10.2008.288
Provocare un incendio a causa delle candele
21 gennaio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.288
Data decisione, Autorità:
21.01.2009, PRPEN
Titolo:
Provocare un incendio a causa delle candele
INCENDIO COLPOSO
art. 222 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.288/ds
DA
2428/2008
Bellinzona
21
gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di incendio colposo,
per avere, ad __________, in
data 02.11.2007, omettendo di sincerarsi, nottetempo che le candele del
candelabro fossero spente, cagionato per imprevidenza colpevole un incendio che
ha danneggiato l’appartamento in Via __________ da lei occupato e di proprietà
di LESA 1;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 222
cpv. 1 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 2 e 4 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 7 luglio
Fatti
2008 n. 2428/2008 della AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
300.-, corrispondente a 10 aliquote da fr. 30.- (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di 3 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Riservate le disposizioni di
cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro
gli incendi, l'inquinamento e di danni della natura.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 17 luglio 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 21 gennaio 2009,
al quale ha preso parte unicamente l’accusata, mentre la Sostituto Procuratore
pubblico, con lettera 5 dicembre 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusata (che
parla prevalentemente tedesco, lingua che il giudice conosce), data lettura del
decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, sentita una teste;
sentita da ultimo l'accusata, che
ribadisce di essere innocente;
posti a giudizio i seguenti quesiti.
1.
È l’accusata autrice colpevole
di incendio colposo per i fatti menzionati nel decreto di accusa in oggetto?
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena dev’essere
sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna delle parti ha chiesto,
nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della
sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 222 cpv. 1 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di incendio
colposo, ex art. 222 cpv. 1 CP per i fatti descritti nel decreto di
accusa n. 2428/2008 del 7 luglio 2008 ed avvenuti il 02.11.2007;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 75.00 tassa
di giustizia
fr. 225.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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