10.2008.256
Guidare in stato di inattitudine: alcolemia min 0.42 - max 0.72; perdere il controllo del veicolo e andare ad invadere la corsia di contromano, finendo la corsa contro un muro
29 ottobre 2008Italiano15 min
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Numero d'incarto:
10.2008.256
Data decisione, Autorità:
29.10.2008, PRPEN
Titolo:
Guidare in stato di inattitudine: alcolemia min 0.42 - max 0.72; perdere il controllo del veicolo e andare ad invadere la corsia di contromano, finendo la corsa contro un muro
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.256
DA
2208/2008
Bellinzona
29
ottobre 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di
ebrietà,
per aver condotto l’autovettura
VW Golf targata__________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta
dagli indizi concludenti in tal senso (alcolemia: min. 0.42 - max. 0.72 grammi per mille),
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
31.07.2006,
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr;
2. grave infrazione alle
norme della circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito e, in una
curva per lui piegante a destra, perdeva negligentemente la padronanza di guida
invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza cozzando
conseguentemente contro un muro ed un cancello ivi posti a delimitazione di una
proprietà privata. Dei pezzi di legno staccatisi dal cancello, andavano a
colpire la vettura VW Bora targata __________ ivi regolarmente parcheggiata
all’interno della medesima proprietà;
fatti avvenuti a __________ il
31.07.2006;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv.
LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa n. 2208/2008 di
data 16 giugno 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 30
aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr.
1'500.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 700.-, tenuto
conto delle sue condizioni economiche, ritenuto che in caso di mancato
pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 24 giugno 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 29 ottobre 2008,
al quale ha preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare ad intervenire, postulando la
conferma del decreto d’accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale, in via
principale ha chiesto il proscioglimento dell’imputato, in via subordinata ha
postulato una massiccia riduzione della pena, domandando infine il risarcimento
delle spese legali allo Stato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È l’accusato autore colpevole
di:
- circolazione in stato di
ebrietà (pto 1 del decreto d’accusa),
- grave infrazione alle norme
della circolazione (pto 2 del decreto d’accusa),
per i fatti descritti nel decreto
d’accusa del 16 giugno 2008?
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3.
È dato il caso dell’art. 54 CP?
4.
L’eventuale pena può essere
posta al beneficio della sospensione condizionale?
5.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
6.
Se lo Stato dev’essere
condannato al pagamento di fr. 3'382,15 a titolo di risarcimento delle spese
legali sostenute dall’accusato?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.
I fatti si sono realizzati il
31.
luglio 2006 sulla strada cantonale che da __________ porta a __________. Su
questo tratto di strada, che costeggia il lago Ceresio, denominato via __________
l’accusato ha ad un certo punto perso il controllo dell’autoveicolo VW Golf
targato __________ da lui guidato, per poi andare a collidere contro un
cancello in legno ed un altro veicolo VW Bora targato __________ regolarmente
posteggiato. Il motivo dell’incidente è riconducibile ad una sua disattenzione:
poco prima dell’impatto gli erano scivolati gli occhiali dal naso e, nel
tentativo di sistemarli, è uscito di strada. L’istruttoria ha per di più
dimostrato che i pneumatici del veicolo appena citato erano usurati (1,6 mm) e da sostituire e che l’imputato era al corrente di detta circostanza.
Le conseguenze di questo
incidente non si sono però limitate ai danni materiali descritti al capoverso
precedente: il conducente e i tre passeggeri che erano con lui sono stati tutti
tradotti all’ospedale di __________ per le cure del caso. Il ACCU 1, che è rimasto
imprigionato nell’abitacolo, è stato liberato dai Pompieri tramite il sistema
Libervit e soffre tutt’oggi i postumi di questo incidente.
Sul posto la Polizia non ha esperito il controllo alcolemico del conducente: all’ospedale è stato però
effettuato un prelievo del sangue, dal quale è emersa una concentrazione
alcolica minima dello 0,22 ‰, che, al momento del sinistro, è stata calcolata
nello 0,42 ‰ (tasso minimo). La causa di detto rilevamento alcolemico è riconducibile
ad una cena e a 3 bicchierini di vino bianco consumati poco prima del sinistro in
un ristorante cinese di __________ (I), così come dichiarato dal medesimo accusato.
È vero, sul rapporto di Polizia è indicato che ACCU 1 avrebbe sorbito 9 decilitri di vino oltre che un sorbetto alla vodka (ciò che provocherebbe un tenore alcolico di
gran lunga più elevato rispetto a quello accertato), si tratta però questo di
un’evidente errore di trascrizione da Parte della Polizia (come dichiarato
dall’accusato), contraddetto dall’oggettiva perizia di laboratorio, che
prevarrebbe in ogni caso.
2.
La legge sulla circolazione
stradale prevede che non è consentito condurre veicoli a motore con un tenore
alcolico elevato: in tali evenienze, i conducenti sono in effetti ritenuti
avere perso le attitudini fisiche necessarie e devono astenersi dalla guida. La
violazione di quanto sopra è regolata dall’art. 91 LCStr, secondo cui chiunque
conduce un veicolo a motore in stato d’ebrietà è punito con la multa; è però prevista
una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria quando l’alcolemia è qualificata
(ovvero: elevata), così come ricordato anche dall’art. 55 cpv. 6 LCStr.
