10.2008.266
Offendere l'onore di una persona; effettuare una manovra di retromarcia e urtare contro una vettura
17 ottobre 2008Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2008.266
Data decisione, Autorità:
17.10.2008, PRPEN
Titolo:
Offendere l'onore di una persona; effettuare una manovra di retromarcia e urtare contro una vettura
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INGIURIA
art. 177 CPS
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.266
DA
2245/2008
Bellinzona
17
ottobre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1;
prevenuta
colpevole di 1. ingiuria,
per
avere, ad __________ il __________ e il __________, rivolgendosi all'agente di
polizia cantonale Sgtm __________ con le parole "...vai a cagare...ve lo
metto in quel posto.." e all'agente di polizia cantonale sgt __________
con le parole "...andate a cagare...ve lo ficco dietro dove dico
io...siete delle merde...levate quel culo di merda da qui...", offeso con
parole l'onore di una persona;
infrazione
alle norme della circolazione;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato
previsto dall'art. 177 CPS;
2. infrazione
alle norme della circolazione,
per
avere, ad __________ il __________, circolando con la vettura Nissan targata __________,
nell'effettuare una manovra di retromarcia, negligentemente urtato contro la
vettura Mercedes targata TI 10970 di LESA 3, ivi regolarmente posteggiata,
quindi contravvenendo alle norme sulla circolazione;
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato
previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31
cpv. 1, 36 cpv. 4 LCStr., art. 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC;
perseguita con
decreto d’accusa n. 2245/2008 di data 23 giugno 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1.
Alla pena pecuniaria di 8 aliquote giornaliere da fr. 30.00 cadauna, (art. 34
e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 240.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 400.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso
il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 7 luglio 2008 dall'accusata;
indetto il
dibattimento 17 ottobre 2008, al quale è comparsa l’accusata personalmente
mentre il Procuratore pubblico, con lettera 16 settembre 2008, ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
dato atto che
la parte lesa (e querelante) sgt LESA 1, il 1 ottobre 2008 ha ritirato la
querela da lui sporta e che ha dato adito all’imputazione numero 1 (ingiuria)
del decreto d’accusa;
dichiarato che
l’imputazione di cui al pto 1 del decreto d’accusa priva d’oggetto per
recesso di querela, su questo punto il procedimento è quindi stralciato;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusata;
sentita da
ultimo l'accusata;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È
ACCU 1 autrice colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per i fatti
descritti nel punto 2 decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso
di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
A chi vanno caricate
le tasse e le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
artt. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 36 cpv. 4, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1 LCStr; art. 3
cpv. 1, 17 cpv. 1, 56 cpv. 4 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autrice
colpevole di infrazione alle norme della circolazione, ex art. 90 cifra
1.
LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel pto 2 decreto di
accusa n. 2245/2008 del 23 giugno 2008.
condanna ACCU
1.
1.
alla
multa di fr. 300.-- (trecento);
§. in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 125.00 tassa
di giustizia
fr. 125.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster