10.2008.257
Vendita e consumo di marijuana
21 ottobre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.257
Data decisione, Autorità:
21.10.2008, PRPEN
Titolo:
Vendita e consumo di marijuana
CONSUMO DI STUPEFACENTI
NEGOZIAZIONE O PROCURA PER TERZI DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 let. a cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2008.257
DA
2206/2008
Bellinzona
21
ottobre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, a __________ tra il settembre 2007 e l’aprile 2008, venduto
complessivamente circa grammi 10 di marijuana, nonché offerto durante delle fumate
collettive complessivamente circa grammi 4 di marijuana;
2. contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, tra il settembre 2007 e l’aprile 2008 a __________, consumato circa 10/15 grammi di marijuana, sostanza acquistata a __________,
nonché consumato un quantitativo imprecisato di marijuana durante delle fumate
collettive (circa 40) effettuate a __________;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 19
cifra 1 e 19a cifra 1 LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 16 giugno
Fatti
2008 n. 2206/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
90.- (novanta), corrispondente a 3 (tre) aliquote da fr. 30.- (trenta) - (art.
34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.-
(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3
(art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.--
(cento).
ed inoltre La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 28 giugno 2008;
indetto il dibattimento 21 ottobre 2008,
al quale è comparso l’accusato personalmente, accompagnato dal suo difensore,
mentre il Procuratore pubblico, con lettera 15 settembre 2008, ha rinunciato ad
intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede che
l’accusato venga scagionato dal reato di infrazione alla LF stupefacenti. In
via principale chiede che la pena sia la multa e che un’eventuale pena
superiore sia sospesa condizionalmente;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È l’accusato autore colpevole
di:
1.1
infrazione alla LF sugli
stupefacenti?
1.2
contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti?
2.
In caso di risposta affermativa
ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena può essere
sospesa condizionalmente?
4.
Chi deve sopportare gli oneri
processuali?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 19 e 19a LStup; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’infrazione alla LF sugli
stupefacenti per i fatti descritti al pto 1 del decreto di accusa n. 2206/2008
del 16 giugno 2008;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ex art. 19a LStup, per i
fatti descritti al pto 2 del decreto di accusa n. 2206/2008 del 16 giugno 2008;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr.
300.00
(trecento);
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2.
le tasse e le spese giudiziarie
in complessivi fr. 250.00 sono poste a carico dello Stato nella misura di fr.
150.00
ed a carico dell’accusato nella misura di fr. 100.00.
Le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 75.00 tassa di giustizia
fr. 75.00 spese giudiziarie
fr. 150.00 Totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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