10.2008.3
Sottrarre l'autovettura del convivente e condurre quale allievo conducente senza essere accompagnato
29 luglio 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.3
Data decisione, Autorità:
29.07.2008, PRPEN
Titolo:
Sottrarre l'autovettura del convivente e condurre quale allievo conducente senza essere accompagnato
FURTO D'USO
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 94 cf. 1 LCSTR
art. 95 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.3
DA
4233/2007
Bellinzona
29
luglio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in
qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. furto d'uso,
per aver sottratto
l’autovettura Saab targata __________ di LESA 1 , per farne uso;
fatti avvenuti ad __________
il 19 maggio 2007;
reato previsto dall'art.
94 cifra 1 cpv. 1 LCStr;
2. guida senza licenza di
condurre o nonostante la revoca,
per avere, in qualità di
allievo conducente, condotto la suddetta vettura senza essere accompagnato
conformemente alle prescrizioni, in particolare da persona abilitata all'insegnamento;
fatti avvenuti ad __________
il 19 maggio 2007;
reato previsto dall’art.
95 cifra 1 LCStr, in relazione con l'art. 15 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 6 dicembre
2007 n. 4233/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 450.--.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42
e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.--, ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni
3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 21 dicembre 2007
dall’accusato;
indetto il dibattimento 29 luglio 2008,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale ribadisce
quanto esposto nel suo scritto del 21 dicembre 2007 e chiede che venga
attestato il ritiro di querela per il primo capo di imputazione e che venga
prosciolto dalla seconda accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Furto d’uso,
1.2. Guida
senza la licenza di condurre o nonostante la revoca,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 15 cpv. 1, 94 cifra 1
cpv. 1, 95 cifra 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
preso atto che lo scritto di data 21 dicembre
2007 firmato anche dalla denunciante vale quale recesso di querela ai sensi
dell’art. 33 CPS e che è stato dimostrato che l’imputato ha guidato, quale
allievo conducente, regolarmente accompagnato da una persona in possesso della
licenza di condurre;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di guida senza
licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCStr,
per i fatti descritti al punto
n. 2 del decreto di accusa n. 4233/2007 del 6 dicembre 2007,
e dichiara decaduto il procedimento
Considerandi
penale avviato nei suoi confronti per il titolo di furto d’uso, art. 94 cifra 1
cpv. 1 LCStr;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico dello Stato
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 170.00 spese
giudiziarie
fr. 370.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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