10.2008.27
Circolare in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.78 - max. 3.37 gr/oo), incidente della circolazione
15 luglio 2008Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2008.27
Data decisione, Autorità:
15.07.2008, PRPEN
Titolo:
Circolare in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.78 - max. 3.37 gr/oo), incidente della circolazione
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.27
DA
32/2008
Bellinzona
15
luglio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
VW Touareg targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.78 - max. 3.37 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato
nel 2003 per analogo reato;
fatti avvenuti a __________ il
29 settembre 2007;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida
uscendo conseguentemente di strada sulla destra terminando la corsa
nell’adiacente ruscello;
fatti avvenuti a __________ il
29 settembre 2007;
reato previsto dall’art. 90
cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e
2, 34 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 14 gennaio
2008 n. 32/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 100.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 9’000.--, con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni
90 (art. 34 e 36 CPS).
2. Alla multa di fr. 1’800.--
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 18 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dalle Assise Correzionali di Lugano
il __________, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 22 gennaio 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 15 luglio 2008,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
rilevato che l’accusato si è dichiarato
disposto, in caso di condanna, ad eseguire un lavoro di pubblica utilità;
sentito il difensore, il quale, rilevando
il cambiamento radicale nello stile di vita del suo assistito, postula una
sensibile riduzione della pena pecuniaria, della multa e delle tasse e spese
giudiziarie, onde evitare l’effetto perverso che una pena pecuniaria eccessiva
avrebbe sulla sua difficile situazione finanziaria. Egli sottolinea infine la
disponibilità del suo assistito ad eseguire un lavoro di pubblica utilità;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida in stato di
inattitudine,
1.2. Infrazione
alle norme della circolazione,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Può essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti il 17 aprile 2007 dalle Assise
correzionali di Lugano, e, se sì, a quali condizioni
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1,
7 cpv. 1 ONC; 37 e segg., 42 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. guida in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
Considerandi
2.
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 32/2008 del 14 gennaio 2008;
condanna ACCU 1
1.
al lavoro di pubblica
utilità di 360 (trecentosessanta) ore;
1.1
l’accusato
è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà
commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di
pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a
un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il 17 aprile 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento
e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster