10.2008.287
Comunicare a terzi dei fatti per nuocere alla reputazione di una persona
21 gennaio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.287
Data decisione, Autorità:
21.01.2009, PRPEN
Titolo:
Comunicare a terzi dei fatti per nuocere alla reputazione di una persona
DIFFAMAZIONE
INGIURIA
art. 173 CPS
art. 177 CPS
Incarto
n.
Fatti
10.2008.287
DA
2446/2008
Bellinzona
21
gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di 1. diffamazione,
per avere, a __________ e __________,
il __________, comunicando con un terzo, accusato il Direttore della casa per
anziani __________ CIVI 1 di fatti suscettibili di nuocere alla sua
reputazione, e meglio per avere trasmesso alla Consigliera di Stato del Cantone
Ticino __________ copia della lettera __________ da lei inviata al Direttore
della casa per anziani CIVI 1 con la quale lo accusava di condotta
disonorevole, segnatamente di avere abusato della sua funzione utilizzando il
personale per scopi privati e distribuendo denaro ai dipendenti invece di
utilizzarlo per lo scopo al quale era destinato;
2. ingiuria,
per avere, a __________ e __________,
il 4/6 luglio 2007, offeso l’onore del Direttore della Casa per anziani __________
CIVI 1 inviandogli la lettera __________ nella quale lo accusava di avere
abusato della sua funzione utilizzando il personale per scopi privati e
distribuendo denaro ai dipendenti invece di utilizzarlo per lo scopo al quale
era destinato;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. art.
173, 177 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 4 CP e l’art. 49 cpv. 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 9 luglio
2008 n. 2446/2008 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
750.-, corrispondente a 15 aliquote da fr. 50.- (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza
che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una
pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv.
3.
CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-.
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente
in data 18 luglio 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 21 gennaio 2009,
al quale hanno preso parte l’accusata e la parte civile, accompagnata dalla
propria patrocinatrice, mentre la Procuratrice pubblica, con lettera 4 novembre
2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la patrocinatrice, che chiede la
conferma del decreto d’accusa, oltre al riconoscimento di fr. 4'500.- a titolo
di spese legali e di fr. 500.- a titolo di torto morale (importo che sarà
devoluto in beneficenza);
sentita da ultimo l'accusata, che si
dichiara dispiaciuta per quanto successo e disposta a chiedere scusa per il suo
modo di agire, ma non a ritirare quanto affermato, siccome trattata
ingiustamente;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È l’imputata autrice colpevole
di:
- diffamazione,
- ingiuria,
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa in oggetto?
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena dev’essere
posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì, per quale periodo di
prova?
4.
Devono essere riconosciute le
richieste della parte civile in merito al risarcimento delle spese legali e al
riconoscimento del torto morale?
5.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna delle parti ha chiesto,
nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della
sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 173 e 177 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
diffamazione (ex art. 173 CP) ed ingiuria (ex art. 177 CP) per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2446/2008
del 9 luglio 2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di
7.
(sette) aliquote giornaliere di fr. 40.00 (quaranta), per un totale di fr.
280.00
(duecentoottanta);
§ l’esecuzione della pena
è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 200.00
(duecento);
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00;
rinvia la parte civile, CIVI 1, al
competente foro per le pretese civili;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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