10.2008.264
Colpire al volto con una oggetto non identificato una persona; ottenere fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa richiedeva un pagamento
26 settembre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.264
Data decisione, Autorità:
26.09.2008, PRPEN
Titolo:
Colpire al volto con una oggetto non identificato una persona; ottenere fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa richiedeva un pagamento
CONSEGUIMENTO FRAUDOLENTO DI UN CONCORDATO GIUDIZIALE
VIE DI FATTO
art. 123 cf. 1 CPS
art. 150 CPS
Incarto
n.
10.2008.264
DA
2298/2008
Bellinzona
26
settembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di Segretaria per giudicare
ACCU 1;
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici, per avere, a __________
in data __________, colpito al volto, con un oggetto non identificato, CIVI 1
provocandogli le lesioni attestate dal certificato medico 09.06.2008 del Dr. __________
dell’Ospedale Regionale di __________;
2. conseguimento fraudolento
di una prestazione, per avere, senza pagare, in data __________, ottenuto
fraudolentemente una prestazione e più precisamente il trasporto mediante il
taxi di CIVI 1, da __________ a __________, sapendo che la stessa era data
soltanto a pagamento;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 20 giugno
Fatti
2008 n. DA 2298/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
900.-, corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.-, con l'avvertenza che, in caso
di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30
giorni.
Considerandi
2.
Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura
civile.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie
di fr. 100.-.
4.
Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria
di fr. 600.- - 20 aliquote di fr. 30.- per aliquota -, decretata nei suoi
confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 03.12.2007, con l'avvertenza che
in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva
di 20 giorni.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 2 luglio 2008;
indetto il dibattimento in data 26
settembre 2008, al quale è comparso l’accusato accompagnato dal suo difensore,
mentre il Procuratore pubblico con lettera 15 settembre 2008 ha rinunciato ad
intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assisitito;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
lesioni semplici;
1.2
conseguimento fraudolento
di una prestazione
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione
condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena pecuiniaria di fr. 600.--, 20 aliquote da fr. 30.—per
aliquota, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il
3.12
?
5.
Deve essere confermato il rinvio della parte civile CIVI 1, al
competente foro per le pretese di natura civile?
6.
Devono essere riconosciute delle ripetibili?
7.
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 15, 16, 123 cifra 1,
150.
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni
semplici e di conseguimento fraudolento di una prestazione, per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2298/2008 del
20.
giugno 2008.
Condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
900.
-- (novecento);
§. l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
Rinvia la parte civile CIVI 1 al
foro civile per le pretese di tale natura.
Non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 600.- (20 aliquote di fr.
30.
- per aliquota), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di
Lugano il 03.12.2007;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 900.-- pena
pecuniaria
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. 1'200.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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