.

3.

Ora, nel caso concreto, per

quanto attiene all’imputazione no 1 del decreto d’accusa (circolazione in stato

di ebrietà), i valori alcolici riscontrati in laboratorio erano dello 0.22 ‰

(valore minimo al momento del prelievo), quindi dello 0.42 ‰ (minimo) al

momento critico. Come detto, al momento del sinistro non è stato effettuato

nessun accertamento. Da questi elementi, visto anche il breve tratto di strada

esistente fra __________ a __________, e ritenuto che una parte del percorso è

stata effettuata in Italia, in virtù del principio in dubio pro reo, non

si può dedurre (e non è comprovato) che l’imputato abbia guidato (in Svizzera)

il veicolo con un valore alcolemico superiore allo 0.5 ‰ e che abbia quindi

violato l’art. 91 cpv. 1 LCStr, in correlazione con gli artt. 55 cpv. 6 LCStr e

2.

Ordinanza federale concernente i valori limiti dell’alcolemia). Nemmeno

l’ipotesi della presunzione, alla luce dell’istruttoria esperita, trova qui

applicazione.

Questa conclusione è oltremodo

corroborata dal fatto che l’interessato, che ha da subito ammesso i fatti senza

mai contraddirsi e deve quindi essere considerata una persona credibile, ha

dichiarato di avere sorbito 3 dl di vino, con l’ultima consumazione avvenuta

alle 20.30. Riscontrato il basso tenore alcolico la Polizia non ha nemmeno provveduto al sequestro preventivo della licenza e per questi fatti

l’accusato va quindi prosciolto.

4.

Per quanto attiene invece

all’imputazione no 2 del decreto d’accusa (grave infrazione alle norme sulla

circolazione), va detto che un reato è realizzato, anche se, in assenza di un

tenore alcolico rilevante, in maniera attenuata rispetto a quanto prospettato

dal Procuratore pubblico. Se per il fatto di essersi messo alla guida con

un’alcolemia superiore allo 0‰ non può essergli imputata alcuna colpa, per

quanto successo in seguito gli si può rimproverare di non aver dato prova della

diligenza necessaria.

Infatti, indipendentemente

dagli imprevisti che la guida può comportare, secondo l’art. 31 cpv. 1 LCStr,

il conducente deve costantemente essere in grado di padroneggiare il proprio veicolo,

in modo da potersi conformare alle regole della strada. Questo onere è

precisato anche dall’art. 3 cpv. 1 ONC, giusta il quale il conducente deve

rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve

compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la

sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi

riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione. L’attenzione

richiesta al conducente implica che egli sia in grado di reagire immediatamente

a tutti i pericoli e a tutti gli imprevisti che la guida comporta, in modo di

evitare di mettere a repentaglio la sicurezza propria e quella altrui.

L’obbligo della padronanza del veicolo sussiste in presenza di qualsiasi

insidia, e impone al conducente d’essere in grado d’azionare immediatamente e in

modo appropriato i comandi della stessa (freno e volante), evitando di uscire

di strada oppure d’invadere corsie o zone adibite ad altri. A dipendenza delle

circostanze può addirittura essere richiesta un’attenzione accresciuta, di

notte, alle ore di punta, in prossimità di zone sensibili (scuole, fermate

dell’autobus), quando vi sono dei lavori in corso, quando le condizioni della

circolazione non sono chiare o sono complicate oppure quando, come nella

fattispecie, la strada (via __________) è in una zona discosta e più

insidiosa del rituale (bussy/rusconi,

op. cit., n. 2.4 ad art. 31 LCStr). La legge è quindi molto esigente e il

conducente deve tenere conto di qualsiasi ostacolo o imprevisto che potrebbe

improvvisamente comparire nel suo “spazio visibile”, per cui anche lo

scivolamento degli occhiali (circostanza di per sé non imprevedibile), ritenuto

che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una disattenzione

involontaria di circa un secondo costituisce una colpa del conducente (DTF 100

IV 279).

5.

Le conseguenze penali della

violazione di quanto indicato al punto precedente sono regolate dall’art. 90 LCStr

(infrazione alle norme della circolazione), disposizione quadro a carattere

generale del diritto stradale. La cifra 1 punisce le violazioni semplici (“chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o

nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con la multa”),

mentre la cifra 2 reprime le violazioni gravi (“chiunque, violando

gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la

sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è punito con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”). I reati che

comportano la forma qualificata di violazione (cifra 2 dell’art. 90 LCStr) non

sono oggetto di specifica enumerazione, ma giurisprudenza e dottrina sono

concordi nel sostenere che una violazione grave comporta la riunione cumulativa

di due elementi oggettivi: la violazione oggettivamente grave di una regola

fondamentale della circolazione e la creazione di un serio pericolo per i terzi.

