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Decisione

10.2008.27

Circolare in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.78 - max. 3.37 gr/oo), incidente della circolazione

15 luglio 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Può essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti il 17 aprile 2007 dalle Assise

correzionali di Lugano, e, se sì, a quali condizioni

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1,

7 cpv. 1 ONC; 37 e segg., 42 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. guida in stato di

inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

Considerandi

2.

infrazione alle norme della

circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 32/2008 del 14 gennaio 2008;

condanna ACCU 1

1.

al lavoro di pubblica

utilità di 360 (trecentosessanta) ore;

1.1

l’accusato

è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà

commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di

pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a

un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il 17 aprile 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento

e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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