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Decisione

10.2008.30

Afferrare da tergo una persona per il bavero della giacca e farla cadere a terra

10 luglio 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 3220/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.--

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

Considerandi

2.

Si rinvia la parte civile CIVI

1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94

CPP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 22 gennaio 2008 dalla parte civile;

indetto il dibattimento 10 luglio 2008,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 28 aprile

2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore colpevole

di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto

d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in

data odierna?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 126 cpv. 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

vie di fatto, art. 126 cpv. 1

CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3220/2007 del 3 ottobre

2007;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

riconosce alla parte civile CIVI 1, __________,

fr. 5’641.40 a titolo di risarcimento parziale, rinviandola al competente foro

civile per le sue eventuali ulteriori pretese;

comunica che la condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e,

alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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