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Decisione

10.2008.268

Offendere con parole l'onore di una persona

17 ottobre 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di fr. 200.-

(duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (art. 106

cpv. 2 CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 150.-

(centocinquanta).

ed inoltre 3. La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 7 luglio 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 17 ottobre 2008,

al quale è comparso l’accusato personalmente ed il patrocinatore della parte

civile mentre il Procuratore pubblico, con lettera 23 settembre 2008, ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,

sentito un teste;

sentito il patrocinatore della parte

civile, il quale chiede la conferma del decreto, lasciando libero

l’apprezzamento del giudice ;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’accusato autore colpevole

di ingiuria?

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.

Chi deve sopportare gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 177 CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ingiuria, ex

art. 177 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto

di accusa n. 2234/2008 del 23 giugno 2008;

manda esente da pena il

colpevole.

carica le tasse e le spese

all’accusato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 75.00 tassa

di giustizia

fr. 175.00 spese

giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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