10.2008.258
Velocità eccessiva in autostrada (165 km/h invece di 120 km/h), rilevata mediante veicolo inseguitore
14 ottobre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.258
Data decisione, Autorità:
14.10.2008, PRPEN
Titolo:
Velocità eccessiva in autostrada (165 km/h invece di 120 km/h), rilevata mediante veicolo inseguitore
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.258
DA
2250/2008
Bellinzona
14
ottobre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura BMW targata __________ alla
velocità di 165 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia
mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come
consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente
limite di 120 km/h;
fatti avvenuti a __________,
autostrada A2, il 17 febbraio 2008;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a
cpv. 1 lett. d ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa del 23 giugno
Fatti
2008 n. 2250/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere da fr. 100.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 2'000.--.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42
e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 900.--,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 9 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziario e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
all’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente il 2 luglio 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 14 ottobre 2008,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale non contesta
l’infrazione, ma rileva che ha agito in stato di necessità. Chiede pertanto una
sensibile riduzione della sanzione, anche in considerazione della sua
situazione economica;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Ha agito in stato di
necessità?
3.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
4.
L’imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell’eventuale pena, se sì, a quali condizioni?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giustizia?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e
3.
e 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione grave alle norme
della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2250/2008 del 23 giugno
2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr. 800.--
(ottocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni
(art. 42 e seg. CPS);
2.
alla multa di fr. 600.--
(seicento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 170.00 spese
giudiziarie
fr. 970.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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