Il tenore alcolico è
considerato “qualificato” quando nel sangue è contenuta una concentrazione
dello 0,8 ‰ o più. Se invece il tasso è superiore allo 0,5 ‰ (art. 2 Ordinanza
federale concernente i valori limiti dell’alcolemia: RS 741.13), ma inferiore
allo 0,8 ‰, il caso è considerato di minore gravità. Sotto la soglia dello 0,5 ‰
la guida è invece consentita e l’art. 91 LCStr non trova nessuna applicazione,
salvo nel caso in cui vi sia presunzione di ebrietà, quando cioè il tasso
alcolemico non è eccessivo al momento dei fatti, poiché la quantità di alcol
ingerita non è ancora totalmente presente nel sangue, ma lo sarà al termine
della fase di assorbimento (cf. jeanneret,
Les dispositions pénales del la Loi sur la circulation routière, ad art. 91
LCStr, n. 20 e 21), cosa che, nella circostanza, non è dimostrata.
3.
Ora, nel caso concreto, per
quanto attiene all’imputazione no 1 del decreto d’accusa (circolazione in stato
di ebrietà), i valori alcolici riscontrati in laboratorio erano dello 0.22 ‰
(valore minimo al momento del prelievo), quindi dello 0.42 ‰ (minimo) al
momento critico. Come detto, al momento del sinistro non è stato effettuato
nessun accertamento. Da questi elementi, visto anche il breve tratto di strada
esistente fra __________ a __________, e ritenuto che una parte del percorso è
stata effettuata in Italia, in virtù del principio in dubio pro reo, non
si può dedurre (e non è comprovato) che l’imputato abbia guidato (in Svizzera)
il veicolo con un valore alcolemico superiore allo 0.5 ‰ e che abbia quindi
violato l’art. 91 cpv. 1 LCStr, in correlazione con gli artt. 55 cpv. 6 LCStr e
2.
Ordinanza federale concernente i valori limiti dell’alcolemia). Nemmeno
l’ipotesi della presunzione, alla luce dell’istruttoria esperita, trova qui
applicazione.
Questa conclusione è oltremodo
corroborata dal fatto che l’interessato, che ha da subito ammesso i fatti senza
mai contraddirsi e deve quindi essere considerata una persona credibile, ha
dichiarato di avere sorbito 3 dl di vino, con l’ultima consumazione avvenuta
alle 20.30. Riscontrato il basso tenore alcolico la Polizia non ha nemmeno provveduto al sequestro preventivo della licenza e per questi fatti
l’accusato va quindi prosciolto.
4.
Per quanto attiene invece
all’imputazione no 2 del decreto d’accusa (grave infrazione alle norme sulla
circolazione), va detto che un reato è realizzato, anche se, in assenza di un
tenore alcolico rilevante, in maniera attenuata rispetto a quanto prospettato
dal Procuratore pubblico. Se per il fatto di essersi messo alla guida con
un’alcolemia superiore allo 0‰ non può essergli imputata alcuna colpa, per
quanto successo in seguito gli si può rimproverare di non aver dato prova della
diligenza necessaria.
Infatti, indipendentemente
dagli imprevisti che la guida può comportare, secondo l’art. 31 cpv. 1 LCStr,
il conducente deve costantemente essere in grado di padroneggiare il proprio veicolo,
in modo da potersi conformare alle regole della strada. Questo onere è
precisato anche dall’art. 3 cpv. 1 ONC, giusta il quale il conducente deve
rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve
compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la
sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi
riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione. L’attenzione
richiesta al conducente implica che egli sia in grado di reagire immediatamente
a tutti i pericoli e a tutti gli imprevisti che la guida comporta, in modo di
evitare di mettere a repentaglio la sicurezza propria e quella altrui.
L’obbligo della padronanza del veicolo sussiste in presenza di qualsiasi
insidia, e impone al conducente d’essere in grado d’azionare immediatamente e in
modo appropriato i comandi della stessa (freno e volante), evitando di uscire
di strada oppure d’invadere corsie o zone adibite ad altri. A dipendenza delle
circostanze può addirittura essere richiesta un’attenzione accresciuta, di
notte, alle ore di punta, in prossimità di zone sensibili (scuole, fermate
dell’autobus), quando vi sono dei lavori in corso, quando le condizioni della
circolazione non sono chiare o sono complicate oppure quando, come nella
fattispecie, la strada (via __________) è in una zona discosta e più
insidiosa del rituale (bussy/rusconi,
op. cit., n. 2.4 ad art. 31 LCStr). La legge è quindi molto esigente e il
conducente deve tenere conto di qualsiasi ostacolo o imprevisto che potrebbe
improvvisamente comparire nel suo “spazio visibile”, per cui anche lo
scivolamento degli occhiali (circostanza di per sé non imprevedibile), ritenuto
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una disattenzione
involontaria di circa un secondo costituisce una colpa del conducente (DTF 100
IV 279).
