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Decisione

10.2008.287

Comunicare a terzi dei fatti per nuocere alla reputazione di una persona

21 gennaio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

10.2008.287

DA

2446/2008

Bellinzona

21

gennaio 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca

Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di 1. diffamazione,

per avere, a __________ e __________,

il __________, comunicando con un terzo, accusato il Direttore della casa per

anziani __________ CIVI 1 di fatti suscettibili di nuocere alla sua

reputazione, e meglio per avere trasmesso alla Consigliera di Stato del Cantone

Ticino __________ copia della lettera __________ da lei inviata al Direttore

della casa per anziani CIVI 1 con la quale lo accusava di condotta

disonorevole, segnatamente di avere abusato della sua funzione utilizzando il

personale per scopi privati e distribuendo denaro ai dipendenti invece di

utilizzarlo per lo scopo al quale era destinato;

2. ingiuria,

per avere, a __________ e __________,

il 4/6 luglio 2007, offeso l’onore del Direttore della Casa per anziani __________

CIVI 1 inviandogli la lettera __________ nella quale lo accusava di avere

abusato della sua funzione utilizzando il personale per scopi privati e

distribuendo denaro ai dipendenti invece di utilizzarlo per lo scopo al quale

era destinato;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. art.

173, 177 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 4 CP e l’art. 49 cpv. 1 CP;

perseguita con decreto d’accusa del 9 luglio

2008 n. 2446/2008 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

750.-, corrispondente a 15 aliquote da fr. 50.- (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza

che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una

pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv.

3.

CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-.

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta tempestivamente

in data 18 luglio 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 21 gennaio 2009,

al quale hanno preso parte l’accusata e la parte civile, accompagnata dalla

propria patrocinatrice, mentre la Procuratrice pubblica, con lettera 4 novembre

2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la patrocinatrice, che chiede la

conferma del decreto d’accusa, oltre al riconoscimento di fr. 4'500.- a titolo

di spese legali e di fr. 500.- a titolo di torto morale (importo che sarà

devoluto in beneficenza);

sentita da ultimo l'accusata, che si

dichiara dispiaciuta per quanto successo e disposta a chiedere scusa per il suo

modo di agire, ma non a ritirare quanto affermato, siccome trattata

ingiustamente;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’imputata autrice colpevole

di:

- diffamazione,

- ingiuria,

per i fatti descritti nel

decreto d’accusa in oggetto?

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena dev’essere

posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì, per quale periodo di

prova?

4.

Devono essere riconosciute le

richieste della parte civile in merito al risarcimento delle spese legali e al

riconoscimento del torto morale?

5.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna delle parti ha chiesto,

nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della

sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 173 e 177 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

diffamazione (ex art. 173 CP) ed ingiuria (ex art. 177 CP) per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2446/2008

del 9 luglio 2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di

7.

(sette) aliquote giornaliere di fr. 40.00 (quaranta), per un totale di fr.

280.00

(duecentoottanta);

§ l’esecuzione della pena

è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 200.00

(duecento);

§ in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00;

rinvia la parte civile, CIVI 1, al

competente foro per le pretese civili;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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