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Decisione

10.2008.264

Colpire al volto con una oggetto non identificato una persona; ottenere fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa richiedeva un pagamento

26 settembre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. DA 2298/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

900.-, corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.-, con l'avvertenza che, in caso

di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30

giorni.

Considerandi

2.

Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura

civile.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie

di fr. 100.-.

4.

Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria

di fr. 600.- - 20 aliquote di fr. 30.- per aliquota -, decretata nei suoi

confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 03.12.2007, con l'avvertenza che

in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva

di 20 giorni.

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 2 luglio 2008;

indetto il dibattimento in data 26

settembre 2008, al quale è comparso l’accusato accompagnato dal suo difensore,

mentre il Procuratore pubblico con lettera 15 settembre 2008 ha rinunciato ad

intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assisitito;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

lesioni semplici;

1.2

conseguimento fraudolento

di una prestazione

per i fatti descritti nel

decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione

condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale

concesso alla pena pecuiniaria di fr. 600.--, 20 aliquote da fr. 30.—per

aliquota, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il

3.12

?

5.

Deve essere confermato il rinvio della parte civile CIVI 1, al

competente foro per le pretese di natura civile?

6.

Devono essere riconosciute delle ripetibili?

7.

A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 15, 16, 123 cifra 1,

150.

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni

semplici e di conseguimento fraudolento di una prestazione, per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2298/2008 del

20.

giugno 2008.

Condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

900.

-- (novecento);

§. l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

Rinvia la parte civile CIVI 1 al

foro civile per le pretese di tale natura.

Non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 600.- (20 aliquote di fr.

30.

- per aliquota), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di

Lugano il 03.12.2007;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 900.-- pena

pecuniaria

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. 1'200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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