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Decisione

10.2008.288

Provocare un incendio a causa delle candele

21 gennaio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 2428/2008 della AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

300.-, corrispondente a 10 aliquote da fr. 30.- (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di 3 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

Riservate le disposizioni di

cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro

gli incendi, l'inquinamento e di danni della natura.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 17 luglio 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 21 gennaio 2009,

al quale ha preso parte unicamente l’accusata, mentre la Sostituto Procuratore

pubblico, con lettera 5 dicembre 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusata (che

parla prevalentemente tedesco, lingua che il giudice conosce), data lettura del

decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, sentita una teste;

sentita da ultimo l'accusata, che

ribadisce di essere innocente;

posti a giudizio i seguenti quesiti.

1.

È l’accusata autrice colpevole

di incendio colposo per i fatti menzionati nel decreto di accusa in oggetto?

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena dev’essere

sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna delle parti ha chiesto,

nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della

sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 222 cpv. 1 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di incendio

colposo, ex art. 222 cpv. 1 CP per i fatti descritti nel decreto di

accusa n. 2428/2008 del 7 luglio 2008 ed avvenuti il 02.11.2007;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 75.00 tassa

di giustizia

fr. 225.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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