10.2008.268
Offendere con parole l'onore di una persona
17 ottobre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2008.268
Data decisione, Autorità:
17.10.2008, PRPEN
Titolo:
Offendere con parole l'onore di una persona
INGIURIA
art. 177 CPS
Incarto
n.
10.2008.268
DA
2234/2008
Bellinzona
17
ottobre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere, __________, a __________
presso il ristorante da lui gestito, rivolgendosi ad CIVI 1 e alla sua amica
dicendo loro "andate via stranieri di merda" offeso con parole
l'onore di una persona;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 177 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 2234/2008 di
data 23 giugno 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla multa di fr. 200.-
(duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (art. 106
cpv. 2 CP).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 150.-
(centocinquanta).
ed inoltre 3. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 7 luglio 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 17 ottobre 2008,
al quale è comparso l’accusato personalmente ed il patrocinatore della parte
civile mentre il Procuratore pubblico, con lettera 23 settembre 2008, ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
sentito un teste;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale chiede la conferma del decreto, lasciando libero
l’apprezzamento del giudice ;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È l’accusato autore colpevole
di ingiuria?
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3.
Chi deve sopportare gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 177 CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ingiuria, ex
art. 177 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto
di accusa n. 2234/2008 del 23 giugno 2008;
manda esente da pena il
colpevole.
carica le tasse e le spese
all’accusato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 75.00 tassa
di giustizia
fr. 175.00 spese
giudiziarie
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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