5.
Le conseguenze penali della
violazione di quanto indicato al punto precedente sono regolate dall’art. 90 LCStr
(infrazione alle norme della circolazione), disposizione quadro a carattere
generale del diritto stradale. La cifra 1 punisce le violazioni semplici (“chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o
nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con la multa”),
mentre la cifra 2 reprime le violazioni gravi (“chiunque, violando
gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la
sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è punito con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”). I reati che
comportano la forma qualificata di violazione (cifra 2 dell’art. 90 LCStr) non
sono oggetto di specifica enumerazione, ma giurisprudenza e dottrina sono
concordi nel sostenere che una violazione grave comporta la riunione cumulativa
di due elementi oggettivi: la violazione oggettivamente grave di una regola
fondamentale della circolazione e la creazione di un serio pericolo per i terzi.
Le infrazioni elencate nell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe
disciplinari possono essere utili per determinare il carattere fondamentale o
meno di una regola di circolazione, nella misura in cui quelle menzionate nel
documento sono presunte creare una situazione di messa in pericolo astratta
(cf. jeanneret, op. cit., n. 19 e
segg.) e dunque non una violazione oggettivamente grave.
In assenza di un tenore
alcolico rilevante e d’intenzionalità, l’agire dell’accusato (perdita della
padronanza di guida a causa una breve distrazione negligente) non può essere
considerato più grave dell’impiego, durante la guida, di un telefono senza
Dispositivo
dispositivo “mani libere” o del circolare a luci spente di notte su di una strada
illuminata o del circolare sulla corsia di emergenza di un’autostrada, infrazioni
enumerate nell’Ordinanza sopra menzionata. Su fattispecie simili al caso qui in
esame si è d’altronde già più volte chinata questa Pretura (inc. __________, __________,
__________, ), risolvendo per una violazione semplice delle norme sulla circolazione
stradale.
Non trova naturalmente applicazione
l’art. 56 CP, siccome l’imputato ha comunque infranto la normativa stradale per
un motivo non giustificato ed ha perso il controllo della sua autovettura
utilizzando per di più dei pneumatici non perfettamente a norma.
6. Per quanto riguarda le pretese
di risarcimento per il patrocinio legale, fatte valere dalla difesa al
dibattimento dopo avere preso atto del diniego da parte del Giudice dell’istruzione
e arresto della concessione del gratuito patrocinio, va osservato che le stesse
devono essere integralmente respinte. Infatti, il Giudice citato ha considerato
il caso che qui ci occupa come “bagattella” e quindi non meritevole del
sussidio statale. Non si può pertanto in questa sede accollare le spese legali
di difesa allo Stato per altra via.
Non è inoltre competenza di
questo magistrato quella di valutare le conclusioni a cui è giunto il Giudice
dell’istruzione e dell’arresto nella citata decisione; idem per quanto attiene
al contenuto dei lavori parlamentari in ambito di diritto al gratuito
patrocinio. Sulla complessità della pratica basti precisare che non si trattava
di un caso particolarmente difficile, correttamente istruito dalla Polizia e
che per questo motivo non si è ritenuto nemmeno d’esperire nessuna delle prove offerte
dalla difesa, fatta eccezione per i documenti. Per cui, indipendentemente
dall’intervento del patrocinatore, sulla base degli atti di causa preparati dal
Ministero pubblico (rilevamento del tenore alcolico da parte del laboratorio cantonale)
e delle (chiare) dichiarazioni dell’accusato, questo giudice sarebbe giunto
alla medesima conclusione anche senza l’ausilio di un difensore, chiamato
dall’accusato senza che la sua presenza possa essere definita indispensabile
alla tutela dei suoi diritti.
visti gli artt. 26, 27, 31 cpv. 1,
34, 91 cpv. 1 e 90 LCStr, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dal reato di circolazione in
stato di ebrietà, ex 91 cpv. 1 LCStr, per i fatti descritti nel decreto
di accusa n. 2208/2008 del 16 giugno 2008;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione
alle norme della circolazione, ex art. 90 cifra 1 LCStr, per aver
violato le norme medesime cagionando un pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver in una curva per lui piegante a destra, perso
negligentemente la padronanza di guida invadendo la corsia di contromano
delimitata dalla linea di sicurezza cozzando conseguentemente contro un muro ed
un cancello ivi posti a delimitazione di una proprietà privata; dei pezzi di
legno staccatisi dal cancello, andavano a colpire la vettura VW Bora targata __________
ivi regolarmente parcheggiata all’interno della medesima proprietà;
condanna ACCU 1
1. alla
multa di fr. 300.-- (trecento);
§ in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2.
le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-- sono poste a
carico dell’accusato nelle misura di ¼ e dello Stato nella misura di ¾.
All’accusato vengono pure accollati fr. 400.—per la motivazione scritta.
3.
è respinta e rinviata al foro civile qualsiasi pretesa di risarcimento,
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio giuridico della Sezione
della circolazione, Camorino
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 550.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr.
fr. 900.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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