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Decisione

10.2008.298

Incutere spavento a terze persone tramite messaggi via SMS; abusare di un impianto telefonico

29 ottobre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

180 CP, richiamati gli artt. 42, 46 e 49 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 14 gennaio

2008 n. 151/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

250.-- (duecentocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote giornaliere da

fr. 50.-- (cinquanta) - (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 400.--

(quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2

CP).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

ed inoltre 5. Non revoca la sospensione

condizionale alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione inflitta dal

Ministero pubblico in data 4 dicembre 2006, ma l'ammonisce formalmente (art. 46

CP).

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall'art. 369 CP.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 15 gennaio 2008

indetto il dibattimento 29 ottobre 2008,

al quale ha presenziato l’accusato personalmente, mentre il Sostituto

Procuratore pubblico, con lettera 16 settembre 2008, ha rinunciato ad

intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’accusato autore colpevole

di:

- minaccia,

- abuso di impianti di

telecomunicazione,

per i fatti descritti dal

decreto d’accusa del 14.01.2008?

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito che precede, quale dev’essere la pena e l’eventuale pena può

beneficiare della sospensione condizionale?

3.

Le pretese di parte civile

devono essere rinviate al competente foro civile?

4.

Chi sopporta gli oneri processuali?

5.

Dev’essere confermata la

proposta di non revoca della sospensione condizionale alla pena detentiva

inflitta dal Ministero Pubblico il 4 dicembre 2006 ed in caso di risposta

affermativa, ACCU 1 dev’essere ammonito?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 179septies

e 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di minaccia,

ex art. 180 CP;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di abuso di

impianti di telecomunicazioni, ex art. 179septies CP;

per i fatti indicati e compiuti

nel decreto di accusa n. 151/2008 del 14 gennaio 2008;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 300.00

(trecento);

§ in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2.

la parte civile viene

rinviata al competente foro civile per le pretese di natura civile;

3.

al pagamento di ½ delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.00.

4.

non revoca la sospensione

condizionale della pena di 30 (trenta) giorni di detenzione inflitta dal

Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data 4 dicembre 2006, ma l’ammonisce

formalmente e prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 70.00 tassa di giustizia

fr. 30.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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