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Decisione

10.2008.277

Entrare illegalmente in Svizzera a bordo di un treno proveniente dall'Italia

3 settembre 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1 lett. a LStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 2194/2008 di

data 16 giugno 2008 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena detentiva di 60

(sessanta) giorni (art. 40 e seg. CP) considerato che non sono adempiute le

condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 42 CP e vi è da

attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno

essere eseguiti (art. 41 CP).

Considerandi

2.

Non si prelevano né spese

né tassa di giustizia.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 27 giugno 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 3 settembre 2008,

al quale l'accusato, regolarmente citato nelle forme edittali, non è comparso,

mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma

del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 40, 41, 42, 47 CP; 115

cpv. 1 lett. a LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG,

rispondendo ai quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

entrata illegale per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di entrata

illegale per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 2194/2008 del 16 giugno 2008.

condanna ACCU 1

1.

alla pena detentiva di 60

(sessanta) giorni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

nelle vie edittali,

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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