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Decisione

10.2008.263

Percuotere con pugni e calci una persona fino a rendere necessaria un'ospedalizzazione

18 novembre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 567/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 22 febbraio 2006;

indetto il dibattimento 18 novembre 2008,

al quale sono comparsi:

-

l’accusato

-

la parte civile,

-

il patrocinatore di parte civile, PR 1;

accertate le

generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa;

proceduto all'interrogatorio dell'accusato e

della parte civile;

sentiti il teste __________ , __________,

da __________, in __________, coniugato, __________;

il patrocinatore della parte

civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

il difensore, il quale postula il

proscioglimento, con protesta di ripetibili;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di

lesioni semplici per avere percosso, a __________ in data 6 ottobre 2005, con

pugni e calci CIVI 1, rendendone necessaria l’ospedalizzazione, e causandogli

varie contusioni, ematomi e disturbi, come attestato dai certificati medici

agli atti (lettere d’uscita 7.10.2005 e 2.11.2005 dell’Ospedale __________ di __________,

certificati medici 18.10.2005 e 7.2.2006 del medico curante, Dr. __________)?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Devono essere assegnate

ripetibili a favore dell’accusato e se sì in quale misura?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub

1, come segue ai quesiti posti sub 4. e 5., decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa

di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP);

assegna le tasse e le spese allo

Stato, che dovrà rifondere ad ACCU 1 fr. 1'200.—(milleduecento) a titolo di

ripetibili;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 300.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. 30.-- testi

fr. 530.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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