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Decisione

10.2008.290

Circolare in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.40 - max. 1.67 grammi per mille) perdere la padronanza del veicolo andando a cozzare contro un muro

15 ottobre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2. infrazione alle norme della

circolazione,

per avere, circolando nello

stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida

cozzando conseguentemente contro un muro ivi esistente sulla sua destra a

delimitazione del campo stradale;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall’art. 90

cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2

LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

perseguito con decreto d’accusa n. 2371/2008 di

data 30 giugno 2008 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.00 ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 7'500.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'200.00 ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di

detenzione (ai sensi del vCPS) inflittagli dal Tribunale militare __________, __________

il 14.11.2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 18 luglio 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento in data 15 ottobre

2008, al quale hanno presenziato l’accusato ed il di lui difensore, mentre il

Procuratore pubblico, con lettera 24 settembre 2008, ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede che

la condizionale non venga revocata, eventualmente prolungando il periodo di

prova;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

guida

in stato di inattitudine;

1.2

infrazione alle norme

della circolazione

per i fatti descritti nel

decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna deve

essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale

periodo di prova?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di

detenzione inflitta all’accusato dal Tribunale Militare il __________?

5.

Devono essere accolte le

pretese di natura civile formulate dalla parte civile?

6.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 1, 91 cpv. 1

LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2371/2008 del 30

giugno 2008.

Condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 70.--(settanta), per un totale di fr.

4’200.-- (quattromiladuecento);

§ l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni.

2.

alla multa di fr. 1'200.--

(milleduecento);

§ in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--.

Rinvia la parte civile al foro

civile per le pretese di tale natura.

Non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione inflitta all’accusato

dal Tribunale Militare il __________, ma ne prolunga il periodo di prova

di un anno.

Ammonisce formalmente l’accusato;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di

casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1200.00 multa

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 1800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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