10.2008.278
In qualità di titolare di una ditta impiegato un cittadino straniero sprovvisto di permesso
16 dicembre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.278
Data decisione, Autorità:
16.12.2008, PRPEN
Titolo:
In qualità di titolare di una ditta impiegato un cittadino straniero sprovvisto di permesso
IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA
LAVORO SENZA PERMESSO
art. 23 cpv. 4 LDDS
art. 117 cpv. 1 LFSTR
Incarto
n.
10.2008.278
DA
2309/2008
Bellinzona
16
dicembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. contravvenzione alla LF concernente la
dimora il domicilio degli stranieri,
per avere, a __________, nel
periodo __________, quale titolare della ditta __________ intenzionalmente
impiegato quale montatore il cittadino italiano __________ non autorizzato a
svolgere attività lucrativa in Svizzera non disponendo del relativo permesso;
2. infrazione alla LF sugli
stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso),
per avere, a __________, nel
periodo __________, quale titolare della ditta __________, intenzionalmente
impiegato quale montatore il cittadino italiano __________ non autorizzato a
svolgere attività lucrativa in Svizzera non disponendo del relativo permesso;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 23
cpv. 4 LDDS e 117 cpv. 1 LStr; richiamato l’art. 42 cpv. 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 20 giugno
Fatti
2008 n. 2309/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 7'200.-- (settemiladuecento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da
fr. 120.-- (centoventi) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e
seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 2'000.--
(duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 150.--
(centocinquanta).
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CP.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 8 luglio 2008;
indetto il dibattimento 16 dicembre 2008,
al quale sono comparsi l’accusata e il suo difensore, avv. DI 1,; il
Procuratore pubblico con lettera 23 settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, la quale chiede il
proscioglimento da ogni accusa. In via subordinata chiede l’applicazione gli
art. 13 risp. 21 CP; in ultima, denegata, ipotesi deve trovare applicazione il
solo art. 23 cpv. 6 LDDS e, per il caso lieve, bisogna prescindere da ogni
pena. Postula infine il riconoscimento di ripetibili;
sentita per ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autrice colpevole di:
1.1
contravvenzione alla LF
concernente la dimora il domicilio degli stranieri,
per avere, a __________, nel
periodo __________, quale titolare della ditta __________, intenzionalmente
impiegato quale montatore il cittadino italiano __________ non autorizzato a
svolgere attività lucrativa in Svizzera non disponendo del relativo permesso?
1.2
infrazione alla LF sugli stranieri
(impiego di stranieri sprovvisti di permesso),
per avere, a __________, nel
periodo __________, quale titolare della ditta __________ intenzionalmente
impiegato quale montatore il cittadino italiano __________ non autorizzato a
svolgere attività lucrativa in Svizzera non disponendo del relativo permesso?
2.
Può trovare applicazione l’art. 13 CP (errore sui fatti)?
3.
Può trovare applicazione l’art. 21 CP (errore sull’illiceità)?
4.
In caso di condanna quale deve
essere la pena?
5.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
6.
Devono essere riconosciute
ripetibili e se sì in quale misura?
7.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 2 cpv. 2, 10 segg.
LStr; 12 ALCP; 2 cifra 4 All I ALCP; 4 cpv. 1, 9 OLCP 12 ALCP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti posti sub
1.1
e 1.2., come segue ai quesiti posti sub 6. e 7., decaduti gli altri
quesiti;
proscioglie ACCU 1
dalle accuse di contravvenzione
alla LF concernente la dimora il domicilio degli stranieri e di infrazione alla
LF sugli stranieri;
assegna le tasse e le spese allo
Stato, che dovrà rifondere a ACCU 1 fr. 900.— a titolo di ripetibili;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della
Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
federale della migrazione, Berna,
Sezione dei
permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del
Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. 300.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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