10.2008.303
Togliere una griglia di protezione della vasca di lavaggio dei camion, con la conseguenza che con il passaggio di un camion l'acqua sporca è finita nel fiume
13 gennaio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.303
Data decisione, Autorità:
13.01.2009, PRPEN
Titolo:
Togliere una griglia di protezione della vasca di lavaggio dei camion, con la conseguenza che con il passaggio di un camion l'acqua sporca è finita nel fiume
IMPUNITÀ
INQUINAMENTO DELLE ACQUE POTABILI
art. 52 CPS
art. 70 cpv. 2 LPAC
Incarto
n.
10.2008.303
DA
2450/2008
Bellinzona
13
gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sulla
protezione delle acque,
per avere,
nella sua qualità di titolare della Ditta __________ SA, per negligenza,
illecitamente introdotto nelle acque sostanze atte a inquinarle e specificatamente,
a __________, in data 27 febbraio 2008, togliendo la griglia di cui alla vasca
per il lavaggio delle ruote dei camion, con la conseguenza che al passaggio dei
camion, il contenuto della stessa finiva nelle caditoie infiltrandosi, con una
concentrazione di sostanze in sospensione superiore ai 20 mg/l prescritti, nel
riale del __________ il quale ha assunto una colorazione marrone;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 70
cpv. 2 LPAc, richiamati gli art. 42 cpv. 2 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 9 luglio
2008 n. 2450/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1’200.-- (milleduecento), corrispondente a 4 aliquote da fr. 300.-- (trecento)
- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall'art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 15 luglio 2008 dal difensore;
indetto il dibattimento 13 gennaio 2009,
al quale hanno partecipato l’accusato,assistito dai suoi difensori e i
rappresentanti della parte lesa, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d’accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
all’audizione dei testi;
sentito il difensore, il quale chiede che
venga applicato l’art. 52 CPS e che venga attestato che si tratta di un caso di
lieve entità, per cui il prevenuto deve essere mandato esente da pena. In
effetti il __________ era già sporco in precedenza, come attestato dagli atti,
e non a causa dell’acqua fuoriuscita dalla vasca di lavaggio. Il quantitativo
di materiale finito nel fiume a seguito del passaggio del camion nella stessa è
molto limitato, ritenuto che si è trattato di un solo passaggio. Partendo da un
tenore di circa 9g/l di sostanze in sospensione (che in pratica sono sabbia e
terra) si arriva ad un quantitativo complessivo di materiale di pochi chili. La
colorazione del fiume è dovuta sicuramente e soprattutto al liquido che usciva
dalla condotta a monte. La colpa dell’accusato è di minima gravità, in quanto
non era facilmente prevedibile che accadesse quanto avvenuto. Il fiume e
l’ambiente non hanno subito alcun danno. In via sussidiaria postula che la pena
venga limitata alle sole aliquote, prescindendo dalla multa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di infrazione alla legge federale sulla protezione delle acque per i
fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
2.1
E’
applicabile l’art. 52 CPS?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 70 cpv. 2 LPAc; 42
cpv. 2 e 4, 52 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione alla Legge federale
sulla protezione delle acque, art. 70 cpv. 2 LPAc,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2450/2008 del 9 luglio
2008;
manda ACCU 1
esente da pena in applicazione
dell’art. 52 CPS;
carica la tassa e le spese di
complessivi fr. 100.-- all’accusato;
comunica che la condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio federale dell’ambiente,
Berna,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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