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Decisione

10.2008.257

Vendita e consumo di marijuana

21 ottobre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 2206/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

90.- (novanta), corrispondente a 3 (tre) aliquote da fr. 30.- (trenta) - (art.

34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.-

(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.--

(cento).

ed inoltre La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 28 giugno 2008;

indetto il dibattimento 21 ottobre 2008,

al quale è comparso l’accusato personalmente, accompagnato dal suo difensore,

mentre il Procuratore pubblico, con lettera 15 settembre 2008, ha rinunciato ad

intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede che

l’accusato venga scagionato dal reato di infrazione alla LF stupefacenti. In

via principale chiede che la pena sia la multa e che un’eventuale pena

superiore sia sospesa condizionalmente;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’accusato autore colpevole

di:

1.1

infrazione alla LF sugli

stupefacenti?

1.2

contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti?

2.

In caso di risposta affermativa

ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena può essere

sospesa condizionalmente?

4.

Chi deve sopportare gli oneri

processuali?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 19 e 19a LStup; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’infrazione alla LF sugli

stupefacenti per i fatti descritti al pto 1 del decreto di accusa n. 2206/2008

del 16 giugno 2008;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ex art. 19a LStup, per i

fatti descritti al pto 2 del decreto di accusa n. 2206/2008 del 16 giugno 2008;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr.

300.00

(trecento);

§ in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2.

le tasse e le spese giudiziarie

in complessivi fr. 250.00 sono poste a carico dello Stato nella misura di fr.

150.00

ed a carico dell’accusato nella misura di fr. 100.00.

Le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 75.00 tassa di giustizia

fr. 75.00 spese giudiziarie

fr. 150.00 Totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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