Le infrazioni elencate nell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe

disciplinari possono essere utili per determinare il carattere fondamentale o

meno di una regola di circolazione, nella misura in cui quelle menzionate nel

documento sono presunte creare una situazione di messa in pericolo astratta

(cf. jeanneret, op. cit., n. 19 e

segg.) e dunque non una violazione oggettivamente grave.

In assenza di un tenore

alcolico rilevante e d’intenzionalità, l’agire dell’accusato (perdita della

padronanza di guida a causa una breve distrazione negligente) non può essere

considerato più grave dell’impiego, durante la guida, di un telefono senza

Dispositivo

dispositivo “mani libere” o del circolare a luci spente di notte su di una strada

illuminata o del circolare sulla corsia di emergenza di un’autostrada, infrazioni

enumerate nell’Ordinanza sopra menzionata. Su fattispecie simili al caso qui in

esame si è d’altronde già più volte chinata questa Pretura (inc. __________, __________,

__________, ), risolvendo per una violazione semplice delle norme sulla circolazione

stradale.

Non trova naturalmente applicazione

l’art. 56 CP, siccome l’imputato ha comunque infranto la normativa stradale per

un motivo non giustificato ed ha perso il controllo della sua autovettura

utilizzando per di più dei pneumatici non perfettamente a norma.

6. Per quanto riguarda le pretese

di risarcimento per il patrocinio legale, fatte valere dalla difesa al

dibattimento dopo avere preso atto del diniego da parte del Giudice dell’istruzione

e arresto della concessione del gratuito patrocinio, va osservato che le stesse

devono essere integralmente respinte. Infatti, il Giudice citato ha considerato

il caso che qui ci occupa come “bagattella” e quindi non meritevole del

sussidio statale. Non si può pertanto in questa sede accollare le spese legali

di difesa allo Stato per altra via.

Non è inoltre competenza di

questo magistrato quella di valutare le conclusioni a cui è giunto il Giudice

dell’istruzione e dell’arresto nella citata decisione; idem per quanto attiene

al contenuto dei lavori parlamentari in ambito di diritto al gratuito

patrocinio. Sulla complessità della pratica basti precisare che non si trattava

di un caso particolarmente difficile, correttamente istruito dalla Polizia e

che per questo motivo non si è ritenuto nemmeno d’esperire nessuna delle prove offerte

dalla difesa, fatta eccezione per i documenti. Per cui, indipendentemente

dall’intervento del patrocinatore, sulla base degli atti di causa preparati dal

Ministero pubblico (rilevamento del tenore alcolico da parte del laboratorio cantonale)

e delle (chiare) dichiarazioni dell’accusato, questo giudice sarebbe giunto

alla medesima conclusione anche senza l’ausilio di un difensore, chiamato

dall’accusato senza che la sua presenza possa essere definita indispensabile

alla tutela dei suoi diritti.

visti gli artt. 26, 27, 31 cpv. 1,

34, 91 cpv. 1 e 90 LCStr, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dal reato di circolazione in

stato di ebrietà, ex 91 cpv. 1 LCStr, per i fatti descritti nel decreto

di accusa n. 2208/2008 del 16 giugno 2008;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione

alle norme della circolazione, ex art. 90 cifra 1 LCStr, per aver

violato le norme medesime cagionando un pericolo per la sicurezza altrui, in

particolare per aver in una curva per lui piegante a destra, perso

negligentemente la padronanza di guida invadendo la corsia di contromano

delimitata dalla linea di sicurezza cozzando conseguentemente contro un muro ed

un cancello ivi posti a delimitazione di una proprietà privata; dei pezzi di

legno staccatisi dal cancello, andavano a colpire la vettura VW Bora targata __________

ivi regolarmente parcheggiata all’interno della medesima proprietà;

condanna ACCU 1

1. alla

multa di fr. 300.-- (trecento);

§ in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2.

le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-- sono poste a

carico dell’accusato nelle misura di ¼ e dello Stato nella misura di ¾.

All’accusato vengono pure accollati fr. 400.—per la motivazione scritta.

3.

è respinta e rinviata al foro civile qualsiasi pretesa di risarcimento,

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio giuridico della Sezione

della circolazione, Camorino

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 550.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr.

fr. 900.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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