10.2008.298
Incutere spavento a terze persone tramite messaggi via SMS; abusare di un impianto telefonico
29 ottobre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.298
Data decisione, Autorità:
29.10.2008, PRPEN
Titolo:
Incutere spavento a terze persone tramite messaggi via SMS; abusare di un impianto telefonico
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
MINACCIA
art. 179septies CPS
art. 180 CPS
Incarto
n.
10.2008.298
DA
151/2008
Bellinzona
29
ottobre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. minaccia,
per avere, a __________ l’11
settembre 2007, incusso spavento a CIVI 1 inviando un messaggio SMS sull’utenza
telefonica in uso alla stessa con la frase “amore sai che però hai commesso un
grave errore che ora ti tocca pagare? mi spiace amore mio” nonché durante due
colloqui telefonici con le frasi “Allora vengo su e ammazzo te e lei” e “vengo
su io a prenderti per farti vedere dove spunta il sole ...”;
2. abuso di impianti di
telecomunicazioni,
per avere, a __________ l’11
settembre 2007, ripetutamente abusato per malizia di un impianto telefonico
soggetto alla privativa dei telefoni per inquietare CIVI 1 selezionando, in
almeno 8 circostanze tra le ore 20.15 e 20.44 l’utenza mobile (__________) in
uso alla parte civile;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 179septies,
Fatti
180 CP, richiamati gli artt. 42, 46 e 49 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 14 gennaio
2008 n. 151/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
250.-- (duecentocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote giornaliere da
fr. 50.-- (cinquanta) - (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 400.--
(quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2
CP).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1.
al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
ed inoltre 5. Non revoca la sospensione
condizionale alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione inflitta dal
Ministero pubblico in data 4 dicembre 2006, ma l'ammonisce formalmente (art. 46
CP).
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall'art. 369 CP.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 15 gennaio 2008
indetto il dibattimento 29 ottobre 2008,
al quale ha presenziato l’accusato personalmente, mentre il Sostituto
Procuratore pubblico, con lettera 16 settembre 2008, ha rinunciato ad
intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È l’accusato autore colpevole
di:
- minaccia,
- abuso di impianti di
telecomunicazione,
per i fatti descritti dal
decreto d’accusa del 14.01.2008?
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito che precede, quale dev’essere la pena e l’eventuale pena può
beneficiare della sospensione condizionale?
3.
Le pretese di parte civile
devono essere rinviate al competente foro civile?
4.
Chi sopporta gli oneri processuali?
5.
Dev’essere confermata la
proposta di non revoca della sospensione condizionale alla pena detentiva
inflitta dal Ministero Pubblico il 4 dicembre 2006 ed in caso di risposta
affermativa, ACCU 1 dev’essere ammonito?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 179septies
e 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di minaccia,
ex art. 180 CP;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di abuso di
impianti di telecomunicazioni, ex art. 179septies CP;
per i fatti indicati e compiuti
nel decreto di accusa n. 151/2008 del 14 gennaio 2008;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 300.00
(trecento);
§ in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2.
la parte civile viene
rinviata al competente foro civile per le pretese di natura civile;
3.
al pagamento di ½ delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.00.
4.
non revoca la sospensione
condizionale della pena di 30 (trenta) giorni di detenzione inflitta dal
Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data 4 dicembre 2006, ma l’ammonisce
formalmente e prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 70.00 tassa di giustizia
fr. 30.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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