10.2008.277
Entrare illegalmente in Svizzera a bordo di un treno proveniente dall'Italia
3 settembre 2008Italiano3 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2008.277
Data decisione, Autorità:
03.09.2008, PRPEN
Titolo:
Entrare illegalmente in Svizzera a bordo di un treno proveniente dall'Italia
ENTRATA ILLEGALE
art. 115 cpv. 1 let. a LFSTR
Incarto
n.
10.2008.277
DA
2194/2008
Bellinzona
3
settembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Paola Belloli per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di entrata illegale,
per essere, da __________, a
bordo di un treno proveniente dall’Italia, entrato in Svizzera illegalmente, in
quanto privo di validi documenti di legittimazione;
fatti avvenuti a __________ il
__________
reato previsto dall’art. 115 cpv.
Fatti
1 lett. a LStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 2194/2008 di
data 16 giugno 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena detentiva di 60
(sessanta) giorni (art. 40 e seg. CP) considerato che non sono adempiute le
condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 42 CP e vi è da
attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno
essere eseguiti (art. 41 CP).
Considerandi
2.
Non si prelevano né spese
né tassa di giustizia.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 27 giugno 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 3 settembre 2008,
al quale l'accusato, regolarmente citato nelle forme edittali, non è comparso,
mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma
del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 40, 41, 42, 47 CP; 115
cpv. 1 lett. a LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG,
rispondendo ai quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
entrata illegale per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di entrata
illegale per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 2194/2008 del 16 giugno 2008.
condanna ACCU 1
1.
alla pena detentiva di 60
(sessanta) giorni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
nelle vie edittali,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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