Lexipedia

Decisione

10.2008.303

Togliere una griglia di protezione della vasca di lavaggio dei camion, con la conseguenza che con il passaggio di un camion l'acqua sporca è finita nel fiume

13 gennaio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 70

cpv. 2 LPAc, richiamati gli art. 42 cpv. 2 e 4 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 9 luglio

2008 n. 2450/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1’200.-- (milleduecento), corrispondente a 4 aliquote da fr. 300.-- (trecento)

- (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.--

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall'art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 15 luglio 2008 dal difensore;

indetto il dibattimento 13 gennaio 2009,

al quale hanno partecipato l’accusato,assistito dai suoi difensori e i

rappresentanti della parte lesa, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d’accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e

all’audizione dei testi;

sentito il difensore, il quale chiede che

venga applicato l’art. 52 CPS e che venga attestato che si tratta di un caso di

lieve entità, per cui il prevenuto deve essere mandato esente da pena. In

effetti il __________ era già sporco in precedenza, come attestato dagli atti,

e non a causa dell’acqua fuoriuscita dalla vasca di lavaggio. Il quantitativo

di materiale finito nel fiume a seguito del passaggio del camion nella stessa è

molto limitato, ritenuto che si è trattato di un solo passaggio. Partendo da un

tenore di circa 9g/l di sostanze in sospensione (che in pratica sono sabbia e

terra) si arriva ad un quantitativo complessivo di materiale di pochi chili. La

colorazione del fiume è dovuta sicuramente e soprattutto al liquido che usciva

dalla condotta a monte. La colpa dell’accusato è di minima gravità, in quanto

non era facilmente prevedibile che accadesse quanto avvenuto. Il fiume e

l’ambiente non hanno subito alcun danno. In via sussidiaria postula che la pena

venga limitata alle sole aliquote, prescindendo dalla multa;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di infrazione alla legge federale sulla protezione delle acque per i

fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

2.1

E’

applicabile l’art. 52 CPS?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 70 cpv. 2 LPAc; 42

cpv. 2 e 4, 52 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

infrazione alla Legge federale

sulla protezione delle acque, art. 70 cpv. 2 LPAc,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2450/2008 del 9 luglio

2008;

manda ACCU 1

esente da pena in applicazione

dell’art. 52 CPS;

carica la tassa e le spese di

complessivi fr. 100.-- all’accusato;

comunica che la condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio federale dell’ambiente,

Berna,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster